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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa TT DO - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle controversie di lavoro riunite iscritte sul ruolo generale ai nn. 781 e
902 del 2023
TRA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino,
APPELLANTE-APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello De Vivo Controparte_1
APPELLATO-APPELLANTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
09.05.2022 ed iscritto al R.G. n.5029/2022, l' -premesso che con decreto Pt_1 ingiuntivo n.292/2022 era stato ingiunto, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
3.000,00, oltre accessori, a titolo di indennità COVID-19 – chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciarsi nei confronti del sulle seguenti conclusioni: “1) in CP_1 via assolutamente preliminare, revocare, annullare e/o comunque porre nel nulla il decreto
1 ingiuntivo de quo, per quanto esposto in narrativa;
3) nel merito rigettare la domanda di condanna a carico dell' poiché infondata in fatto e diritto, priva dei requisiti richiesti Pt_1 dalla legge;
4) condannare in ogni caso la ricorrente al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio sopportate dall'Istituto previdenziale de quo”.
2. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.380/2023 del 08.02.2023, il
Tribunale di Bari ha così definito la controversia: «1. Accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Altresì, condanna l' al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00, a Pt_1 titolo di indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020, oltre ad accessori come per legge.
3. Spese compensate».
3. Il Tribunale, in particolare, esaminato il controverso profilo afferente alla assimilabilità del lavoro agricolo a tempo determinato all'attività stagionale ai fini della disciplina delle c.d. indennità COVID-19, ha ritenuto ricomprese nel novero delle fattispecie di lavoro stagionale previste dal D.P.R. n. 1525/1963 le attività svolte dalla ricorrente, escludendo che un ostacolo all'erogazione delle provvidenze dalla medesima richieste possa ravvisarsi nella mancata espressa menzione dei lavoratori agricoli all'interno del D.L. n.104/2020 e del D.L.
n.137/2020, in quanto non equivalente alla loro estromissione dai benefici economici in scrutinio, ovvero nella percezione da parte degli stessi già nei mesi di marzo e aprile 2020 del bonus COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
n. 34/2020, attesi i differenti presupposti alla base delle ulteriori misure introdotte con i citati DD.LL. n. 104/2020 e n. 137/2020; ha rilevato infatti che tali misure sono dovute in favore dell'attrice anche alla luce dalla previsione dell'art. 69 D.L.
n. 73/2021 che, negando, per gli operai agricoli a tempo determinato, ogni possibilità di cumulo con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 e dalle relative proroghe, dimostrerebbe che, allorquando il legislatore ha inteso introdurre uno sbarramento per gli operai agricoli a tempo determinato, lo ha fatto espressamente.
Tanto premesso e preso atto, in accoglimento dell'eccezione dell della Pt_1 mancata presentazione, da parte del della domanda amministrativa CP_1 relativa alle indennità di cui all'art 15 del D.L. n. 137/2020 e all'art. 9 del D.L.
n.157/2020, ha dichiarato improponibile la relativa domanda giudiziaria, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo.
2 Quanto, invece, all'indennità prevista dall'art. 9 del D.L. 104/2020, ha ritenuto fondata la pretesa del essendo provato in atti sia il fatto CP_1 costitutivo della pretesa (svolgimento, da parte dell'istante, di attività stagionale in settore diverso dal turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate nel periodo preso in considerazione dalla norma) sia la proposizione della domanda amministrativa.
Alla luce di tanto, ha quindi accolto l'opposizione per quanto di ragione, condannando l rogazione della somma di € 1.000,00 a titolo di CP_2 indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n.104/2020 e ha compensato le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza e della novità e controvertibilità delle questioni trattate.
4. Avverso la decisione hanno interposto appello l' e Pt_1 [...]
, con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 14.07.2023 ed il CP_1
02.08.2023 e in seguito riuniti, chiedendone la parziale riforma secondo le contrapposte conclusioni.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello iscritto al R.G. n. 781/2023.
I.
1.a. Con il primo e unico motivo di appello, l censura la sentenza Pt_1 del Tribunale di Bari, nella parte in cui ha riconosciuto al sig. , Controparte_1 in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato, l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n.104/2020; sostiene che tale provvedimento sia affetto da un'errata interpretazione e applicazione della normativa emergenziale, nonché da contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo omesso di considerare circostanze ritenute decisive.
L'Istituto appellante rileva infatti che la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, pur essendo caratterizzata da prestazioni lavorative a carattere stagionale, non è ricompresa tra i beneficiari dell'indennità prevista per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali. A sostegno della propria tesi, l' richiama il testo dell'art. 9 D.L. n.104/2020 e Pt_1 delle successive disposizioni emergenziali (D.L. n.137/2020, D.L. n.157/2020,
D.L. n.41/2021), sottolineando come queste abbiano sempre escluso
3 esplicitamente i lavoratori agricoli a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
L'appellante rammenta poi quanto precisato nel Messaggio Hermes n.3160 del 27.08.2020 e ribadito con la Circolare n.146 del 14.12.2020, ove si chiarisce che l'indennità onnicomprensiva è riservata a determinate categorie di lavoratori, escludendo invece i lavoratori agricoli, i quali sono già destinatari di specifiche tutele settoriali, come la disoccupazione agricola e l'indennità una tantum disciplinata dall'art. 30 del D.L. n.18/2020 e dall'art. 69 del D.L. n.73/2021 (c.d.
Decreto Sostegni-bis).
Sostiene che il legislatore, ove avesse inteso includere i lavoratori agricoli a tempo determinato tra i beneficiari delle indennità emergenziali previste per i lavoratori stagionali, avrebbe disposto esplicitamente in tal senso, considerando anche il consolidarsi della prassi interpretativa escludente adottata dall' al Pt_1 contrario, la reiterata omissione di tale categoria nei decreti successivi dimostrerebbe la volontà politico-legislativa di non estendere loro tali benefici, ritenendoli già sufficientemente tutelati dalle misure di settore.
Infine, l sottolinea l'incompatibilità tra le indennità previste per i Pt_1 lavoratori agricoli e quelle riservate ai lavoratori stagionali di settori diversi, in virtù della diversità di requisiti e finalità sottese alle due fattispecie, nonché della natura eccezionale e tassativa delle disposizioni emergenziali, che non ammettono interpretazioni estensive o analogiche.
Pertanto, l appellante conclude per la riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata, con integrale rigetto della domanda proposta dal
[...]
. CP_1
- - - - - - - - - - -
II. Sul ricorso in appello iscritto al R.G. n. 902/2023.
II.
1.a. Con un unico motivo di gravame, il impugna a sua volta la CP_1 sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità del ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 15 D.L. n.137/2020 e dall'art. 9 D.L. n.157/2020, per assenza di preventiva domanda amministrativa.
Evidenzia al riguardo la sopravvenuta abrogazione del D.L. n.157/2020 e la trasposizione dell'art. 9 nell'art. 15 bis del D.L. n.137/2020 che attribuirebbe a favore dei beneficiari della provvidenza ex art. 9 D.L. n.104/2020 “la medesima
4 indennità” che viene “nuovamente erogata”. In particolare, dà atto della differenza tra il primo ed il secondo comma del richiamato articolo 15 bis che, nel primo caso, ai fini dell'erogazione del beneficio, prevede i medesimi requisiti di cui al citato articolo 9; nel secondo caso, richiede lo svolgimento di almeno 30 giornate lavorative tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del decreto e la presentazione di domanda amministrativa entro il 30.11.2020 – esclusa, invece, dal primo comma.
Sulla scorta di tanto, contesta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, evidenziando che l'istanza proposta ex art. 9 D.L. n.104/2020 costituirebbe condizione di procedibilità anche per le ulteriori provvidenze contemplate dai successi artt. 15, comma 1 e 15 bis, comma
1, del D.L. n.137/2020.
In ragione di tanto e ribadita la ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei requisiti richiesti per accedere all'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 9 comma 2 del DL n.104/1992 e 15, comma 1 e 15 bis, comma 1, del D.L. n.
137/2020, chiede disporsi, in accoglimento dell'appello, l'integrale rigetto dell'opposizione.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1.a. L'appello dell è fondato e deve essere accolto, alla stregua delle Pt_1 seguenti motivazioni.
Per una compiuta disamina della questione sottesa alla definizione della lite
è opportuno procedere a una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Ed invero, l'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore nella stessa data, ha previsto: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
5 L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, rubricato
“Indennità lavoratori del settore agricolo”, ha sancito: “Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
È evidente, dunque, che sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramente manifestato la sua volontà di disciplinare in modo
“autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, riservandola, peraltro, ai soli braccianti che nel 2019 abbiano effettuato almeno
50 giornate di lavoro agricolo.
Detto intento emerge in egual modo dal successivo D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), anch'esso entrato in vigore in pari data, laddove all'art. 84 ha statuito: “
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
6 la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;271 b) titolari di pensione”.
Anche in questo caso, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la
“proroga” dell'indennità ex D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tramite, cioè, disposizioni che hanno mantenuto distinta la proroga della prestazione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali da
7 quella in favore degli operai agricoli a tempo determinato (peraltro di importo inferiore – euro 500,00 - rispetto alla prima, di euro 600,00), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di € 1.000,00 in favore dei
(soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 ...”.
In sostanza, siffatta disposizione normativa ha tenuto ancora una volta distinti i cennati operai agricoli a tempo determinato dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
In seguito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” - c.d. “Decreto Agosto” -, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito, nel testo in vigore dal 29.10.2020 e per quel che in questa sede rileva, che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Il successivo comma 2 sancisce, altresì, il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000,00 in favore dei “lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]”.
8 In forza poi del comma 3 della medesima disposizione di legge: “I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione”.
L'art. 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - c.d. Decreto Ristori, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020, ha, a sua volta, previsto che: “Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro
è nuovamente erogata una tantum”, estendendo - al comma 3, lett. a) - il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15-bis del medesimo testo legislativo, nella parte che qui maggiormente rileva, ha, inoltre, disposto: “
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai
9 lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione […]”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - c.d. Decreto Ristori Quater, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, non convertito nel termine di 60 giorni e abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge 18 dicembre
2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020 (con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto).
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine,
10 replicata dall'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - c.d. Decreto Sostegni, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore il
22.05.2021.
Tanto premesso in punto di diritto, questa Corte non condivide la tesi espressa dal giudice di prime cure, dovendo piuttosto precisare che gli operai agricoli a tempo determinato non possono essere tout court annoverati tra i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, individuati come beneficiari delle speciali indennità previste dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.
Se è vero, infatti, che l'attività lavorativa agricola esercitata da personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, come sostenuto nell'atto di gravame, a essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) come preteso da parte appellante.
In questa prospettiva soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che - a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a),
D.L. n. 104/2020, 15, comma 3, lett. a), D.L. n. 137/2020 e 9, comma 3, lett. a),
D.L. n. 157/2020 - ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a €
600,00, in favore degli operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione), tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, sia a livello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazione.
La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il mese di aprile 2020, per un importo pari a € 500,00, ai sensi dell'art. 84, comma 7, D.L.
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77.
11 In proposito appare opportuno, inoltre, evidenziare che nel decreto legge da ultimo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (comma 8, lett. a), prevedendo, come detto, finanche importi diversi da riconoscere in favore delle due categorie, ovverosia € 500,00 a beneficio dei primi ed € 600,00 nei confronti dei secondi.
Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che nell'anno
2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha, da ultimo, riconosciuto, - tramite una specifica disposizione intitolata “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” -, un'indennità una tantum pari a euro 800,00, tenendola ancora una volta ben distinta dalla medesima indennità prevista (nel diverso importo di € 1.600,00) in favore della (distinta) categoria dei “soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69” (v. art. 42), ossia dai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
Non deve, dunque, sfuggire che, allorquando si è inteso prevedere sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, nei decreti-legge in scrutinio sono stati inseriti pacchetti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
Tale volontà legislativa si ricava, da ultimo, proprio dall'esame complessivo del D.L. n. 73/2021, il quale, se da un lato all'art. 42, rubricato “Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo” e collocato nel titolo IV “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”, ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID-
19, pari a € 1.600,00, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non (v. comma 3, lett. a) della medesima norma), dall'altro all'art. 69, rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” e inserito nel titolo VIII “Agricoltura e trasporti”, per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
12 La previsione dell'indennità da parte del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sopra riportato, si spiega, infine, in ragione della differente finalità delle provvidenze per i lavoratori agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state approntate come sostegno al reddito tout court, bensì come sostegno al reddito
“per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro, consistente nella incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero paese.
D'altronde, la complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, infatti, vi è la circostanza che l'attività agricola è stata, sin dagli “esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche forme di tutela di categoria, tra cui gli speciali trattamenti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori precedentemente individuate da parte del legislatore;
il che spiega perché le c.d. indennità COVID non siano state rinnovate per gli agricoli a tempo determinato.
Assume rilievo, sul punto, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020), il quale, nell'allegato 1, successivamente modificato dal D.M. 25 marzo 2020, ha individuato – tra le altre - tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal fermo della produzione e degli scambi, disposto per la generalità delle attività industriali e commerciali all'interno del paese.
Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020). È, quindi, intervenuto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.
13 È stato, poi, emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.
Tanto ha chiarito la relazione della Camera dei Deputati - Servizio Studi
XVIII Legislatura, segnalando che, ai sensi dei suddetti decreti, era consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.
Alla stregua di tanto, non appare, dunque, condivisibile il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale, giacché il riferimento ai “lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria sì da includervi anche gli operai agricoli a tempo determinato (per i quali, come detto, il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato, non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi, apposite disposizioni di carattere speciale, diversificando tra l'altro – v. sopra - importi e requisiti per accedere all'indennità in parola).
Questi ultimi costituiscono una distinta categoria, prevista dall'art. 12 del d.lgs. n.375/1993 onde differenziarli da quelli a tempo indeterminato, e sono soggetti, per quanto già detto, a una peculiare disciplina previdenziale.
L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi collegati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto complessivamente intesa può pacificamente svolgersi tutto l'anno.
Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi e i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, tanto più che da esse discendono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale (cfr., Cass. n.
450/2003, Cass. n. 5085/91, Cass. n. 1867/82) e costituente canone ermeneutico
14 primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649/2023,
Cass. n. 23896/ 2021 e Cass. n. 20898/2007).
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello proposto dall' deve Pt_1 essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Pt_1 va integralmente accolta. CP_1
La fondatezza del gravame dell' determina l'assorbimento di ogni altra Pt_1 questione, nonché il rigetto del motivo di gravame sollevato dal in CP_1 quanto relativo alla condizione di proponibilità di una domanda giudiziale che, quand'anche ammissibile (situazione peraltro esclusa dalla rilevata carenza di istanza amministrativa), sarebbe infondata nel merito.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n.
6259).
Nel caso di specie, in considerazione della assoluta novità della questione trattata e della difformità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti dall' e da con ricorsi Pt_1 Controparte_1 depositati il 14.07.2023 ed il 02.08.2023, avverso la sentenza emessa in data
08.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, così provvede:
15 - accoglie l'appello proposto dall' e, in parziale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, accoglie integralmente l'opposizione proposta dall' e, per Pt_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio;
dà atto, relativamente al della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma CP_1
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa TT DO
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa TT DO - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle controversie di lavoro riunite iscritte sul ruolo generale ai nn. 781 e
902 del 2023
TRA
in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino,
APPELLANTE-APPELLATO
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello De Vivo Controparte_1
APPELLATO-APPELLANTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
09.05.2022 ed iscritto al R.G. n.5029/2022, l' -premesso che con decreto Pt_1 ingiuntivo n.292/2022 era stato ingiunto, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
3.000,00, oltre accessori, a titolo di indennità COVID-19 – chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciarsi nei confronti del sulle seguenti conclusioni: “1) in CP_1 via assolutamente preliminare, revocare, annullare e/o comunque porre nel nulla il decreto
1 ingiuntivo de quo, per quanto esposto in narrativa;
3) nel merito rigettare la domanda di condanna a carico dell' poiché infondata in fatto e diritto, priva dei requisiti richiesti Pt_1 dalla legge;
4) condannare in ogni caso la ricorrente al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio sopportate dall'Istituto previdenziale de quo”.
2. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.380/2023 del 08.02.2023, il
Tribunale di Bari ha così definito la controversia: «1. Accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Altresì, condanna l' al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00, a Pt_1 titolo di indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020, oltre ad accessori come per legge.
3. Spese compensate».
3. Il Tribunale, in particolare, esaminato il controverso profilo afferente alla assimilabilità del lavoro agricolo a tempo determinato all'attività stagionale ai fini della disciplina delle c.d. indennità COVID-19, ha ritenuto ricomprese nel novero delle fattispecie di lavoro stagionale previste dal D.P.R. n. 1525/1963 le attività svolte dalla ricorrente, escludendo che un ostacolo all'erogazione delle provvidenze dalla medesima richieste possa ravvisarsi nella mancata espressa menzione dei lavoratori agricoli all'interno del D.L. n.104/2020 e del D.L.
n.137/2020, in quanto non equivalente alla loro estromissione dai benefici economici in scrutinio, ovvero nella percezione da parte degli stessi già nei mesi di marzo e aprile 2020 del bonus COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020 e al D.L.
n. 34/2020, attesi i differenti presupposti alla base delle ulteriori misure introdotte con i citati DD.LL. n. 104/2020 e n. 137/2020; ha rilevato infatti che tali misure sono dovute in favore dell'attrice anche alla luce dalla previsione dell'art. 69 D.L.
n. 73/2021 che, negando, per gli operai agricoli a tempo determinato, ogni possibilità di cumulo con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 e dalle relative proroghe, dimostrerebbe che, allorquando il legislatore ha inteso introdurre uno sbarramento per gli operai agricoli a tempo determinato, lo ha fatto espressamente.
Tanto premesso e preso atto, in accoglimento dell'eccezione dell della Pt_1 mancata presentazione, da parte del della domanda amministrativa CP_1 relativa alle indennità di cui all'art 15 del D.L. n. 137/2020 e all'art. 9 del D.L.
n.157/2020, ha dichiarato improponibile la relativa domanda giudiziaria, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo.
2 Quanto, invece, all'indennità prevista dall'art. 9 del D.L. 104/2020, ha ritenuto fondata la pretesa del essendo provato in atti sia il fatto CP_1 costitutivo della pretesa (svolgimento, da parte dell'istante, di attività stagionale in settore diverso dal turismo e degli stabilimenti termali per almeno trenta giornate nel periodo preso in considerazione dalla norma) sia la proposizione della domanda amministrativa.
Alla luce di tanto, ha quindi accolto l'opposizione per quanto di ragione, condannando l rogazione della somma di € 1.000,00 a titolo di CP_2 indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n.104/2020 e ha compensato le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza e della novità e controvertibilità delle questioni trattate.
4. Avverso la decisione hanno interposto appello l' e Pt_1 [...]
, con distinti ricorsi depositati rispettivamente il 14.07.2023 ed il CP_1
02.08.2023 e in seguito riuniti, chiedendone la parziale riforma secondo le contrapposte conclusioni.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello iscritto al R.G. n. 781/2023.
I.
1.a. Con il primo e unico motivo di appello, l censura la sentenza Pt_1 del Tribunale di Bari, nella parte in cui ha riconosciuto al sig. , Controparte_1 in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato, l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n.104/2020; sostiene che tale provvedimento sia affetto da un'errata interpretazione e applicazione della normativa emergenziale, nonché da contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo omesso di considerare circostanze ritenute decisive.
L'Istituto appellante rileva infatti che la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, pur essendo caratterizzata da prestazioni lavorative a carattere stagionale, non è ricompresa tra i beneficiari dell'indennità prevista per i lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali. A sostegno della propria tesi, l' richiama il testo dell'art. 9 D.L. n.104/2020 e Pt_1 delle successive disposizioni emergenziali (D.L. n.137/2020, D.L. n.157/2020,
D.L. n.41/2021), sottolineando come queste abbiano sempre escluso
3 esplicitamente i lavoratori agricoli a tempo determinato dai destinatari del beneficio.
L'appellante rammenta poi quanto precisato nel Messaggio Hermes n.3160 del 27.08.2020 e ribadito con la Circolare n.146 del 14.12.2020, ove si chiarisce che l'indennità onnicomprensiva è riservata a determinate categorie di lavoratori, escludendo invece i lavoratori agricoli, i quali sono già destinatari di specifiche tutele settoriali, come la disoccupazione agricola e l'indennità una tantum disciplinata dall'art. 30 del D.L. n.18/2020 e dall'art. 69 del D.L. n.73/2021 (c.d.
Decreto Sostegni-bis).
Sostiene che il legislatore, ove avesse inteso includere i lavoratori agricoli a tempo determinato tra i beneficiari delle indennità emergenziali previste per i lavoratori stagionali, avrebbe disposto esplicitamente in tal senso, considerando anche il consolidarsi della prassi interpretativa escludente adottata dall' al Pt_1 contrario, la reiterata omissione di tale categoria nei decreti successivi dimostrerebbe la volontà politico-legislativa di non estendere loro tali benefici, ritenendoli già sufficientemente tutelati dalle misure di settore.
Infine, l sottolinea l'incompatibilità tra le indennità previste per i Pt_1 lavoratori agricoli e quelle riservate ai lavoratori stagionali di settori diversi, in virtù della diversità di requisiti e finalità sottese alle due fattispecie, nonché della natura eccezionale e tassativa delle disposizioni emergenziali, che non ammettono interpretazioni estensive o analogiche.
Pertanto, l appellante conclude per la riforma parziale della Pt_1 sentenza impugnata, con integrale rigetto della domanda proposta dal
[...]
. CP_1
- - - - - - - - - - -
II. Sul ricorso in appello iscritto al R.G. n. 902/2023.
II.
1.a. Con un unico motivo di gravame, il impugna a sua volta la CP_1 sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improponibilità del ricorso limitatamente alla domanda di riconoscimento degli indennizzi previsti dall'art. 15 D.L. n.137/2020 e dall'art. 9 D.L. n.157/2020, per assenza di preventiva domanda amministrativa.
Evidenzia al riguardo la sopravvenuta abrogazione del D.L. n.157/2020 e la trasposizione dell'art. 9 nell'art. 15 bis del D.L. n.137/2020 che attribuirebbe a favore dei beneficiari della provvidenza ex art. 9 D.L. n.104/2020 “la medesima
4 indennità” che viene “nuovamente erogata”. In particolare, dà atto della differenza tra il primo ed il secondo comma del richiamato articolo 15 bis che, nel primo caso, ai fini dell'erogazione del beneficio, prevede i medesimi requisiti di cui al citato articolo 9; nel secondo caso, richiede lo svolgimento di almeno 30 giornate lavorative tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore del decreto e la presentazione di domanda amministrativa entro il 30.11.2020 – esclusa, invece, dal primo comma.
Sulla scorta di tanto, contesta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, evidenziando che l'istanza proposta ex art. 9 D.L. n.104/2020 costituirebbe condizione di procedibilità anche per le ulteriori provvidenze contemplate dai successi artt. 15, comma 1 e 15 bis, comma
1, del D.L. n.137/2020.
In ragione di tanto e ribadita la ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei requisiti richiesti per accedere all'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 9 comma 2 del DL n.104/1992 e 15, comma 1 e 15 bis, comma 1, del D.L. n.
137/2020, chiede disporsi, in accoglimento dell'appello, l'integrale rigetto dell'opposizione.
- - - - - - - - - - - - -
III.
1.a. L'appello dell è fondato e deve essere accolto, alla stregua delle Pt_1 seguenti motivazioni.
Per una compiuta disamina della questione sottesa alla definizione della lite
è opportuno procedere a una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Ed invero, l'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore nella stessa data, ha previsto: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
5 L'art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento legislativo, rubricato
“Indennità lavoratori del settore agricolo”, ha sancito: “Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
È evidente, dunque, che sin da questo primo approccio normativo il legislatore ha chiaramente manifestato la sua volontà di disciplinare in modo
“autonomo” l'indennità in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato, riservandola, peraltro, ai soli braccianti che nel 2019 abbiano effettuato almeno
50 giornate di lavoro agricolo.
Detto intento emerge in egual modo dal successivo D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), anch'esso entrato in vigore in pari data, laddove all'art. 84 ha statuito: “
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
6 la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;271 b) titolari di pensione”.
Anche in questo caso, il legislatore ha disciplinato in modo diverso la
“proroga” dell'indennità ex D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., tramite, cioè, disposizioni che hanno mantenuto distinta la proroga della prestazione in favore dei dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali da
7 quella in favore degli operai agricoli a tempo determinato (peraltro di importo inferiore – euro 500,00 - rispetto alla prima, di euro 600,00), prevedendo altresì, per le mensilità successive, una superiore indennità di € 1.000,00 in favore dei
(soli) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” che “hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020 ...”.
In sostanza, siffatta disposizione normativa ha tenuto ancora una volta distinti i cennati operai agricoli a tempo determinato dai lavoratori dipendenti stagionali “appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.
In seguito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” - c.d. “Decreto Agosto” -, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha stabilito, nel testo in vigore dal 29.10.2020 e per quel che in questa sede rileva, che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di
NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Il successivo comma 2 sancisce, altresì, il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.000,00 in favore dei “lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo […]”.
8 In forza poi del comma 3 della medesima disposizione di legge: “I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione”.
L'art. 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - c.d. Decreto Ristori, rubricato “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020, ha, a sua volta, previsto che: “Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro
è nuovamente erogata una tantum”, estendendo - al comma 3, lett. a) - il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15-bis del medesimo testo legislativo, nella parte che qui maggiormente rileva, ha, inoltre, disposto: “
1. Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai
9 lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione […]”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 - c.d. Decreto Ristori Quater, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, non convertito nel termine di 60 giorni e abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge 18 dicembre
2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020 (con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto).
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine,
10 replicata dall'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - c.d. Decreto Sostegni, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore il
22.05.2021.
Tanto premesso in punto di diritto, questa Corte non condivide la tesi espressa dal giudice di prime cure, dovendo piuttosto precisare che gli operai agricoli a tempo determinato non possono essere tout court annoverati tra i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, individuati come beneficiari delle speciali indennità previste dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.
Se è vero, infatti, che l'attività lavorativa agricola esercitata da personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato si presta, sul piano puramente concettuale, come sostenuto nell'atto di gravame, a essere ricondotta nell'ambito del lavoro stagionale, è altrettanto vero che il compendio normativo sopra tratteggiato deve essere interpretato conformemente ai canoni dettati dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) come preteso da parte appellante.
In questa prospettiva soccorre, in primo luogo, il criterio dell'interpretazione strettamente letterale, avuto riguardo al chiaro tenore dell'art. 30, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che - a differenza delle disposizioni, già richiamate, di cui agli artt. 9, comma 2, lett. a),
D.L. n. 104/2020, 15, comma 3, lett. a), D.L. n. 137/2020 e 9, comma 3, lett. a),
D.L. n. 157/2020 - ha espressamente contemplato, con previsione di carattere speciale, il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a €
600,00, in favore degli operai agricoli a tempo determinato (non titolari di pensione), tenendoli ben distinti dagli altri lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo, sia a livello di tecnica normativa che a livello di importo della relativa prestazione.
La medesima indennità, come visto, è stata anche prevista per il mese di aprile 2020, per un importo pari a € 500,00, ai sensi dell'art. 84, comma 7, D.L.
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77.
11 In proposito appare opportuno, inoltre, evidenziare che nel decreto legge da ultimo citato il legislatore ha operato una netta distinzione tra gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7) e i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (comma 8, lett. a), prevedendo, come detto, finanche importi diversi da riconoscere in favore delle due categorie, ovverosia € 500,00 a beneficio dei primi ed € 600,00 nei confronti dei secondi.
Sempre in favore degli operai agricoli a tempo determinato (che nell'anno
2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo), l'art. 69 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha, da ultimo, riconosciuto, - tramite una specifica disposizione intitolata “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” -, un'indennità una tantum pari a euro 800,00, tenendola ancora una volta ben distinta dalla medesima indennità prevista (nel diverso importo di € 1.600,00) in favore della (distinta) categoria dei “soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69” (v. art. 42), ossia dai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
Non deve, dunque, sfuggire che, allorquando si è inteso prevedere sostegni economici in favore degli operai agricoli a tempo determinato, nei decreti-legge in scrutinio sono stati inseriti pacchetti normativi specificatamente dedicati ai ridetti lavoratori.
Tale volontà legislativa si ricava, da ultimo, proprio dall'esame complessivo del D.L. n. 73/2021, il quale, se da un lato all'art. 42, rubricato “Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo” e collocato nel titolo IV “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”, ha per l'appunto prorogato l'indennità COVID-
19, pari a € 1.600,00, per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e non (v. comma 3, lett. a) della medesima norma), dall'altro all'art. 69, rubricato “Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca” e inserito nel titolo VIII “Agricoltura e trasporti”, per quanto già detto, ha individuato separatamente la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
12 La previsione dell'indennità da parte del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sopra riportato, si spiega, infine, in ragione della differente finalità delle provvidenze per i lavoratori agricoli attribuite con il decreto stesso: esse non sono state approntate come sostegno al reddito tout court, bensì come sostegno al reddito
“per la ripartenza”, cioè con una finalità diversa e di più ampio respiro, consistente nella incentivazione della ripresa dell'economia dell'intero paese.
D'altronde, la complessiva linea ermeneutica riportata risulta preferibile per un duplice ordine di ragioni: da un lato, infatti, vi è la circostanza che l'attività agricola è stata, sin dagli “esordi” della pandemia, inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non soggetta alle restrizioni imposte alle altre attività produttive;
dall'altro, vi è la perdurante presenza nell'ordinamento di specifiche forme di tutela di categoria, tra cui gli speciali trattamenti di disoccupazione agricola.
Infatti, il settore agricolo è stato indiscutibilmente attinto in misura minore dal blocco delle attività conseguente alla emergenza epidemiologica rispetto alle altre categorie di lavoratori precedentemente individuate da parte del legislatore;
il che spiega perché le c.d. indennità COVID non siano state rinnovate per gli agricoli a tempo determinato.
Assume rilievo, sul punto, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (adottato in base all'art. 3 del decreto-legge n. 6 del 2020), il quale, nell'allegato 1, successivamente modificato dal D.M. 25 marzo 2020, ha individuato – tra le altre - tutte quelle attività della filiera agricola che, essendo ritenute essenziali, erano escluse dal fermo della produzione e degli scambi, disposto per la generalità delle attività industriali e commerciali all'interno del paese.
Tali disposizioni, inizialmente applicabili sino al 3 aprile, sono state prorogate al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1° aprile 2020 (emanato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020). È, quindi, intervenuto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, adottato anch'esso in base all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, il quale, nella sostanza, ha confermato le precedenti disposizioni, prorogandole fino al 3 maggio 2020, pur con qualche modifica delle attività consentite.
13 È stato, poi, emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il quale, oltre a confermare quanto precedentemente disposto, ha previsto, per il periodo intercorrente tra il 4 e il 17 maggio 2020, la possibilità di riprendere le altre attività produttive legate al settore agricolo (in particolare, relative alla fabbricazione di trattori agricoli e di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia), mantenendo la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a eccezione delle consegne a domicilio e della ristorazione con asporto.
Tanto ha chiarito la relazione della Camera dei Deputati - Servizio Studi
XVIII Legislatura, segnalando che, ai sensi dei suddetti decreti, era consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna - tra gli altri - di prodotti agricoli e alimentari.
Alla stregua di tanto, non appare, dunque, condivisibile il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale, giacché il riferimento ai “lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali” non può estendersi sino al punto di ampliare tale categoria sì da includervi anche gli operai agricoli a tempo determinato (per i quali, come detto, il legislatore, quando lo ha ritenuto, ha utilizzato, non a caso nell'ambito dei medesimi pacchetti normativi, apposite disposizioni di carattere speciale, diversificando tra l'altro – v. sopra - importi e requisiti per accedere all'indennità in parola).
Questi ultimi costituiscono una distinta categoria, prevista dall'art. 12 del d.lgs. n.375/1993 onde differenziarli da quelli a tempo indeterminato, e sono soggetti, per quanto già detto, a una peculiare disciplina previdenziale.
L'attività agricola, inoltre, pur ricomprendendo cicli produttivi collegati alla stagionalità delle colture, non può essere inquadrata come attività stagionale in quanto complessivamente intesa può pacificamente svolgersi tutto l'anno.
Per altro verso, le disposizioni emergenziali sono, per definizione, di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi e i tempi ivi considerati, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, tanto più che da esse discendono oneri finanziari a carico dell'Istituto previdenziale.
Soccorre, quindi, il principio ermeneutico secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, applicabile anche in materia di previdenza sociale (cfr., Cass. n.
450/2003, Cass. n. 5085/91, Cass. n. 1867/82) e costituente canone ermeneutico
14 primario nell'interpretazione della volontà della legge (v. Cass. n. 12649/2023,
Cass. n. 23896/ 2021 e Cass. n. 20898/2007).
Sulla scorta delle esposte considerazioni, l'appello proposto dall' deve Pt_1 essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Pt_1 va integralmente accolta. CP_1
La fondatezza del gravame dell' determina l'assorbimento di ogni altra Pt_1 questione, nonché il rigetto del motivo di gravame sollevato dal in CP_1 quanto relativo alla condizione di proponibilità di una domanda giudiziale che, quand'anche ammissibile (situazione peraltro esclusa dalla rilevata carenza di istanza amministrativa), sarebbe infondata nel merito.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese, atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
24.01.2017 n. 1775; v. anche Cass. 01.6.2016 n. 11423; Cass. 18.03.2014 n.
6259).
Nel caso di specie, in considerazione della assoluta novità della questione trattata e della difformità di orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte del dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti dall' e da con ricorsi Pt_1 Controparte_1 depositati il 14.07.2023 ed il 02.08.2023, avverso la sentenza emessa in data
08.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, così provvede:
15 - accoglie l'appello proposto dall' e, in parziale riforma della sentenza Pt_1 impugnata, accoglie integralmente l'opposizione proposta dall' e, per Pt_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- compensa le spese del doppio grado di giudizio;
dà atto, relativamente al della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma CP_1
1quater, del D.P.R. n.115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 09.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa TT DO
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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