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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/09/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatrice
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R. G. 4254/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Stefania Midiri, con domicilio Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Milano, via del Futurismo, n. 23
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , con l'Avv. Luca Rebuscini, con Controparte_1 C.F._2 domicilio presso il suo studio in Landriano (PV), in via XXV Aprile, n. 2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale di separazione e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8 giugno 2000, in Pavia (atto n. 45, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000)
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatrice
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R. G. 4254/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Stefania Midiri, con domicilio Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Milano, via del Futurismo, n. 23
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , con l'Avv. Luca Rebuscini, con Controparte_1 C.F._2 domicilio presso il suo studio in Landriano (PV), in via XXV Aprile, n. 2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Conclusioni congiunte sullo status
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto congiuntamente che venga emessa sentenza parziale di separazione e che la causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, alla luce dalle dichiarazioni delle parti e dagli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
pagina 1 di 2 il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 8 giugno 2000, in Pavia (atto n. 45, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000)
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2