TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36182/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36182/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/04/25 alle ore 12.36, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
+3 l'avv. Giulia Di Bona in sostituzione dell'avv. ASTONE FRANCESCO giusta delega orale e
[...] per l'avv. Valentina Iacobellis in sostituzione dell'avv. BARILE Controparte_1
RUGGERO e dell'avv. BARILE CORRADO, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'1.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 36182/2024, promossa con citazione notificata in data 7.10.2024
DA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
domicilio digitale , rappresentati e difesi Email_1
dall'avv. Francesco Astone per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 2 di 12 P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via P. Sottocorno n. 52 presso l'avv.
Ruggero Barile e l'avv. Corrado Barile, che la rappresentano e difendono per procura generale in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Gli opponenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e
respinta, previo necessario esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art.5, d.lgs.
28/2010 a pena di improcedibilità:
- in via principale, in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di opposi-zione, accertare
l'infondatezza della domanda relativa al credito azionato da e per l'effetto Controparte_1
revocare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiun-tivo Telematico n. 10487/2024, emesso dal Tribunale
di Milano in data 26 luglio 2024, nel procedimento N. R.G. 21226/2024, notificato, rispettivamente a
mezzo pec in data 26 luglio 2024 ( e a mezzo Parte_3
posta, in data 1°agosto/11 settembre 2024 e ); Parte_2 Parte_1
- in subordine, dichiarare la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
pagina 3 di 12 Con
- in via di ulteriore subordine, accertare e procedere alla compensazione del credito di con il
controcredito di di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/2024 del 3 aprile Parte_1
2024;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio”.
L'opposta ha così concluso:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previa concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposta ingiunzione;
1. per i motivi tutti in atti respinga l'avversaria opposizione in quanto infondata in rito, fatto e diritto e
non provata e confermi l'opposto decreto ingiuntivo;
2. in ogni caso, in via riconvenzionale per i motivi tutti in atti dichiari tenuti e condanni
[...]
(Cod. Fisc.: ), (Cod. Fisc.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
); il sig. (Cod. Fisc.: ) ed il Sig. P.IVA_2 Parte_2 C.F._2 Parte_1
(Cod. Fisc.: ), in solido tra loro, a pagare ad la C.F._1 Controparte_1
somma capitale di € 372.456,00, oltre agli interessi come previsti in contratto nella misura pari al
saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 24/04/2024 sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
gravati di I.V.A. e C.P.A.”
pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2024 la società Parte_1
la società e Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 10487/2024, emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.7.2024, intimante il pagamento di euro 372.456,00, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
Parte opponente espone che:
-il giudizio riguarda una polizza fideiussoria emessa a garanzia “dell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dal rapporto garantito”; in particolare, a garanzia del pagamento rateale del prezzo della cessione di un lotto di crediti operata dalla società
e concordato preventivo in favore di Controparte_2 Parte_1
-in particolare i rapporti tra la società e Parte_1 Controparte_1
venivano regolati dalla polizza fideiussoria tra privati n. 409974460 rilasciata a favore di a garanzia del predetto pagamento rateale del prezzo della cessione, da Controparte_2
un'appendice di coobbligazione con la quale venivano assunti da Parte_1
, e gli obblighi della società
[...] Parte_2 CP_3 Parte_1
nonché dalla polizza sulla vita n. 993938, il cui capitale assicurato veniva
[...]
Contr irrevocabilmente vincolato alla soddisfazione dell'eventuale futuro credito che avrebbe potuto vantare nei confronti di per effetto dell'escussione della Parte_1
polizza da parte di CP_2
pagina 5 di 12 -la società ometteva il pagamento della prima rata prezzo nel termine Parte_1
contrattualmente stabilito poiché aveva rilevato una serie di anomalie in punto di identificazione dei debitori, degli importi dei rispettivi debiti e dei documenti probatori dei crediti;
-in data 4.8.2023 escuteva formalmente la polizza. CP_2
Gli opponenti, in particolare, deducono che:
-il credito azionato da a titolo di surroga e/o di regresso è privo Controparte_1
di giustificazione causale poiché manca la prova del pagamento riconducibile all'escussione della polizza;
invero, in assenza della predetta prova nessun diritto di credito può essere validamente riconosciuto all'opposta nei confronti della società
e dei suoi condebitori solidali;
Parte_1
-vi è differenza tra la somma ingiunta e la somma indicata nella quietanza di pagamento;
-la polizza non poteva comunque essere azionata e la società opposta non avrebbe dovuto procedere al pagamento delle relative somme in quanto non risulta accertato alcun inadempimento da parte della società risulta attualmente Parte_1
pendente il giudizio con cui la ha contestato l'inadempimento del Parte_1
beneficiario CP_2
-la polizza in questione, di natura fideiussoria, è stata emessa senza clausola di pagamento a prima richiesta e, pertanto, solo l'inadempimento definitivo ne giustifica l'escussione;
pagina 6 di 12 -il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. poiché è pendente un processo relativo ad una questione pregiudiziale;
-la società è ancora oggi creditrice nei confronti dell'opposta della Parte_1
somma di euro 32.767,45, oltre agli interessi medio tempore maturati, a titolo di spese di lite per la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/2024 del 3.4.2024 e pertanto, in caso di rigetto dell'opposizione, il credito azionato dalla società opposta dovrà essere compensato con il controcredito della Parte_1
-il presente giudizio verte sulla materia assicurativa e, pertanto, l'esperimento della procedura di mediazione è obbligatorio e rappresenta una condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
Chiede, pertanto, previo necessario esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale di accertare l'infondatezza della domanda relativa al credito azionato dalla società opposta e, per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso in data 26.7.2024; in subordine, chiede di dichiarare la sospensione di questo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in ulteriore subordine, di accertare e procedere alla compensazione del credito della società opposta con il controcredito della di cui alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Rovigo n. 302/2024 del 3.4.2024.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo de quo.
pagina 7 di 12 Deduce, in particolare, che:
-la polizza fideiussoria oggetto del presente giudizio non rientra in alcun modo nel novero dei “contratti assicurativi, bancari e finanziari” contemplati all'art. 5 comma 1
bis del D. Lgs. n. 28/2010, per cui il procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità;
-i documenti allegati attestano inequivocabilmente che la società opposta ha corrisposto alla e in concordato preventivo “la somma di euro Controparte_2
522.456,00 a totale estinzione e soddisfazione di ogni diritto, ragione e pretesa” della stessa società “a fronte della polizza fideiussoria n. 409974460 e del decreto ingiuntivo n. 16568/2023 del Tribunale di Milano”, come si legge chiaramente dalla quietanza;
-gli opponenti si sono convenzionalmente impegnati al rimborso nei confronti della società opposta in termini incondizionati e con “espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.” e, pertanto, è strumentale e infondata l'avversaria istanza di sospensione del presente giudizio;
-l'importo del controcredito vantato dalla società e opposto in Parte_1
compensazione va a compensare solo parzialmente il credito della Controparte_1
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
In primo luogo è previa di pregio l'eccezione di improcedibilità per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria, trattandosi di una polizza fideiussoria (v.
doc. n. 1 fasc. monit.), secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
pagina 8 di 12 Cass. n. 1791/25), tale contratto non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia e si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma 1-
bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
La polizza fideiussoria de qua è un contratto autonomo di garanzia ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 3964/99 e n. 7502/04), tra i tre rapporti che vengono in considerazione (creditore/debitore, debitore/garante e garante/creditore) sussiste un nesso di derivazione funzionale e, pertanto, la considerazione dell'accordo tra debitore principale e garante ai fini della qualificazione della garanzia prestata al creditore non è preclusa e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che abbia pagato e che agisca in regresso costituisce sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale il garante ha invece l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ex art. 1952 comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. Del resto, ritenere che il garante possa opporre al creditore eccezioni connesse al rapporto principale, precluse invece al debitore in sede di regresso, significherebbe accettare l'idea di una polizza che garantisce il garante più
ancora del creditore a cui favore la garanzia è prestata. Nella fattispecie in esame, le parti all'art. 6 comma 1 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e
Contraente della polizza fideiussoria, rubricato “Surrogazione-Regresso”, hanno pagina 9 di 12 stabilito che il contraente si impegna a rimborsare alla società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della polizza “con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”; tale medesima disciplina è prevista dall'art. 5 con riferimento ai coobbligati.
Ne consegue che la polizza de qua costituisce un contratto autonomo di garanzia e,
pertanto, né il garante né gli opponenti possono addurre a fondamento dell'exceptio doli
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 15216/12).
Pertanto, non sussistono i presupposti motivi per disporre la richiesta sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/24, atteso che non vi è un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due procedimenti, trattandosi di garanzia autonoma.
Ritiene il Tribunale che sia, inoltre, infondata l'eccezione di mancata prova del pagamento, atteso che sono state prodotte sia la distinta di pagamento (v. doc. n. 3 fasc.
monit.) sia la quietanza di pagamento (v. doc. nn. 5 e 6 opposta) sottoscritta dalla società beneficiaria e concordato preventivo. Controparte_2
È, infine, priva di pregio anche la doglianza inerente la differenza tra la somma ingiunta e la somma indicata nella quietanza di pagamento, atteso che l'opposta ha giustificato tale differenza e in particolare l'avvenuto incasso di euro 150.000,00 per effetto di pagina 10 di 12 riscatto del vincolo sulla Polizza Vita, producendo anche la necessaria documentazione
(v. doc. n. 7 opposta).
Non può essere esaminata e decisa l'eccezione di compensazione svolta da parte opponente poiché il credito risultate dalla sentenza del Tribunale di Rovigo, prodotta in causa dalla controparte, non appare allo stato certo, tenuto conto che tale sentenza risulta essere stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia e che il giudizio è
ancora pendente.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso in data 26.7.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società dalla società Parte_1
da e da e, per Parte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto,
pagina 11 di 12 -conferma il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
26.7.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società la società Parte_1 Parte_1
e a rimborsare, in solido, alla società
[...] Parte_1 Parte_2
e spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
17.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36182/2024 tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 01/04/25 alle ore 12.36, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1
+3 l'avv. Giulia Di Bona in sostituzione dell'avv. ASTONE FRANCESCO giusta delega orale e
[...] per l'avv. Valentina Iacobellis in sostituzione dell'avv. BARILE Controparte_1
RUGGERO e dell'avv. BARILE CORRADO, giusta delega orale.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'1.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 36182/2024, promossa con citazione notificata in data 7.10.2024
DA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) con C.F._1 Parte_2 C.F._2
domicilio digitale , rappresentati e difesi Email_1
dall'avv. Francesco Astone per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
pagina 2 di 12 P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano via P. Sottocorno n. 52 presso l'avv.
Ruggero Barile e l'avv. Corrado Barile, che la rappresentano e difendono per procura generale in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Gli opponenti hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e
respinta, previo necessario esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art.5, d.lgs.
28/2010 a pena di improcedibilità:
- in via principale, in accoglimento del primo e/o del secondo motivo di opposi-zione, accertare
l'infondatezza della domanda relativa al credito azionato da e per l'effetto Controparte_1
revocare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiun-tivo Telematico n. 10487/2024, emesso dal Tribunale
di Milano in data 26 luglio 2024, nel procedimento N. R.G. 21226/2024, notificato, rispettivamente a
mezzo pec in data 26 luglio 2024 ( e a mezzo Parte_3
posta, in data 1°agosto/11 settembre 2024 e ); Parte_2 Parte_1
- in subordine, dichiarare la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
pagina 3 di 12 Con
- in via di ulteriore subordine, accertare e procedere alla compensazione del credito di con il
controcredito di di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/2024 del 3 aprile Parte_1
2024;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori di giudizio”.
L'opposta ha così concluso:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previa concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposta ingiunzione;
1. per i motivi tutti in atti respinga l'avversaria opposizione in quanto infondata in rito, fatto e diritto e
non provata e confermi l'opposto decreto ingiuntivo;
2. in ogni caso, in via riconvenzionale per i motivi tutti in atti dichiari tenuti e condanni
[...]
(Cod. Fisc.: ), (Cod. Fisc.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
); il sig. (Cod. Fisc.: ) ed il Sig. P.IVA_2 Parte_2 C.F._2 Parte_1
(Cod. Fisc.: ), in solido tra loro, a pagare ad la C.F._1 Controparte_1
somma capitale di € 372.456,00, oltre agli interessi come previsti in contratto nella misura pari al
saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 24/04/2024 sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
gravati di I.V.A. e C.P.A.”
pagina 4 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2024 la società Parte_1
la società e Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 10487/2024, emesso dal
Tribunale di Milano in data 26.7.2024, intimante il pagamento di euro 372.456,00, oltre interessi e spese, in favore della società Controparte_1
Parte opponente espone che:
-il giudizio riguarda una polizza fideiussoria emessa a garanzia “dell'adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dal rapporto garantito”; in particolare, a garanzia del pagamento rateale del prezzo della cessione di un lotto di crediti operata dalla società
e concordato preventivo in favore di Controparte_2 Parte_1
-in particolare i rapporti tra la società e Parte_1 Controparte_1
venivano regolati dalla polizza fideiussoria tra privati n. 409974460 rilasciata a favore di a garanzia del predetto pagamento rateale del prezzo della cessione, da Controparte_2
un'appendice di coobbligazione con la quale venivano assunti da Parte_1
, e gli obblighi della società
[...] Parte_2 CP_3 Parte_1
nonché dalla polizza sulla vita n. 993938, il cui capitale assicurato veniva
[...]
Contr irrevocabilmente vincolato alla soddisfazione dell'eventuale futuro credito che avrebbe potuto vantare nei confronti di per effetto dell'escussione della Parte_1
polizza da parte di CP_2
pagina 5 di 12 -la società ometteva il pagamento della prima rata prezzo nel termine Parte_1
contrattualmente stabilito poiché aveva rilevato una serie di anomalie in punto di identificazione dei debitori, degli importi dei rispettivi debiti e dei documenti probatori dei crediti;
-in data 4.8.2023 escuteva formalmente la polizza. CP_2
Gli opponenti, in particolare, deducono che:
-il credito azionato da a titolo di surroga e/o di regresso è privo Controparte_1
di giustificazione causale poiché manca la prova del pagamento riconducibile all'escussione della polizza;
invero, in assenza della predetta prova nessun diritto di credito può essere validamente riconosciuto all'opposta nei confronti della società
e dei suoi condebitori solidali;
Parte_1
-vi è differenza tra la somma ingiunta e la somma indicata nella quietanza di pagamento;
-la polizza non poteva comunque essere azionata e la società opposta non avrebbe dovuto procedere al pagamento delle relative somme in quanto non risulta accertato alcun inadempimento da parte della società risulta attualmente Parte_1
pendente il giudizio con cui la ha contestato l'inadempimento del Parte_1
beneficiario CP_2
-la polizza in questione, di natura fideiussoria, è stata emessa senza clausola di pagamento a prima richiesta e, pertanto, solo l'inadempimento definitivo ne giustifica l'escussione;
pagina 6 di 12 -il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. poiché è pendente un processo relativo ad una questione pregiudiziale;
-la società è ancora oggi creditrice nei confronti dell'opposta della Parte_1
somma di euro 32.767,45, oltre agli interessi medio tempore maturati, a titolo di spese di lite per la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/2024 del 3.4.2024 e pertanto, in caso di rigetto dell'opposizione, il credito azionato dalla società opposta dovrà essere compensato con il controcredito della Parte_1
-il presente giudizio verte sulla materia assicurativa e, pertanto, l'esperimento della procedura di mediazione è obbligatorio e rappresenta una condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010.
Chiede, pertanto, previo necessario esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, in via principale di accertare l'infondatezza della domanda relativa al credito azionato dalla società opposta e, per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso in data 26.7.2024; in subordine, chiede di dichiarare la sospensione di questo giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in ulteriore subordine, di accertare e procedere alla compensazione del credito della società opposta con il controcredito della di cui alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Rovigo n. 302/2024 del 3.4.2024.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo de quo.
pagina 7 di 12 Deduce, in particolare, che:
-la polizza fideiussoria oggetto del presente giudizio non rientra in alcun modo nel novero dei “contratti assicurativi, bancari e finanziari” contemplati all'art. 5 comma 1
bis del D. Lgs. n. 28/2010, per cui il procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità;
-i documenti allegati attestano inequivocabilmente che la società opposta ha corrisposto alla e in concordato preventivo “la somma di euro Controparte_2
522.456,00 a totale estinzione e soddisfazione di ogni diritto, ragione e pretesa” della stessa società “a fronte della polizza fideiussoria n. 409974460 e del decreto ingiuntivo n. 16568/2023 del Tribunale di Milano”, come si legge chiaramente dalla quietanza;
-gli opponenti si sono convenzionalmente impegnati al rimborso nei confronti della società opposta in termini incondizionati e con “espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.” e, pertanto, è strumentale e infondata l'avversaria istanza di sospensione del presente giudizio;
-l'importo del controcredito vantato dalla società e opposto in Parte_1
compensazione va a compensare solo parzialmente il credito della Controparte_1
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
In primo luogo è previa di pregio l'eccezione di improcedibilità per mancata effettuazione della mediazione obbligatoria, trattandosi di una polizza fideiussoria (v.
doc. n. 1 fasc. monit.), secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v.
pagina 8 di 12 Cass. n. 1791/25), tale contratto non ha natura assicurativa, ma ha funzione di garanzia e si tratta comunque - a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma- di un contratto che esula dall'ambito di operatività del citato art. 5 comma 1-
bis D. Lgs. n. 28/2010 che si riferisce ai contratti assicurativi.
La polizza fideiussoria de qua è un contratto autonomo di garanzia ed invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 3964/99 e n. 7502/04), tra i tre rapporti che vengono in considerazione (creditore/debitore, debitore/garante e garante/creditore) sussiste un nesso di derivazione funzionale e, pertanto, la considerazione dell'accordo tra debitore principale e garante ai fini della qualificazione della garanzia prestata al creditore non è preclusa e la rinuncia ad opporre eccezioni di sorta al garante che abbia pagato e che agisca in regresso costituisce sicuro indice di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale il garante ha invece l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ex art. 1952 comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. Del resto, ritenere che il garante possa opporre al creditore eccezioni connesse al rapporto principale, precluse invece al debitore in sede di regresso, significherebbe accettare l'idea di una polizza che garantisce il garante più
ancora del creditore a cui favore la garanzia è prestata. Nella fattispecie in esame, le parti all'art. 6 comma 1 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e
Contraente della polizza fideiussoria, rubricato “Surrogazione-Regresso”, hanno pagina 9 di 12 stabilito che il contraente si impegna a rimborsare alla società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della polizza “con espressa rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”; tale medesima disciplina è prevista dall'art. 5 con riferimento ai coobbligati.
Ne consegue che la polizza de qua costituisce un contratto autonomo di garanzia e,
pertanto, né il garante né gli opponenti possono addurre a fondamento dell'exceptio doli
circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 15216/12).
Pertanto, non sussistono i presupposti motivi per disporre la richiesta sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 302/24, atteso che non vi è un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due procedimenti, trattandosi di garanzia autonoma.
Ritiene il Tribunale che sia, inoltre, infondata l'eccezione di mancata prova del pagamento, atteso che sono state prodotte sia la distinta di pagamento (v. doc. n. 3 fasc.
monit.) sia la quietanza di pagamento (v. doc. nn. 5 e 6 opposta) sottoscritta dalla società beneficiaria e concordato preventivo. Controparte_2
È, infine, priva di pregio anche la doglianza inerente la differenza tra la somma ingiunta e la somma indicata nella quietanza di pagamento, atteso che l'opposta ha giustificato tale differenza e in particolare l'avvenuto incasso di euro 150.000,00 per effetto di pagina 10 di 12 riscatto del vincolo sulla Polizza Vita, producendo anche la necessaria documentazione
(v. doc. n. 7 opposta).
Non può essere esaminata e decisa l'eccezione di compensazione svolta da parte opponente poiché il credito risultate dalla sentenza del Tribunale di Rovigo, prodotta in causa dalla controparte, non appare allo stato certo, tenuto conto che tale sentenza risulta essere stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Venezia e che il giudizio è
ancora pendente.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso in data 26.7.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare, in solido, all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società dalla società Parte_1
da e da e, per Parte_1 Parte_1 Parte_2
l'effetto,
pagina 11 di 12 -conferma il decreto ingiuntivo n. 10487/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
26.7.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società la società Parte_1 Parte_1
e a rimborsare, in solido, alla società
[...] Parte_1 Parte_2
e spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro Controparte_1
17.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 1.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 12 di 12