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1 gennaio 1965
1 gennaio 1965
Art. 14.
A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218 .
L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218 .
L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2007, n. 16959Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TU AN, D'RE SC VE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FAMAGOSTA 8, presso lo studio dell'avvocato VALERIANI FABIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura …Leggi di più...
- ammissibilità·
- esclusione·
- assicurazione facoltativa·
- adeguamento della prestazione per rivalutazione dei contributi·
- rendita vitalizia costituita a seguito di versamento volontario di una somma "una tantum"·
- controricorso·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- cassazione (ricorso per)·
- impugnazioni civili·
- notificazione