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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 1897/2025 , introdotto da Parte_1
(ROMA, 17/11/1978), con il patrocinio dell'avv. MARIA CARMELA
NICOLETTI e da (ROMA, 14/11/1980), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. LUDOVICA PANDOLFI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“1. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la 2
prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, sempre nel rispetto degli impegni del minore e comunque in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità indicate al punto 5, come per legge;
3. assegnare la casa familiare sita in Roma alla via Tor Vergata, 271 con tutti gli arredi alla signora che l'abiterà unitamente al figlio minore;
Pt_1
4. prevedere in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Pt_2 del figlio minore con la somma mensile di € 250,00 sino alla data del trasferimento della quota parte pari al 50% della casa familiare acquistata in comunione come meglio specificato al punto 9 del presente atto e successivamente la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) sino a dicembre 2025; da gennaio 2026 lo stesso verserà la somma di € 400.00 (quattrocento/00). Il mantenimento del minore sarà versata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra (IBAN: [...]); tale Pt_1 somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;
ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al minore - come da Protocollo delle Spese
Straordinarie del Tribunale di Roma - ed alle spese relative all'acquisto di telefonia, pc, tablet e/o altri strumenti informatici necessari al figlio;
ove previamente concordate il genitore che non ha sostenuto la spesa restituirà tempestivamente all'altro genitore - e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dall'avvenuto esborso - il 50% di relativa spettanza;
5. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori - come indicato al punto Per_1
2 - in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati dal venerdì, con prelevamento all'uscita di scuola - o qualora la scuola dovesse essere chiusa con prelevamento, salvo diverso accordo, alle ore 16.30 dall'abitazione materna - alla domenica alle ore 20:30 orario in cui, provvederà a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna o dei nonni. Le parti, al fine di meglio definire l'alternanza dei fine settimana che seguono ai periodi festivi natalizi, pasquali e/o estivi, convengono che al termine di detti periodi festivi il minore trascorrerà il primo fine settimana che segue agli stessi, con il genitore che non ha trascorso con il medesimo l'ultimo periodo della festività, dando poi seguito all'alternanza;
due pomeriggi infrasettimanali - ovvero il martedì ed il lunedì ed il mercoledì - con prelevamento all'uscita di scuola - o qualora la scuola dovesse essere chiusa con prelevamento, salvo diverso accordo, alle ore 16.30 dall'abitazione materna o dei nonni
- sino alle ore 20:30, orario in cui provvederà a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
− nel corso delle festività, salvo diverso accordo: ▪ natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre. Il giorno di Santo Stefano, con l'uno o l'altro genitore sempre in osservanza del principio dell'alternanza.
▪ La sera del 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre o viceversa, secondo gli accordi presi tra le parti.
▪ Gli ulteriori giorni di vacanza scolastica del minore, ossia dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, il minore li trascorrerà secondo il principio dell'alternanza con ciascun genitore in rispetto al piano ordinario di collocazione e frequentazione. 3
▪ pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Nelle annualità di spettanza paterna, il provvederà a Pt_2 riaccompagnarlo a scuola il martedì che segue al Lunedì dell'Angelo. Il minore trascorrerà il 25 Aprile con un genitore, il 1° maggio con l'altro e così gli eventuali ponti connessi a detti giorni festivi, alternandosi di anno in anno;
▪ estive: da intendersi il periodo dalla chiusura alla riapertura delle scuole - periodo nel corso del quale l'ordinario regime di frequentazione verrà sospeso - il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive. Durante detto periodo, il padre condurrà il proprio figlio nei luoghi di villeggiatura prescelti, dandone sempre comunicazione preventiva alla IG.ra Pt_1
▪ Le parti, in virtù delle rispettive esigenze organizzative, concorderanno detti periodi estivi, con indicazione specifica del periodo e del luogo di villeggiatura, il prima possibile
- dando pronto riscontro alla richiesta organizzativa dell'altro genitore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa - e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. L'eventuale iscrizione del minore ad un centro estivo verrà previamente concordata tra le parti, con ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle relative spese;
i genitori gestiranno allo stesso modo le eventuali vacanze invernali e/o settimana bianca.
6. il minore trascorrerà, con entrambi i genitori, il giorno del proprio compleanno (04/12). Le parti convengono fin d'ora che, qualora la contemporanea presenza dei genitori al giorno del compleanno del figlio non fosse possibile ovvero sia tale da incidere negativamente sulla serenità dell'evento, il minore festeggerà il giorno del proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, dando poi seguito all'alternanza annuale. Per gli anni a seguire si applicherà sempre il principio dell'alternanza;
7. il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del IG. (14/11) e Pt_2 la festa del papà e con la mamma il giorno del compleanno della IG.ra (17/11) Pt_1
e la festa della mamma. Nelle giornate del compleanno paterno e della festa del papà, il IG. provvederà a prelevare il figlio all'uscita di scuola – o qualora la scuola Pt_2 dovesse essere chiusa, a prelevarlo la mattina dall'abitazione materna per trascorrere con il papà l'intera giornata, ed accompagno alle ore 20.30;
8. le giornate e i periodi festivi derogano al regime ordinario di frequentazione, non saranno oggetto di recupero, fatto salvo diverso accordo tra i genitori;
− eventuali viaggi del minore in Stati comunitari ed extracomunitari saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica del periodo e del luogo di villeggiatura, almeno 30 giorni prima dell'eventuale partenza e ciascun genitore collaborerà attivamente e tempestivamente - dando altresì pronto riscontro alla richiesta organizzativa dell'altro genitore entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della stessa - per agevolarne l'organizzazione;
− qualora il genitore di spettanza dovesse avere impedimenti che non gli consentano di tenere con sé il minore, ne darà tempestiva comunicazione - con un preavviso di almeno
24 ore - all'altro genitore, e le parti collaboreranno prontamente e con reciproco rispetto dei rispettivi impegni personali per pervenire alla soluzione maggiormente confacente alle esigenze del minore. Qualora l'uno o l'altro genitore, nei giorni di spettanza, dovesse ricorrere all'ausilio di una baby-sitter ne sosterrà le relative spese. Qualora invece l'uno o l'altro genitore dovesse ricorrere all'ausilio di una baby sitter a causa dell'impedimento dell'altro genitore a tenere con sé il minore nel giorno di spettanza, le relative spese saranno a carico del genitore impossibilitato a tenere con sé il figlio;
4
− per ciò che attiene all'esercizio delle funzioni genitoriali, le parti convengono che ciascun genitore, anche al fine di agevolare il confronto genitoriale per ciò che attiene alle questioni di maggior interesse relative al minore, svolgerà le proprie funzioni genitoriali in modo attivo, prendendo e mantenendo diretti contatti con la scuola del figlio - anche mediante registrazione nel registro elettronico dell'Istituto Scolastico e nelle eventuali chat di gruppo dei genitori - con il pediatra/medico dello stesso e/o con ogni ulteriore ente e istituzione pubblica e/o privata presso la quale il medesimo svolge e/o svolgerà le proprie attività scolastiche, sportive, extrascolastiche e ludico-ricreative;
− ciascun genitore, nei giorni di spettanza, si premurerà di avere tutto quanto necessario al figlio, ottempererà ai compiti di cura del minore, appurerà gli impegni didattici dello stesso e lo seguirà negli studi pomeridiani e nelle sue ulteriori attività e/o impegni - anche extrascolastici, sportivi e ludico ricreativi – provvedendo altresì, salvo diverso accordo, ad ivi accompagnarlo e riprenderlo;
− ciascun genitore, ove venisse a conoscenza di circostanze di maggior interesse relative al minore (a titolo meramente esemplificativo: questioni scolastiche ed extrascolastiche, medico-sanitarie, sportive etc…) ovvero di circostanze urgenti ed indifferibili, provvederà a darne immediata notizia - anche via email - all'altro genitore, e le parti collaboreranno prontamente per concertare quanto necessario al soddisfacimento degli interessi e/o delle esigenze del figlio;
− ciascun genitore collaborerà tempestivamente - dando pronto riscontro alle richieste dell'altro genitore ed alla consegna dell'eventuale documentazione necessaria all'espletamento delle attività di interesse del figlio entro e non oltre il termine, salvo eventuali emergenze, di 5 giorni dal ricevimento della richiesta - per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto delle parti (quali a titolo esemplificativo: le autorizzazioni per le attività scolastiche, parascolastiche, gite, campi scuola, attività sportiva, documentazione reddituale per la refezione scolastica, ISEE, visite e certificazioni mediche, esenzioni/agevolazioni medico-sanitarie, assicurazioni sanitarie etc…);
− a seguito dell'allergia certificata, al pelo del gatto, il minore sino al trasferimento del presso la sua nuova dimora, trascorrerà il periodo frequentazione concordato Pt_2 presso l'abitazione familiare, in modo da consentire al minore di rimanere nel suo habitat quotidiano e nei suoi spazi, anche in considerazione dell'assenza dall'abitazione per motivi lavorativi della IG.ra Pt_1
− Nel caso in cui il periodo da trascorrere corrisponda a giornata di riposo della IG.ra il sig. recupererà tale giorno in altra data;
Pt_1 Pt_2
ciascun genitore, si adopererà per preservare la serenità delle relazioni familiari e del minore;
− le comunicazioni inerenti alle questioni di maggiore interesse relative al minore (a titolo esemplificativo: le questioni scolastiche ed extrascolastiche, medico-sanitarie, sportive, la concertazione delle spese straordinarie, l'eventuale necessità di concordare cambi di frequentazione rispetto alla calendarizzazione ordinaria, la concertazione dei periodi estivi di frequentazione e/o di viaggi etc…), avverranno per mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: e le parti si Email_1 Email_2 impegnano fin d'ora a comunicarsi reciprocamente ed immediatamente l'eventuale variazione dei rispettivi indirizzi mail;
9. Il IG. per definire ogni questione attinente i rapporti intercorsi con la IGnora Pt_2
decide di rinunciare alla sua quota parte, pari al 50% della casa familiare Pt_1 acquistata in comunione. Dichiara, inoltre, di rinunciavi a titolo gratuito, così come dichiara di rinunciare agli importi sinora versati per il pagamento rateo del mutuo, con 5
l'unica condizione che tutte le spese necessarie per il trasferimento siano sostenute dalla IG.ra La IG.ra accetta dette condizioni e si farà carico di ogni costo Pt_1 Pt_1 connesso al trasferimento della quota del IG. Pt_2
10. Le parti, reciprocamente, si danno atto che il suddetto trasferimento viene concordato ed è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e nell'interesse del figlio in omaggio e con i benefici di quanto stabilito dall'art.
2.2 della Circolare dell'agenzia delle Entrate 27/2012. Spese compensate con rinuncia alla reciproca solidarietà degli Avvocati.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore coinvolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 05/03/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 1897/2025 , introdotto da Parte_1
(ROMA, 17/11/1978), con il patrocinio dell'avv. MARIA CARMELA
NICOLETTI e da (ROMA, 14/11/1980), con il Parte_2
patrocinio dell'avv. LUDOVICA PANDOLFI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento del nato dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“1. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la 2
prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, sempre nel rispetto degli impegni del minore e comunque in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità indicate al punto 5, come per legge;
3. assegnare la casa familiare sita in Roma alla via Tor Vergata, 271 con tutti gli arredi alla signora che l'abiterà unitamente al figlio minore;
Pt_1
4. prevedere in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Pt_2 del figlio minore con la somma mensile di € 250,00 sino alla data del trasferimento della quota parte pari al 50% della casa familiare acquistata in comunione come meglio specificato al punto 9 del presente atto e successivamente la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) sino a dicembre 2025; da gennaio 2026 lo stesso verserà la somma di € 400.00 (quattrocento/00). Il mantenimento del minore sarà versata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra (IBAN: [...]); tale Pt_1 somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto;
ciascun genitore contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative al minore - come da Protocollo delle Spese
Straordinarie del Tribunale di Roma - ed alle spese relative all'acquisto di telefonia, pc, tablet e/o altri strumenti informatici necessari al figlio;
ove previamente concordate il genitore che non ha sostenuto la spesa restituirà tempestivamente all'altro genitore - e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dall'avvenuto esborso - il 50% di relativa spettanza;
5. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori - come indicato al punto Per_1
2 - in caso di disaccordo secondo le seguenti modalità:
− fine settimana alternati dal venerdì, con prelevamento all'uscita di scuola - o qualora la scuola dovesse essere chiusa con prelevamento, salvo diverso accordo, alle ore 16.30 dall'abitazione materna - alla domenica alle ore 20:30 orario in cui, provvederà a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna o dei nonni. Le parti, al fine di meglio definire l'alternanza dei fine settimana che seguono ai periodi festivi natalizi, pasquali e/o estivi, convengono che al termine di detti periodi festivi il minore trascorrerà il primo fine settimana che segue agli stessi, con il genitore che non ha trascorso con il medesimo l'ultimo periodo della festività, dando poi seguito all'alternanza;
due pomeriggi infrasettimanali - ovvero il martedì ed il lunedì ed il mercoledì - con prelevamento all'uscita di scuola - o qualora la scuola dovesse essere chiusa con prelevamento, salvo diverso accordo, alle ore 16.30 dall'abitazione materna o dei nonni
- sino alle ore 20:30, orario in cui provvederà a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
− nel corso delle festività, salvo diverso accordo: ▪ natalizie: il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre. Il giorno di Santo Stefano, con l'uno o l'altro genitore sempre in osservanza del principio dell'alternanza.
▪ La sera del 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre o viceversa, secondo gli accordi presi tra le parti.
▪ Gli ulteriori giorni di vacanza scolastica del minore, ossia dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, il minore li trascorrerà secondo il principio dell'alternanza con ciascun genitore in rispetto al piano ordinario di collocazione e frequentazione. 3
▪ pasquali: il minore trascorrerà ad anni alterni la Pasqua con uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Nelle annualità di spettanza paterna, il provvederà a Pt_2 riaccompagnarlo a scuola il martedì che segue al Lunedì dell'Angelo. Il minore trascorrerà il 25 Aprile con un genitore, il 1° maggio con l'altro e così gli eventuali ponti connessi a detti giorni festivi, alternandosi di anno in anno;
▪ estive: da intendersi il periodo dalla chiusura alla riapertura delle scuole - periodo nel corso del quale l'ordinario regime di frequentazione verrà sospeso - il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive. Durante detto periodo, il padre condurrà il proprio figlio nei luoghi di villeggiatura prescelti, dandone sempre comunicazione preventiva alla IG.ra Pt_1
▪ Le parti, in virtù delle rispettive esigenze organizzative, concorderanno detti periodi estivi, con indicazione specifica del periodo e del luogo di villeggiatura, il prima possibile
- dando pronto riscontro alla richiesta organizzativa dell'altro genitore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa - e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. L'eventuale iscrizione del minore ad un centro estivo verrà previamente concordata tra le parti, con ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle relative spese;
i genitori gestiranno allo stesso modo le eventuali vacanze invernali e/o settimana bianca.
6. il minore trascorrerà, con entrambi i genitori, il giorno del proprio compleanno (04/12). Le parti convengono fin d'ora che, qualora la contemporanea presenza dei genitori al giorno del compleanno del figlio non fosse possibile ovvero sia tale da incidere negativamente sulla serenità dell'evento, il minore festeggerà il giorno del proprio compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, dando poi seguito all'alternanza annuale. Per gli anni a seguire si applicherà sempre il principio dell'alternanza;
7. il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno del IG. (14/11) e Pt_2 la festa del papà e con la mamma il giorno del compleanno della IG.ra (17/11) Pt_1
e la festa della mamma. Nelle giornate del compleanno paterno e della festa del papà, il IG. provvederà a prelevare il figlio all'uscita di scuola – o qualora la scuola Pt_2 dovesse essere chiusa, a prelevarlo la mattina dall'abitazione materna per trascorrere con il papà l'intera giornata, ed accompagno alle ore 20.30;
8. le giornate e i periodi festivi derogano al regime ordinario di frequentazione, non saranno oggetto di recupero, fatto salvo diverso accordo tra i genitori;
− eventuali viaggi del minore in Stati comunitari ed extracomunitari saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica del periodo e del luogo di villeggiatura, almeno 30 giorni prima dell'eventuale partenza e ciascun genitore collaborerà attivamente e tempestivamente - dando altresì pronto riscontro alla richiesta organizzativa dell'altro genitore entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della stessa - per agevolarne l'organizzazione;
− qualora il genitore di spettanza dovesse avere impedimenti che non gli consentano di tenere con sé il minore, ne darà tempestiva comunicazione - con un preavviso di almeno
24 ore - all'altro genitore, e le parti collaboreranno prontamente e con reciproco rispetto dei rispettivi impegni personali per pervenire alla soluzione maggiormente confacente alle esigenze del minore. Qualora l'uno o l'altro genitore, nei giorni di spettanza, dovesse ricorrere all'ausilio di una baby-sitter ne sosterrà le relative spese. Qualora invece l'uno o l'altro genitore dovesse ricorrere all'ausilio di una baby sitter a causa dell'impedimento dell'altro genitore a tenere con sé il minore nel giorno di spettanza, le relative spese saranno a carico del genitore impossibilitato a tenere con sé il figlio;
4
− per ciò che attiene all'esercizio delle funzioni genitoriali, le parti convengono che ciascun genitore, anche al fine di agevolare il confronto genitoriale per ciò che attiene alle questioni di maggior interesse relative al minore, svolgerà le proprie funzioni genitoriali in modo attivo, prendendo e mantenendo diretti contatti con la scuola del figlio - anche mediante registrazione nel registro elettronico dell'Istituto Scolastico e nelle eventuali chat di gruppo dei genitori - con il pediatra/medico dello stesso e/o con ogni ulteriore ente e istituzione pubblica e/o privata presso la quale il medesimo svolge e/o svolgerà le proprie attività scolastiche, sportive, extrascolastiche e ludico-ricreative;
− ciascun genitore, nei giorni di spettanza, si premurerà di avere tutto quanto necessario al figlio, ottempererà ai compiti di cura del minore, appurerà gli impegni didattici dello stesso e lo seguirà negli studi pomeridiani e nelle sue ulteriori attività e/o impegni - anche extrascolastici, sportivi e ludico ricreativi – provvedendo altresì, salvo diverso accordo, ad ivi accompagnarlo e riprenderlo;
− ciascun genitore, ove venisse a conoscenza di circostanze di maggior interesse relative al minore (a titolo meramente esemplificativo: questioni scolastiche ed extrascolastiche, medico-sanitarie, sportive etc…) ovvero di circostanze urgenti ed indifferibili, provvederà a darne immediata notizia - anche via email - all'altro genitore, e le parti collaboreranno prontamente per concertare quanto necessario al soddisfacimento degli interessi e/o delle esigenze del figlio;
− ciascun genitore collaborerà tempestivamente - dando pronto riscontro alle richieste dell'altro genitore ed alla consegna dell'eventuale documentazione necessaria all'espletamento delle attività di interesse del figlio entro e non oltre il termine, salvo eventuali emergenze, di 5 giorni dal ricevimento della richiesta - per tutte le questioni che richiedono l'intervento congiunto delle parti (quali a titolo esemplificativo: le autorizzazioni per le attività scolastiche, parascolastiche, gite, campi scuola, attività sportiva, documentazione reddituale per la refezione scolastica, ISEE, visite e certificazioni mediche, esenzioni/agevolazioni medico-sanitarie, assicurazioni sanitarie etc…);
− a seguito dell'allergia certificata, al pelo del gatto, il minore sino al trasferimento del presso la sua nuova dimora, trascorrerà il periodo frequentazione concordato Pt_2 presso l'abitazione familiare, in modo da consentire al minore di rimanere nel suo habitat quotidiano e nei suoi spazi, anche in considerazione dell'assenza dall'abitazione per motivi lavorativi della IG.ra Pt_1
− Nel caso in cui il periodo da trascorrere corrisponda a giornata di riposo della IG.ra il sig. recupererà tale giorno in altra data;
Pt_1 Pt_2
ciascun genitore, si adopererà per preservare la serenità delle relazioni familiari e del minore;
− le comunicazioni inerenti alle questioni di maggiore interesse relative al minore (a titolo esemplificativo: le questioni scolastiche ed extrascolastiche, medico-sanitarie, sportive, la concertazione delle spese straordinarie, l'eventuale necessità di concordare cambi di frequentazione rispetto alla calendarizzazione ordinaria, la concertazione dei periodi estivi di frequentazione e/o di viaggi etc…), avverranno per mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: e le parti si Email_1 Email_2 impegnano fin d'ora a comunicarsi reciprocamente ed immediatamente l'eventuale variazione dei rispettivi indirizzi mail;
9. Il IG. per definire ogni questione attinente i rapporti intercorsi con la IGnora Pt_2
decide di rinunciare alla sua quota parte, pari al 50% della casa familiare Pt_1 acquistata in comunione. Dichiara, inoltre, di rinunciavi a titolo gratuito, così come dichiara di rinunciare agli importi sinora versati per il pagamento rateo del mutuo, con 5
l'unica condizione che tutte le spese necessarie per il trasferimento siano sostenute dalla IG.ra La IG.ra accetta dette condizioni e si farà carico di ogni costo Pt_1 Pt_1 connesso al trasferimento della quota del IG. Pt_2
10. Le parti, reciprocamente, si danno atto che il suddetto trasferimento viene concordato ed è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e nell'interesse del figlio in omaggio e con i benefici di quanto stabilito dall'art.
2.2 della Circolare dell'agenzia delle Entrate 27/2012. Spese compensate con rinuncia alla reciproca solidarietà degli Avvocati.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale del minore coinvolto.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento del figlio delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 05/03/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi