Articolo 14 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1965
Art. 14.
A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori alla entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1962, la facolta' di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazioni previsto dai primi tre commi dello articolo 29 della citata legge 4 aprile 1952, n. 218 .
L'articolo 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonche' alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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