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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Del Secco
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Samuele Marchetti
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di udienza depositate in pct in data 14/4/2025.
FATTO
I signori e depositavano in data 26.3.2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti in data 2/9/2023 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 14/4/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 20.6.2024 (sent. n.
131/2024 pubblicata il 21/6/2024, divenuta irrevocabile il 21.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
16/4/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 14/4/2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (20.4.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti in data 2/9/2023 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel Registro Atti di Matrimonio
(Atto n. 55 parte 2 serie C Anno 2023).
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra in data 2.09.2023, in Collesalvetti (LI); matrimonio Controparte_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) al n. 55,
Serie C, P 2, anno 2023; ordinare al Comune di Collesalvetti (LI) e di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. dichiara compensate le spese legali;
3. il figlio minore residente nell'immobile già adibito alla residenza Per_1 coniugale, sarà affidato in maniera condivisa paritaria ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e tempi di permanenza equipollenti presso il padre e la madre. I detti genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti il figlio stesso, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, sempre tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni, mentre nel periodo in cui l'uno o l'altro genitore avrà il minore presso di sé, eserciterà la responsabilità genitoriale anche separatamente, in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4. la madre ed il padre, con l'ausilio dei nonni sia paterni che materni staranno continuativamente con il figlio, a giorni alterni e nello specifico: il lunedì mattina, la Sig.ra accompagnerà il figlio all'asilo ed a prelevarlo sarà il CP_1
Sig. (o i nonni paterni), che lo tratterrà presso di sé, fino alla mattina Pt_1 seguente quando lo riaccompagnerà all'asilo ed a prelevarlo sarà la madre (o i nonni materni), che lo tratterrà presso di sé fino alla mattina seguente, accompagnandolo poi all'asilo e così via. Tale schema organizzativo, si ripeterà per i giorni seguenti della settimana, in particolare, fino al venerdì compreso.
Nella giornata di sabato, il minore permarrà con la madre o con il padre, alternativamente, mentre la domenica permarrà presso la madre;
5. i genitori concordano di trascorrere a turno, ad anni alterni, insieme al figlio
, i giorni delle festività natalizie e pasquali ed ogni altra festività, come Per_1 da calendario. Per quanto concerne le vacanze estive, nei primi due anni successivi alla pronuncia, ciascun genitore trascorrerà con il bambino due settimane non continuative né consecutive, durante le quali l'altro genitore avrà il diritto di vedere il figlio almeno ogni tre giorni. Trascorsi i due anni, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive. Resta ferma la facoltà dei genitori di modificare questi accordi, di comune accordo, in base alle differenti specifiche esigenze.
6. il Sig. e la Sig.ra provvederanno al mantenimento diretto Pt_1 CP_1 del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione Per_1 delle spese di natura straordinaria (di cui al punto successivo), che verranno invece sostenute da ciascun genitore, nella misura del 50%;
7. il Sig. nello specifico, parteciperà nella misura del 50% alle Parte_1
3 spese straordinarie del minore, con ciò intendendosi le spese scolastiche, le spese medico sanitarie non coperte dal SSN, le spese sportive, le spese di natura ludica o parascolastica (così come specificate nelle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017), spese in relazione alle quali la
Sig.ra verserà la residua quota del 50%. Ciascun genitore parteciperà CP_1 nello specifico e nella misura concordata, alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione ed in particolare alle spese afferenti i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, quelle oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN ed in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, le spese protesiche, le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
(in ottica futura), quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le altre spese straordinarie (non obbligatorie) dovranno invece essere previamente concordate tra i genitori e saranno reciprocamente rimborsate, sempre nella misura concordata, previa esibizione della ricevuta di pagamento, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Tutte le spese straordinarie dovranno inoltre essere dai genitori debitamente documentate.
Il genitore che ritiene necessaria una spesa – tra quelle per cui sia prescritto il consenso di entrambi – dovrà comunicare tale esigenza all'altro genitore, preferibilmente per scritto anche mediante strumenti di messaggistica;
se l'altro genitore non formulerà un diniego motivato nel termine di cinque giorni si riterrà formatosi l'accordo tra i genitori;
8. I coniugi dichiarano che nessuna dazione economica periodica, a titolo di assegno divorzile, viene pattuita a carico ed a favore dell'uno o dell'altra;
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Del Secco
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Samuele Marchetti
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di udienza depositate in pct in data 14/4/2025.
FATTO
I signori e depositavano in data 26.3.2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del
1 matrimonio tra loro celebrato in Collesalvetti in data 2/9/2023 alle condizioni richieste per la separazione personale, così come modificate nelle note di udienza da entrambe sottoscritte e depositate in pct in data 14/4/2025, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 20.6.2024 (sent. n.
131/2024 pubblicata il 21/6/2024, divenuta irrevocabile il 21.12.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
16/4/2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte, parzialmente modificate con nota sottoscritta e depositata in PCT in data 14/4/2025.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (20.4.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti in data 2/9/2023 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) nel Registro Atti di Matrimonio
(Atto n. 55 parte 2 serie C Anno 2023).
2 Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra in data 2.09.2023, in Collesalvetti (LI); matrimonio Controparte_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) al n. 55,
Serie C, P 2, anno 2023; ordinare al Comune di Collesalvetti (LI) e di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. dichiara compensate le spese legali;
3. il figlio minore residente nell'immobile già adibito alla residenza Per_1 coniugale, sarà affidato in maniera condivisa paritaria ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e tempi di permanenza equipollenti presso il padre e la madre. I detti genitori assumeranno di comune accordo le decisioni riguardanti il figlio stesso, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, sempre tenendo conto delle sue capacità ed aspirazioni, mentre nel periodo in cui l'uno o l'altro genitore avrà il minore presso di sé, eserciterà la responsabilità genitoriale anche separatamente, in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4. la madre ed il padre, con l'ausilio dei nonni sia paterni che materni staranno continuativamente con il figlio, a giorni alterni e nello specifico: il lunedì mattina, la Sig.ra accompagnerà il figlio all'asilo ed a prelevarlo sarà il CP_1
Sig. (o i nonni paterni), che lo tratterrà presso di sé, fino alla mattina Pt_1 seguente quando lo riaccompagnerà all'asilo ed a prelevarlo sarà la madre (o i nonni materni), che lo tratterrà presso di sé fino alla mattina seguente, accompagnandolo poi all'asilo e così via. Tale schema organizzativo, si ripeterà per i giorni seguenti della settimana, in particolare, fino al venerdì compreso.
Nella giornata di sabato, il minore permarrà con la madre o con il padre, alternativamente, mentre la domenica permarrà presso la madre;
5. i genitori concordano di trascorrere a turno, ad anni alterni, insieme al figlio
, i giorni delle festività natalizie e pasquali ed ogni altra festività, come Per_1 da calendario. Per quanto concerne le vacanze estive, nei primi due anni successivi alla pronuncia, ciascun genitore trascorrerà con il bambino due settimane non continuative né consecutive, durante le quali l'altro genitore avrà il diritto di vedere il figlio almeno ogni tre giorni. Trascorsi i due anni, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive. Resta ferma la facoltà dei genitori di modificare questi accordi, di comune accordo, in base alle differenti specifiche esigenze.
6. il Sig. e la Sig.ra provvederanno al mantenimento diretto Pt_1 CP_1 del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza, ad eccezione Per_1 delle spese di natura straordinaria (di cui al punto successivo), che verranno invece sostenute da ciascun genitore, nella misura del 50%;
7. il Sig. nello specifico, parteciperà nella misura del 50% alle Parte_1
3 spese straordinarie del minore, con ciò intendendosi le spese scolastiche, le spese medico sanitarie non coperte dal SSN, le spese sportive, le spese di natura ludica o parascolastica (così come specificate nelle linee guida del
Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017), spese in relazione alle quali la
Sig.ra verserà la residua quota del 50%. Ciascun genitore parteciperà CP_1 nello specifico e nella misura concordata, alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione ed in particolare alle spese afferenti i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici indifferibili, le spese ortodontiche, quelle oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN ed in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, le spese protesiche, le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
(in ottica futura), quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le altre spese straordinarie (non obbligatorie) dovranno invece essere previamente concordate tra i genitori e saranno reciprocamente rimborsate, sempre nella misura concordata, previa esibizione della ricevuta di pagamento, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Tutte le spese straordinarie dovranno inoltre essere dai genitori debitamente documentate.
Il genitore che ritiene necessaria una spesa – tra quelle per cui sia prescritto il consenso di entrambi – dovrà comunicare tale esigenza all'altro genitore, preferibilmente per scritto anche mediante strumenti di messaggistica;
se l'altro genitore non formulerà un diniego motivato nel termine di cinque giorni si riterrà formatosi l'accordo tra i genitori;
8. I coniugi dichiarano che nessuna dazione economica periodica, a titolo di assegno divorzile, viene pattuita a carico ed a favore dell'uno o dell'altra;
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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