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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13165/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Imola (BO), Vicolo Corazza n.3
e nata in [...] il [...] e residente in [...], Vicolo Corazza Parte_2
n.3 (C.F. ) entrambi congiuntamente rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria C.F._2
Beatrice Berti nello studio della quale sono elettivamente domiciliati in Imola (BO), Via Emilia n.1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 05/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli nato a [...] il [...], Per_1 maggiorenne autosufficiente e , nato in [...] il [...], Per_2 maggiorenne e studente. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
20.10.1969 e nata in [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Imola (BO) il 18/06/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Imola al n. 87 parte II Serie A anno 1995;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente andando il marito a vivere altrove, come già peraltro vive, fissando idonea residenza;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti, tutti di proprietà della moglie che vi continuerà a risiedere unitamente ai figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Persona_3
3) prende atto che il sig. si è impegnato, entro il mese di novembre 2024, a cedere le Parte_1
proprie quote di comproprietà indivisa sugli immobili posti in Imola, località Casola Canina vicolo
Corazza n. 3, ai figli e quale sostituzione al contributo al loro Per_1 Persona_3
mantenimento;
4) obbliga il signor a versare al figlio euro 40,00 come contributo al suo mantenimento Pt_1 Per_2
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) prende atto che:
- i ricorrenti hanno convengono che ogni altro rapporto patrimoniale è stato regolato con reciproca soddisfazione tra i coniugi, anche a seguito della regolamentazione del contributo al mantenimento dei figli tramite la cessione delle proprietà sopra descritte ai figli da parte del padre;
- tale cessione delle proprietà costituisce anche il prezzo della rinuncia da parte della moglie al proprio personale mantenimento a carico del marito e che la cessione da parte del marito delle proprietà ai figli è motivo per cui la moglie rinuncia all'azione di separazione con addebito;
-i coniugi dichiarano che intendono avvalersi dell'esenzione di imposte e tasse poiché, il presente trasferimento che verrà sottoscritto e formalizzato dal Notaio, viene fatto a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pagina 2 di 3 - le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) pone, così come concordemente richiesto dalle parti, le spese del procedimento a carico del sig.
; Parte_1
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .
21.1.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13165/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Imola (BO), Vicolo Corazza n.3
e nata in [...] il [...] e residente in [...], Vicolo Corazza Parte_2
n.3 (C.F. ) entrambi congiuntamente rappresentati e difesi, dall'Avv. Maria C.F._2
Beatrice Berti nello studio della quale sono elettivamente domiciliati in Imola (BO), Via Emilia n.1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
26/11/2024;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 05/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli nato a [...] il [...], Per_1 maggiorenne autosufficiente e , nato in [...] il [...], Per_2 maggiorenne e studente. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
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ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...], il Parte_1
20.10.1969 e nata in [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2
celebrato a Imola (BO) il 18/06/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Imola al n. 87 parte II Serie A anno 1995;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separatamente andando il marito a vivere altrove, come già peraltro vive, fissando idonea residenza;
2) assegna la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti, tutti di proprietà della moglie che vi continuerà a risiedere unitamente ai figli e entrambi maggiorenni;
Per_1 Persona_3
3) prende atto che il sig. si è impegnato, entro il mese di novembre 2024, a cedere le Parte_1
proprie quote di comproprietà indivisa sugli immobili posti in Imola, località Casola Canina vicolo
Corazza n. 3, ai figli e quale sostituzione al contributo al loro Per_1 Persona_3
mantenimento;
4) obbliga il signor a versare al figlio euro 40,00 come contributo al suo mantenimento Pt_1 Per_2
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) prende atto che:
- i ricorrenti hanno convengono che ogni altro rapporto patrimoniale è stato regolato con reciproca soddisfazione tra i coniugi, anche a seguito della regolamentazione del contributo al mantenimento dei figli tramite la cessione delle proprietà sopra descritte ai figli da parte del padre;
- tale cessione delle proprietà costituisce anche il prezzo della rinuncia da parte della moglie al proprio personale mantenimento a carico del marito e che la cessione da parte del marito delle proprietà ai figli è motivo per cui la moglie rinuncia all'azione di separazione con addebito;
-i coniugi dichiarano che intendono avvalersi dell'esenzione di imposte e tasse poiché, il presente trasferimento che verrà sottoscritto e formalizzato dal Notaio, viene fatto a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali ed è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pagina 2 di 3 - le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
6) pone, così come concordemente richiesto dalle parti, le spese del procedimento a carico del sig.
; Parte_1
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .
21.1.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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