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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 655/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa civile iscritta al n. 655/2024 R.G.A.C. su ricorso di Parte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], avente ad
[...] C.F._1 oggetto l'impugnazione del provvedimento emesso in data 27.03.2024 (notificato in data 5.04.2024) dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale, con il quale è stata negata qualsivoglia forma di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter lett.
b) del D. L.vo. n. 25/2008;
l'amministrazione convenuta non si è costituita;
con provvedimento del 19.04.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
all'udienza fissata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente si duole del provvedimento della Commissione Territoriale che ha rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale, in una delle sue molteplici forme.
La Commissione Territoriale, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal richiedente circa le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il suo Paese, ovvero le difficili condizioni familiari e socio-economiche in cui viveva che non gli garantivano serenità ed un reddito sufficiente, ha motivato il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità di tali motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Anche in merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non avendo indicato elementi specifici a supporto di tale timore.
Sulla scorta di tali rilievi, rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Veniva respinta anche la richiesta di protezione sussidiaria non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Tunisia). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine non palesava una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.
Infine, per quanto concerneva l'istanza residuale per il riconoscimento della protezione speciale, parimenti concludeva in senso negativo, in ragione della mancata emersione di elementi indicativi di un effettivo inserimento sociale tali da rendere l'allontanamento dall'Italia gravemente lesivo dell'avvenuto radicamento ovvero del diritto di instaurare e sviluppare relazioni sociali con altri, anche di natura professionale e commerciale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, nel quale ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, della protezione speciale.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Sullo status di rifugiato
Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo
251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014 che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970). Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo 251/2007) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del D. L.vo
251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della
Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e- bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo 251/2007, sono quelli di:
a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e)
"opinione politica".
Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla
Commissione Territoriale - il cui approfondito esame ha reso superflua l'audizione in sede giudiziale - si evince che i motivi prospettati nel ricorso non appaiono riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici, concreti e attuali timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
pertanto, la relativa richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato va rigettata. Ed invero, da quanto affermato in sede di intervista innanzi alla
Commissione territoriale, i motivi di allontanamento non rientrano tra quelli per i quali la legge accorda la protezione internazionale in una delle sue possibili forme: il richiedente, cittadino tunisino, nato e cresciuto a Birali Ben Khalifa, di religione musulmana, ha frequentato la scuola per sette anni e ha svolto diversi lavori saltuari (come operaio e muratore); la famiglia di origine è composta dai genitori, due sorelle e un fratello che vivono nella città di origine, con i quali ha perso ogni contatto;
il ricorrente ha dichiarato di aver subito maltrattamenti, insieme al resto della sua famiglia, dal padre e di essere stato costretto a dare al padre tutto quello che guadagnava;
di aver deciso di trasferirsi a Sfax nel 2022, di aver trovato lavoro ma di essere stato sfruttato e di aver deciso di lasciare la
Tunisia, giungendo poi in Italia nel settembre 2023; in caso di rientro nel Paese di origine, ha riferito di temere di dover affrontare nuovamente i problemi socio- economici che lo hanno costretto a partire.
Emerge chiaramente, allora, come il ricorrente si sia determinato ad abbandonare il Paese di origine sostanzialmente a fronte di una condizione di precarietà
(maltrattamenti da parte del padre e sfruttamento sia in ambito familiare che lavorativo) ciò che, tuttavia, non ha nulla a che vedere con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale invocata.
2. Sulla protezione sussidiaria Parimenti il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria si rivela infondato.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria.
Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano e degradante di cui all'art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Giustizia UE, 17 febbraio 2009, Elgafaji,
C-465/07, affinché si possa concedere ad un individuo la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/CE, il timore di “condanna a morte” o
“esecuzione”, nonché “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente” deve essere riferito ad un rischio di danno individuale, riconducibile alla particolare posizione del richiedente (essendovi una evidente differenziazione fra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata).
È quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece, in questo caso, rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In ordine alla situazione della Tunisia, alla luce della consultazione delle fonti internazionali, si evince quanto segue: “A 10 anni dalla rivoluzione, in Tunisia è avanzato il processo di giustizia transizionale e il governo ha finalmente pubblicato il rapporto conclusivo della commissione verità e dignità e stabilito un fondo di riparazione per le vittime. Sono proseguite davanti alle camere penali specializzate le udienze su decine di casi ma le forze di sicurezza e i sindacati della polizia hanno continuato a boicottare il processo e gli agenti accusati si rifiutavano di rispondere ai mandati di comparizione dei tribunali. Le autorità hanno continuato ad arrestare e detenere, spesso senza base legale, migranti privi di documenti. In
Tunisia, un gruppo di 22 migranti ha vinto un ricorso giudiziario contro la loro detenzione nel centro di Ouardia e il si è conformato all'ordine Controparte_1 del tribunale, rilasciandoli progressivamente.” (Cfr. Rapporto Amnesty 2020-2021), ed ancora, “CONTESTO - In seguito alle elezioni legislative e presidenziali, tenutesi
a ottobre 2019, il 27 febbraio è entrato in carica un nuovo governo di coalizione presieduto da . In un contesto di accuse di corruzione, Persona_1 [...]
si è dimesso il 15 luglio. Il presidente ha quindi incaricato l'ex Per_1 Parte_2 ministro dell' di formare un nuovo esecutivo, che si è CP_1 Controparte_2 insediato il 2 settembre.
Come misura per contrastare la diffusione del Covid-19, nel paese è stato imposto un lockdown generale, dal 22 marzo al 4 maggio. Il governo ha stanziato 450 milioni di dinari tunisini (155 milioni di dollari Usa) per gli aiuti alle famiglie povere
e alle persone che avevano perso il loro reddito a causa della pandemia;
ha anche adottato altre misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori a basso reddito.
Sono continuate le proteste per la mancanza di opportunità occupazionali, il disagio socioeconomico e le carenze del sistema idrico, in particolare nelle regioni più remote ed economicamente meno sviluppate. In diversi governatorati, coloro che avevano subìto l'impatto economico della crisi generata dal Covid-19 hanno protestato, accusando le autorità locali di corruzione e chiedendo una distribuzione più trasparente degli aiuti governativi. La nomina della Corte costituzionale, che avrebbe dovuto insediarsi nel 2015, era ancora in fase di stallo, in quanto per
l'ennesima volta il parlamento non era riuscito a eleggere il primo terzo dei membri della corte.
Le autorità hanno rinnovato per quattro volte lo stato d'emergenza nazionale in vigore da novembre 2015.” (cfr. Rapporto Amnesty 2020-2021); “DIRITTO A
VERITÀ, GIUSTIZIA E RIPARAZIONE - Il 24 giugno, dopo un anno di ritardo, il governo ha alla fine pubblicato in gazzetta ufficiale il rapporto della commissione verità e dignità, l'ente che aveva indagato sulle violazioni dei diritti umani perpetrate tra il 1956 e il 2013. Il rapporto ha fatto emergere l'intricato sistema di oppressione a vari livelli che aveva caratterizzato per 60 anni la Tunisia e formulava una serie di raccomandazioni per una riforma strutturale. I processi a carico delle persone accusate di violazioni dei diritti umani perpetrate tra il 1956 e il 2013, rinviate a giudizio dalla commissione, sono proseguiti davanti alle camere giudiziarie specializzate, benché a un ritmo lento e con frequenti aggiornamenti delle udienze. Le vittime e i parenti delle persone decedute continuavano ad attendere l'implementazione del programma di riparazione creato dalla commissione verità e dignità. A giugno, il governo ha istituito un fondo per la riparazione, che è stato attivato il 24 dicembre. I rimedi comprendevano una compensazione economica, la riabilitazione, l'integrazione o la formazione professionale, il ripristino dei diritti e le scuse ufficiali delle autorità. La prima udienza del processo a carico degli agenti doganali accusati dell'uccisione di avvenuta nel 2018, si è tenuta il 21 gennaio davanti alla II Persona_2 sezione del tribunale di primo grado di I due agenti accusati di omicidio CP_3 preterintenzionale e altri tre coimputati, accusati di omissione di soccorso, non erano presenti all'udienza. ra morto nel quartiere Sidi Hassine di Persona_2
la capitale, dopo che gli agenti doganali avevano sparato proiettili veri CP_3 durante un'irruzione all'interno di un deposito di merce di contrabbando. Secondo il referto medico-legale, il corpo di presentava ferite da proiettile Persona_2 nella schiena e nella parte superiore di una gamba.” (cfr. Rapporto Amnesty 2020-
2021); secondo , “non rivelare il luogo di detenzione di una Controparte_4 persona è un primo passo allarmante verso uno stato senza diritti e non è in alcun modo giustificato dallo stato di emergenza che è stato ripetutamente esteso dal
2015″ (HRW – : Tunisie : Des détentions secrètes sous couvert Controparte_4
d'état d'urgence, 9 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2067802.html , accessed on 21 March
2022)“, e “rimane alta l'allerta riguardo alla pratica della tortura”
(https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tunisia-progress-made- concerns-remain-says-un-torture-prevention-body).
Anche alla luce degli ultimi e recenti avvenimenti che hanno visto la modifica della Costituzione messa in atto dal presidente ed il conseguente Parte_2 referendum costituzionale indetto da quest'ultimo, sono stati rilevati semplici disordini e proteste nella capitale, che hanno generato esclusivamente un malcontento popolare per la potenziale deriva autoritaria intrapresa dal presidente;
è da ritenere, dunque che non vi siano particolari pericoli o minacce in caso di rientro in patria del richiedente.
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/2007).
Le criticità relative alle violazioni dei diritti umani da parte della Tunisia, e quindi il contributo causale alla commissione di tali violazioni che deriva dall'equipaggiamento delle autorità del paese, “hanno prodotto, al momento, solo
l'attivazione, da parte di organismi internazionali, richieste di chiarimenti e di garanzie circa il rispetto dei diritti umani” (https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- internazionale/motovedette-alla-garde-nationale-tunisina-urgente-affrontare-le-
Email_1 tunisia/#:~:text=La%20sicurezza%20del%20paese%20%C3%A8,esteri%20del%20
7%20maggio%202024).
Giova ribadire che il timore di “condanna a morte” o “esecuzione”, nonché
“tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente” deve essere riferito ad un rischio di danno individuale, riconducibile alla particolare posizione del richiedente: ebbene, richiamando quanto sopra esposto in ordine ai trascorsi del ricorrente e alle dichiarazioni rese innanzi alla
Commissione territoriale (in particolare, la condizione di precarietà del ricorrente, la mancata richiesta di aiuto ai parenti (specificatamente allo zio materno) ed il mancato coinvolgimento della polizia per convincimenti personali, ritiene il
Collegio che non sussista alcun rischio specifico ed individualizzato, riferibile alla specifica situazione del richiedente, di tal che la protezione sussidiaria non può essere concessa.
3. Sulla protezione speciale.
Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale si rivela infondato.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione
Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto RO), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale, dal provvedimento impugnato si evince che la presentazione della domanda è stata formalizzata in data 19.03.2024 (data del modello C3), nella vigenza del cd. decreto RO.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale debba essere respinta, indipendentemente dall'applicabilità del c.d. decreto RO e, dunque, dall'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del
TUI – d. lgs. 286/1998, nonostante il Collegio ritenga che la protezione speciale, posto che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI,
22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra il suo livello di integrazione in Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di origine, di doversi pronunciare negativamente.
Ed invero, da un lato, non risulta allegata alcuna particolare condizione di vulnerabilità ovvero di esposizione a particolare e fondato pericolo nel caso di rimpatrio – come sopra ampiamente detto – e, dall'altro, occorre evidenziare che il richiedente è in Italia appena dal settembre 2023 ed ha svolto piccoli lavori saltuari, dei quali non vi è alcuna evidenza documentale;
non risultano legami familiari sul territorio italiano né ulteriori elementi positivamente apprezzabili tanto sotto il profilo della personale vulnerabilità quanto sotto il profilo del radicamento sul territorio italiano e dell'integrazione sociale.
Né potrebbe giungersi ad una conclusione diversa tenuto conto della comparazione con la situazione del Paese di origine sopra descritta.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato il seguente
D E C R E T O nella causa civile iscritta al n. 655/2024 R.G.A.C. su ricorso di Parte_1
(C.F. ), nato in [...] il [...], avente ad
[...] C.F._1 oggetto l'impugnazione del provvedimento emesso in data 27.03.2024 (notificato in data 5.04.2024) dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale, con il quale è stata negata qualsivoglia forma di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter lett.
b) del D. L.vo. n. 25/2008;
l'amministrazione convenuta non si è costituita;
con provvedimento del 19.04.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
all'udienza fissata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente si duole del provvedimento della Commissione Territoriale che ha rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale, in una delle sue molteplici forme.
La Commissione Territoriale, pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal richiedente circa le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il suo Paese, ovvero le difficili condizioni familiari e socio-economiche in cui viveva che non gli garantivano serenità ed un reddito sufficiente, ha motivato il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità di tali motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Anche in merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non avendo indicato elementi specifici a supporto di tale timore.
Sulla scorta di tali rilievi, rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Veniva respinta anche la richiesta di protezione sussidiaria non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Tunisia). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine non palesava una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.
Infine, per quanto concerneva l'istanza residuale per il riconoscimento della protezione speciale, parimenti concludeva in senso negativo, in ragione della mancata emersione di elementi indicativi di un effettivo inserimento sociale tali da rendere l'allontanamento dall'Italia gravemente lesivo dell'avvenuto radicamento ovvero del diritto di instaurare e sviluppare relazioni sociali con altri, anche di natura professionale e commerciale.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, nel quale ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata, della protezione speciale.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
1. Sullo status di rifugiato
Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo
251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014 che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 95/1970). Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo 251/2007) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del D. L.vo
251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della
Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e- bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo 251/2007, sono quelli di:
a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e)
"opinione politica".
Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla
Commissione Territoriale - il cui approfondito esame ha reso superflua l'audizione in sede giudiziale - si evince che i motivi prospettati nel ricorso non appaiono riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici, concreti e attuali timori o rischi in caso di rimpatrio né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
pertanto, la relativa richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato va rigettata. Ed invero, da quanto affermato in sede di intervista innanzi alla
Commissione territoriale, i motivi di allontanamento non rientrano tra quelli per i quali la legge accorda la protezione internazionale in una delle sue possibili forme: il richiedente, cittadino tunisino, nato e cresciuto a Birali Ben Khalifa, di religione musulmana, ha frequentato la scuola per sette anni e ha svolto diversi lavori saltuari (come operaio e muratore); la famiglia di origine è composta dai genitori, due sorelle e un fratello che vivono nella città di origine, con i quali ha perso ogni contatto;
il ricorrente ha dichiarato di aver subito maltrattamenti, insieme al resto della sua famiglia, dal padre e di essere stato costretto a dare al padre tutto quello che guadagnava;
di aver deciso di trasferirsi a Sfax nel 2022, di aver trovato lavoro ma di essere stato sfruttato e di aver deciso di lasciare la
Tunisia, giungendo poi in Italia nel settembre 2023; in caso di rientro nel Paese di origine, ha riferito di temere di dover affrontare nuovamente i problemi socio- economici che lo hanno costretto a partire.
Emerge chiaramente, allora, come il ricorrente si sia determinato ad abbandonare il Paese di origine sostanzialmente a fronte di una condizione di precarietà
(maltrattamenti da parte del padre e sfruttamento sia in ambito familiare che lavorativo) ciò che, tuttavia, non ha nulla a che vedere con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale invocata.
2. Sulla protezione sussidiaria Parimenti il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria si rivela infondato.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria.
Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l'apolide, nel Paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano e degradante di cui all'art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Giustizia UE, 17 febbraio 2009, Elgafaji,
C-465/07, affinché si possa concedere ad un individuo la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 2004/83/CE, il timore di “condanna a morte” o
“esecuzione”, nonché “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente” deve essere riferito ad un rischio di danno individuale, riconducibile alla particolare posizione del richiedente (essendovi una evidente differenziazione fra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata).
È quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece, in questo caso, rilevante l'eventuale rischio di “trattamenti inumani o degradanti” derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.
In ordine alla situazione della Tunisia, alla luce della consultazione delle fonti internazionali, si evince quanto segue: “A 10 anni dalla rivoluzione, in Tunisia è avanzato il processo di giustizia transizionale e il governo ha finalmente pubblicato il rapporto conclusivo della commissione verità e dignità e stabilito un fondo di riparazione per le vittime. Sono proseguite davanti alle camere penali specializzate le udienze su decine di casi ma le forze di sicurezza e i sindacati della polizia hanno continuato a boicottare il processo e gli agenti accusati si rifiutavano di rispondere ai mandati di comparizione dei tribunali. Le autorità hanno continuato ad arrestare e detenere, spesso senza base legale, migranti privi di documenti. In
Tunisia, un gruppo di 22 migranti ha vinto un ricorso giudiziario contro la loro detenzione nel centro di Ouardia e il si è conformato all'ordine Controparte_1 del tribunale, rilasciandoli progressivamente.” (Cfr. Rapporto Amnesty 2020-2021), ed ancora, “CONTESTO - In seguito alle elezioni legislative e presidenziali, tenutesi
a ottobre 2019, il 27 febbraio è entrato in carica un nuovo governo di coalizione presieduto da . In un contesto di accuse di corruzione, Persona_1 [...]
si è dimesso il 15 luglio. Il presidente ha quindi incaricato l'ex Per_1 Parte_2 ministro dell' di formare un nuovo esecutivo, che si è CP_1 Controparte_2 insediato il 2 settembre.
Come misura per contrastare la diffusione del Covid-19, nel paese è stato imposto un lockdown generale, dal 22 marzo al 4 maggio. Il governo ha stanziato 450 milioni di dinari tunisini (155 milioni di dollari Usa) per gli aiuti alle famiglie povere
e alle persone che avevano perso il loro reddito a causa della pandemia;
ha anche adottato altre misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori a basso reddito.
Sono continuate le proteste per la mancanza di opportunità occupazionali, il disagio socioeconomico e le carenze del sistema idrico, in particolare nelle regioni più remote ed economicamente meno sviluppate. In diversi governatorati, coloro che avevano subìto l'impatto economico della crisi generata dal Covid-19 hanno protestato, accusando le autorità locali di corruzione e chiedendo una distribuzione più trasparente degli aiuti governativi. La nomina della Corte costituzionale, che avrebbe dovuto insediarsi nel 2015, era ancora in fase di stallo, in quanto per
l'ennesima volta il parlamento non era riuscito a eleggere il primo terzo dei membri della corte.
Le autorità hanno rinnovato per quattro volte lo stato d'emergenza nazionale in vigore da novembre 2015.” (cfr. Rapporto Amnesty 2020-2021); “DIRITTO A
VERITÀ, GIUSTIZIA E RIPARAZIONE - Il 24 giugno, dopo un anno di ritardo, il governo ha alla fine pubblicato in gazzetta ufficiale il rapporto della commissione verità e dignità, l'ente che aveva indagato sulle violazioni dei diritti umani perpetrate tra il 1956 e il 2013. Il rapporto ha fatto emergere l'intricato sistema di oppressione a vari livelli che aveva caratterizzato per 60 anni la Tunisia e formulava una serie di raccomandazioni per una riforma strutturale. I processi a carico delle persone accusate di violazioni dei diritti umani perpetrate tra il 1956 e il 2013, rinviate a giudizio dalla commissione, sono proseguiti davanti alle camere giudiziarie specializzate, benché a un ritmo lento e con frequenti aggiornamenti delle udienze. Le vittime e i parenti delle persone decedute continuavano ad attendere l'implementazione del programma di riparazione creato dalla commissione verità e dignità. A giugno, il governo ha istituito un fondo per la riparazione, che è stato attivato il 24 dicembre. I rimedi comprendevano una compensazione economica, la riabilitazione, l'integrazione o la formazione professionale, il ripristino dei diritti e le scuse ufficiali delle autorità. La prima udienza del processo a carico degli agenti doganali accusati dell'uccisione di avvenuta nel 2018, si è tenuta il 21 gennaio davanti alla II Persona_2 sezione del tribunale di primo grado di I due agenti accusati di omicidio CP_3 preterintenzionale e altri tre coimputati, accusati di omissione di soccorso, non erano presenti all'udienza. ra morto nel quartiere Sidi Hassine di Persona_2
la capitale, dopo che gli agenti doganali avevano sparato proiettili veri CP_3 durante un'irruzione all'interno di un deposito di merce di contrabbando. Secondo il referto medico-legale, il corpo di presentava ferite da proiettile Persona_2 nella schiena e nella parte superiore di una gamba.” (cfr. Rapporto Amnesty 2020-
2021); secondo , “non rivelare il luogo di detenzione di una Controparte_4 persona è un primo passo allarmante verso uno stato senza diritti e non è in alcun modo giustificato dallo stato di emergenza che è stato ripetutamente esteso dal
2015″ (HRW – : Tunisie : Des détentions secrètes sous couvert Controparte_4
d'état d'urgence, 9 February 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2067802.html , accessed on 21 March
2022)“, e “rimane alta l'allerta riguardo alla pratica della tortura”
(https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tunisia-progress-made- concerns-remain-says-un-torture-prevention-body).
Anche alla luce degli ultimi e recenti avvenimenti che hanno visto la modifica della Costituzione messa in atto dal presidente ed il conseguente Parte_2 referendum costituzionale indetto da quest'ultimo, sono stati rilevati semplici disordini e proteste nella capitale, che hanno generato esclusivamente un malcontento popolare per la potenziale deriva autoritaria intrapresa dal presidente;
è da ritenere, dunque che non vi siano particolari pericoli o minacce in caso di rientro in patria del richiedente.
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/2007).
Le criticità relative alle violazioni dei diritti umani da parte della Tunisia, e quindi il contributo causale alla commissione di tali violazioni che deriva dall'equipaggiamento delle autorità del paese, “hanno prodotto, al momento, solo
l'attivazione, da parte di organismi internazionali, richieste di chiarimenti e di garanzie circa il rispetto dei diritti umani” (https://www.asgi.it/asilo-e-protezione- internazionale/motovedette-alla-garde-nationale-tunisina-urgente-affrontare-le-
Email_1 tunisia/#:~:text=La%20sicurezza%20del%20paese%20%C3%A8,esteri%20del%20
7%20maggio%202024).
Giova ribadire che il timore di “condanna a morte” o “esecuzione”, nonché
“tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente” deve essere riferito ad un rischio di danno individuale, riconducibile alla particolare posizione del richiedente: ebbene, richiamando quanto sopra esposto in ordine ai trascorsi del ricorrente e alle dichiarazioni rese innanzi alla
Commissione territoriale (in particolare, la condizione di precarietà del ricorrente, la mancata richiesta di aiuto ai parenti (specificatamente allo zio materno) ed il mancato coinvolgimento della polizia per convincimenti personali, ritiene il
Collegio che non sussista alcun rischio specifico ed individualizzato, riferibile alla specifica situazione del richiedente, di tal che la protezione sussidiaria non può essere concessa.
3. Sulla protezione speciale.
Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale si rivela infondato.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione
Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto RO), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale, dal provvedimento impugnato si evince che la presentazione della domanda è stata formalizzata in data 19.03.2024 (data del modello C3), nella vigenza del cd. decreto RO.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale debba essere respinta, indipendentemente dall'applicabilità del c.d. decreto RO e, dunque, dall'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del
TUI – d. lgs. 286/1998, nonostante il Collegio ritenga che la protezione speciale, posto che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI,
22/01/2020, n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra il suo livello di integrazione in Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di origine, di doversi pronunciare negativamente.
Ed invero, da un lato, non risulta allegata alcuna particolare condizione di vulnerabilità ovvero di esposizione a particolare e fondato pericolo nel caso di rimpatrio – come sopra ampiamente detto – e, dall'altro, occorre evidenziare che il richiedente è in Italia appena dal settembre 2023 ed ha svolto piccoli lavori saltuari, dei quali non vi è alcuna evidenza documentale;
non risultano legami familiari sul territorio italiano né ulteriori elementi positivamente apprezzabili tanto sotto il profilo della personale vulnerabilità quanto sotto il profilo del radicamento sul territorio italiano e dell'integrazione sociale.
Né potrebbe giungersi ad una conclusione diversa tenuto conto della comparazione con la situazione del Paese di origine sopra descritta.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda