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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6761/2020 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Luca Giusti Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dagli avv. Raffaella ed Antonio De Martinis Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 11.12.2024.
1
Nel febbraio 2016 proprietaria del terreno in Capena, censito al foglio CP_1
22, particelle 801, 802, 803, conviene in giudizio proprietario del fondo confinante a Pt_1
seguito di usucapione accertata con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1455/2014, instando per la determinazione dei confini e le conseguenti condanna al rilascio e riduzione in pristino.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza delle domande alla stregua del Pt_1
giudicato formatosi sulla sentenza n. 1455/2014.
Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 596/2020 accerta il confine tra i fondi in conformità a quello indicato dal c.t.u. nell'allegato “C” e condanna il convenuto all'arretramento del confine ed alla rimozione dei fabbricati ricadenti sulla porzione abusivamente occupata, oltre al rimborso delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo nel merito per Pt_1
l'inammissibilità ed il rigetto delle domande.
Al riguardo deduce cinque motivi: 1) si è formato il giudicato sull'usucapione della proprietà, da parte sua, delle particelle 801, 802, 803, aventi superficie complessiva di mq
462, inferiore a quella accertata nella sentenza del Tribunale n. 1455/14 pari a mq 470; 2) il c.t.u. ha inspiegabilmente ritenuto che la linea di confine sulla base di tale sentenza possa essere “materializzata” solo in parte, nei limiti di mq 185; 3) in difetto del compiuto accertamento del confine il c.t.u. ha, tuttavia, concluso con un salto logico che ci sarebbe stato lo sconfinamento;
4) alla luce del frazionamento n. 5953 in data 8.9.1995, come indicato dal c.t.p. la porzione usucapita coincide con quella di cui alle part.lle 801, 802, 803; 5) Pt_2
con atto pubblico in data 19.12.2017, di cui il c.t.u. non ha inteso tener conto, ha Pt_1
acquistato dal Comune di Capena il fondo censito alle particelle 883, 911, 912, 914, 916; la porzione usucapita è quella compresa tra tale fondo ed il muro di recinzione del terreno censito alle particelle 539 e 688 di proprietà di CP_1
2 Si costituisce contestando la fondatezza del gravame. CP_1
La Corte così ragiona sui motivi di appello, suscettibili di essere congiuntamente esaminati.
La c.t.u. in primo grado ha espressamente escluso soltanto la integrale
“materializzazione” del confine in ragione della edificazione insistente sulla fascia di terreno ma non si è affatto sottratto all'incarico di determinare compiutamente la linea di confine tra i fondi così come delineata nell'allegato “C” (Sviluppo a vista estratto strumentale), specificamente recepito nella gravata sentenza, oltre che negli allegati “D” (Planimetria con evidenziati picchetti da posizionare”) “E” (Calcolo delle aree), “F” (Ortofoto con indicazione della fascia di terreno già oggetto di usucapione) e “G” (Rilievo strumentale sovrapposto all'estratto di mappa).
Da tali rilievi risulta obiettivamente che le porzioni delle quali ha maturato Pt_1
l'usucapione della proprietà si sovrappongono solo in parte a quelle censite alle particelle 801,
802 e 803 e, quindi, non si estendono sino alla recinzione delle particelle 539 e 688, di proprietà restando così esclusa proprio la striscia di terreno di cui è stato disposto il CP_1
rilascio e la riduzione in pristino.
In tal senso è correttamente definito l'accertamento operato dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1455/2014, passata in giudicato, laddove è stata riconosciuta l'usucapione della proprietà, in favore di sulla sola striscia di terreno “avente un profondità di m. 6,00” Pt_1
che “ricade parzialmente sulle p.lle 803, 802, 801” e, quindi, non si sovrappone completamente alle stesse.
Su tale accertamento definitivo non possono all'evidenza incidere le osservazioni critiche svolte in questo giudizio dal c.t.p. né il sopravvenuto acquisto da parte di nel Pt_1
2017, di altro fondo non corrispondente alla fascia di terreno in contestazione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Tivoli n. 596/2020;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_1
liquidate in € 3.800,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di previdenza come
[...]
per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 11.2.2025
IL PRESIDENTE est.
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