TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2705/2025 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E
rappresentata e difesa dall'avv. GERARDINA Controparte_1
MENZA resistente Oggetto: assegno ordinario di invalidità FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento Controparte_1 del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art Pt_1
445 bis comma VI cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della suddetta provvidenza economica. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito.
Si è costituita deducendo la sussistenza dei requisiti per Controparte_1 il riconoscimento della prestazione richiesta con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, è stata fissata per la decisione udienza del 29.09.2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte resistente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 26.09.2025, l' il 28.09.2025. Pt_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con
2 il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 20.05.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 28.05.2025, seguita dal ricorso depositato in data 26.06.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , ha diagnosticato che la resistente è Persona_1 affetta dalle seguenti patologie: “spondiloartrosi con bulging e protrusioni del rachide lombo-sacrale; fibromialgia;
spalla dolorosa a dx;
tendinopatia cuffia dei rotatori;
lesione completa del tendine sovraspinoso;
lesione incompleta del Tendine sottoscapolare”. Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie danno luogo ad una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (la Sig.ra svolge attività di bracciante agricola). CP_1
La censura articolata dall' in ricorso attiene essenzialmente al fatto che Pt_1 nella relazione di consulenza non risulta effettuata l'anamnesi lavorativa, con conseguente limitazione della valutazione del CTU alle sole mansioni di bracciante e non anche alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle più generali attitudini del resistente. Ebbene, è di tutta evidenza che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini della Sig.ra non può che attenere ad CP_1 attività manuali ed esecutive, posto che il bracciante agricolo, per conoscenza diffusa della relativa occupazione, è un lavoratore subordinato che esplica mansioni prevalentemente manuali. Rispetto alla natura di tali
3 mansioni le patologie accertate dal CTU (si ripete, “spondiloartrosi con bulging e protrusioni del rachide lombo-sacrale; fibromialgia;
spalla dolorosa a dx;
tendinopatia cuffia dei rotatori;
lesione completa del tendine sovraspinoso;
lesione incompleta del Tendine sottoscapolare”) hanno, “ictu oculi” una sicura incidenza, riducendo in modo significativo la relativa capacità di lavoro. Né, si osserva, l' ha contestato, se non in modo in modo assai generico, Pt_1
l'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di lavoro e la riduzione di essa a meno di un terzo, laddove nella relazione si legge, con riferimento all'apparato osteoarticolare che la Sig.ra presenta una “riduzione CP_1 delle escursioni articolari delle spalle soprattutto quella destra, i movimenti di flessione, abduzione, e intra ed extra rotazione sono fortemente deficitarie, per la presenza di dolore intenso”; riduzioni, con tutta evidenza, idonee a ridurre la capacità di lavoro (in una con le altre patologie) a meno di un terzo. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, anche in ordine alla decorrenza (dalla domanda amministrativa) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. A fronte di tale grave quadro clinico e, quindi, di una sintomatologia che si protrae da molti anni non può non rilevarsi come l'opposizione spiegata dall' avverso l'accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il Pt_1 riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dalla data sopra indicata, sia in definitiva generica, essendosi l'istituto opponente limitato a negare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme
4 dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
5 Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara che sussistono in favore della resistente i Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Pt_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
6
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
ricorrente E
rappresentata e difesa dall'avv. GERARDINA Controparte_1
MENZA resistente Oggetto: assegno ordinario di invalidità FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dalla Sig.ra volto ad ottenere l'accertamento Controparte_1 del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art Pt_1
445 bis comma VI cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini della suddetta provvidenza economica. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo del suddetto requisito.
Si è costituita deducendo la sussistenza dei requisiti per Controparte_1 il riconoscimento della prestazione richiesta con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
1 Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, è stata fissata per la decisione udienza del 29.09.2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte resistente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 26.09.2025, l' il 28.09.2025. Pt_1
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'esame del Tribunale. Si tratta, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità. Esulano, dunque, dal “thema decidendum et probandum”, i requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, devono reputarsi inammissibili le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei Pt_1 ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche della parte ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni - che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU - quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. - ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con
2 il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 568/2023 del 16.03.2023)
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di quindici giorni per le contestazioni, decreto emesso il 20.05.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 28.05.2025, seguita dal ricorso depositato in data 26.06.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , ha diagnosticato che la resistente è Persona_1 affetta dalle seguenti patologie: “spondiloartrosi con bulging e protrusioni del rachide lombo-sacrale; fibromialgia;
spalla dolorosa a dx;
tendinopatia cuffia dei rotatori;
lesione completa del tendine sovraspinoso;
lesione incompleta del Tendine sottoscapolare”. Il CTU della fase di ATPO ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie danno luogo ad una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (la Sig.ra svolge attività di bracciante agricola). CP_1
La censura articolata dall' in ricorso attiene essenzialmente al fatto che Pt_1 nella relazione di consulenza non risulta effettuata l'anamnesi lavorativa, con conseguente limitazione della valutazione del CTU alle sole mansioni di bracciante e non anche alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle più generali attitudini del resistente. Ebbene, è di tutta evidenza che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini della Sig.ra non può che attenere ad CP_1 attività manuali ed esecutive, posto che il bracciante agricolo, per conoscenza diffusa della relativa occupazione, è un lavoratore subordinato che esplica mansioni prevalentemente manuali. Rispetto alla natura di tali
3 mansioni le patologie accertate dal CTU (si ripete, “spondiloartrosi con bulging e protrusioni del rachide lombo-sacrale; fibromialgia;
spalla dolorosa a dx;
tendinopatia cuffia dei rotatori;
lesione completa del tendine sovraspinoso;
lesione incompleta del Tendine sottoscapolare”) hanno, “ictu oculi” una sicura incidenza, riducendo in modo significativo la relativa capacità di lavoro. Né, si osserva, l' ha contestato, se non in modo in modo assai generico, Pt_1
l'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di lavoro e la riduzione di essa a meno di un terzo, laddove nella relazione si legge, con riferimento all'apparato osteoarticolare che la Sig.ra presenta una “riduzione CP_1 delle escursioni articolari delle spalle soprattutto quella destra, i movimenti di flessione, abduzione, e intra ed extra rotazione sono fortemente deficitarie, per la presenza di dolore intenso”; riduzioni, con tutta evidenza, idonee a ridurre la capacità di lavoro (in una con le altre patologie) a meno di un terzo. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, anche in ordine alla decorrenza (dalla domanda amministrativa) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. A fronte di tale grave quadro clinico e, quindi, di una sintomatologia che si protrae da molti anni non può non rilevarsi come l'opposizione spiegata dall' avverso l'accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il Pt_1 riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità dalla data sopra indicata, sia in definitiva generica, essendosi l'istituto opponente limitato a negare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme
4 dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
5 Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara che sussistono in favore della resistente i Controparte_1 requisiti sanitari prescritti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Pt_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione. Cosenza, 30/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
6