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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 495/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2019, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la richiesta dell' di pagamento della somma di € 4.585,96, CP_1
notificata con raccomandata in data 18 novembre 2015, quale residuo di un indebito relativo a prestazioni di invalidità civile erogate alla coniuge del ricorrente, sig.ra
[...]
, in vita titolare della pensione di invalidità n. INVIC 04126452. Persona_1
1 2. Il ricorrente ha eccepito che la somma sarebbe stata percepita dalla coniuge in totale buona fede, in quanto ignara della mancanza dei presupposti per il godimento della prestazione.
3. L' si è costituito sostenendo che la buona fede non sarebbe ravvisabile in CP_1
capo alla beneficiaria, la quale, già con comunicazione del 12 novembre 2001, era stata informata dell'indebito. La stessa, in una missiva successiva, aveva manifestato l'intenzione di agire legalmente per ottenere il ripristino dell'indennità di accompagnamento. In effetti, un ricorso per il riconoscimento del beneficio veniva proposto nel 2004 ma rigettato.
4. In assenza di impugnazione del provvedimento di trattenuta sulla pensione, e considerato il rigetto del ricorso volto al ripristino dell'indennità, l' ha ritenuto che CP_1 la beneficiaria fosse pienamente consapevole dell'indebito percepito, e ne ha richiesto la restituzione agli eredi per l'importo residuo di € 4.585,96, a fronte di una somma originaria di € 7.885,96, di cui € 3.300,00 già recuperati mediante trattenute.
5. In diritto, va preliminarmente chiarito che l'indebito previdenziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., è soggetto a restituzione da parte di chi l'abbia indebitamente percepito, salvi i limiti derivanti dalla buona fede. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14476/2019) ha chiarito che la consapevolezza dell'insussistenza del diritto, manifestata tramite il ricorso per il ripristino del beneficio,
è incompatibile con lo stato soggettivo di buona fede.
6. Nella specie, la sig.ra ha ricevuto una comunicazione dell'indebito nel Per_1
2001, cui ha fatto seguito una risposta della ricorrente, specificando che c'era un ricorso giudiziale relativamente al ripristino della pensione dell'indennità d'accompagnamento, nel 2004. Non risulta che abbia mai impugnato autonomamente il provvedimento di trattenuta delle somme sulla propria pensione. Tali circostanze evidenziano la conoscenza della situazione debitoria e rendono insostenibile la tesi della buona fede soggettiva.
7. Quanto alla posizione del ricorrente, coniuge superstite, si osserva che l'obbligo restitutorio, ove l'indebito non sia estinto anteriormente al decesso del titolare, si trasmette agli eredi nei limiti dell'attivo ereditario accettato (art. 752 c.c. e segg.).
2 Nessuna doglianza è stata proposta in ordine all'esistenza o meno dell'accettazione con beneficio di inventario, né sono state sollevate eccezioni di prescrizione
In considerazione della natura assistenziale della prestazione oggetto di causa e della qualità di erede del ricorrente, che ha agito in buona fede sulla base di un quadro fattuale non del tutto chiaro si ritiene si debbano compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
– Dichiara dovuto l'importo di € 4.585,96 quale somma indebitamente percepita dalla sig.ra e legittimamente richiesta all'erede. Persona_1
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 06/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 495/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 marzo 2019, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la richiesta dell' di pagamento della somma di € 4.585,96, CP_1
notificata con raccomandata in data 18 novembre 2015, quale residuo di un indebito relativo a prestazioni di invalidità civile erogate alla coniuge del ricorrente, sig.ra
[...]
, in vita titolare della pensione di invalidità n. INVIC 04126452. Persona_1
1 2. Il ricorrente ha eccepito che la somma sarebbe stata percepita dalla coniuge in totale buona fede, in quanto ignara della mancanza dei presupposti per il godimento della prestazione.
3. L' si è costituito sostenendo che la buona fede non sarebbe ravvisabile in CP_1
capo alla beneficiaria, la quale, già con comunicazione del 12 novembre 2001, era stata informata dell'indebito. La stessa, in una missiva successiva, aveva manifestato l'intenzione di agire legalmente per ottenere il ripristino dell'indennità di accompagnamento. In effetti, un ricorso per il riconoscimento del beneficio veniva proposto nel 2004 ma rigettato.
4. In assenza di impugnazione del provvedimento di trattenuta sulla pensione, e considerato il rigetto del ricorso volto al ripristino dell'indennità, l' ha ritenuto che CP_1 la beneficiaria fosse pienamente consapevole dell'indebito percepito, e ne ha richiesto la restituzione agli eredi per l'importo residuo di € 4.585,96, a fronte di una somma originaria di € 7.885,96, di cui € 3.300,00 già recuperati mediante trattenute.
5. In diritto, va preliminarmente chiarito che l'indebito previdenziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., è soggetto a restituzione da parte di chi l'abbia indebitamente percepito, salvi i limiti derivanti dalla buona fede. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 14476/2019) ha chiarito che la consapevolezza dell'insussistenza del diritto, manifestata tramite il ricorso per il ripristino del beneficio,
è incompatibile con lo stato soggettivo di buona fede.
6. Nella specie, la sig.ra ha ricevuto una comunicazione dell'indebito nel Per_1
2001, cui ha fatto seguito una risposta della ricorrente, specificando che c'era un ricorso giudiziale relativamente al ripristino della pensione dell'indennità d'accompagnamento, nel 2004. Non risulta che abbia mai impugnato autonomamente il provvedimento di trattenuta delle somme sulla propria pensione. Tali circostanze evidenziano la conoscenza della situazione debitoria e rendono insostenibile la tesi della buona fede soggettiva.
7. Quanto alla posizione del ricorrente, coniuge superstite, si osserva che l'obbligo restitutorio, ove l'indebito non sia estinto anteriormente al decesso del titolare, si trasmette agli eredi nei limiti dell'attivo ereditario accettato (art. 752 c.c. e segg.).
2 Nessuna doglianza è stata proposta in ordine all'esistenza o meno dell'accettazione con beneficio di inventario, né sono state sollevate eccezioni di prescrizione
In considerazione della natura assistenziale della prestazione oggetto di causa e della qualità di erede del ricorrente, che ha agito in buona fede sulla base di un quadro fattuale non del tutto chiaro si ritiene si debbano compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
– Dichiara dovuto l'importo di € 4.585,96 quale somma indebitamente percepita dalla sig.ra e legittimamente richiesta all'erede. Persona_1
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 06/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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