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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9501/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 11.11.2024 intimazione di pagamento relativa anche a quattro cartelle per tasse auto anni 2011/2012/2013/2014 di € 1062.04.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sottese, con conseguente decadenza e prescrizione.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso in udienza e l'AdE – costituita – ha accettato la rinuncia.
Il giudizio va quindi dichiarato esitinto.
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
IL UD TI
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9501/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249011640016000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 11.11.2024 intimazione di pagamento relativa anche a quattro cartelle per tasse auto anni 2011/2012/2013/2014 di € 1062.04.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle sottese, con conseguente decadenza e prescrizione.
Non si costituiva ADER.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha espressamente rinunciato al ricorso in udienza e l'AdE – costituita – ha accettato la rinuncia.
Il giudizio va quindi dichiarato esitinto.
Spese compensate per come concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
IL UD TI
(dott. Giorgio Marino)