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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 3568/2025
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidentedott. LU EL
Giudice relatore dott.ssa SE DI BATTISTA dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3568/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte 1 (c.f.
Vincenti, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
e
(c.f. C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ninni, Controparte 1 procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale del 27.10.2025. Rilevato che con ricorso, depositato in data 16.05.2025, chiedeva Parte 1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli Per 1 Per (29.01.2021) e (13.02.2023), evidenziando l'atteggiamento ostruzionistico della genitrice nel permettergli di esercitare il proprio ruolo di padre;
Rilevato che con comparsa depositata telematicamente in data 26.09.2025 la CP 1 i costituiva contestando quanto esposto dal ricorrente ed evidenziando che era padre ad avete un comportamento scarsamente collaborativo;
Rilevato che a verbale di udienza del 27.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo già depositato telematicamente al quale si riportavano relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, ossia:
1. L'affidamento dei figli XA e AN sarà condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Ciascun genitore si asterrà dall'esprimere, dinnanzi ai figli, ogni tipo di commento e/o apprezzamento che possa screditare l'altro agli occhi dei figli.
3. Ciascun genitore, innanzi ai figli, deve comportarsi in modo consono e adeguato quando è in compagnia di eventuali nuove/nuovi fidanzate/fidanzati o compagne/compagni, in modo da non destabilizzare e turbare i figli.
4. Per il contributo al mantenimento dei figli il Sig. AR RO dovrà versare alla Sig.ra DI CI la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.. Tale importo dovrà essere pagato in via anticipata puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese. Il
100% dell'assegno unico per i due figli resterà alla madre. Le spese straordinarie si divideranno al 50% tra i genitori, come per legge, secondo il protocollo del Tribunale di
Lecce.
5. Per quanto concerne il diritto di visita del padre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (anche in prospettiva) e della volontà dei bambini, si concorda quanto segue: a) una settimana il Sig. CA ND terrà con sé i figli per tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdi) dalle ore 16:30 alle ore 22:00, in estate, e alle ore 21:00 in inverno, i bambini ceneranno con il padre. inoltre, durante l'anno scolastico, con l'attivazione della mensa a scuola, usciranno da scuola alle 16:00 (il maschio) e alle
16:30 (la femmina); il padre li prederà da scuola.
b) la settimana successiva il Sig. CA ND potrà tenere con sé i figli per due giorni (martedì e giovedi) dalle ore 16:30 alle 21:00, in inverno, e alle 22:00 in estate;
i bambini ceneranno con il padre;
nonché per il fine settimana dalle ore 16:30 del sabato alle ore 20:30 della domenica (con pernotto); ciascun genitore s'impegna a far comunicare i bambini coll'altro genitore quando non presente e avviserà l'altro nel caso di cambio di utenza telefonica sempre disponibile per qualunque evenienza.
6. Nel caso in cui i bambini non dovessero cenare con il padre, gli stessi verranno riaccompagnati alla madre alle ore 20:30 in inverno e alle ore 21:30 in estate;
in tale caso il padre dovrà avvisare per tempo la madre del rientro anticipato, in modo che i figli, appena giunti a casa, trovino la cena pronta.
7. Feste comandate alternate, i figli resteranno con il genitore non collocatario dalle ore 10:00 alle ore 22:00, in particolare:
c) la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro (ad anni alterni);
d) il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro (ad anni alterni);
e) il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro (ad anni alterni);
f) il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno ed il 01 novembre ad anni alterni;
g) compleanno ed onomastico de bimbi ad anni alterni;
h) compleanno ed onomastico dei genitori con il genitore festeggiato;
i) Festa della Mamma e del Papà con il festeggiato.
Il regolamento delle feste comandate prevale su quello ordinario se e quanto in contrasto.
8. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per una intera settimana nel mese di luglio e per una intera settimana nel mese di agosto, secondo un calendario concordato dai genitori all'inizio dell'estate, ferme restando le comunicazioni di cui al punto 5 lettera b).
9. Nel caso in cui, per esigenze lavorative, il Sig. CA ND non possa stare con i figli, la relativa giornata di visita sarà recuperata nella stessa settimana, ove possibile, rispettando gli orari innanzi indicati.
10. Il calendario degli incontri è redatto tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini (anche in prospettiva) ed i genitori s'impegnano a collaborare per modificare il presente calendario nel caso in cui gli impegni dei figli lo richiedano.
Ritenuto che le condizioni indicate possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e dei minori e rispettose del principio della bigenitorialità;
Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori come indicato in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Lecce, 31.10.2025
Il presidente Il giudice estensore
SE DI BATTISTA LU EL
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidentedott. LU EL
Giudice relatore dott.ssa SE DI BATTISTA dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3568/2025 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte 1 (c.f.
Vincenti, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
e
(c.f. C.F. 2 ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ninni, Controparte 1 procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale del 27.10.2025. Rilevato che con ricorso, depositato in data 16.05.2025, chiedeva Parte 1 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli Per 1 Per (29.01.2021) e (13.02.2023), evidenziando l'atteggiamento ostruzionistico della genitrice nel permettergli di esercitare il proprio ruolo di padre;
Rilevato che con comparsa depositata telematicamente in data 26.09.2025 la CP 1 i costituiva contestando quanto esposto dal ricorrente ed evidenziando che era padre ad avete un comportamento scarsamente collaborativo;
Rilevato che a verbale di udienza del 27.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo già depositato telematicamente al quale si riportavano relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, ossia:
1. L'affidamento dei figli XA e AN sarà condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Ciascun genitore si asterrà dall'esprimere, dinnanzi ai figli, ogni tipo di commento e/o apprezzamento che possa screditare l'altro agli occhi dei figli.
3. Ciascun genitore, innanzi ai figli, deve comportarsi in modo consono e adeguato quando è in compagnia di eventuali nuove/nuovi fidanzate/fidanzati o compagne/compagni, in modo da non destabilizzare e turbare i figli.
4. Per il contributo al mantenimento dei figli il Sig. AR RO dovrà versare alla Sig.ra DI CI la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili a figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.. Tale importo dovrà essere pagato in via anticipata puntualmente entro il giorno 5 di ogni mese. Il
100% dell'assegno unico per i due figli resterà alla madre. Le spese straordinarie si divideranno al 50% tra i genitori, come per legge, secondo il protocollo del Tribunale di
Lecce.
5. Per quanto concerne il diritto di visita del padre, salvo diversi accordi tra i genitori e tenendo sempre conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (anche in prospettiva) e della volontà dei bambini, si concorda quanto segue: a) una settimana il Sig. CA ND terrà con sé i figli per tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdi) dalle ore 16:30 alle ore 22:00, in estate, e alle ore 21:00 in inverno, i bambini ceneranno con il padre. inoltre, durante l'anno scolastico, con l'attivazione della mensa a scuola, usciranno da scuola alle 16:00 (il maschio) e alle
16:30 (la femmina); il padre li prederà da scuola.
b) la settimana successiva il Sig. CA ND potrà tenere con sé i figli per due giorni (martedì e giovedi) dalle ore 16:30 alle 21:00, in inverno, e alle 22:00 in estate;
i bambini ceneranno con il padre;
nonché per il fine settimana dalle ore 16:30 del sabato alle ore 20:30 della domenica (con pernotto); ciascun genitore s'impegna a far comunicare i bambini coll'altro genitore quando non presente e avviserà l'altro nel caso di cambio di utenza telefonica sempre disponibile per qualunque evenienza.
6. Nel caso in cui i bambini non dovessero cenare con il padre, gli stessi verranno riaccompagnati alla madre alle ore 20:30 in inverno e alle ore 21:30 in estate;
in tale caso il padre dovrà avvisare per tempo la madre del rientro anticipato, in modo che i figli, appena giunti a casa, trovino la cena pronta.
7. Feste comandate alternate, i figli resteranno con il genitore non collocatario dalle ore 10:00 alle ore 22:00, in particolare:
c) la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro (ad anni alterni);
d) il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro (ad anni alterni);
e) il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro (ad anni alterni);
f) il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno ed il 01 novembre ad anni alterni;
g) compleanno ed onomastico de bimbi ad anni alterni;
h) compleanno ed onomastico dei genitori con il genitore festeggiato;
i) Festa della Mamma e del Papà con il festeggiato.
Il regolamento delle feste comandate prevale su quello ordinario se e quanto in contrasto.
8. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per una intera settimana nel mese di luglio e per una intera settimana nel mese di agosto, secondo un calendario concordato dai genitori all'inizio dell'estate, ferme restando le comunicazioni di cui al punto 5 lettera b).
9. Nel caso in cui, per esigenze lavorative, il Sig. CA ND non possa stare con i figli, la relativa giornata di visita sarà recuperata nella stessa settimana, ove possibile, rispettando gli orari innanzi indicati.
10. Il calendario degli incontri è redatto tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini (anche in prospettiva) ed i genitori s'impegnano a collaborare per modificare il presente calendario nel caso in cui gli impegni dei figli lo richiedano.
Ritenuto che le condizioni indicate possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e dei minori e rispettose del principio della bigenitorialità;
Ritenuto che l'esito del procedimento impone la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori come indicato in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Lecce, 31.10.2025
Il presidente Il giudice estensore
SE DI BATTISTA LU EL