Decreto cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2025, in relazione alla procedura CIG B338BF5797, proposto da
Cosper Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma, Meraki Società Cooperativa Sociale, Sentiero Società Cooperativa Sociale Onlus, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cremona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Cistriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Progetto A Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona n. 121/2025 del 27.1.2025 recante “ aggiudicazione a seguito di procedura aperta esperita tramite la piattaforma Sintel alla Società Progetto A Soc. Coop. Sociale di Bergamo del S.A.A.P. – Servizio di assistenza per l'autonomia personale – realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti con disabilità del Comune di Cremona per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/03/2025 e scadenza il 28/02/2027 ”, della comunicazione di intervenuta aggiudicazione del 29.1.2025 e del report della procedura;
- delle operazioni e dei verbali di gara n. 1 della seduta del 5.12.2024, n. 2 della seduta del 6.12.2024, n. 3 della seduta dell’11.12.2024 e n. 4 della seduta del 18.12.2024, recante “aggiudicazione provvisoria” subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica di anomalia e alla comprova dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, per tutto quanto d’interesse delle ricorrenti;
- del verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta redatto dal RUP il 15.1.2025, con cui sono state ritenute congrue le giustificazioni della controinteressata, la cui offerta economica è stata ritenuta “ non anomala, congrua e valida ”, e della nota del RUP del 27.12.2024 concernente la richiesta di giustificazioni dell’offerta risultata anormalmente bassa;
- di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, in subordine, la determinazione dirigenziale n. 1635/2024 del 25.9.2024, il bando e il disciplinare di gara, con conseguente caducazione dell’intera procedura di gara;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a disporre l’esclusione della controinteressata per anomalia dell’offerta, ovvero, alla riedizione del potere nei termini di cui ai motivi di ricorso come infra specificato;
nonché
per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro delle ricorrenti nell’esecuzione del contratto, previa declaratoria d’inefficacia ex tunc o in subordine ex nunc del contratto eventualmente medio tempore stipulato con l’illegittimo aggiudicatario o, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cremona e di Progetto A Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Cremona ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia personale – realizzazione di progetti individualizzati in favore di minori e giovani adulti, per la durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per 12 mesi.
L’importo a base di gara era di € 3.176.086,48 più IVA, comprensivo dei costi della manodopera, stimati in € 3.148.851,86, e il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di 90 punti all’offerta tecnica e di 10 punti all’offerta economica.
2.- Alla gara hanno partecipato tre concorrenti, e si è classificata prima la Progetto A soc. coop. sociale con 90 punti, mentre le cinque società cooperative ricorrenti, in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “RTI Cosper”), si sono classificate seconde con 89,85 punti, con uno scarto di soli 0,15 punti. Nel dettaglio, per l’offerta tecnica la Progetto A ha ottenuto 80 punti e il RTI Cosper 82 punti, mentre per l’offerta economica la Progetto A ha ottenuto 10 punti e il RTI Cosper 7,85 punti.
3.- Siccome Progetto A aveva indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, il presidente della commissione giudicatrice e RUP ha avviato la procedura di verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023 e, con nota del 27.12.2024, ha chiesto a Progetto A di fornire spiegazioni riguardo ad alcuni aspetti.
4.- Con atto del 15.1.2025 il RUP ha ritenuto congrue le giustificazioni presentate da Progetto A, e ha quindi concluso per la non anomalia dell’offerta, sicché la gara è stata aggiudicata a Progetto A con determinazione dirigenziale n. 121/2025 del 27.1.2025.
5.- Il RTI Cosper ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso notificato e depositato il 24.2.2025, per resistere al quale si sono costituiti Progetto A e il Comune di Cremona.
6.- All’udienza camerale del 12.3.2025 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, a spese compensate, con l’adesione delle altre parti, e il Collegio ha preso atto della rinuncia con ordinanza n. 93 del 13.3.2025.
7.- Il giorno seguente il Comune ha confermato la prosecuzione del servizio da parte del RTI Cosper, gestore uscente, fino alla decisione del ricorso.
8.- Depositate le memorie ex art. 73 c.p.a. e le repliche, all’udienza del 14.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo dei tre motivi di ricorso – proposto in via principale, perché il suo accoglimento comporterebbe l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara – è stata censurata sotto due diversi profili, concernenti entrambi il costo della manodopera, la valutazione di congruità dell’offerta economica di Progetto A.
2.- Il Comune resistente e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità dell’intero motivo, perché a loro avviso sarebbe teso a sindacare valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione, alla quale il giudice non può sostituirsi.
2.1.- L’eccezione è manifestamente infondata.
Per giurisprudenza consolidata, la valutazione sulla congruità dell’offerta, espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è sindacabile dal giudice amministrativo in caso di “ manifesta e macroscopica illogicità o irragionevolezza ”, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta ( ex multis , Cons. Stato, ad. plen., 36/2012, al punto 6.2 della motivazione; Cons. Stato, sez. III, 19.10.2020, n. 6317): il sindacato in sede giurisdizionale è “ limitato perciò ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 21.2.2025, n. 1470, al punto 9.1 della motivazione; Cons. Stato, sez. V, 26.4.2021, n. 3373 e 5.2.2019, n. 881); in altri termini, “ il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria ” (Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).
Le censure di parte ricorrente lamentano proprio degli errori fattuali (e precisamente l’omessa considerazione di alcuni fatti, in tesi evidenti) che sarebbero stati commessi dalla stazione appaltante nel compiere il suddetto giudizio; dall’applicazione dei ricordati principi discende pertanto l’ammissibilità di quelle censure.
3.- Con la prima delle due censure del primo motivo, la ricorrente critica la verifica di anomalia dell’offerta compiuta dal RUP, perché avrebbe omesso di rilevare che Progetto A, nella relazione sul costo della manodopera allegata all’offerta, ha indicato un monte ore biennale troppo basso, non coerente con l’offerta tecnica, l’esecuzione della quale esigerebbe un monte ore molto più elevato; conseguentemente sarebbe stato sottostimato il costo della manodopera, sicché il prezzo offerto dall’aggiudicataria sarebbe inidoneo a coprire gli effettivi costi necessari per eseguire il servizio in conformità all’offerta tecnica.
Per dimostrare che Progetto A, nella relazione sul costo della manodopera, avrebbe indicato un monte ore troppo basso, la ricorrente raffronta da un lato la tabella contenuta a pag. 1 di tale relazione, che indica il monte ore biennale offerto dall’aggiudicataria stessa, suddiviso per i livelli di inquadramento del personale impiegato, e dall’altro lato il modello B della documentazione di gara, che i concorrenti dovevano compilare per redigere la propria offerta economica, e che riportava il monte ore stimato dalla stazione appaltante, suddiviso in ragione delle diverse prestazioni che concorrono all’esecuzione del servizio (in conformità all’art. 6 del capitolato tecnico e all’art. 10 del progetto tecnico-economico).
Da questo confronto parte ricorrente deduce che:
a) le 2.946,35 ore lavorate da personale inquadrato al livello C2 e le 36.733,65 ore del personale al livello C1 indicate nella citata relazione, se sommate tra loro, fanno 39.680 ore, che corrispondono esattamente al monte ore previsto dalla lex specialis di gara per l’assistenza individualizzata (profilo professionale “ASA”, cioè ausiliario socio-assistenziale);
b) le 5.922 ore del personale al livello E1 indicate nella relazione si riferirebbero al modello di coordinamento previsto dall’offerta tecnica di Progetto A, che prevede un team di tre persone (coordinatore referente, coordinatore scuole superiori e coordinatore operativo) da impiegare per 72 ore settimanali: infatti, moltiplicando 72 ore per le 41 settimane di cui si compone usualmente l’anno scolastico e per i due anni di durata del servizio, si arriva a un totale di 5.904 ore, pressoché corrispondente alle 5.922 ore del personale al livello E1 indicate da Progetto A nella relazione;
c) residuano, secondo quanto indicato nella relazione, 45.494 ore lavorate da personale al livello D2 e 53.611,80 ore lavorate da personale al livello D1, per un totale di 99.105,80 ore: queste innanzi tutto sarebbero destinate a coprire le prestazioni previste dal capitolato per l’educativa di plesso (49.000 ore), il coordinamento dell’educativa di plesso (1.360 ore) nonché l’assistenza educativa scuole superiori di secondo grado e istruzione professionale (47.600 ore), il cui totale ammonta a 97.960 ore, mentre per il residuo di 1.145,80 ore costituirebbero le ore aggiuntive offerte dall’aggiudicataria a titolo di miglioria rispetto alle ore richieste dalla lex specialis di gara.
Partendo da questa ricostruzione, parte ricorrente sostiene che le 1.145,80 ore appena menzionate non corrispondano alle ore aggiuntive che Progetto A ha indicato nella propria offerta tecnica a titolo di miglioria, che secondo i suoi calcoli sarebbero invece 3.740, di cui:
- 1.000 per “ implementazione del modello di Educativa di Plesso ” (pag. 12 dell’offerta);
- 200 per la realizzazione di attività finalizzate a supportare i progetti di vita (pag. 15 dell’offerta);
- 1.400 per formazione del personale ulteriore rispetto a quella obbligatoria e a quella iniziale, così stimate da pare ricorrente moltiplicando le 14 ore indicate a pag. 3 dell’offerta tecnica, per 50 lavoratori che parte ricorrente ipotizza possano essere coinvolti, per 2 anni;
- 240 ore per “ 4 incontri annuali di supervisione psicologica in piccoli gruppi per il superamento di impasse emotive e la rielaborazione dei vissuti degli operatori ” (pag. 7 dell’offerta), così stimate dalla ricorrente ipotizzando che i 4 incontri durino 2 ore ciascuno e vedano coinvolti 15 operatori (stima prudenziale, perché in realtà gli operatori coinvolti nella gestione uscente sarebbero 30);
- 900 ore per “ INCONTRI DI EQUIPE REGOLARI a cadenza mensile per garantire confronto tra operatori, il supporto e il monitoraggio continuativo del personale da parte dei coordinatori dei servizi ” (pag. 5 dell’offerta), così stimate dalla ricorrente ipotizzando che gli incontri si svolgano per 9 mesi all’anno, per 2 anni, durino un’ora ciascuno, e vedano coinvolti 50 operatori (stima prudenziale, perché in realtà gli operatori coinvolti nella gestione uscente sarebbero 80/90).
Resterebbero dunque scoperte 2.594,20 ore di servizi aggiuntivi, offerte da Progetto A, ma il cui costo non è stato considerato dalla stessa nel computo del costo complessivo della manodopera.
4.- La censura è fondata, perché la controinteressata, nelle sue difese, ha riconosciuto che:
a) nella propria offerta ha previsto per l’attività di formazione 1.820 ore, per gli incontri annuali di supervisione psicologica 1.040 ore, e per gli incontri di équipe 1.170 ore, per un totale di ben 4.030 ore, superiore a quello che aveva stimato il RTI Cosper nel ricorso; in altre parole, Progetto A non ha obiettato che la stima di tali ore aggiuntive fatta da parte ricorrente sia eccessiva, ma, al contrario, ha sostenuto che sia addirittura troppo bassa;
b) il costo del personale per queste 4.030 ore non è compreso nel costo della manodopera che Progetto A ha indicato nell’offerta economica.
La controinteressata sostiene infatti che le tre attività di cui sopra esulino dal “ costo del lavoro derivante dall’attività standard di commessa ”, e asserisce di avere preventivato per esse un gettone orario di presenza (€ 11 più contributi INPS e INAIL, per un totale di € 14,16) da riconoscere in caso di effettiva partecipazione all’evento, con un costo complessivo dunque di € 57.066,01, che sarebbe incluso in quello di € 167.789,74 previsto per le attività accessorie e ricompreso nella voce delle spese generali (v. pag. 15 della memoria depositata il 10.3.2025).
Ora, a prescindere dalla questione – controversa tra le parti – se le 4.030 ore in questione possano essere remunerate a gettone o debbano essere remunerate con la retribuzione ordinaria, in ogni caso non ha alcun fondamento la tesi di Progetto A secondo la quale il relativo costo non rientrerebbe nel costo della manodopera, bensì nelle spese generali.
Queste ultime, infatti, “ costituiscono una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse – escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa ” (Cons. Stato, sez. V, 3.11.2020, n. 6786).
Il fatto che nelle ore in questione il personale di Progetto A non operi direttamente a favore dei beneficiari del servizio, ma svolga attività di formazione, supervisione o di équipe , è del tutto irrilevante: si tratta pur sempre di ore di lavoro necessarie per eseguire quanto Progetto A ha proposto nella propria offerta.
Del resto, in un appalto ad alta intensità di manodopera, in cui il costo del personale rappresenta la quasi totalità dei costi a carico dell’operatore economico – basti pensare che Progetto A ha offerto un prezzo di € 3.047.454,98, di cui € 2.856.556,26 per costo del personale – non è concepibile che le spese per la formazione del personale, per la supervisione del personale e per l’attività di équipe del personale, non costituiscano spese del personale ma rientrino nelle spese generali.
5.- Con il secondo profilo di censura del primo motivo, parte ricorrente sostiene che l’aggiudicataria abbia illegittimamente aumentato il numero di ore annue mediamente lavorate da ciascun lavoratore rispetto a quello considerato nelle tabelle ministeriali approvate con decreto dirigenziale n. 30/2024.
5.1.- In tali tabelle, infatti, al fine di determinare il costo orario del lavoro, viene diviso il costo annuo di un lavoratore per le ore da lui mediamente lavorate nell’anno (al netto cioè di quelle non lavorate per ferie, festività, malattia e altro), indicate in numero di 1.548.
Invece Progetto A, nella relazione sul costo della manodopera, ha dichiaratamente considerato un numero di ore lavorate più alto, pari a 1.625,60 (cioè 77,60 in più rispetto a quelle indicate nelle tabelle ministeriali); in questo modo, essendo aumentato il divisore della divisione, il quoziente, cioè il costo orario di un lavoratore, risulta più basso. Progetto A ha giustificato questa sua impostazione così: “ sono state tolte le ore di sostituzione per festività, in quanto il servizio non è richiesto in quei giorni, e mantenute le ore riferite alle 4 festività soppresse (30,4 in totale) poiché da contratto devono essere retribuite anche se non lavorate ”.
Il RUP, con la nota del 27.12.2024 con la quale ha avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha chiesto a Progetto A di fornire un “ calcolo analitico del numero di ore lavorate, rispetto a quello indicato nelle tabelle ministeriali (pari a 1.548 ore) ”.
Progetto A ha riscontrato la richiesta, affermando che le ore non lavorate per assenza del dipendente, “ oltre a costituire un costo “standard” per il datore di lavoro, generano ulteriori oneri necessari per garantire la sostituzione della persona assente ”, oneri che invece sarebbero assenti nel caso in cui quella sostituzione non occorra, perché il servizio non viene erogato, come accade nel servizio de quo , che non è a ciclo continuo, ma segue il calendario scolastico, e quindi viene sospeso nei giorni di festività. Questo permetterebbe al datore di lavoro “ di abbattere per queste giornate di chiusura dell’attività i costi aggiuntivi derivanti dalla sostituzione del personale assente ”.
5.2.- Parte ricorrente ritiene che tale aumento del numero di ore mediamente lavorate in un anno sia surrettiziamente diretto a ridurre il trattamento economico riconosciuto ex lege a favore del lavoratore, in violazione dell’art. 110, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023, secondo cui “ non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ”, e degli artt. 102 e 119, comma 7, del medesimo d.lgs., che fanno obbligo all’affidatario, rispettivamente, di “ garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore ” e di “ osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 ”.
5.3.- Anche questa censura va accolta.
5.3.1.- La giurisprudenza ha infatti chiarito che “ il costo medio orario dell’ora effettivamente lavorata si atteggia ad indice sintetico complessivo dell’efficienza organizzativa del datore di lavoro nell’articolare la propria forza lavoro, nondimeno nel monte ore effettivamente lavorate figurano voci insuscettibili di compressione per via del rango costituzionale dei valori che presidiano: tra queste le festività non possono essere espunte tout court dal costo medio complessivo giacché, indipendentemente dalla circostanza che si debba far luogo a sostituzioni o meno (come nel caso di specie), si tratta di giornate retribuite a carico del datore di lavoro che concorrono a determinare il valore del costo medio (riducendo il monte di ore effettivamente lavorate) ” (Cons. Stato, sez. III, 19.2.2024, nn. 1622-1623-1624-1625).
Inoltre, in una pronuncia su un caso analogo a quello qui in esame, in cui il concorrente aveva inteso decurtare dal divisore orario parte delle ore di ferie, poiché godute in coincidenza con la chiusura del servizio, si è affermato che “ il calcolo del costo medio effettivo […] discende da dati determinati e oggettivi (quali la retribuzione lorda e le ore effettivamente lavorate, in media, dai dipendenti di quell’azienda) e non è inciso di suo dal periodo in cui le ferie sono godute (cfr., ancora, Cons. Stato n. 9122 del 2023 cit.). Il fatto che il servizio non sia prestato per certi periodi, infatti, non incide (né può incidere) su tale grandezza, calcolata appunto sulla base della retribuzione (annua) e delle ore effettive (annue), nella loro reale (e univoca) consistenza: in tale prospettiva, il calcolo eseguito nei termini proposti dall’appellante effettivamente elide una consistente quota di ore di ferie cui il lavoratore ha diritto ” (Cons. Stato, sez. V, 14.2.2024, n. 1497).
Tale pronuncia ha pertanto affermato che “ il calcolo eseguito sulla base delle ore effettive da assicurare alla stazione appaltante […] non consente di sottrarre tout court le spese per (presunta) sostituzione del lavoratore nei periodi di assenza in misura pari al costo di corrispondenti ore, come se si trattasse di un risparmio effettivo e diretto di tale entità: nel caso in cui, infatti, il lavoratore non utilizzi le giornate di ferie in periodo di attività dell’impresa, lo stesso avrà diritto egualmente alla loro retribuzione al termine del periodo di effettiva attività, cosicché graverà sull’impresa - nell’ambito del calcolo incentrato sulle “ore effettive” prestate in favore della stazione appaltante - un equivalente costo di ore aggiuntive (feriali), che potrà essere eventualmente diverso rispetto a quello per le ore di sostituzione risparmiate sol perché si tratta di ore feriali anziché operative (ciò che l’appellante non dimostra né deduce valere ex se alla sostenibilità dell’offerta), ma senza perciò determinare un risparmio secco nei termini invocati […], e cioè con decurtazione diretta in misura pari al costo di un corrispondente numero di ore (su tutto quanto sopra, cfr. Cons. Stato, n. 9122 del 2023, cit.) ”.
La controinteressata ha contestato che la pronuncia appena citata si riferisca a un caso analogo, poiché essa riguarda la detrazione dal divisore orario delle ore di ferie, e non di festività: secondo la controinteressata, la differenza tra ferie e festività rileverebbe perché le prime possono essere godute anche durante l’erogazione del servizio, mentre nei giorni di festività il servizio non è erogato. L’obiezione della controinteressata però non coglie nel segno, perché la citata sentenza del Consiglio di Stato riguardava la detrazione dal divisore orario delle ferie godute proprio in coincidenza con la chiusura delle strutture nelle quali veniva prestato il servizio: l’impostazione seguita in quel caso dall’operatore economico era dunque la stessa di Progetto A, e il Consiglio di Stato l’ha ritenuta errata, per la motivazione sopra riportata.
5.3.2.- Peraltro, come giustamente evidenziato da parte ricorrente, anche qualora si seguisse la tesi di Progetto A – secondo la quale, per i giorni in cui il dipendente non lavora, vi sono un costo per la sua retribuzione e un costo per il lavoratore che deve sostituirlo, e siccome per le festività non sono necessarie sostituzioni, non si dovrebbe considerare per quelle giornate il costo del lavoratore sostituto – questo non comporterebbe affatto che si possano elidere interamente le ore dei giorni di festività, perché per quei giorni il datore di lavoro, pur non sostenendo il costo per il lavoratore sostituto (che non è necessario), sopporta comunque quello per il lavoratore che gode della festività.
Progetto A avrebbe dovuto semmai specificare quale fosse per essa il costo per le sostituzioni, e, per i giorni di festività, dedurre solo quel costo: ma non ha fornito una tale specificazione.
6.- Riepilogando, a conclusione dell’esame del primo motivo di ricorso, l’aggiudicazione disposta in favore di Progetto A deve essere annullata, perché tale operatore ha fornito giustificazioni manifestamente inattendibili della propria offerta, sotto il duplice profilo della mancata inclusione, tra i costi della manodopera, dei costi relativi alle 4.030 ore per formazione del personale, attività di supervisione e attività d’équipe, e dell’errato calcolo dei costi della manodopera in quanto effettuato considerando un costo orario più basso rispetto a quello indicato nelle tabelle ministeriali, per non avere conteggiato il costo dei giorni di festività.
7.- L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’esclusione di Progetto A dalla gara, e non la riapertura del procedimento di verifica dell’anomalia, perché, con il ricalcolo del costo della manodopera conseguente alle due censure in cui si articola il motivo, l’offerta di Progetto A risulta economicamente insostenibile, come si evince con semplici operazioni matematiche, senza dunque invadere l’ambito della discrezionalità tecnica spettante all’amministrazione.
7.1.- Va infatti considerato che Progetto A ha formulato un’offerta economica dell’importo di € 3.047.454,98, di cui € 2.856.556,26 per i costi della manodopera ed € 23.108,98 per costi della sicurezza, sicché il residuo, pari a € 167.789,74, comprende le spese accessorie e generali nonché l’utile di impresa (v. pag. 13 della memoria 10.3.2025 di Progetto A).
7.2.- Ebbene, questi € 167.789,74 devono innanzi tutto coprire il costo per le 4.030 ore di lavoro (di cui 1.820 ore di formazione, 1.040 ore di attività di supervisione e 1.170 ore di attività di équipe) che, per ammissione di Progetto A, non è compreso nell’importo di € 2.856.556,26 indicante i costi della manodopera. Anche se si volesse accedere alla tesi di Progetto A per la quale queste 4.030 ore verrebbero pagate con un gettone orario di € 14,16, il loro costo sarebbe di € 57.064,80. Pertanto, della somma di € 167.789,74, residuerebbero solo € 110.724,94: tale circostanza è pacifica, essendo stata ammessa dalla controinteressata a pag. 15 della propria memoria depositata il 10.3.2025.
7.3.- Inoltre occorre considerare il maggior costo della manodopera derivante dalla corretta applicazione del numero di ore annue mediamente lavorate indicato nelle tabelle ministeriali (1.548 ore) anziché il numero di ore annue considerato da Progetto A (1.625,60).
Il conteggio di tale maggior costo è riportato nel doc. 38 di parte ricorrente, e si articola nei seguenti passaggi:
a) prendendo, per ciascun livello di inquadramento, i valori dei righi “ TOTALE COSTO ANNUO ” delle due tabelle a pag. 2 della relazione sul costo della manodopera allegata all’offerta di Progetto A, e dividendoli per 1.548 (anziché per 1.625,60), si ottengono i valori corretti del costo orario per ciascun livello di inquadramento (che vanno a sostituire quelli dei righi “ COSTO ORARIO ” indicati da Progetto A nelle predette due tabelle);
b) per ogni livello di inquadramento si calcola il costo orario medio ponderato, utilizzando la stessa formula indicata nella relazione di Progetto A, cioè “ (costo orario tabella gennaio 25*9 mesi+ costo orario tabella ottobre 25*15 mesi)/24 mesi ”;
c) per ciascun livello di inquadramento, si moltiplica il costo orario medio ponderato così ottenuto, per il corrispondente monte ore biennale indicato nella tabella a pag. 1 della relazione di Progetto A;
d) ottenuto così il costo della manodopera per ciascun livello di inquadramento, si sommano i vari importi e si ottiene il costo complessivo della manodopera.
Questo Tribunale, seguendo tali passaggi, ha verificato il conteggio di cui al doc. 38 di parte ricorrente, ed è pervenuto a un risultato leggermente diverso (euro 136.056,59 anziché euro 135.867,10), con una discrepanza che però è assolutamente trascurabile: nella sostanza, il maggior costo è di circa € 136.000,00.
Tale maggior costo eccede il residuo importo di € 110.724,94, che secondo la stessa prospettazione difensiva di Progetto A dovrebbe coprire le spese accessorie e generali nonché l’utile di impresa, sicché l’offerta economica di Progetto A si rivela economicamente insostenibile.
7.4.- Per le ragioni esposte, dunque, non solo l’aggiudicazione deve essere annullata, ma Progetto A deve essere esclusa dalla gara.
8.- Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente critica il punteggio attribuito a Progetto A per il subcriterio concernente la “ Collaborazione con diverse realtà ”, e il terzo motivo, espressamente subordinato e concernente il suddetto subcriterio, sono assorbiti, perché postulano che Progetto A non venga esclusa dalla gara.
9.- All’esclusione dell’aggiudicataria non consegue automaticamente l’aggiudicazione della gara al RTI Cosper, poiché il RUP dovrà previamente valutare l’anomalia dell’offerta di quell’operatore, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare, giacché anche il RTI Cosper ha indicato un costo della manodopera (€ 2.953.713,45) inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante (€ 3.148.851,86).
10.- Non v’è luogo a provvedere sulla domanda di subentro nel contratto, né su quella di risarcimento del danno per equivalente in caso di mancato subentro, perché trattasi di domande condizionate all’eventuale sottoscrizione del contratto con Progetto A nelle more del giudizio, sottoscrizione che non è avvenuta perché, come detto nell’esposizione dei fatti, il Comune ha deciso di proseguire il servizio con l’operatore uscente fino alla decisione del ricorso.
11.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata e dispone l’adempimento dei conseguenti obblighi conformativi precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Cremona e Progetto A Società Cooperativa Sociale, in solido, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO