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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30865/2018 R.G. proposto da: Agenzia Immobiliare Iseo, rappresentata e difesa dall’Avv. Aronne Bona, ed elettivamente domiciliata in ROMA alla Via della Giuliana, n. 63, presso lo studio dell’Avv. LUCIANO GARATTI – ricorrente – contro MA ZI e EN TI, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Morelli - controricorrenti – nonché contro R.G.N. 30865/2018 Cron. Ud. 11.05.2022 PU Civile Sent. Sez. 2 Num. 7540 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 15/03/2023 R.G. 30865/2018 Pagina nr. 2 di 6 IMMOBILIARE BORGHETTO S.r.l., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. GRAZIANO CHIMIENTI, in Castelnovati (BS), alla via Chiari, n. 123 - intimata – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 571/2018, depositata in data 29.03.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11.05.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FULVIO TRONCONE, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Immobiliare Iseo s.r.l. impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Brescia con tre motivi di ricorso, chiedendo la cassazione della pronuncia che, in riforma del giudizio di prime cure, non riconosceva alla ricorrente l’attività di intermediazione nella compravendita di un immobile, e negava alla stessa il diritto alla provvigione. 2. Il ricorso veniva notificato ai sigg.ri MA NZ e LE TT in data 12.10.2018, e depositato in data 23.10.2018. 3. Nella parte introduttiva del ricorso (p. 1) la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, depositata in data 29.03.2018, era stata notificata in data 25.06.2018. 4. I controricorrenti MA NZ e LE TT eccepiscono la tardività del ricorso di parte avversa, depositato in data 23.10.2018, ossia ben oltre il termine breve di 60 giorni (24.09.2018) dalla notifica della sentenza impugnata. 5. Non è stata prodotta, e non è presente nel fascicolo d’ufficio, la relata di notificazione della sentenza impugnata. R.G. 30865/2018 Pagina nr. 3 di 6 Resta intimata Immobiliare Borghetto s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ed è altresì improcedibile per mancata produzione della relata di notificazione. 1.1. Questa Corte ha con chiarezza più volte affermato che in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine «lungo» di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante, in forza del disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di quest’ultimo termine comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di R.G. 30865/2018 Pagina nr. 4 di 6 notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. (da ultimo cfr. Sez. Unite 21349/2022 - Rv. 665188 e Cass. n. 15832 del 07/06/2021). 1.2. Le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito tali insegnamenti affermando che nell'ipotesi – come quella odierna - in cui il ricorrente, espressamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 9005/2009 - Rv. 607363), oppure ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez U, n. 10648/2017). 1.3. Invano nel caso odierno, in cui non risulta agli atti la relata di notifica, parte ricorrente sostiene che il termine lungo opererebbe comunque, anche in presenza di notifica, perché l’art. 327 cod. proc. civ. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa norma, come la giurisprudenza costante ha sempre ribadito sulla base del chiaro tenore letterale, significa che il termine lungo di sei mesi non può essere mai superato, ancorchè alcuna delle parti abbia notificato la sentenza e non, come gioverebbe a parte ricorrente, che a prescindere dalla notificazione la parte che propone l’impugnazione si può avvalere del termine lungo. Questa tesi va smentita, sicchè va confermata l’inammissibilità del R.G. 30865/2018 Pagina nr. 5 di 6 ricorso perché tardivo, in quanto proposto in data 12.10.2018, oltre sessanta giorni dal 25.06.2018, data di notifica della sentenza impugnata, come inequivocabilmente dedotto in ricorso e giammai negato. Va aggiunto, per completezza, che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un «fatto processuale» - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato (Cass. n. 15832 del 2021 Rv. 661874). 2. Viene ,pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. L’inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.000,00 ed €200,00 per spese, oltre agli esborsi e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. R.G. 30865/2018 Pagina nr. 6 di 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FULVIO TRONCONE, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Immobiliare Iseo s.r.l. impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Brescia con tre motivi di ricorso, chiedendo la cassazione della pronuncia che, in riforma del giudizio di prime cure, non riconosceva alla ricorrente l’attività di intermediazione nella compravendita di un immobile, e negava alla stessa il diritto alla provvigione. 2. Il ricorso veniva notificato ai sigg.ri MA NZ e LE TT in data 12.10.2018, e depositato in data 23.10.2018. 3. Nella parte introduttiva del ricorso (p. 1) la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, depositata in data 29.03.2018, era stata notificata in data 25.06.2018. 4. I controricorrenti MA NZ e LE TT eccepiscono la tardività del ricorso di parte avversa, depositato in data 23.10.2018, ossia ben oltre il termine breve di 60 giorni (24.09.2018) dalla notifica della sentenza impugnata. 5. Non è stata prodotta, e non è presente nel fascicolo d’ufficio, la relata di notificazione della sentenza impugnata. R.G. 30865/2018 Pagina nr. 3 di 6 Resta intimata Immobiliare Borghetto s.r.l. Entrambe le parti hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo ed è altresì improcedibile per mancata produzione della relata di notificazione. 1.1. Questa Corte ha con chiarezza più volte affermato che in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine «lungo» di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante, in forza del disposto dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La mancata osservanza di quest’ultimo termine comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di R.G. 30865/2018 Pagina nr. 4 di 6 notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio. (da ultimo cfr. Sez. Unite 21349/2022 - Rv. 665188 e Cass. n. 15832 del 07/06/2021). 1.2. Le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito tali insegnamenti affermando che nell'ipotesi – come quella odierna - in cui il ricorrente, espressamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 9005/2009 - Rv. 607363), oppure ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez U, n. 10648/2017). 1.3. Invano nel caso odierno, in cui non risulta agli atti la relata di notifica, parte ricorrente sostiene che il termine lungo opererebbe comunque, anche in presenza di notifica, perché l’art. 327 cod. proc. civ. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Questa norma, come la giurisprudenza costante ha sempre ribadito sulla base del chiaro tenore letterale, significa che il termine lungo di sei mesi non può essere mai superato, ancorchè alcuna delle parti abbia notificato la sentenza e non, come gioverebbe a parte ricorrente, che a prescindere dalla notificazione la parte che propone l’impugnazione si può avvalere del termine lungo. Questa tesi va smentita, sicchè va confermata l’inammissibilità del R.G. 30865/2018 Pagina nr. 5 di 6 ricorso perché tardivo, in quanto proposto in data 12.10.2018, oltre sessanta giorni dal 25.06.2018, data di notifica della sentenza impugnata, come inequivocabilmente dedotto in ricorso e giammai negato. Va aggiunto, per completezza, che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un «fatto processuale» - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato (Cass. n. 15832 del 2021 Rv. 661874). 2. Viene ,pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. L’inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.000,00 ed €200,00 per spese, oltre agli esborsi e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. R.G. 30865/2018 Pagina nr. 6 di 6 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda