Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1143
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25 novembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del decreto legislativo 6 luglio 1945, n. 429 , modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354 , dei lavori occorrenti per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano nella seconda guerra mondiale.
Alla spesa predetta si provvede con prelevamento di pari ammontare dal capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 novembre 1951