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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 211/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MAGLIOCCA DOMENICO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/01/2025
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 211 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso in virtù di mandato conferito su separato atto allegato al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Aiello (C.F. ) e dall'avv. Domenico Magliocca (C.F. CodiceFiscale_2
) ed el. studio in Maddaloni alla Via Roma n. 10 C.F._3 presso cui chiede che siano effettuate le notifiche e/o comunicazione tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: Email_1 Email_2
RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F.
, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in C.F._4 Persona_1
Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E-MAIL
- indirizzo PEC: - Elett.te domiciliato Email_3 Email_4
– ai fini del presente giudizio - in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.2.2024 ha adito questo Tribunale n funzione di giudice Parte_1 del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230015093208000, notificato in data 08.01.2024 con il quale l'istituto ha intimato il pagamento della somma di euro 4.559,10 comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di contributi previdenziali asseritamente dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo 1/2021 – 12/2022. A sostegno della opposizione ha esposto di essere stato titolare a far data dal 01.04.2011 della ditta individuale (P.IVA ) dedita al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
di aver P.IVA_2 cessato l'attività dal settembre 2013, allorché si era trasferito all'estero per circa due anni;
che al suo rientro in Italia nel luglio 2015 aveva sempre lavorato in qualità di dipendente di altre società e la ditta di cui era titolare era cessata in data 02.11.2015. Ritenuta l'illegittimità dell'avviso di addebito ha quindi concluso chiedendo “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. n. 37120230015093208000; - nel merito, annullare l'avviso di addebito n. 37120230015093208000, notificato in data 08.01.2024, meglio individuato in epigrafe, con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese con attribuzione, Accerti e dichiari, anche incidenter tantum, che a far data dal settembre 2013, o comunque dalla data di cessazione della partita iva, manca il requisito dell'attività commerciale presupposto per richiedere il pagamento dei contributi previdenziali e che per l'effetto nulla deve l'opponente all' per contributi a titolo di Gestione CP_1 Commerciante come richiesto dall'avviso di addebito impugnato”. L' si è costituito tardivamente eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale di CP_1 q Tribunale e asserendo nel merito di aver avviato le verifiche circa le affermazioni del ricorrente e chiedendo “in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in favore di quello di Napoli nel merito concedere termine per riesaminare la posizione del ricorrente in subordine rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell CP_1 con conferma dell'avviso opposto condannare comunque la parte opponente al pagamento delle somme che risul dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. L'eccezione di incompetenza per territorio deve ritenersi inammissibile dovendosi ritenere tardivamente proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. Nel merito occorre invece rammentare che con l'opposizione all'avviso di addebito (come pure con l'opposizione alla cartella di pagamento o all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) viene introdotto un ordinario giudizio di cognizione (analogo a quello che si instaura con l'opposizione a decreto ingiuntivo) sul fondamento stesso della pretesa dell'ente previdenziale, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono pertanto assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall' e dall'opponente. Di conseguenza, CP_1 l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la pie nizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa dell'ente impositore fatta valere con il provvedimento impugnato (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 feb-braio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'istituto resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa contributiva. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento … dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854). Nel caso in esame l' – preso atto delle deduzioni attoree – non ha inteso replicare e tanto CP_1 meno fornire prova della fondatezza della pretesa, limitandosi a invocare un termine per lo svolgimento di accertamenti che avrebbero dovuto costituire il presupposto della iniziativa assunta con l'emissione dell'avviso di addebito e comunque a seguito dell'istanza da revoca in autotutela del 28.4.2023 inoltrata dal ricorrente nel maggio 2023 (ancorchè concernente altro pregresso avviso di addebito). Tanto meno l'istituto ha contestato la documentazione prodotta in allegato al ricorso e concernente la cessazione della partita IVA in data 2.11.2015 o prodotto documentazione utile a contestare le avverse deduzioni. In assenza di prove circa la fondatezza della pretesa e l'esistenza dell'obbligo contributivo, l'opposizione va quindi accolta con annullamento dell'avviso di addebito. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' annulla l'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 37120230015093208000, notificato al ricorrente in data 08.01.2024; CP_1
- condann al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1769,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 15 gennaio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO