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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 3528/2018 R.G.,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di Parte_1 Parte_2 fideiussore, elettivamente domiciliati in Maglie (LE), alla via Roma n. 87, presso lo studio dell'avv.
AL BA (pec: , che li rappresentata e difende, come da Email_1 mandato in atti;
ATTORI
E già , in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis ed elettivamente domiciliata Controparte_3 presso il suo studio in Bari alla Via Melo da Bari n. 48, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni di Cancelleria al seguente indirizzo pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 20.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 4.4.2018, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché , in qualità di fideiussore, convenivano in giudizio Parte_2 [...]
(poi incorporato in , deducendo di aver intrattenuto CP_2 Controparte_1 con la banca convenuta, dal mese di agosto 2010, il contratto di conto corrente n. 1000/330, aperto presso la filiale di Maglie, collegato ad un'apertura di credito, che, alla data del 31.12.2017 presentava un saldo passivo di € 101.972,83.
Evidenziavano l'illegittima applicazione, con riguardo a tali rapporti bancari, di interessi ultralegali per mancata pattuizione; l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto; l'applicazione di spese non previste in contratto;
l'illegittima applicazione, senza pattuizione, dell'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”, l'illegittimo esercizio dello ius variandi; l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo, l'applicazione di tassi di mora usurari.
Sostenevano la nullità di un mutuo chirografario di € 750.000,00 concesso alla il Parte_1
15.7.2025, dal con quale fideiussore, perché finalizzato a Controparte_2 Parte_2 ripianare gli illegittimi addebiti sul conto corrente, nonché la nullità del mutuo chirografario di €
480.000,00, stipulato il 19.9.2016, perché si riteneva imposta una rischiosa operazione su derivati.
Pertanto, domandavano che fosse: accertata e dichiarata, con riferimento ai succitati rapporti bancari, la nullità ed inefficacia degli addebiti per interessi passivi in misura ultralegale per mancata pattuizione, per interessi usurari, per l'illegittima applicazione di c.m.s., di spese, dell'antergazione e/o postergazione dei c.d. “giorni di valuta”, per capitalizzazione trimestrale degli interessi e per l'effetto rideterminato il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto.
Chiedevano, altresì, che fosse accertata e dichiarata la nullità del mutuo chirografario stipulato il
15.7.2015 per simulazione assoluta e difetto di causa, nonché la nullità della clausola di determinazione degli interessi con riguardo al mutuo stipulato il 19.9.2016.
Domandavano, inoltre, che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione in favore della società attrice della somma che sarebbe risultata dal ricalcolo complessivo dei rapporti tra le parti e alla rettifica dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia.
Chiedevano, infine, la dichiarazione di nullità della fideiussione prestata da , per Parte_2 violazione dell'art. 2, comma 2 l. a), l. n. 287/1990, in quanto conforme alle clausole predisposte dall'ABI; con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con comparsa di risposta depositata il 28.9.2018, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e sostenendo, in particolare, la legittimità degli
[...] addebiti, in virtù di regolari pattuizioni.
Proponeva domanda riconvenzionale per l'importo di € 126.690,18 per esposizione debitoria maturata sul conto corrente n.1000/330 alla data del 25.09.18, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito dal 02.03.2018 fino al soddisfo;
per l'ulteriore importo di € 415.000,00, alla data del 25.09.18, per anticipo su fatture scadute, anticipate e non pagate, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito dalla scadenza della singola fattura fino al soddisfo;
l'ulteriore importo di € 24.402,00, per effetti a scadere così come dettagliati nella narrativa del presente atto, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito dal 02.03.2018 fino al soddisfo;
l'ulteriore importo, Parte_ relativamente al finanziamento n. 0I37075261103, di € 543.107,94 per capitale residuo al
27.09.18, e di € 67.969,67 per rate arretrate, oltre interessi sul capitale residuo al tasso convenzionalmente pattuito dal 5.07.18 sino al soddisfo, nonché gli interessi legali moratori sulle singole rate rimaste impagate, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al soddisfo;
l'ulteriore Parte_ importo, relativamente al finanziamento n. 0I37075473840, di € 384.000,00 per capitale residuo al 27.09.18, e di € 42.561,73 per rate arretrate, oltre interessi sul capitale residuo al tasso convenzionalmente pattuito dal 5.07.18 sino al soddisfo, nonché gli interessi legali moratori sulle singole rate rimaste impagate, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al soddisfo;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita in via documentale e con l'espletamento di CTU di natura contabile.
All'esito era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Deve premettersi che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 settembre 2018, n. 21646, ha ritenuto ammissibile l'azione di rideterminazione del saldo, proposta dal cliente, anche nel caso in cui il conto corrente sia ancora aperto. In particolare, la Corte ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni: l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
il ripristino per il correntista di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti illegittimi;
la riduzione dell'importo eventualmente a credito richiedibile dalla Banca, alla chiusura del conto. Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il correntista ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e può farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione;
in tal senso anche, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).
A contrario, deve ritenersi, invece, improponibile, a conto aperto, una contestuale domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito o ad altro titolo.
Nel caso in esame le parti non hanno provato che i rapporti siano mai stati chiusi, né tanto meno l'ammontare del saldo banca alla data della chiusura dei rapporti, con conseguente inammissibilità dell'azione di condanna al pagamento, anche in via riconvenzionale.
Anche le ulteriori domande riconvenzionali devono ritenersi inammissibili, in questa sede, in quanto non strettamente connesse alla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, ma relative ad altri rapporti bancari, il cui approfondimento avrebbe, peraltro, comportato un notevole aumento dei tempi dell'istruttoria, in contrasto con l'esigenza di celere definizione del processo.
Nel merito, deve osservarsi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, così come la commissione di massimo scoperto e le c.d. valute sono risultate regolarmente pattuite. Anche le variazioni contrattuali sono risultate legittime. Non risulta esservi stata l'applicazione di tassi usurari.
Tuttavia, all'esito del ricalcolo effettuato dal CTU è emerso che anziché della somma di €
122.970,59, alla data del 31.8.2018, era debitrice della somma di € 110.730,59. Parte_1
A fronte, dunque, di addebiti illegittimi per € 22.239,80, non si ritiene vi siano i presupposti per dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario di € 750.000,00, stipulato il 15.7.2015, in quanto non vi è coincidenza della somma mutuata con l'importo complessivo degli addebiti illegittimi e non vi è prova che neppure una parte del mutuo sia stata utilizzare per ripianare le passività del conto corrente.
Anche il mutuo stipulato il 19.9.2016 è risultato regolarmente pattuito secondo la normativa vigente.
Per ciò che concerne il c.d. ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina specialistiche ha negato la natura anatocistica del piano di ammortamento in esame. Si è, infatti, osservato che a parità di condizioni economiche, nell'ammortamento alla francese, mantenendo costante l'ammontare della rata per tutta la durata del finanziamento, il capitale sarà restituito in un arco di tempo maggiore rispetto ad un classico ammortamento all' italiana. Tale condizione determina inevitabilmente un esborso complessivo di interessi superiore rispetto a quello determinato per un piano di ammortamento all' italiana ma non l'applicazione illegittima di anatocismo in quanto l'importo complessivo della rata comprende sia una quota capitale che una quota interessi, quest' ultima calcolata esclusivamente sul debito residuo e non su interessi già scaduti. Il meccanismo ivi indicato esclude quindi la possibilità che, nella determinazione delle rate mediante l'utilizzo della formula di matematica finanziaria dell'interesse composto, gli interessi producano effetti anatocistici in violazione dell'articolo 1283 c.c. (in tal senso Corte d'Appello Torino 5.5.2020, n. 464; Trib. Nocera 12.12.2019, n. 1437; Trib. Terni
3.1.2018, n. 6; Trib. Milano 9.11.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Treviso 12.11.2015).
Sul punto sono recentemente intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sostenendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
S.U. 29.5.2024, n. 15130).
Anche la domanda di nullità del contratto di mutuo perché strutturato con il metodo dell'ammortamento alla francese va, pertanto, rigettata.
Non appare, pertanto, ingiustificata la segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia.
Gli attori non hanno, inoltre, dimostrato la conformità della fideiussione prestata allo schema ABI.
Si ritiene che le spese di lite, come le spese della C.T.U. espletata, queste ultime già liquidate con separato decreto, possano essere poste per 2/3 a carico degli attori debitori e per l'altro terzo compensate, stante l'accertamento della minor somma dovuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità parziale degli addebiti e per l'effetto ridetermina il saldo effettivo del conto corrente in oggetto, al 31.8.2018, in € 110.730,59 a favore di Parte_1
2) rigetta le ulteriori domande attoree;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali di parte convenuta;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_1 Parte_2
in solido al pagamento in favore di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite, nella misura di due terzi, che si liquidano (detti due terzi) in € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge e compensa le spese nei limiti di un terzo;
5) pone, definitivamente, in capo a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché in solido le spese di C.T.U., già liquidate con separato Parte_2 decreto, nei limiti di due terzi, e in capo alle parti contrapposte in solido le spese di CTU, nei limiti del restante terzo.
Lecce, 5.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino