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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16229/2022 del Ruolo Generale e proposta
da
, Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Persona_1
( ), nata a [...] il [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Consolo e Italia Camperchioli, dai quali è rappresentata e difesa;
- attrice -
nei confronti di
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv. , con sede in Milano, via CP_2
Bianca di Savoia n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, via E.
Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell'avv. Luisa Gobbi dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Claudio
Marcello Leonelli e Donatella Capizzi Maitan;
- convenuta -
conclusioni delle parti
Per parte attrice:
pagina 1 '...accertare e dichiarare che le fotografie della minore
[...]
pubblicate in data 16/2/2022 sul n. 7 del settimanale “Chi”, Per_1
edito da nel corpo dell'articolo dal titolo Controparte_1
“ Per è un papà Doc”, violano i diritti della Parte_2 Per_1
personalità della minore sotto il profilo del diritto Persona_1
all'immagine e della riservatezza;
condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
[...]
risarcire in favore della minore il danno non Persona_1
patrimoniale da essa subito per l'illegittima violazione dell'immagine e della riservatezza, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittorie di spese e competenze di causa'.
Per parte convenuta:
'…respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali'. fatto e diritto
Con la presente azione, in qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore chiede Persona_1
che sia risarcito il danno cagionato dalla diffusione di tre immagini della minore, non debitamente oscurate e senza autorizzazione, a corredo dell'articolo dal titolo “ Per è un Parte_2 Per_1
papà Doc” a firma di pubblicato '…in data Controparte_3
16/2/2022 sul n. 7 del settimanale “Chi”, edito da
[...]
e diretto da alle pagine 48 e 49'. CP_1 Controparte_4
Ritiene che tale diffusione sia avvenuta in violazione '…delle
pagina 2 prescrizioni contenute nell'art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96
e 97, nonchè del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti'.
Resiste rivendicando la legittimità della Controparte_1
pubblicazione ed evidenziando l'insussistenza del danno lamentato. Chiede il rigetto delle domande della controparte.
* * *
Deve anzi tutto rigettarsi l'eccezione sollevata in limine litis dalla difesa di secondo cui '…l'attrice non ha Controparte_1
prodotto alcun documento atto a dimostrare la sua autonoma legittimazione in relazione all'azione proposta per conto della figlia , ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ.'. Posto che Per_1
l'eccezione attiene propriamente alla capacità processuale della parte e non già alla legittimazione ad agire, deve osservarsi come la proposizione di un'azione funzionale al ristoro di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subito va qualificata come atto di ordinaria amministrazione e può essere compiuto, in rappresentanza del minore, anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Ciò posto, le domande proposte dall'attrice non sono fondate e non possono pertanto trovare accoglimento.
Come è noto, la tutela della vita privata e dell'immagine del minore, già garantita dagli artt. 10 cod. civ., dall'art. 97 della legge
22 aprile 1941 n. 633, dagli artt. 4, 7, 8 e 145 del d.lgs. 30 giugno pagina 3 2003 n. 196 e dagli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York
sui Diritti del , ratificata con legge 27 maggio 1991 n. Per_2
176, va ad oggi vagliata alla luce di quanto stabilito dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle norme di adeguamento del
Codice della privacy contenute nel d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101,
secondo le quali, con riguardo all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali dei minori di anni quattordici da parte di terzi, dunque anche alla pubblicazione delle foto, può avvenire solo previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Orbene, sebbene nel caso di specie sia pacifico in causa che il consenso alla pubblicazione da parte dei genitori sia mancato, non può esimersi il Tribunale dall'osservare come le fotografie censurate dall'attrice siano state acquisite con accorgimenti tali da non rendere riconoscibile la minore. Ed invero, per come osservato anche dalla società convenuta, una delle tre ritrazioni è
stata artefatta graficamente al computer mediante una tecnica di ingrandimento dei pixel dell'immagine digitale in corrispondenza degli occhi, in tal modo alterando una delle caratteristiche fisiche rilevanti ai fini della identificabilità del soggetto. Le altre due fotografie, sebbene non interessate da analogo artificio,
ritraggono la minore che indossa una mascherina che le copre il naso e la bocca e rivolge lo sguardo verso il basso con occhi chiusi o semichiusi, e si presenta quindi di per sé stessa inidonea al riconoscimento del soggetto.
pagina 4 Deve escludersi pertanto che la pubblicazione presenti caratteri di illiceità secondo le disposizioni richiamate.
Ma invero quand'anche si volesse ritenere sussistente l'illecito lamentato, la domanda sarebbe altresì da respingere in assenza di prova del pregiudizio lamentato.
Occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave,
ovvero che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, e, cioè,
non consista in meri disagi o fastidi, e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione III, 29 novembre 2023 n. 33276). Inoltre, tale pregiudizio,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili,
costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed idoneamente dimostrato (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, 31
maggio 2003 n. 8827; Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio
2003 n. 8828 e Cassazione Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n.
16004). Non ritiene infatti il Tribunale di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d. 'danno evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184, è stata di poi superata dalla pagina 5 successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come parte attrice,
entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver subito un '…disagio […] per essere stata riconosciuta nelle foto'. Tale allegazione evidenzia invero un pregiudizio da qualificarsi come futile ed insuscettibile di superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale. Difetta inoltre, oltre che la relativa prova, una specifica allegazione del medesimo, in quanto non è stata specificata in alcun modo la concreta manifestazione del fastidio patito e le conseguenze derivate. Va peraltro aggiunto che parte convenuta ha prodotto in atti numerosi altri articoli autorizzati dai genitori nelle quali la minore è ritratta senza censure, circostanza che corrobora la convinzione che alcun danno non patrimoniale ne derivi da tali pubblicazioni ed in ogni caso che in caso contrario questo avrebbe dovuto essere ancor più circostanziato.
Né al riguardo può infine sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa. Rispetto a tale domanda deve infatti pagina 6 rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e
2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è
subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (così, Cassazione Civile,
Sezione II, 7 giugno 2007 n. 13288).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
pagina 7 - condanna parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro
602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 10 febbraio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice
unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16229/2022 del Ruolo Generale e proposta
da
, Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Persona_1
( ), nata a [...] il [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Consolo e Italia Camperchioli, dai quali è rappresentata e difesa;
- attrice -
nei confronti di
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale avv. , con sede in Milano, via CP_2
Bianca di Savoia n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, via E.
Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell'avv. Luisa Gobbi dalla quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Claudio
Marcello Leonelli e Donatella Capizzi Maitan;
- convenuta -
conclusioni delle parti
Per parte attrice:
pagina 1 '...accertare e dichiarare che le fotografie della minore
[...]
pubblicate in data 16/2/2022 sul n. 7 del settimanale “Chi”, Per_1
edito da nel corpo dell'articolo dal titolo Controparte_1
“ Per è un papà Doc”, violano i diritti della Parte_2 Per_1
personalità della minore sotto il profilo del diritto Persona_1
all'immagine e della riservatezza;
condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore a
[...]
risarcire in favore della minore il danno non Persona_1
patrimoniale da essa subito per l'illegittima violazione dell'immagine e della riservatezza, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittorie di spese e competenze di causa'.
Per parte convenuta:
'…respingere tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali'. fatto e diritto
Con la presente azione, in qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sulla minore chiede Persona_1
che sia risarcito il danno cagionato dalla diffusione di tre immagini della minore, non debitamente oscurate e senza autorizzazione, a corredo dell'articolo dal titolo “ Per è un Parte_2 Per_1
papà Doc” a firma di pubblicato '…in data Controparte_3
16/2/2022 sul n. 7 del settimanale “Chi”, edito da
[...]
e diretto da alle pagine 48 e 49'. CP_1 Controparte_4
Ritiene che tale diffusione sia avvenuta in violazione '…delle
pagina 2 prescrizioni contenute nell'art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96
e 97, nonchè del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti'.
Resiste rivendicando la legittimità della Controparte_1
pubblicazione ed evidenziando l'insussistenza del danno lamentato. Chiede il rigetto delle domande della controparte.
* * *
Deve anzi tutto rigettarsi l'eccezione sollevata in limine litis dalla difesa di secondo cui '…l'attrice non ha Controparte_1
prodotto alcun documento atto a dimostrare la sua autonoma legittimazione in relazione all'azione proposta per conto della figlia , ai sensi dell'art. 81 cod. proc. civ.'. Posto che Per_1
l'eccezione attiene propriamente alla capacità processuale della parte e non già alla legittimazione ad agire, deve osservarsi come la proposizione di un'azione funzionale al ristoro di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subito va qualificata come atto di ordinaria amministrazione e può essere compiuto, in rappresentanza del minore, anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Ciò posto, le domande proposte dall'attrice non sono fondate e non possono pertanto trovare accoglimento.
Come è noto, la tutela della vita privata e dell'immagine del minore, già garantita dagli artt. 10 cod. civ., dall'art. 97 della legge
22 aprile 1941 n. 633, dagli artt. 4, 7, 8 e 145 del d.lgs. 30 giugno pagina 3 2003 n. 196 e dagli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York
sui Diritti del , ratificata con legge 27 maggio 1991 n. Per_2
176, va ad oggi vagliata alla luce di quanto stabilito dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dalle norme di adeguamento del
Codice della privacy contenute nel d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101,
secondo le quali, con riguardo all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali dei minori di anni quattordici da parte di terzi, dunque anche alla pubblicazione delle foto, può avvenire solo previo consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Orbene, sebbene nel caso di specie sia pacifico in causa che il consenso alla pubblicazione da parte dei genitori sia mancato, non può esimersi il Tribunale dall'osservare come le fotografie censurate dall'attrice siano state acquisite con accorgimenti tali da non rendere riconoscibile la minore. Ed invero, per come osservato anche dalla società convenuta, una delle tre ritrazioni è
stata artefatta graficamente al computer mediante una tecnica di ingrandimento dei pixel dell'immagine digitale in corrispondenza degli occhi, in tal modo alterando una delle caratteristiche fisiche rilevanti ai fini della identificabilità del soggetto. Le altre due fotografie, sebbene non interessate da analogo artificio,
ritraggono la minore che indossa una mascherina che le copre il naso e la bocca e rivolge lo sguardo verso il basso con occhi chiusi o semichiusi, e si presenta quindi di per sé stessa inidonea al riconoscimento del soggetto.
pagina 4 Deve escludersi pertanto che la pubblicazione presenti caratteri di illiceità secondo le disposizioni richiamate.
Ma invero quand'anche si volesse ritenere sussistente l'illecito lamentato, la domanda sarebbe altresì da respingere in assenza di prova del pregiudizio lamentato.
Occorre premettere al riguardo, in punto di diritto, che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave,
ovvero che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, e, cioè,
non consista in meri disagi o fastidi, e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione III, 29 novembre 2023 n. 33276). Inoltre, tale pregiudizio,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili,
costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed idoneamente dimostrato (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, 31
maggio 2003 n. 8827; Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio
2003 n. 8828 e Cassazione Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n.
16004). Non ritiene infatti il Tribunale di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d. 'danno evento', atteso che tale impostazione, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 30 giugno 1986 n. 184, è stata di poi superata dalla pagina 5 successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso,
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come parte attrice,
entro i termini perentori previsti dal codice di rito per la formazione del thema decidendum, si sia limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver subito un '…disagio […] per essere stata riconosciuta nelle foto'. Tale allegazione evidenzia invero un pregiudizio da qualificarsi come futile ed insuscettibile di superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale. Difetta inoltre, oltre che la relativa prova, una specifica allegazione del medesimo, in quanto non è stata specificata in alcun modo la concreta manifestazione del fastidio patito e le conseguenze derivate. Va peraltro aggiunto che parte convenuta ha prodotto in atti numerosi altri articoli autorizzati dai genitori nelle quali la minore è ritratta senza censure, circostanza che corrobora la convinzione che alcun danno non patrimoniale ne derivi da tali pubblicazioni ed in ogni caso che in caso contrario questo avrebbe dovuto essere ancor più circostanziato.
Né al riguardo può infine sopperire la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa. Rispetto a tale domanda deve infatti pagina 6 rammentarsi che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e
2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è
subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile,
o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (così, Cassazione Civile,
Sezione II, 7 giugno 2007 n. 13288).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
pagina 7 - condanna parte attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro
602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 10 febbraio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 8