TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2918/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana) il 23/08/2007, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
separati con sentenza non definitiva sullo status n. 366/2024, pubblicata il
20/05/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024 - R.G. 2918/2022 - Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato in [...] il Persona_1
31/05/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
[...]
, nato in [...] il [...], maggiorenne, e Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...]; Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del Presidenziale di data 20/11/2023”;
per parte resistente come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “1) Disporre l'affido del figlio minore
[...]
alla madre con collocazione e residenza presso la medesima, Parte_3
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale. La madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
2) Disporre che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
disporre che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
3) Disporre che il signor corrisponda in maniera tracciabile entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 300,00, soggetto a rivalutazione Istat;
4) Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50 % alle Parte_1
2 spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone dovranno essere rimborsate al genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese successivo dalla richiesta,
che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, ciò ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili;
5) Compensi professionali di causa e spese rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/12/2022, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Accra (Ghana), in data 23/08/2007, trascritto in Italia;
ha dedotto che dall'unione sono nati i figli Persona_1 [...]
e in atti generalizzati, e che era Parte_2 Parte_3
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto,
inoltre, che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre con ampia facoltà di visita per il padre;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, una somma pari ad euro 250,00 mensili;
ha chiesto che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori.
nel costituirsi nel procedimento il 02/05/2023, non si è CP_1
opposta alla domanda di separazione e ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima, con facoltà per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, in modo graduale e nel rispetto dei tempi del minore, alla luce del lungo periodo di assenza dello stesso;
ha chiesto che la madre possa, in autonomia e senza il concerto del padre, adottare ogni decisione strategica nell'interesse della prole di carattere sanitario, scolastico, ludico, ricreativo,
3 residenziale e di espatrio;
ha chiesto che il padre versi, entro il giorno 15 di ogni mese, alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat
dal 2024 e da corrispondersi in forma tracciabile;
ha chiesto, infine, che il padre contribuisca alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore nella misura del 70%, tali spese saranno da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone e dovranno essere rimborsate al genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, ciò ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili con rifusione di compensi professionali e spese.
In data 08/05/2023, la convenuta ha depositato istanza di differimento udienza di prima comparizione parti fissata per il giorno 09/05/2023, in quanto impossibilitata a parteciparvi e dichiarando, inoltre, che erano in corso trattative con la controparte volte alla definizione consensuale della controversia.
All'udienza del 09/05/2023, pertanto, i difensori delle parti avanzavano richiesta di un differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi a data successiva alla pausa estiva e il Presidente f.f. ha rinviato la causa al
12/09/2023 disponendo che, nel caso di raggiungimento di un accordo per la formulazione di conclusioni congiunte, l'udienza si sarebbe tenuta mediante trattazione scritta, fissando termine per tale deposito sino all'udienza suindicata. Successivamente differita al 09/11/2023.
All'esito dell'udienza del 09/11/2023, stante il mancato raggiungimento di accordi, il Presidente f.f. ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del
4 reciproco rispetto;
ha affidato il figlio minore , in atti Parte_3
generalizzato, alla madre, alla quale è stato attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo, altresì, disposto che la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), con collocazione prevalente presso la madre;
ha disposto che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
ha disposto che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
ha disposto che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da CP_1
versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda. Ha disposto che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. Inoltre, ha nominato sé
stessa quale Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione davanti a sé in data 08/03/2024.
All'esito dell'udienza del 08/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, con ordinanza di data 11/03/2024, il Giudice istruttore ha concesso alle parti termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito); ha invitato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai
5 sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d)
proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private;
ha rinviato, infine, la causa al 06/09/2024
per l'ammissione dei mezzi istruttori, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status”, dovendo il processo continuare per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole.
In data 20/05/2024 è stata pubblicata sentenza non definitiva sullo status n.
366/2024, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Pordenone (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la rimessione della causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 11/03/2024.
All'esito dell'udienza del 06/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per il decidere, vista altresì la richiesta di entrambe le parti di spedizione della causa in decisione,
ritenuto opportuno, visto il carico del ruolo e le cause già rimesse al Collegio,
fissare udienza di precisazione delle conclusioni secondo calendario del giudice istruttore, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato l'udienza al 07/02/2025, predisponendo per la stessa la trattazione scritta, con termine perentorio sempre 07/02/2025 per il deposito telematico delle predette
6 note scritte. Termine successivamente differito al 21/03/2025.
In data 24/12/2024 la sentenza non definitiva sullo “status” n. 366/2024 è
passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21/03/2025, tenutasi mendiate trattazione scritta delle parti, con ordinanza il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., viste le conclusioni sostanzialmente congiunte delle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, risulta già accolta con sentenza non definitiva sullo
status n. 366/2024, pubblicata il 20/05/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024 -
R.G. 2918/2022 - Tribunale Ordinario di Pordenone.
1. Affido della prole.
L'accordo e le condizioni proposte dalle parti tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, apparendo contrario all'interesse del minore l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. c.c.
Costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater,
primo comma, c.c.); in assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico e/o psichico del genitore,
7 insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata retribuzione in merito all'aspetto economico del suo mantenimento).
Riguardo al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al Giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, sia possibile che il genitore non affidatario – con provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto della peculiarità di ogni singolo caso – sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo, per il genitore non affidatario, il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al
Giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, considerando quanto emerso durante l'iter procedimentale,
ovvero, l'obiettiva lontananza tra i coniugi, residenti da apprezzabile tempo in due Stati diversi e distanti, nonché l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio minore, sono tutte oggettive ragioni che rendono sostanzialmente impraticabile l'affido condiviso, come convenuto anche dallo stesso ricorrente.
In merito agli incontri padre/figlio, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Infatti, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità (l'art. 337 quater,
secondo comma, c.c. prevede che, anche in caso di accoglimento della
8 domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337
ter c.c., ossia, in particolare, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2. Mantenimento della prole.
Rispetto alle condizioni economiche, precisamente al mantenimento del minore, l'accordo congiunto dai genitori appare conforme all'interesse per il minore in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse ed all'impegno dei coobbligati, dovendo trovare accoglimento quanto precisato dalle parti nelle note scritte, a conferma di quanto già delineato e specificato dal Presidente f.f. nell'ordinanza di provvedimenti temporanei e urgenti precedentemente trattata, ovvero, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 337-ter,
quarto comma, c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, deve essere disposto un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, entrambi i genitori risultano essere abili al lavoro e hanno dichiarato che, come anche dimostrato dalla documentazione allegata in atti,
la madre ha un lavoro come addetta alle pulizie, percependo un salario pari a circa sterline 400 (euro 450,00 circa) mensili, risulta essere obbligata per un canone di locazione pari a sterline 880,00 (euro 1.000,00) ed ha dichiarato che il figlio maggiore, convivente con lei e gli altri figli (di lui fratelli) svolge attività
9 lavorativa, contribuendo ai bisogni della famiglia;
il padre ha dichiarato di svolgere attività come operaio dipendente a tempo indeterminato con un salario mensile medio pari ad euro 1.100,00; pertanto, valutati gli esclusivi tempi di permanenza del figlio minore presso la madre e la conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, e tenuto conto delle esigenze del minore rapportate all'età, va disposto un assegno periodico in favore della madre per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
3. Spese.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida il figlio minore , nato a [...] il Parte_3
21/09/2012, alla madre che eserciterà in via esclusiva la CP_1
responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
dispone che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
- dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Parte_1
10 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro CP_1
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle Parte_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2918/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana) il 23/08/2007, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
separati con sentenza non definitiva sullo status n. 366/2024, pubblicata il
20/05/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024 - R.G. 2918/2022 - Tribunale
Ordinario di Pordenone;
1 con i seguenti figli: nato in [...] il Persona_1
31/05/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
[...]
, nato in [...] il [...], maggiorenne, e Parte_2 [...]
, nato a [...] il [...]; Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
per parte ricorrente come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “confermarsi i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del Presidenziale di data 20/11/2023”;
per parte resistente come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/03/2025 e cioè “1) Disporre l'affido del figlio minore
[...]
alla madre con collocazione e residenza presso la medesima, Parte_3
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale. La madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
2) Disporre che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
disporre che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
3) Disporre che il signor corrisponda in maniera tracciabile entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 300,00, soggetto a rivalutazione Istat;
4) Disporre che il signor contribuisca nella misura del 50 % alle Parte_1
2 spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore. Le spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone dovranno essere rimborsate al genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese successivo dalla richiesta,
che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, ciò ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili;
5) Compensi professionali di causa e spese rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/12/2022, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Accra (Ghana), in data 23/08/2007, trascritto in Italia;
ha dedotto che dall'unione sono nati i figli Persona_1 [...]
e in atti generalizzati, e che era Parte_2 Parte_3
ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto,
inoltre, che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla madre con ampia facoltà di visita per il padre;
ha chiesto che il padre versi, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, una somma pari ad euro 250,00 mensili;
ha chiesto che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i genitori.
nel costituirsi nel procedimento il 02/05/2023, non si è CP_1
opposta alla domanda di separazione e ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la medesima, con facoltà per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre, in modo graduale e nel rispetto dei tempi del minore, alla luce del lungo periodo di assenza dello stesso;
ha chiesto che la madre possa, in autonomia e senza il concerto del padre, adottare ogni decisione strategica nell'interesse della prole di carattere sanitario, scolastico, ludico, ricreativo,
3 residenziale e di espatrio;
ha chiesto che il padre versi, entro il giorno 15 di ogni mese, alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat
dal 2024 e da corrispondersi in forma tracciabile;
ha chiesto, infine, che il padre contribuisca alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore nella misura del 70%, tali spese saranno da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone e dovranno essere rimborsate al genitore che avrà anticipato la spesa entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, ciò ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili con rifusione di compensi professionali e spese.
In data 08/05/2023, la convenuta ha depositato istanza di differimento udienza di prima comparizione parti fissata per il giorno 09/05/2023, in quanto impossibilitata a parteciparvi e dichiarando, inoltre, che erano in corso trattative con la controparte volte alla definizione consensuale della controversia.
All'udienza del 09/05/2023, pertanto, i difensori delle parti avanzavano richiesta di un differimento dell'udienza di comparizione dei coniugi a data successiva alla pausa estiva e il Presidente f.f. ha rinviato la causa al
12/09/2023 disponendo che, nel caso di raggiungimento di un accordo per la formulazione di conclusioni congiunte, l'udienza si sarebbe tenuta mediante trattazione scritta, fissando termine per tale deposito sino all'udienza suindicata. Successivamente differita al 09/11/2023.
All'esito dell'udienza del 09/11/2023, stante il mancato raggiungimento di accordi, il Presidente f.f. ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del
4 reciproco rispetto;
ha affidato il figlio minore , in atti Parte_3
generalizzato, alla madre, alla quale è stato attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo, altresì, disposto che la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minore (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), con collocazione prevalente presso la madre;
ha disposto che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
ha disposto che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
ha disposto che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, da CP_1
versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese,
con decorrenza dalla domanda. Ha disposto che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. Inoltre, ha nominato sé
stessa quale Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione davanti a sé in data 08/03/2024.
All'esito dell'udienza del 08/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, con ordinanza di data 11/03/2024, il Giudice istruttore ha concesso alle parti termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito); ha invitato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2022, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai
5 sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d)
proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private;
ha rinviato, infine, la causa al 06/09/2024
per l'ammissione dei mezzi istruttori, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status”, dovendo il processo continuare per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole.
In data 20/05/2024 è stata pubblicata sentenza non definitiva sullo status n.
366/2024, con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Pordenone (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la rimessione della causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 11/03/2024.
All'esito dell'udienza del 06/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per il decidere, vista altresì la richiesta di entrambe le parti di spedizione della causa in decisione,
ritenuto opportuno, visto il carico del ruolo e le cause già rimesse al Collegio,
fissare udienza di precisazione delle conclusioni secondo calendario del giudice istruttore, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato l'udienza al 07/02/2025, predisponendo per la stessa la trattazione scritta, con termine perentorio sempre 07/02/2025 per il deposito telematico delle predette
6 note scritte. Termine successivamente differito al 21/03/2025.
In data 24/12/2024 la sentenza non definitiva sullo “status” n. 366/2024 è
passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 21/03/2025, tenutasi mendiate trattazione scritta delle parti, con ordinanza il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., viste le conclusioni sostanzialmente congiunte delle parti.
DIRITTO
La domanda di separazione personale proposta da , alla quale la Parte_1
controparte ha aderito, risulta già accolta con sentenza non definitiva sullo
status n. 366/2024, pubblicata il 20/05/2024 e passata in giudicato il 24/12/2024 -
R.G. 2918/2022 - Tribunale Ordinario di Pordenone.
1. Affido della prole.
L'accordo e le condizioni proposte dalle parti tutelano adeguatamente l'interesse della prole, ritenuto opportuno l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, apparendo contrario all'interesse del minore l'affido condiviso.
Infatti, l'affido dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. c.c.
Costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater,
primo comma, c.c.); in assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del
Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Pertanto,
perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare,
nei confronti di uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico e/o psichico del genitore,
7 insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza, indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata retribuzione in merito all'aspetto economico del suo mantenimento).
Riguardo al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità di garantire l'interesse del minore consente al Giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, sia possibile che il genitore non affidatario – con provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto della peculiarità di ogni singolo caso – sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337 quater,
terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo, per il genitore non affidatario, il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al
Giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, considerando quanto emerso durante l'iter procedimentale,
ovvero, l'obiettiva lontananza tra i coniugi, residenti da apprezzabile tempo in due Stati diversi e distanti, nonché l'assenza di rapporti tra il padre e il figlio minore, sono tutte oggettive ragioni che rendono sostanzialmente impraticabile l'affido condiviso, come convenuto anche dallo stesso ricorrente.
In merito agli incontri padre/figlio, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa,
sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato. Infatti, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità (l'art. 337 quater,
secondo comma, c.c. prevede che, anche in caso di accoglimento della
8 domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337
ter c.c., ossia, in particolare, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2. Mantenimento della prole.
Rispetto alle condizioni economiche, precisamente al mantenimento del minore, l'accordo congiunto dai genitori appare conforme all'interesse per il minore in un contesto logistico ed economico proporzionale alle risorse ed all'impegno dei coobbligati, dovendo trovare accoglimento quanto precisato dalle parti nelle note scritte, a conferma di quanto già delineato e specificato dal Presidente f.f. nell'ordinanza di provvedimenti temporanei e urgenti precedentemente trattata, ovvero, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 337-ter,
quarto comma, c.c., ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, deve essere disposto un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in esame, entrambi i genitori risultano essere abili al lavoro e hanno dichiarato che, come anche dimostrato dalla documentazione allegata in atti,
la madre ha un lavoro come addetta alle pulizie, percependo un salario pari a circa sterline 400 (euro 450,00 circa) mensili, risulta essere obbligata per un canone di locazione pari a sterline 880,00 (euro 1.000,00) ed ha dichiarato che il figlio maggiore, convivente con lei e gli altri figli (di lui fratelli) svolge attività
9 lavorativa, contribuendo ai bisogni della famiglia;
il padre ha dichiarato di svolgere attività come operaio dipendente a tempo indeterminato con un salario mensile medio pari ad euro 1.100,00; pertanto, valutati gli esclusivi tempi di permanenza del figlio minore presso la madre e la conseguente maggiore prestazione di cure domestiche e di assistenza assicurata in suo favore, e tenuto conto delle esigenze del minore rapportate all'età, va disposto un assegno periodico in favore della madre per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
3. Spese.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida il figlio minore , nato a [...] il Parte_3
21/09/2012, alla madre che eserciterà in via esclusiva la CP_1
responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre le decisioni di maggior interesse per il minore -
riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio – tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa contattare il figlio minore mediante due videochiamate alla settimana, nelle ore serali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
dispone che il padre visiti il figlio presso la dimora di quest'ultimo almeno due volte all'anno, previa concertazione con la madre circa i tempi e le modalità di visita;
- dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Parte_1
10 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro CP_1
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle Parte_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11