Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 6428/2023 R.G.
All'udienza del 29.4.2025, innanzi al Giudice dr.ssa Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, CP_1
è comparso, per il resistente, l'avv. Paolino Graviano, il quale discute la causa e chiede che la causa sia decisa rappresentando che le trattative pendenti per il bonario componimento della lite non hanno avuto alcun esito.
Per la ricorrente è presente l'avv. Maria Teresa Votrico, in sostituzione dell'avv.
Antonino Cacioppo, nonché, ai fini della pratica forense, il dr. . Persona_1
L'avv. Votrico chiede preliminarmente un rinvio per una definizione bonaria della causa e, nel merito, discute riportandosi alle conclusioni in atti.
I procuratori dichiarano, infine, di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.,
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.55 alle ore 13.10, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6428 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione e decisa in data 29.4.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – locazione”
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonino Cacioppo (domicilio digitale: , che la Email_1 rappresenta e giusta procura ad litem in atti
RICORRENTE
CONTRO
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Paolino Graviano (domicilio digitale: ), Email_2 che lo rappresenta e difende per procura ad litem in atti
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1. - Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3.5.2023 e depositato in cancelleria il successivo 5.5.2023, la signora proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1959/2023 reso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. N. 1963/2023 l'1.3.2023 e notificato il 24.3.2023 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 5.637,00 oltre interessi e spese del monitorio, in favore del signor , a titolo di residui canoni di locazione CP_1 derivanti dal contratto di locazione dell'1.11.2019, reg.to presso l'agenzia dell'entrate ufficio territoriale di Palermo 1 il 3.12.2019 al n. 018801 serie 3T, avente ad oggetto
2 l'immobile sito in Palermo via F.P. Perez n. 122, piano rialzato, distinto in catasto al foglio 62 part. 390 sub. 5.
A fondamento dell'opposizione, adduceva che il locatore andava ritenuto inadempiente agli obblighi a suo carico posti dagli artt. 1571, 1575 e 1577 c.c. sul rilievo che l'immobile oggetto di locazione presentava gravi vizi che lo rendevano inidoneo all'uso
(abitativo) e sollevava, a giustificazione del mancato pagamento dei canoni,
l'eccezione di inadempimento ex art. 1560 c.c., chiedendo l'accertamento dei predetti vizi (i) l'accertamento del diritto alla restituzione dei canoni in precedenza corrisposti
(ii) e, al definitivo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 28.6.2023,
[...] eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposto, a suo dire proposta CP_1 tardivamente, e nel merito la contestava chiedendone il rigetto.
1.3.- Con ordinanza dell'11.11.2023, veniva mutato il rito ex art. 426 c.p.c., in ragione della natura locatizia della controversia, con invito alle parti ad esperire la mediazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm. e ii. che si concludeva in modo infruttuoso, come da verbale in atti.
Indi, la causa era rinviata per discussione all'udienza del 29.4.2025 e all'esito della camera di consiglio decisa ex art. 429 c.p.c.
2.- Merito della lite.
Occorre in primo luogo evidenziare che avendo il decreto ingiuntivo per cui è causa ad oggetto crediti derivanti da un contratto di locazione - le cui controversie ai sensi dell'art. 447 bis cod. proc. civ. sono disciplinare dagli artt. 414 e ss. codice di rito, in quanto applicabili - l'opposizione al D.I. deve essere proposta nelle forme di cui all'art. 415 cod. proc. civ., ossia mediante ricorso, da depositarsi entro il termine perentorio di cui al successivo art. 641 comma 1 cod. proc. civ. Ove, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta, per errore, con un atto di citazione - che contenga tuttavia tutti gli elementi di forma e di sostanza del ricorso - essa può impedire, in virtù del principio di conservazione degli atti, che il decreto divenga definitivo a condizione che oltre ad essere notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., l'atto sia altresì, entro tale termine, depositato in cancelleria (arg. ex plurimis Cass. n. 21671/2017 ord.; Cass. civ. ss. uu. n. 21675/2013; Cass. n.
27343/2016; Cass. 15.1.2013 n. 797; conf. Cass. n. 8014/2009; 8414/2009; Cass. n.
7263/2000; Cass. n. 4867/1993; Cass. n. 11318/1992).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorso per d. i. n. 1059/2023 è stato notificato all'opponente, pacificamente, in data 24.3.2023 mentre l'atto di citazione per opposizione è stato depositato in cancelleria (con l'iscrizione a ruolo della causa), soltanto il 5.5.2023, e dunque oltre il termine di gg. 40 dalla data di notifica del D.I. opposto, avvenuta come già evidenziato il 24.3.2023. E' appena il caso di evidenziare
3 che non può trovare applicazione, nell'ipotesi in esame, la sanatoria di cui all'art. 156 cod. proc. civ. che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (cfr. Cass. n. 17945/2013). E nemmeno può trovare applicazione il meccanismo di cui al d. lgs. n. 150/2011, il quale, ex art. 4 comma 5, si applica - con disposizione speciale e dunque di stretta interpretazione e applicazione - solo con riguardo ai giudizi da tale decreto legislativo disciplinati (liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno …etc…), tra i quali non rientra quello in esame (arg. ex sent. n. 45 del 2.3.2018 Corte Cost. in motiv.).
Per tutto quanto sopra, pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e preclusa l'accertamento della domanda spiegata in via riconvenzionale volta a far accertare la presenza di vizi (peraltro genericamente allegati e con riguardo ai quali non è stata formulata in ogni caso alcuna tempestiva richiesta istruttoria), mentre il
D.I. opposto va dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 cod. proc. civ.
2.- Spese
Le spese di lite relative al giudizio di opposizione, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolino Graviano dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- dichiara inammissibile per le causali di cui in motivazione l'opposizione al D.I. n.
1059/2023 reso dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proced. n. 1963/2023 R.G. dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida tenuto conto dell'attività espletata e i motivi posti a base della pronuncia in €. 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Paolino Graviano, dichiaratosi antistatario.
Palermo, li 29.4.2025.
dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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