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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21415/2023 promossa da:
• (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
15 gennaio 1993 a Rio de Janeiro/RJ - Brasile, residente in 4 Oakdale Rd, Oldcourt, Dublin 24,
CAP: X0X3 – Irlanda
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Stabilito Giancarlo Reiter
Ostetto, (c.f. ; pec: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Salvatore Cicogna (c.f. ; pec: C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Milano;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'eletto difensore Avv.
Salvatore Cicogna in Milano, Via Vitali n. 1
Ricorrente Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: pagina 1 di 8 “ Voglia l'adito Tribunale di Torino, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto e disattese le avverse eccezioni e deduzioni, accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al nella persona dell'Ufficiale dello
[...] Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese solo in caso di opposizione da parte del
” CP_1
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare, il proprio status di cittadino iure sanguinis in quanto discendente di Pt_2 Persona_1
( alias o o
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1
o , nata a [...] il [...], ed emigrata in
[...] Persona_2
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana, (cfr. doc. in atti n, 1 e 3).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente, in data 24.01.2024.
All'udienza del 22 gennaio 2025 i legali chiedevano un rinvio non avendo potuto notificare il ricorso. Il
Giudice, preso atto, rinviava la causa al 22 aprile 2025 e disponeva, come da richiesta dei legali che tale udienza, si svolgesse mediante trattazione scritta con note da depositarsi entro la data e l'ora di udienza.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, la difesa insisteva nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
*****
Il ricorrente deduceva che: Pers
- L (alias o Persona_1 Persona_2 Persona_3
o o emigrava in
[...] Persona_1 Persona_2
Brasile dove, il 30 aprile 1892, contraeva matrimonio con il cittadino Brasiliano IN
UV (cfr. doc. in atti n. 2) e decedeva in data 15 febbraio 1920 (Cfr. doc. in atti n. 4 -);
pagina 2 di 8 - Dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato il [...] cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5);
- in data 8 settembre 1927, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_5
RI da CE (cfr. doc. in atti. n. 6) e da tale unione nasceva Persona_6
nata il [...] (cfr.doc. in atti n. 8);
- decedeva in data 3 agosto 1985 (cfr.doc. in atti n.7); Persona_5
- si univa con il cittadino brasiliano e da tale Persona_6 Persona_7
unione, in data 18 aprile 1966 nasceva, in Brasile, (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 10):
- decedeva il 9 maggio 2003 (Doc. n.
9 - Certificato di Morte Persona_6 Persona_8
;
[...]
- in data 09 luglio 1992, contraeva matrimonio con il cittadino Parte_3
brasiliano (cfr. doc. in atti. n. 11) e da tale unione nasceva, in Brasile, il 15 Parte_4
gennaio 1993, (cfr. doc. in atti n. 12), odierno Parte_1
ricorrente.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che pagina 3 di 8 la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla
pagina 4 di 8 volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del
1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex
pagina 5 di 8 art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'ava ( alias o Persona_1 Persona_2 [...]
o o , cittadina Persona_3 Persona_1 Persona_2
italiana, nata a [...] il [...], ed emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana, (cfr. doc. in atti n, 1 e 3) non perdeva il pagina 6 di 8 diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito del matrimonio con il cittadino brasiliano
IN UV (cfr. doc. in atti n. 2) e la trasmetteva al figlio ( cfr. doc. in atti Persona_5
n. 5) e da questo a tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compreso l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti. nn. 6,8,10,12).
Infatti, la cittadinanza perduta dall'ava (alias Persona_1 Persona_2
o o o , a Persona_3 Persona_1 Persona_2
causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n.
1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Al riguardo, occorre, altresì, rilevare che non incide sul diritto ad acquisire la cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti la c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 che è stata introdotta con il
“Decreto n. 58 A” emanato il 15/12/1889 dal Governo provvisorio brasiliano, secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.
Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato dal nel corso di alcuni Controparte_1
procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per l'automatica perdita della cittadinanza italiana dell'avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.
Tale esegesi della norma è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all'epoca vigente, e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.
Quindi, l'applicazione della c.d. “Grande Naturalizzazione” non può prescindere dall'art. 11, comma 2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di ottenimento di quella estera. Tale dicitura va interpretata nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
pagina 7 di 8 Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si può ritenere sussistente alcun automatismo nella perdita della cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione di massa, disposta per decreto dal
Governo brasiliano nel 1889.
Con la sentenza n. 25318 del 24 agosto 2022, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dei discendenti di alcuni italiani emigrati in Brasile, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana.
Per le Sezioni Unite la rinuncia alla cittadinanza italiana non può essere tacita e, pertanto, consegue solo ad un atto individuale, volontario ed esplicito.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite non ripetibili, stante la peculiarità della controversia e la non opposizione della p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] -
[...] C.F._1
Brasile il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21415/2023 promossa da:
• (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
15 gennaio 1993 a Rio de Janeiro/RJ - Brasile, residente in 4 Oakdale Rd, Oldcourt, Dublin 24,
CAP: X0X3 – Irlanda
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Stabilito Giancarlo Reiter
Ostetto, (c.f. ; pec: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Salvatore Cicogna (c.f. ; pec: C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Milano;
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'eletto difensore Avv.
Salvatore Cicogna in Milano, Via Vitali n. 1
Ricorrente Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: pagina 1 di 8 “ Voglia l'adito Tribunale di Torino, in accoglimento delle domande proposte con il presente atto e disattese le avverse eccezioni e deduzioni, accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al nella persona dell'Ufficiale dello
[...] Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato
civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di onorari, competenze e spese solo in caso di opposizione da parte del
” CP_1
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e
[...] Controparte_1
dichiarare, il proprio status di cittadino iure sanguinis in quanto discendente di Pt_2 Persona_1
( alias o o
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1
o , nata a [...] il [...], ed emigrata in
[...] Persona_2
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana, (cfr. doc. in atti n, 1 e 3).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente, in data 24.01.2024.
All'udienza del 22 gennaio 2025 i legali chiedevano un rinvio non avendo potuto notificare il ricorso. Il
Giudice, preso atto, rinviava la causa al 22 aprile 2025 e disponeva, come da richiesta dei legali che tale udienza, si svolgesse mediante trattazione scritta con note da depositarsi entro la data e l'ora di udienza.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, la difesa insisteva nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
*****
Il ricorrente deduceva che: Pers
- L (alias o Persona_1 Persona_2 Persona_3
o o emigrava in
[...] Persona_1 Persona_2
Brasile dove, il 30 aprile 1892, contraeva matrimonio con il cittadino Brasiliano IN
UV (cfr. doc. in atti n. 2) e decedeva in data 15 febbraio 1920 (Cfr. doc. in atti n. 4 -);
pagina 2 di 8 - Dall'unione coniugale dei predetti nasceva nato il [...] cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5);
- in data 8 settembre 1927, contraeva matrimonio con la cittadina brasiliana Persona_5
RI da CE (cfr. doc. in atti. n. 6) e da tale unione nasceva Persona_6
nata il [...] (cfr.doc. in atti n. 8);
- decedeva in data 3 agosto 1985 (cfr.doc. in atti n.7); Persona_5
- si univa con il cittadino brasiliano e da tale Persona_6 Persona_7
unione, in data 18 aprile 1966 nasceva, in Brasile, (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 10):
- decedeva il 9 maggio 2003 (Doc. n.
9 - Certificato di Morte Persona_6 Persona_8
;
[...]
- in data 09 luglio 1992, contraeva matrimonio con il cittadino Parte_3
brasiliano (cfr. doc. in atti. n. 11) e da tale unione nasceva, in Brasile, il 15 Parte_4
gennaio 1993, (cfr. doc. in atti n. 12), odierno Parte_1
ricorrente.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che pagina 3 di 8 la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art.
29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla
pagina 4 di 8 volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del
1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al
1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex
pagina 5 di 8 art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'ava ( alias o Persona_1 Persona_2 [...]
o o , cittadina Persona_3 Persona_1 Persona_2
italiana, nata a [...] il [...], ed emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana, (cfr. doc. in atti n, 1 e 3) non perdeva il pagina 6 di 8 diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito del matrimonio con il cittadino brasiliano
IN UV (cfr. doc. in atti n. 2) e la trasmetteva al figlio ( cfr. doc. in atti Persona_5
n. 5) e da questo a tutti i suoi discendenti come sopra enucleati, compreso l'odierno ricorrente (cfr. doc. in atti. nn. 6,8,10,12).
Infatti, la cittadinanza perduta dall'ava (alias Persona_1 Persona_2
o o o , a Persona_3 Persona_1 Persona_2
causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n.
1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Al riguardo, occorre, altresì, rilevare che non incide sul diritto ad acquisire la cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti la c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 che è stata introdotta con il
“Decreto n. 58 A” emanato il 15/12/1889 dal Governo provvisorio brasiliano, secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.
Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato dal nel corso di alcuni Controparte_1
procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per l'automatica perdita della cittadinanza italiana dell'avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.
Tale esegesi della norma è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all'epoca vigente, e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.
Quindi, l'applicazione della c.d. “Grande Naturalizzazione” non può prescindere dall'art. 11, comma 2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di ottenimento di quella estera. Tale dicitura va interpretata nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
pagina 7 di 8 Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si può ritenere sussistente alcun automatismo nella perdita della cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione di massa, disposta per decreto dal
Governo brasiliano nel 1889.
Con la sentenza n. 25318 del 24 agosto 2022, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dei discendenti di alcuni italiani emigrati in Brasile, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana.
Per le Sezioni Unite la rinuncia alla cittadinanza italiana non può essere tacita e, pertanto, consegue solo ad un atto individuale, volontario ed esplicito.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite non ripetibili, stante la peculiarità della controversia e la non opposizione della p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] -
[...] C.F._1
Brasile il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
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