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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/06/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 309/2022
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 19/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SELIS CARLO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 29/9/2022 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N. 402 2022
0001714705 000 , notificato in data 20/08/2022 con il quale l'Istituto previdenziale aveva domandato il pagamento della somma di € 19.477,29, dovuti in ragione di una sua iscrizione alla gestione commercianti dal novembre 2016 al dicembre
2019.
Ha affermato che nonostante l'avviso di addebito non contesse alcun riferimento utile all'articolazione di una difesa, sembrava collegato ad una comunicazione di iscrizione d'ufficio del
11/01/2021, ma che era riferita solo al periodo successivo al
01/01/2020.
Ha dedotto che per il periodo indicato, era stato assunto quale lavoratore dipendente della società con la Parte_2
qualifica di cameriere;
Ha altresì affermato di essere socio assieme al fratello CP_2
della predetta società.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale:- Sospendere 'inaudita altera parte' l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in epigrafe oggi impugnato, ricorrendone i presupposti di legge. Nel merito:- Annullare l'avviso di addebito oggi impugnato poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra riportati . In ogni caso:- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza CP_1
del ricorso e l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Tempio e la competenza per Territorio del Tribunale di Sassari,
Ha dedotto che il 20/01/2020 i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di SASSARI, avevano concluso gli CP_1
accertamenti, iniziati il 06/08/2019 nei confronti della
Parte_3
Pag. 2 di 10 Ha affermato che l'azienda era stata costituita in data
20/09/2016, comproprietari risultavano i fratelli Parte_1
e e , detenenti ognuno la metà delle quote Pt_1 Persona_1
aziendali.
Ha affermato che nel verbale di accertamento era stato riportato:” dagli elementi assunti, emerge va un comportamento non corretto dell'azienda sia per ciò che concerneva le assunzioni dei soci, sia per ciò che riguarda l'applicazione degli incentivi all'occupazione per e Persona_1 [...]
proprietari ciascuno della metà delle quote aziendali Pt_1
la posizione di socio proprietario del 50% delle quote di una
s.r.l. potrebbe essere compatibile con la posizione di dipendente della stessa, purché ricorrano determinate condizioni, fra le quali l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione). Appare impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente nel caso possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni assembleari. Nel caso in specie, inoltre l'amministratore unico dell'azienda è attualmente il sig. Controparte_3
precedentemente presidente del CdA aziendale, nonché padre dei soci proprietari”.
Ha altresì affermato che all'esito dell'accertamento l' aveva CP_1
provveduto alla cancellazione del rapporto di lavoro subordinato di e - Al recupero Persona_1 Parte_1
dello sgravio usufruito per gli stessi lavoratori e che con altro e
Pag. 3 di 10 diverso verbale aveva proceduto alla conseguente iscrizione di e negli elenchi degli esercenti Persona_1 Parte_1
attività commerciali dell' . CP_1
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio e la competenza per
Territorio del Tribunale di Sassari NEL MERITO, salvo gravame, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuti al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito
n.40220220001714705 ovvero da quella veriore eventualmente accertata in corso di causa, oltre alle ulteriori somme accessorie maturate e maturande fino al saldo dei contributi con vittoria di spese diritti ed onorari”
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e all'udienza odierna, dopo la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente sulla eccezione di incompetenza territoriale si conferma l'ordinanza in data 12/4/2023.
In punto di diritto si osserva che a i sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed
Pag. 4 di 10 integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art.
Pag. 5 di 10 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, CP_1
provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui la CP_4
parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
In merito ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro , si rileva che, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato come, ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Non può ritenersi affetta da vizi la
Pag. 6 di 10 motivazione che si fondi sugli elementi istruttori ritenuti più attendibili ed idonei a risolvere la controversia (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/05/2020, n. 8946; Corte d'Appello
Perugia, Sez. lavoro, Sentenza, 13/06/2022, n. 104).
Nel merito si osserva che «La qualità di socio di una società di capitali non esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro con la medesima società fermo restando che incombe sul deducente l'obbligo di provare il requisito della subordinazione, ossia il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative» (Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio
2021 n. 813).
Risulta documentalmente che sia stato lavoratore Parte_1
dipendente della con mansioni di commis di sala (v. Parte_2
doc. n. 6 ricorrente buste paga).
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi, i quali hanno avvalorato che il ricorrente era lavoratore subordinato, ed infatti il teste ha dichiarato:” Tes_1
erano dipendenti come noi ( e;
era il Pt_1 Persona_1
padre che ci dava gli ordini, era l'amministratore; ADR il padre si chiama ADR) - e CP_3 Parte_1 CP_2
qualche volta in assenza del padre ci riferivano quelle che erano le direttive che aveva impartito il padre”; “chi comanda
è sempre il sig. e non anche gli altri soci”; “non è CP_3
Pag. 7 di 10 vero che svolgevano mansioni di controllo( e Pt_1 Per_1
”: “gli ordini venivano sempre impartiti a tutti i
[...]
dipendenti da e eseguivano gli Persona_2 Pt_1
ordini che dava il padre;
…..non solo nulla sulla società in particolare, ho già detto che e sono Parte_1 CP_2
dipendenti e è amministratore;
ADR) e CP_3 Pt_1 CP_2
lavoravano al bar e per esigenze del ristorante servivano anche ai tavoli…..gli ordini venivano sempre impartiti a tutti i dipendenti da o e eseguivano gli Persona_3 Pt_1
ordini che dava il padre; il teste n. a El Gara ha Testimone_2
confermato che dal 2016 al 2019 il sig. aveva Parte_1
lavorato presso il ristorante Picuccia, per almeno 6 ore e 40 minuti al giorno per sei giorni a settimana, con mansioni di cameriere di sala….ed ha dichiarato:” è Parte_1
dipendente;…. preciso che è responsabile e CP_3
amministratore; se io ho problemi nel lavoro parlo solo con
il quale è lui che mi da le istruzioni;
non ho mai sentito CP_3
dare direttive, io stesso mi raffronto sempre con Parte_1
”il teste sulla circostanza di cui al CP_3 Testimone_3
capo1) del ricorso ha dichiarato:” E' vera la circostanza, si alternavano con il fratello con i turni di mattina e di sera ma in ogni caso i turni erano di 6,40 …..tutti prendevamo ordini da
che era il padre di lo stesso CP_3 Parte_1 Pt_1
prendeva ordini dal padre;
senza le direttive del padre non prendeva alcuna iniziativa…..posso dire che i fratelli non Pt_1
gestiscono ma nel caso di assenza del padre controllavano che
Pag. 8 di 10 andasse tutto bene e in caso di emergenza contattavano il padre per riferire e prendere decisioni;
di loro iniziativa non prendevano decisioni;
questo lo confermo dal
2018…..controllavano la cassa, ma anche io la controllavo quando facevo il turno al bar;
non è vero che coordinavano il personale lo faceva il maitre di sala; il teste Testimone_4
ha dichiarato:” non è vero loro ( e
[...] Pt_1 Per_1
si occupavano del bar, stavano alla cassa e servivano al
[...]
bar, facevano i panini con turni diversi;
ADR ) io dal 2018 ero dipendente con mansioni di capo sala;
ero responsabile di sala
e coordinavo il personale presente e tutta l'operatività della sala….. io prendevo solo ordini da che era il CP_3
proprietario; non ho mai preso ordini da e CP_2 Per_4
no so se siano proprietari;
io li ho sempre conosciuti come dipendenti, figli del proprietario è vero che CP_3
lavoravano all'interno della struttura;
….. le direttive venivano impartite esclusivamente da;
io mi riferivo sempre a CP_3
lui.;ha altresì confermato che e avevano Pt_1 Persona_1
lavorato presso il ristorante , per almeno 6 ore e 40 Pt_2
minuti al giorno per sei giorni a settimana, con mansioni di cameriere di sala;
le medesime circostanze sono state confermate anche dai testi e Testimone_5
Testimone_6
In conclusione dall'istruttoria è emerso chiaramente che il ricorrente era lavoratore dipendente della società Parte_2
Pag. 9 di 10 mentre l' non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_1
richiesti nella materia che ci occupa.
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000 valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito N. 402 2022
0001714705 000 , notificato in data 20/08/2022. condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
19/06/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 10 di 10
Sezione Lavoro
N.R.G. 309/2022
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 19/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SELIS CARLO ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 29/9/2022 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' CP_1
proponendo ricorso avverso avviso di addebito N. 402 2022
0001714705 000 , notificato in data 20/08/2022 con il quale l'Istituto previdenziale aveva domandato il pagamento della somma di € 19.477,29, dovuti in ragione di una sua iscrizione alla gestione commercianti dal novembre 2016 al dicembre
2019.
Ha affermato che nonostante l'avviso di addebito non contesse alcun riferimento utile all'articolazione di una difesa, sembrava collegato ad una comunicazione di iscrizione d'ufficio del
11/01/2021, ma che era riferita solo al periodo successivo al
01/01/2020.
Ha dedotto che per il periodo indicato, era stato assunto quale lavoratore dipendente della società con la Parte_2
qualifica di cameriere;
Ha altresì affermato di essere socio assieme al fratello CP_2
della predetta società.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale:- Sospendere 'inaudita altera parte' l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in epigrafe oggi impugnato, ricorrendone i presupposti di legge. Nel merito:- Annullare l'avviso di addebito oggi impugnato poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra riportati . In ogni caso:- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito l'infondatezza CP_1
del ricorso e l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Tempio e la competenza per Territorio del Tribunale di Sassari,
Ha dedotto che il 20/01/2020 i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di SASSARI, avevano concluso gli CP_1
accertamenti, iniziati il 06/08/2019 nei confronti della
Parte_3
Pag. 2 di 10 Ha affermato che l'azienda era stata costituita in data
20/09/2016, comproprietari risultavano i fratelli Parte_1
e e , detenenti ognuno la metà delle quote Pt_1 Persona_1
aziendali.
Ha affermato che nel verbale di accertamento era stato riportato:” dagli elementi assunti, emerge va un comportamento non corretto dell'azienda sia per ciò che concerneva le assunzioni dei soci, sia per ciò che riguarda l'applicazione degli incentivi all'occupazione per e Persona_1 [...]
proprietari ciascuno della metà delle quote aziendali Pt_1
la posizione di socio proprietario del 50% delle quote di una
s.r.l. potrebbe essere compatibile con la posizione di dipendente della stessa, purché ricorrano determinate condizioni, fra le quali l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione). Appare impensabile configurare un socio come lavoratore dipendente nel caso possegga una quota rilevante in grado di condizionare palesemente le deliberazioni assembleari. Nel caso in specie, inoltre l'amministratore unico dell'azienda è attualmente il sig. Controparte_3
precedentemente presidente del CdA aziendale, nonché padre dei soci proprietari”.
Ha altresì affermato che all'esito dell'accertamento l' aveva CP_1
provveduto alla cancellazione del rapporto di lavoro subordinato di e - Al recupero Persona_1 Parte_1
dello sgravio usufruito per gli stessi lavoratori e che con altro e
Pag. 3 di 10 diverso verbale aveva proceduto alla conseguente iscrizione di e negli elenchi degli esercenti Persona_1 Parte_1
attività commerciali dell' . CP_1
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio e la competenza per
Territorio del Tribunale di Sassari NEL MERITO, salvo gravame, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuti al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito
n.40220220001714705 ovvero da quella veriore eventualmente accertata in corso di causa, oltre alle ulteriori somme accessorie maturate e maturande fino al saldo dei contributi con vittoria di spese diritti ed onorari”
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e all'udienza odierna, dopo la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Preliminarmente sulla eccezione di incompetenza territoriale si conferma l'ordinanza in data 12/4/2023.
In punto di diritto si osserva che a i sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed
Pag. 4 di 10 integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art.
Pag. 5 di 10 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale, CP_1
provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui la CP_4
parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass.
S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
In merito ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro , si rileva che, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato come, ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Non può ritenersi affetta da vizi la
Pag. 6 di 10 motivazione che si fondi sugli elementi istruttori ritenuti più attendibili ed idonei a risolvere la controversia (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/05/2020, n. 8946; Corte d'Appello
Perugia, Sez. lavoro, Sentenza, 13/06/2022, n. 104).
Nel merito si osserva che «La qualità di socio di una società di capitali non esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro con la medesima società fermo restando che incombe sul deducente l'obbligo di provare il requisito della subordinazione, ossia il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative» (Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio
2021 n. 813).
Risulta documentalmente che sia stato lavoratore Parte_1
dipendente della con mansioni di commis di sala (v. Parte_2
doc. n. 6 ricorrente buste paga).
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testi escussi, i quali hanno avvalorato che il ricorrente era lavoratore subordinato, ed infatti il teste ha dichiarato:” Tes_1
erano dipendenti come noi ( e;
era il Pt_1 Persona_1
padre che ci dava gli ordini, era l'amministratore; ADR il padre si chiama ADR) - e CP_3 Parte_1 CP_2
qualche volta in assenza del padre ci riferivano quelle che erano le direttive che aveva impartito il padre”; “chi comanda
è sempre il sig. e non anche gli altri soci”; “non è CP_3
Pag. 7 di 10 vero che svolgevano mansioni di controllo( e Pt_1 Per_1
”: “gli ordini venivano sempre impartiti a tutti i
[...]
dipendenti da e eseguivano gli Persona_2 Pt_1
ordini che dava il padre;
…..non solo nulla sulla società in particolare, ho già detto che e sono Parte_1 CP_2
dipendenti e è amministratore;
ADR) e CP_3 Pt_1 CP_2
lavoravano al bar e per esigenze del ristorante servivano anche ai tavoli…..gli ordini venivano sempre impartiti a tutti i dipendenti da o e eseguivano gli Persona_3 Pt_1
ordini che dava il padre; il teste n. a El Gara ha Testimone_2
confermato che dal 2016 al 2019 il sig. aveva Parte_1
lavorato presso il ristorante Picuccia, per almeno 6 ore e 40 minuti al giorno per sei giorni a settimana, con mansioni di cameriere di sala….ed ha dichiarato:” è Parte_1
dipendente;…. preciso che è responsabile e CP_3
amministratore; se io ho problemi nel lavoro parlo solo con
il quale è lui che mi da le istruzioni;
non ho mai sentito CP_3
dare direttive, io stesso mi raffronto sempre con Parte_1
”il teste sulla circostanza di cui al CP_3 Testimone_3
capo1) del ricorso ha dichiarato:” E' vera la circostanza, si alternavano con il fratello con i turni di mattina e di sera ma in ogni caso i turni erano di 6,40 …..tutti prendevamo ordini da
che era il padre di lo stesso CP_3 Parte_1 Pt_1
prendeva ordini dal padre;
senza le direttive del padre non prendeva alcuna iniziativa…..posso dire che i fratelli non Pt_1
gestiscono ma nel caso di assenza del padre controllavano che
Pag. 8 di 10 andasse tutto bene e in caso di emergenza contattavano il padre per riferire e prendere decisioni;
di loro iniziativa non prendevano decisioni;
questo lo confermo dal
2018…..controllavano la cassa, ma anche io la controllavo quando facevo il turno al bar;
non è vero che coordinavano il personale lo faceva il maitre di sala; il teste Testimone_4
ha dichiarato:” non è vero loro ( e
[...] Pt_1 Per_1
si occupavano del bar, stavano alla cassa e servivano al
[...]
bar, facevano i panini con turni diversi;
ADR ) io dal 2018 ero dipendente con mansioni di capo sala;
ero responsabile di sala
e coordinavo il personale presente e tutta l'operatività della sala….. io prendevo solo ordini da che era il CP_3
proprietario; non ho mai preso ordini da e CP_2 Per_4
no so se siano proprietari;
io li ho sempre conosciuti come dipendenti, figli del proprietario è vero che CP_3
lavoravano all'interno della struttura;
….. le direttive venivano impartite esclusivamente da;
io mi riferivo sempre a CP_3
lui.;ha altresì confermato che e avevano Pt_1 Persona_1
lavorato presso il ristorante , per almeno 6 ore e 40 Pt_2
minuti al giorno per sei giorni a settimana, con mansioni di cameriere di sala;
le medesime circostanze sono state confermate anche dai testi e Testimone_5
Testimone_6
In conclusione dall'istruttoria è emerso chiaramente che il ricorrente era lavoratore dipendente della società Parte_2
Pag. 9 di 10 mentre l' non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_1
richiesti nella materia che ci occupa.
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da 5201 a 26000 valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito N. 402 2022
0001714705 000 , notificato in data 20/08/2022. condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
19/06/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 10 di 10