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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Cremona, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadine Generali, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Cremona, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Grazioli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in ET IN
(PC) in data 4.9.2010 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 6.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà padre di Parte_2 [...]
già concessa in comodato alla famiglia, sita in ET CP_1
IN, viale Stazione 22, identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di ET IN al fg. 6, part. 896, sub 3, cat. A/2,
rendita € 219,49, fg. 6, part. 896, sub 4, cat. C/6, rendita € 294,38, fg. 6,
part. 896, sub 5, cat. A/2, rendita € 658,48, verrà assegnata a Parte_1
che continuerà ad abitarla esclusivamente assieme alla figlie
[...] Per_1
e sino a che ne sussisteranno i presupposti di legge;
Persona_2
2 3. si farà carico delle utenze e della manutenzione ordinaria della Pt_1
casa coniugale (compresa la periodica manutenzione del giardino e della siepe), mentre al proprietario, spetterà la manutenzione Parte_2
straordinaria dello stesso immobile;
4. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina presente nella casa coniugale verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
5. L'impianto fotovoltaico le cui spese sono state sostenute dai coniugi e la piscina, la cui struttura è stata pagata interamente dalla Pt_1
attualmente installati e costruiti sulla casa coniugale, verranno fatti valutare dalle parti al momento della restituzione dell'immobile da parte di e la proprietà valuterà se avvalersene o Pt_1 Parte_2
meno, liquidandone il rispettivo valore o, al contrario, richiedendo la rimessione in pristino dell'immobile stesso;
6. La madre di Sig.ra regalerà a Parte_2 Parte_3 Pt_1
al deposito del presente ricorso, l'autovettura Ford Ecosport targata
FZ185AL; provvederà a sue spese al passaggio di proprietà; Pt_1
7. dal deposito del presente ricorso, non presterà più la propria Pt_1
attività lavorativa nel B&B Casa Vacanze e, per l'effetto, si impegnerà a trasferire la linea telefonica su E-Sim a e a non prendere più Parte_2
prenotazioni e a svolgere alcuna mansione;
8. Il saldo conto corrente acceso sulla banca BPM n. 3237 che ammonta al
€ 25.722,00 al 30 luglio 2025 verrà suddiviso come segue: € 12.500,00
ciascuno verranno bonificati sui conti intestati a ognuno dei coniugi al deposito del ricorso;
3 si impegnerà entro la fine del mese di settembre 2025 a recarsi Pt_1
presso la banca di riferimento con al fine di chiudere il conto o, Parte_2
comunque, cessarne la cointestazione e non avrà più nulla a che pretendere da relativamente alle somme portate dal conto n. 3237 acceso Parte_2
presso banca BPM dopo la suddivisione di cui sopra;
9. riconoscerà a a titolo di mantenimento la somma una Parte_2 Pt_1
tantum di € 10.000,00, che provvederà a versare contestualmente al deposito del presente ricorso;
10. rinuncerà senza alcuna pretesa economica alla partecipazione Pt_1
societaria nella Spanik Sas c.f. – partita iva Controparte_2
e al 50% della nuda proprietà e relativa pertinenza siti in P.IVA_1
Cremona, via Patecchio 21, meglio identificati al Catasto Fabbricati del
Comune di Cremona al fg. 88, part. 102, sub. 8, cat. C/6, rendita € 72,30
e fg. 88, part. 101, sub. 501, cat. A/2, rendita € 348,61 in favore di o dei suoi familiari;
le spese notarili, eventuali imposte e tas se Parte_2
e qualsivoglia spesa accessoria saranno a carico della parte acquirente;
gli atti di trasferimento dovranno avvenire entro e non oltre il 31.12.2025;
si impegna sin da ora a manlevare da qualsivoglia Parte_2 Pt_1
responsabilità o pretesa economica concernente la società
[...]
e da qualsivoglia spesa debba essere sostenuta per Parte_4
l'immobile e relativa pertinenza siti in Cremona, via Patecchio 21, come sopra meglio identificati;
11. La figlia verrà affidata ad entrambi i coniugi con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, in ET IN, viale Stazione 22;
4 12. potrà tenere con sé la figlia infrasettimanalmente con Parte_2 Per_1
flessibilità, tenuto conto della volontà della minore e delle sue esigenze scolastiche;
i weekend saranno alternati tra i genitori, sempre nel preminente interesse della minore;
le festività (in particolare: Vigilia di
Natale, Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e le altre festività da calendario) saranno alternate di anno in anno;
i genitori, durante le vacanze estive, potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia dandone avviso entro il 31 maggio di ciascun anno Per_1
all'altro genitore;
13. contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 Per_2
a mezzo di versamento di contributo mensile di € 2.000,00, €
[...]
1.000,00 per ciascuna figlia, da corrispondere entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere da agosto 2025, a mezzo bonifico a favore di Parte_1
, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi ai
[...]
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
14. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, ad eccezione delle tasse universitarie di che saranno integralmente a carico del Sig. per Persona_2 Parte_2
l'intero ciclo universitario;
i coniugi provvederanno a corrispondere il
50% delle spese straordinarie, manlevandosi reciprocamente in caso di mancato pagamento della propria quota di spettanza;
alcune spese relative al cavallo di (in particolare maniscalco e massaggio cavallo) Per_1
verranno sostenute da e restituirà il 50% di quanto Pt_1 Parte_2
sostenuto a semplice richiesta di Pt_1
5 15. Il cane di proprietà di verrà tenuto da presso la casa Parte_2 Pt_1
coniugale; si occuperà di fornire il cibo necessario, di far Parte_2
eseguire le vaccinazioni e la toelettatura per il proprio cane e per quello intestato a nei giorni in cui sarà in vacanza, Pt_1 Pt_1 Parte_2
dovrà occuparsi della gestione del cane a lui intestato;
16. I ricorrenti prestano reciprocamente e formalmente, sin d'ora,
consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per loro stessi e per la minore rimanendo inteso che Per_1
quest'ultima, sino al raggiungimento della maggiore età, non potrà essere portata all'estero senza il consenso scritto dell'altro genitore e comunque specificatamente escludendo che possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici e/o scolastici, sempre previo assenso di entrambi i genitori;
17. Le parti dichiarano di avere già regolato separatamente gli ulteriori loro rapporti patrimoniali di dare ed avere pregressi e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente ricorso.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
7 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di ET IN (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4, anno 2010, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Cremona, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadine Generali, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Cremona, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Grazioli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in ET IN
(PC) in data 4.9.2010 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 6.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà padre di Parte_2 [...]
già concessa in comodato alla famiglia, sita in ET CP_1
IN, viale Stazione 22, identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di ET IN al fg. 6, part. 896, sub 3, cat. A/2,
rendita € 219,49, fg. 6, part. 896, sub 4, cat. C/6, rendita € 294,38, fg. 6,
part. 896, sub 5, cat. A/2, rendita € 658,48, verrà assegnata a Parte_1
che continuerà ad abitarla esclusivamente assieme alla figlie
[...] Per_1
e sino a che ne sussisteranno i presupposti di legge;
Persona_2
2 3. si farà carico delle utenze e della manutenzione ordinaria della Pt_1
casa coniugale (compresa la periodica manutenzione del giardino e della siepe), mentre al proprietario, spetterà la manutenzione Parte_2
straordinaria dello stesso immobile;
4. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina presente nella casa coniugale verranno sostenute al 50% tra i coniugi;
5. L'impianto fotovoltaico le cui spese sono state sostenute dai coniugi e la piscina, la cui struttura è stata pagata interamente dalla Pt_1
attualmente installati e costruiti sulla casa coniugale, verranno fatti valutare dalle parti al momento della restituzione dell'immobile da parte di e la proprietà valuterà se avvalersene o Pt_1 Parte_2
meno, liquidandone il rispettivo valore o, al contrario, richiedendo la rimessione in pristino dell'immobile stesso;
6. La madre di Sig.ra regalerà a Parte_2 Parte_3 Pt_1
al deposito del presente ricorso, l'autovettura Ford Ecosport targata
FZ185AL; provvederà a sue spese al passaggio di proprietà; Pt_1
7. dal deposito del presente ricorso, non presterà più la propria Pt_1
attività lavorativa nel B&B Casa Vacanze e, per l'effetto, si impegnerà a trasferire la linea telefonica su E-Sim a e a non prendere più Parte_2
prenotazioni e a svolgere alcuna mansione;
8. Il saldo conto corrente acceso sulla banca BPM n. 3237 che ammonta al
€ 25.722,00 al 30 luglio 2025 verrà suddiviso come segue: € 12.500,00
ciascuno verranno bonificati sui conti intestati a ognuno dei coniugi al deposito del ricorso;
3 si impegnerà entro la fine del mese di settembre 2025 a recarsi Pt_1
presso la banca di riferimento con al fine di chiudere il conto o, Parte_2
comunque, cessarne la cointestazione e non avrà più nulla a che pretendere da relativamente alle somme portate dal conto n. 3237 acceso Parte_2
presso banca BPM dopo la suddivisione di cui sopra;
9. riconoscerà a a titolo di mantenimento la somma una Parte_2 Pt_1
tantum di € 10.000,00, che provvederà a versare contestualmente al deposito del presente ricorso;
10. rinuncerà senza alcuna pretesa economica alla partecipazione Pt_1
societaria nella Spanik Sas c.f. – partita iva Controparte_2
e al 50% della nuda proprietà e relativa pertinenza siti in P.IVA_1
Cremona, via Patecchio 21, meglio identificati al Catasto Fabbricati del
Comune di Cremona al fg. 88, part. 102, sub. 8, cat. C/6, rendita € 72,30
e fg. 88, part. 101, sub. 501, cat. A/2, rendita € 348,61 in favore di o dei suoi familiari;
le spese notarili, eventuali imposte e tas se Parte_2
e qualsivoglia spesa accessoria saranno a carico della parte acquirente;
gli atti di trasferimento dovranno avvenire entro e non oltre il 31.12.2025;
si impegna sin da ora a manlevare da qualsivoglia Parte_2 Pt_1
responsabilità o pretesa economica concernente la società
[...]
e da qualsivoglia spesa debba essere sostenuta per Parte_4
l'immobile e relativa pertinenza siti in Cremona, via Patecchio 21, come sopra meglio identificati;
11. La figlia verrà affidata ad entrambi i coniugi con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, in ET IN, viale Stazione 22;
4 12. potrà tenere con sé la figlia infrasettimanalmente con Parte_2 Per_1
flessibilità, tenuto conto della volontà della minore e delle sue esigenze scolastiche;
i weekend saranno alternati tra i genitori, sempre nel preminente interesse della minore;
le festività (in particolare: Vigilia di
Natale, Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e le altre festività da calendario) saranno alternate di anno in anno;
i genitori, durante le vacanze estive, potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia dandone avviso entro il 31 maggio di ciascun anno Per_1
all'altro genitore;
13. contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 Per_2
a mezzo di versamento di contributo mensile di € 2.000,00, €
[...]
1.000,00 per ciascuna figlia, da corrispondere entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere da agosto 2025, a mezzo bonifico a favore di Parte_1
, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi ai
[...]
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
14. Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50%, ad eccezione delle tasse universitarie di che saranno integralmente a carico del Sig. per Persona_2 Parte_2
l'intero ciclo universitario;
i coniugi provvederanno a corrispondere il
50% delle spese straordinarie, manlevandosi reciprocamente in caso di mancato pagamento della propria quota di spettanza;
alcune spese relative al cavallo di (in particolare maniscalco e massaggio cavallo) Per_1
verranno sostenute da e restituirà il 50% di quanto Pt_1 Parte_2
sostenuto a semplice richiesta di Pt_1
5 15. Il cane di proprietà di verrà tenuto da presso la casa Parte_2 Pt_1
coniugale; si occuperà di fornire il cibo necessario, di far Parte_2
eseguire le vaccinazioni e la toelettatura per il proprio cane e per quello intestato a nei giorni in cui sarà in vacanza, Pt_1 Pt_1 Parte_2
dovrà occuparsi della gestione del cane a lui intestato;
16. I ricorrenti prestano reciprocamente e formalmente, sin d'ora,
consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio per loro stessi e per la minore rimanendo inteso che Per_1
quest'ultima, sino al raggiungimento della maggiore età, non potrà essere portata all'estero senza il consenso scritto dell'altro genitore e comunque specificatamente escludendo che possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici e/o scolastici, sempre previo assenso di entrambi i genitori;
17. Le parti dichiarano di avere già regolato separatamente gli ulteriori loro rapporti patrimoniali di dare ed avere pregressi e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente ricorso.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
6 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
7 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di ET IN (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4, anno 2010, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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