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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai GNi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3269 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bachis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bachis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/01/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cologno Monzese, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa familiare continuerà a vivere la SI , la quale ivi manterrà CP_1
la propria residenza anagrafica, mentre il GN trasferirà la propria Pt_1
residenza altrove.
3) I coniugi manterranno la contitolarità del diritto di nuda proprietà degli immobili acquistati in virtù del contratto di mantenimento a rogito del Notaio in data 15.09.2022 e ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal Per_1
predetto contratto, salvo diverso accordo intercorso tra le parti.
4) I coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui conti correnti intestati all'altro coniuge.
5) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ed al fine di risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal
Pag. 2 di 3 matrimonio, tenuto anche conto del contributo apportato dalla SI alla CP_1
crescita dell'azienda del marito, il GN : Pt_1
a) si obbliga ad assumere la SI alle proprie dipendenze, con la CP_1
qualifica di aiuto pizzaiolo/infornatore ed applicazione del relativo CCNL, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza portante
l'omologa della separazione;
b) si obbliga a corrispondere alla SI , in caso di cessione a titolo CP_1
oneroso dell'azienda a terzi, il 50% del corrispettivo ricavato dalla vendita, decurtato da eventuali spese, imposte e tasse connesse e/o conseguenti la cessione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai GNi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3269 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/11/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bachis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
13/06/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bachis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/01/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cologno Monzese, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa familiare continuerà a vivere la SI , la quale ivi manterrà CP_1
la propria residenza anagrafica, mentre il GN trasferirà la propria Pt_1
residenza altrove.
3) I coniugi manterranno la contitolarità del diritto di nuda proprietà degli immobili acquistati in virtù del contratto di mantenimento a rogito del Notaio in data 15.09.2022 e ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal Per_1
predetto contratto, salvo diverso accordo intercorso tra le parti.
4) I coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento e rinunciano ciascuno ad ogni diritto sui conti correnti intestati all'altro coniuge.
5) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia ed al fine di risolvere definitivamente i rapporti inter partes riconducibili agli obblighi derivanti dal
Pag. 2 di 3 matrimonio, tenuto anche conto del contributo apportato dalla SI alla CP_1
crescita dell'azienda del marito, il GN : Pt_1
a) si obbliga ad assumere la SI alle proprie dipendenze, con la CP_1
qualifica di aiuto pizzaiolo/infornatore ed applicazione del relativo CCNL, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza portante
l'omologa della separazione;
b) si obbliga a corrispondere alla SI , in caso di cessione a titolo CP_1
oneroso dell'azienda a terzi, il 50% del corrispettivo ricavato dalla vendita, decurtato da eventuali spese, imposte e tasse connesse e/o conseguenti la cessione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3