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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 390/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 390/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Nalon ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Stra (VE), via Redipuglia n 15;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Todaro e Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Luca Umana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Padova, Via Santa Lucia
n. 1;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 24.01.2025, i ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale esponendo: di aver contratto matrimonio in data 20.05.2014 a Calarasi (Moldavia), trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Mira (VE) al n. 121, Parte II, Serie C, anno 2024; che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
in data 11.08.2013 e in data 17.05.2018; che ormai da tempo la comunione materiale e
[...] Persona_2 spirituale tra i coniugi è venuta meno, così che essi hanno maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minorenni e vengono affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, nella casa familiare sita in Mira (VE) Via Gramsci, n. 46 int. 6 che, conseguentemente viene assegnata alla Sig.ra Pertanto, i coniugi continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, Pt_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
3) Il mutuo relativo alla residenza familiare, cointestato tra i coniugi e pari ad € 404,20 mensili verrà corrisposto al 50% tra i coniugi con la conseguenza che gli stessi avranno cura di far pervenire presso il c/c acceso presso Banca Monte dei Paschi di
Siena, la quota parte della rata del mutuo entro il giorno antecedente la data di prelievo della stessa e cioè entro il giorno 29 di ogni mese. Oltre a quanto sopra i coniugi corrisponderanno, sempre al 50% ciascuno, la quota annuale, pari ad € 96,00 circa dell'assicurazione stipulata in relazione al mutuo con AXA Ass.ni, avendo cura di far pervenire la quota di competenza entro il 20 febbraio di ogni anno. In considerazione dell'assegnazione della residenza familiare alla Sig.ra quest'ultima Pt_1 provvederà anche con l'aiuto del Sig. ove necessario, ad effettuare la voltura di tutte le utenze. La Sig.ra Pt_2 Pt_1 provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie (nel mentre quelle straordinarie saranno suddivise ex lege al 50% tra i coniugi) nonché di tutte le utenze relative all'immobile. Il Sig. , da atto che, per il mese di novembre ha già Pt_2 provveduto al pagamento della rata del mutuo nonché delle utenze medio tempore scadute;
4) Le parti convengono che nulla sia dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di mantenimento in favore di Pt_2 Pt_1 quest'ultima, mentre, in considerazione del fatto che il sig. dovrà continuare a corrispondere il 50% del mutuo e Parte_2 che è gravato da un finanziamento relativo al veicolo Toyota Rav, quest'ultimo corrisponderà alla Sig.ra sul codice Pt_1
Iban: [...] a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e Per_1 Per_2
l'importo di € 200,00 (€ 100,00 cadauno) oltre rivalutazione Istat annuale sino a marzo 2027 compreso - quando terminerà di pagare il finanziamento del veicolo Rav - entro il giorno 25 di ogni mese (a partire, quindi, dal 25.01.25).
Mentre, da aprile 2027, il contributo mensile per i figli, verrà elevato ad € 200,00 cadauno oltre rivalutazione Istat annuale.
Le spese straordinarie per i figli di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia in materia di famiglia anno 2019 - a cui le parti si riportano - saranno corrisposte nella misura del 50% tra i coniugi. Inoltre, il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_2 Pt_1 pagina 2 di 4 poiché collocataria dei figli, quanto percepito a titolo di assegno unico (attualmente pari ad € 398,80) entro il giorno 22 di ogni mese, a partire quindi, dal 20.01.25;
5) Salvo diverso accordo, i figli minori trascorreranno con il padre due fine settimana al mese in modo alternato dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante la settimana staranno con il medesimo indicativamente il giovedì dalle 16.00 alle
21.00 quando saranno riportati dalla madre dopo aver cenato. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, previo accordo da definire entro il 30 aprile di ogni anno, mentre per le vacanze natalizie e pasquali i diritti di visita rimarranno invariati ma si applicherà il principio dell'alternanza di modo che un anno il Natale venga trascorso con la madre e Capodanno con il padre, l'anno successivo il contrario;
lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua e
Pasquetta. Il medesimo principio dell'alternanza varrà per i ponti durante l'anno e per le altre festività;
6) Il Sig. cederà a titolo gratuito alla Sig.ra il veicolo Hyundai Y20 targato FB 766 VK entro la data del Pt_2 Pt_1
31.01.25 o prima ove possibile. Le spese di trasferimento saranno a carico della Sig.ra la quale conseguentemente Pt_1 provvederà al pagamento di bollo ed assicurazione a partire dalla data del trasferimento di proprietà;
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a definire ogni aspetto economico, null'altro pertanto avendo reciprocamente da pretendere per alcun motivo, titolo o causa;
8) I coniugi, ove richiesto, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
9) I coniugi chiedono quindi l'omologa della loro separazione alle condizioni di cui al presente ricorso.”
All'udienza del 10.04.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando di non volersi riconciliare. La causa è stata pertanto rimessa in decisione al Collegio con decreto del giudice istruttore di data 22.04.2025.
Il Pubblico ministero è intervenuto con nota telematica del 08.05.2025.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrarie agli interessi della prole.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 390/2025, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate e trascritte in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali. pagina 3 di 4 Così deciso il 27.05.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4