Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15927 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
LLI . 9 O 8 B 6 E . E N N 1, ZIO le a 8 en A -19 R p IST 1 REPUBBLICA ITALIANA a -1 G sistem E 4 R 2 A . D L l a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE 3 e 2 SEN ifich . T E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d o A Oggetto m Sanzione amministrativa. illegittimità. ONE TERZA CIVILE Accertamento incidenter tantum del Giudice di Composta dagli mi g. Magistrati: Pace R.G.N. 7282/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Italo PURCARO Consi 32439 Cron. Dott. Alberto TALEVI Consiglie Rep. Ud. 17/03/03 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: SI ST, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO ANDREOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco dr. Elvio Ubaldi, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che lo difende, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 690 avversO la sentenza n. 61/00 del Giudice di pace di PARMA, emessa e depositata il 26/01/00 (R.G. 3396/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito 1'Avvocato Francesco BRASCHI (per delega Avv. Mario SININO); Udito l'Avvocato Adriano ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilita' ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del primo agosto 1998 RI AN conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Parma il Comune di detta città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che quantificava in £. 510.000, oltre Б IVA, per fermo tecnico e £. 210.000, oltre IVA, a ti- دی tolo di rimborso delle spese di trasporto e custodia del suo veicolo Ford Transit, rimosso perché ritenuto in divieto di sosta ed in posizione di intralcio alla - circolazione- in quanto il Prefetto aveva annullato - la sanzione amministrativa inflittagli e disposto 1' archiviazione degli atti. Il Comune contestava la domanda deducendo che sul- la strada, a senso unico, ove aveva parcheggiato il Si- curi, su entrambi i lati, la sosta era consentita sol- 2 tanto ai residenti, e questi aveva ammesso di aver par- cheggiato, sul lato sinistro, il suo autocarro allor- ché già era stata parcheggiata sul lato opposto un' al- tra macchina, e perciò sussistevano le violazioni con- testate ed il provvedimento di archiviazione del Pre- -fetto era illegittimo e pertanto ne chiedeva la di- sapplicazione perché si basava sul falso presupposto, in fatto e in diritto, che fosse vietata la sosta sul lato destro della strada, ove era parcheggiata l' altra macchina. Il Giudice di Pace rigettava la domanda sulle se- guenti considerazioni: 1) dall' istruttoria svolta era emerso che sia sul lato destro che sinistro della stra- よ da la sosta era consentita soltanto ai mezzi autorizza- ti;
2) 1' autocarro del RI era stato parcheggiato allorché sull' altro lato della strada era già in sosta un' auto Fiat;
3) ai sensi dell' art. 157 C.d.S. nelle strade urbane a senso unico la sosta dei veicoli era consentita anche sul margine sinistro della carreggiata purché però vi fosse spazio sufficiente per la circola- zione di almeno una fila di veicoli e comunque non in- feriore a tre metri di larghezza, e perciò, in mancanza del rispetto di tali condizioni, la rimozione 1 art. 159 C.d.S.) dell' autocarro che intralciava il transito era legittima. 3 Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione AN RI con due motivi di ricorso, cui resiste il Comune di Parma. Il resistente ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia: "Violazione dei principi generali dell' or- dinamento. Violazione della legge processuale con par- ticolare riferimento alla violazione e falsa applica- zione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del con- tenzioso ( legge 2248 del 1865) in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.". Il Prefetto di Parma, a cui esso RI aveva pro- posto ricorso ai sensi dell' art. 203 C.d.S., avendo ravvisato 1' inesistenza della violazione contestata, aveva annullato la multa e disposto 1' archiviazione degli atti, sì che oggetto del giudizio era soltanto il quantum dei danni subiti per l' illegittima sanzione della rimozione del veicolo. 14 Il Giudice di Pace invece, anziché pronunciare sull' oggetto del giudizio, ha interpretato la norma del codice della strada, la sanzione applicata e il provvedimento prefettizio di annullamento così pronun- ciando, ultra petita, in merito ad un atto amministra- tivo decisorio di una questione appartenente alla com- 4 petenza del Prefetto, mentre l' unico potere che aveva he era di disapplicarlo. Pertanto il giudice di Pace ave violato gli artt. 4 e 5 della legge 2248/1865, a norma dei quali, se l' atto amministrativo viola un diritto, な il giudice ordinario può conoscere gli effetti di esso in relazione all' oggetto dedotto in giudizio e disap- plicarlo, ma non può revocarlo o modificarlo, essendo Nequesti poteri rimessi all' autorità amministrativa. deriva che il controllo demandatogli è di legittimità e non di merito, mentre il giudice di Pace ha apprezzato i criteri di convenienza ed opportunità dell' atto am- ministrativo. Nella specie invece avrebbe potuto con- trollare soltanto che non vi fossero vizi di incompe- tenza;
violazione di legge ed eccesso di potere, ma non valutare la legittimità della rimozione, su cui si era già pronunciato il Prefetto. Il motivo è infondato. Il limite al potere cognitivo- decisorio del giudi- sulle questioni pregiudiziali è costituito soltanto ce dal giudicato sulla medesima questione, ovvero dal do- vere essere la stessa decisa con efficacia di giudicato ( art.34 cod. proc. civ.). L' ordinanza di archiviazione degli atti, emessa dal Prefetto, in accoglimento del ricorso avverso 1' accertamento dell' infrazione ( art. 18, secondo comma, 5 legge 689/1981 e 204 DLGS 30 aprile 1992 n. 285, nel caso di infrazioni al codice della strada) - rimedio facoltativo ( Corte Costituzionale sentenza 255/1994) di tutela amministrativa, essendo possibile, in alternati- va, adire immediatamente l' autorità giudiziaria ordi- naria per contestare la pretesa della P.A. ( art. 205 DLGS 285/1992) non ha natura giurisdizionale e perciò non è suscettivo di passare in giudicato. Conseguente- mente, pur se il Prefetto accolga il ricorso ammini- strativo ed archivi gli atti, al giudice ordinario non è precluso, ad altri effetti e quindi incidenter tan- - tum il sindacato sulla fondatezza della pretesa san- - zionatoria. Pertanto il giudice di Pace non ha violato nessuna processuale nell' esaminare, incidenter tantum, norma la legittimità e la fondatezza della contestazione del- la violazione al codice della strada, presupposto logi- CO- giuridico della domanda risarcitoria del RI. Dunque il motivo va respinto. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce " Illogicità e contraddittorietà della motivazione in re- lazione agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità in relazione all' art. 360 n. 5 c.p.c.". Il giudice di Pace ha posto a fondamento della sua decisione la circostanza, ritenuta pacifica, che l' au- tocarro fosse stato parcheggiato dopo la Fiat. Invece il RI aveva dichiarato che non vi era alcuna vettu- ra parcheggiata sulla destra e il teste escusso era di dubbia ammissibilità. Altro errore commesso dal Giudice di Pace è aver ritenuto che la sosta fosse consentita anche sul lato destro della strada mentre il provvedi- mento prefettizio ha annullato la violazione del RI proprio perché "nel luogo ove sostava il ricorrente la sosta era consentita, mentre nel luogo ove sostava 1' altro veicolo la sosta era interdetta trovandosi sul lato destro di una strada a senso unico". Inoltre sul lato destro della strada era espressamente previsto il divieto di sosta, indipendentemente dal veicolo del Si- curi sull' altro lato, e questo supera ogni interpreta- zione dell' art. 157 C.d: S. data dal giudice, peraltro ai sensi dell' erronea. Pertanto la contravvenzione art. 158 C.d.S. era illegittima. Il motivo è inammissibile. La censura per vizio di motivazione avverso sen- tenze del giudice di Pace pronunciate secondo equità è ammissibile soltanto se la motivazione è meramente ap- parente о contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da rendere non identificabile la ra- tio decidendi, ovvero perplessa, sì da non poter giu- 7 stificare il fondamento della decisione, mentre sono inammissibili le censure sulla sufficienza e correttez- za della motivazione. La sentenza impugnata è stata emessa anteriormente emanazione dell' art. 99, lett. C), DLGS 30 dicem- all' con il quale è stato aggiunto, all' bre 1999 n.507 undicesimo comma dell' art. 23 legge 24 novembre 1981 689 il periodo:" nel giudizio di opposizione davanti n. al giudice di pace non si applica l' art. 113, secondo моле in tal sgom- comma, del codice di procedura civile" brando il campo da qualsiasi dubbio sull'obbligo del giudice di Pace, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, di decidere, indipendentemente dal va- lore della causa, secondo diritto, in attuazione del principio di legalità, peraltro già affermato nell' art. 1 della legge 689/1981. Concludendo il ricorso va respinto. Sussistono giu- sti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio di Cassazione tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta La Corte ichiara infondato il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 17 marzo 2003. Java Focan Il Relatore Il Presidente ая с DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 OTT 2003 7 8 IL CANCELLIERE 01 Innocenzo TI