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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 1501/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1501/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. CERVONE Parte_1 C.F._1
GINEVRA ( ; avv. GIANNIELLO RACHELE C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. FORGIONE MARIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso in riassunzione depositato in data 19.03.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta come autista di livello 3S dal 02.10.2018 al 27.02.2022, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in ragione delle vessazioni subite sul luogo di lavoro. Evidenziava di aver espletato tale attività almeno dal lunedì al venerdì per 15 ore giornaliere, dovendo espletare anche mansioni connesse quali il carico e lo scarico della merce.
Avendo ricevuto soli € 2.200,00 mensili al netto delle ritenute di legge, nonché € 1.000,00 per le mensilità aggiuntive e avendo fruito di sole due settimane all'anno di ferie, senza alcun riconoscimento di straordinario, permessi, rimborso spese per vitto e alloggio e non avendo ricevuto la mensilità di febbraio 2022, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 156.899,22 come da conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.10.2024, eccependo la nullità del ricorso, la decadenza dal diritto a richiedere differenze retributive e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non
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poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo all'eccezione di decadenza, la stessa si rileva parimenti infondata alla luce del testo normativo del contratto integrativo aziendale.
Invero, l'art. 13 prevede che “il lavoratore è tenuto, [a] pena di decadenza,
a chiedere il pagamento delle differenze d'indennità di trasferta e di compenso per il lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve
i compensi ai titoli suddetti. A tale clausola il lavoratore dà adesione con la firma del presente accordo” (cfr. doc. in atti). Nel caso di specie, invece, non solo il testo contrattuale non reca la sottoscrizione del lavoratore ricorrente, ma quest'ultimo agisce per il riconoscimento dello straordinario dedotto come neppure erogato dall'azienda e non per le mere differenze.
Pertanto, in quest'ultimo caso, non essendo mai stato erogato lo straordinario, non potrebbe mai ritenersi decorso il termine iniziale della suddetta decadenza.
Venendo finalmente al merito, va premesso in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di
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merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici). La prestazione del lavoro straordinario può essere richiesta dal datore di lavoro anche in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendano necessario, e con la mancata contestazione, una volta che dello stesso sia venuta conoscenza (cfr.
Cass. n. 4269/09; Cass. n. 15499/06).
Inoltre, secondo condivisa e costante giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporto di lavoro discontinuo (quale quello di autista del caso che qui occupa), poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività
(cfr. Cass. n. 5049/08, ove la S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda del lavoratore, ha rilevato che, nel caso di autista adibito a trasporto merci, l'art. 11 bis del ccnl di settore fissa l'orario di lavoro e che risultavano dimostrati vuoi l'orario complessivo, dalla partenza all'arrivo, depurato dalle soste non lavorative, vuoi la giornata lavorativa tipo del prestatore;
nello stesso senso, Cass. n. 5023/09, secondo cui il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità). In ogni caso, la Corte
Regolatrice ha precisato che l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del
2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e
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della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne deriva che i tempi di attesa degli autisti, durante le operazioni di carico e scarico merci, vanno considerati di lavoro effettivo e come tali da retribuirsi (Cass. n. 20694/15). In altri termini, in tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico- fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo ove, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, a tal fine, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (cfr. Cass. n. 162/09; Cass. n. 1173/09).
Di particolare interesse è anche il principio statuito dalla Corte regolatrice in materia di lavoro discontinuo, secondo cui in tema di rapporto di lavoro subordinato privato, ove sia prevista una pausa nello svolgimento dell'attività lavorativa, in difetto di una previsione di legge o contrattuale che ricomprenda il tempo da dedicare alla pausa nell'orario di lavoro, è onere del lavoratore allegare e dimostrare, ai fini della sua remunerazione, che tale tempo è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore medesimo (cfr. Cass. n. 21562/18). Ne consegue che una cessazione del lavoro particolarmente lunga non può essere computata come tempo lavorativo utile ai fini dello straordinario.
Tornando al caso di specie, ritiene il decidente che la parte attrice non abbia confermato le asserzioni indicate nell'atto introduttivo in punto di orario di lavoro.
Invero, entrambi i testi escussi non sono ritenuti attendibili in quanto non hanno mai lavorato assieme al ricorrente né hanno avuto una percezione sensoriale diretta della sua attività lavorativa, essendosi limitati a riferire circostanze apprese dalla stessa parte attrice (cfr. deposizione
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teste : “Non ho mai lavorato per la resistente. Ora sono Testimone_1 addetto alla sorveglianza per la società B.S. ma di cui non conosco la ragione sociale. Conosco la ditta resistente in quanto ci lavorava il ricorrente;
non la conoscevo prima. Conosco il ricorrente da tanto tempo, in passato abbiamo anche lavorato assieme. Nel periodo in cui lui ha lavorato per la ci incontravamo per strada, da ottobre 2018 sino al 2022 CP_1
o 2023, anzi 2022. Ci incontravamo per strada e facevo pure io i trasporti, lavorando per una ditta che si chiamava Trans coop. Eravamo in contatto io
e lui e quando stavamo in zone vicine ci incontravamo e facevamo tratte assieme anche parlando con la radio di bordo. Io guidavo il camion così come il ricorrente. Non ricordo le tratte che faceva lui, comunque andava anche fuori regione, non credo fuori dai confini nazionali. Non mi disse i suoi orari, so che attaccava alle 4/5 e finiva alle 21/22. Mi disse che a volte fu costretto a sforare i limiti di guida, ma non mi disse con che frequenza.
Mi disse che guadagnava € 2.000 al mese, tutto compreso, anche includendo l'indennità di trasferta. Mi disse che lavorava 6 giorni alla settimana, a volte anche il sabato e la domenica. Non ricordo il giorno della settimana in cui lo incontravo, poteva capitare qualunque giorno. Lui mi disse che si occupava anche del carico e scarico della merce e attaccava e staccava il semirimorchio. Mi disse che caricava e scaricava anche nei porti;
personalmente lo vidi al porto di Napoli. Mi disse che non aveva rimborso spese e che dormiva e mangiava nel camion”; nello stesso senso il narrato di : “non ho mai lavorato per la resistente. Persona_1
Sono stato autista fino all'anno scorso e per 35 anni, ora sono in pensione.
Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato assieme 4/5 anni fa per la
Trans coop. di Reggio Emilia. Lui ha lavorato due anni con me per questa ditta ma non ricordo quali di preciso. Noi ci sentiamo tutti i giorni e a volte mangiamo assieme e ci prendiamo il caffè e mi parlò della ditta resistente.
Mi disse che per la convenuta ci lavorò per 4/5 anni ma non so di preciso.
L'ho visto che portava i camion della società, quali cisterna, compattatore scarrabile, il frigorifero. Questi camion avevano il logo della società sia nella cabina che nei lati. Ci incontravamo quasi tutti i giorni o comunque ci sentivamo per telefono;
ci incontravamo sia la mattina che la sera. Mi disse che iniziava alle 4 o alle 6 e finiva dopo 9/10 ore di guida, tutti i giorni
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tranne il sabato e la domenica. Mi disse che guadagnava € 2.200/2.300, tutto compreso. Mi disse che non aveva altro rimborso spese. Non faceva sempre la stessa tratta, tanto poteva andare a Roma quanto a Torino. Nei porti andava ad agganciare i rimorchi, a Salerno, Livorno, Grosseto,
Genova. Non mi sono mai incontrato con lui nei porti, so[l]o nelle aree di servizio”).
Inconducente e non decisiva si presenta anche la trascrizione della messaggistica intervenuta sulla utenza mobile del ricorrente, atteso che in essa non solo non si evince con certezza che sarebbe l'interlocutore, ma il contenuto dei messaggi non indica neppure dei comandi sugli orari di consegna da rispettare, lasciando intendere che il lavoratore avesse ampia autonomia sulle tempistiche e che non fosse obbligato a sforare i vincoli legali di guida.
Quanto alle altre spettanze, le buste paga in atti si presentano corrette per la qualità e la quantità del lavoro espletato, senza contare che il netto mensile corrisponde nella sostanza a quanto asserito nel ricorso come percepito netto, inclusi i ratei di 13ma e 14ma mensilità, che sono stati erogati mensilmente nel corso del rapporto.
La prova orale non ha confermato la mancata fruizione delle ferie estive così come la presenza di una giusta causa per le dimissioni immediate, tenuto conto che nei conteggi, anche se non nell'atto introduttivo, era stata chiesta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Quanto all'ultima mensilità di febbraio 2022, comprendente il tfr, agli atti è stata versata la relativa busta paga, la quale contempla l'esistenza di un pignoramento presso terzi per € 5.893,80 la cui esistenza non solo non
è stata confutata dal lavoratore non solo nel ricorso, ma neppure nel corso del giudizio a seguito dell'introduzione della circostanza ad opera della datrice nella memoria. L'effettiva sussistenza di tale fatto deve, quindi, ritenersi acquisita per mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. alla parte ricorrente spetta, quindi, il residuo netto di € 1.034,72, di cui la datrice resistente non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c..
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della suddetta somma, oltre interessi legali via via
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rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono interamente compensate per il rigetto delle eccezioni preliminari e per l'accoglimento parziale della domanda attorea.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €
1.034,72, oltre accessori come in parte motiva;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 22.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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