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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2024, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr. Rosario La Fata Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato ad [...] l'[...] Parte_1
(cf: ), rappresentato e difeso, per manda- C.F._1
to in atti, dall'avv. Fabio Sciascia;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] CP_1
(cf: ), residente a [...]
E. Setti Carraro n. 12;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 7/03/2024 parte ricor- rente insisteva nella domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP_1
regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile (così riqualificata la doman- da spiegata da atteso che le parti hanno Parte_1
contratto matrimonio civile) va accolta, atteso che risultano es- sere trascorsi i termini previsti dalla legge dalla data della com- parizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 11 ottobre 2007.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ri- costituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma- teriale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consen- suale pronunciato da questo Tribunale in data 12-28 novembre
2007.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere sta- ta proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_1
- 2 - , il quale ha concluso chiedendo “dichiarare la cessa- Pt_1
zione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dagli stessi, senza alcun onere a carico di entrambe le tra loro e nei confronti della prole, ormai autosufficiente economicamen- te”; del tutto pleonastica appare, infatti, la richiesta di “confer- mare le residue prevision[i] del decreto di omologa della sepa- razione”, atteso che la previsione di cui al punto 4) della separa- zione consensuale (i beni mobili acquistati in costanza di ma- trimonio al fine di arredare la casa coniugale si conviene che vengano considerati di proprietà dei figli e esu- Per_1 Per_2
la dal thema decidendum del presente giudizio e che la previsio- ne di cui al punto 5 (I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio) deve ritenersi superata dal raggiungimen- to della maggiore età dei figli.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ter- mini Imerese (PA) il giorno 8 luglio 1986 da Parte_2
[.
, nato ad [...] l'[...], e nata a CP_1
Termini Imerese (PA) il 19/01/1959, trascritto nei registri dello
- 3 - Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, dell'anno
1986; dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Termini Imerese, in data 26 marzo 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Petitti
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr. Rosario La Fata Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3411 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato ad [...] l'[...] Parte_1
(cf: ), rappresentato e difeso, per manda- C.F._1
to in atti, dall'avv. Fabio Sciascia;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] CP_1
(cf: ), residente a [...]
E. Setti Carraro n. 12;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 7/03/2024 parte ricor- rente insisteva nella domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP_1
regolarmente citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile (così riqualificata la doman- da spiegata da atteso che le parti hanno Parte_1
contratto matrimonio civile) va accolta, atteso che risultano es- sere trascorsi i termini previsti dalla legge dalla data della com- parizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 11 ottobre 2007.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ri- costituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma- teriale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consen- suale pronunciato da questo Tribunale in data 12-28 novembre
2007.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere sta- ta proposta in questo giudizio dalla parte ricorrente Parte_1
- 2 - , il quale ha concluso chiedendo “dichiarare la cessa- Pt_1
zione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dagli stessi, senza alcun onere a carico di entrambe le tra loro e nei confronti della prole, ormai autosufficiente economicamen- te”; del tutto pleonastica appare, infatti, la richiesta di “confer- mare le residue prevision[i] del decreto di omologa della sepa- razione”, atteso che la previsione di cui al punto 4) della separa- zione consensuale (i beni mobili acquistati in costanza di ma- trimonio al fine di arredare la casa coniugale si conviene che vengano considerati di proprietà dei figli e esu- Per_1 Per_2
la dal thema decidendum del presente giudizio e che la previsio- ne di cui al punto 5 (I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio) deve ritenersi superata dal raggiungimen- to della maggiore età dei figli.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, ecce- zione e difesa disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ter- mini Imerese (PA) il giorno 8 luglio 1986 da Parte_2
[.
, nato ad [...] l'[...], e nata a CP_1
Termini Imerese (PA) il 19/01/1959, trascritto nei registri dello
- 3 - Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, dell'anno
1986; dichiara irripetibili le spese di lite;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Termini Imerese, in data 26 marzo 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Petitti
- 4 -