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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/12/2024, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona DE Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3095/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. CP_1 Parte_1 [...]
) e , nata a [...] il [...] (C. F. C.F._1 CP_2 Parte_2
); in proprio e quali eredi DE sig. , nato a CodiceFiscale_2 Persona_1
Caltabiano (CT) il 29/11/1935 e deceduto in data 29/12/2020,
, nato a [...] il [...] (C. F. Persona_2 C.F._3
),
[...]
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_3 C.F._4
),
[...]
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_4 C.F._5
;
[...]
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_5 C.F._6
),
[...]
pagina 1 di 16 tutti rappresentati e difesi, in forza di distinte procure alle liti sottoscritte su fogli separati, dall'avv.
Antonella Musuraca
Attori
Contro
, P. IV ( ) in persona DE legale rappresentante pro tempore, Dr. Controparte_3 P.IVA_1
CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. con l'avv. Pierluigi Vinci per mandato in atti
convenuta
, (C.F. ). Controparte_5 CodiceFiscale_7
convenuta contumace
oggetto: Morte
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Nel Merito:
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_6 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 353.684,81, a Controparte_3 Parte_6
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra
[...]
oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di Persona_3
spese e competenze processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n.
55 DE 10/03/2014 e ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra : Condannarsi in via solidale la sig.ra Parte_7 CP_5
e l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di €
[...] Controparte_3 Parte_7
353.684,81, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al decesso
DEla sig.ra
pagina 2 di 16 oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di Persona_3
spese e competenze processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n.
55 DE 10/03/2014 e ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.;
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Persona_2 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 94.978,00, a titolo di Controparte_3 Persona_2
risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre a Persona_3
rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_3 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 94.978,00, a titolo di Controparte_3 Parte_3
risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre a Persona_3
rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_4 Controparte_5
l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 94.978,00, a titolo Controparte_3 Parte_4
di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre Persona_3
a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_5 Controparte_5
l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 94.978,00, a titolo Controparte_3 Parte_5
di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre Persona_3 pagina 3 di 16 a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In via Istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nel contesto
DEla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 01.11.2023 con i testi ivi indicati da
intendersi integralmente richiamata.
CONCLUSIONI PER : Controparte_3
“- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché
infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui all'esito DEl'istruttoria espletanda venisse riconosciuta ed accertata la
responsabilità DEla sig.ra nella causazione DE sinistro DE 12.11.2012 e la sussistenza Controparte_5
DE nesso causale tra l'investimento e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012, circoscriversi
l'eventuale condanna di all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se Controparte_3
esistente) con quanto lamentato da parte attrice, nei limiti di quanto strettamente provato e secondo i
parametri di riferimento previsti dalle Tabelle di Milano 2022: età DEla vittima primaria;
b) età DEla
vittima secondaria c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità DEla
specifica relazione affettiva perduta, con riferimento ad ogni singolo attore richiedente.
Si chiede in ogni caso che venga rigetta la richiesta di rifusione di spese e competenze, oltre al
rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE D.M. n. 55 DE 10.03.2014 e s.s., DE contributo
c.p.a. e DEl'I.v.a. riportata in calce ad ogni singola richiesta di condanna formulata da ciascuno dei
sei attori richiedenti ( , , Parte_6 Parte_7 Persona_2 Parte_3
, , ), trattandosi ovviamente di un'unica azione
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 16 giudiziale, con le medesime parti in causa, tutte assistite e rappresentate dal medesimo patrocinatore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali DE presente giudizio”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la sig.ra e per sentirle condannare, in via solidale tro loro, a Controparte_5 Controparte_3
corrispondere a ciascuno degli odierni attori somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza al decesso DEla sig.ra Persona_3
A tal fine hanno esposto che : - il giorno 12/11/2012 , alle ore 13.45 circa, la sig.ra Persona_3
stava percorrendo la corsia sud DEla strada rotabile denominata “Gardesana Orientale” a Torri
[...]
DE Benaco, quando, all'altezza DE km. 62+260, veniva improvvisamente tamponata dall'autovettura
Fiat Panda, targata CR131VZ, condotta dalla proprietaria sig.ra A seguito DE Controparte_5
sinistro stradale, considerata la gravità DEle lesioni subite, la sig.ra veniva Persona_3
trasportata con un'ambulanza DE servizio 118 al Pronto Soccorso DEl'Ospedale civile di LE
(VR) ed ivi trattenuta in osservazione per oltre 24 ore per essere dimessa nella serata DE giorno successivo con prognosi di trenta giorni e prescrizione di antidolorifici;
il 14/11/2012, alle ore 17 circa,
la sig.ra accusava improvvisa dispnea e mancamento;
- il servizio di pronto Persona_3
intervento Suem - 118, contattato dai familiari ed intervenuto dopo circa dieci minuti, effettuava senza successo le manovre rianimatorie e dopo circa venti minuti veniva dichiarato il decesso DEla
congiunta;”; - con sentenza 4063 DE 2021 la Corte d'appello di Venezia, in riforma DEla sentenza
3.3.2017 DE Tribunale di Verona che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589, Controparte_5
commi 1 e 2, c.p. perché il fatto non sussiste, ha dichiarato l'imputata responsabile DE reato a lei ascritto con condanna alla pena detentiva condannandola, in solido con la responsabile civile
[...]
., al risarcimento DE danno in favore DEle parti civili e CP_6 Parte_6 Parte_6 pagina 5 di 16 quali eredi di da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice Parte_7 Persona_1
civile nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva;
- in data 04/07/2022 gli odierni attori depositavano istanza di mediazione ai sensi DE d. lgs. 28/2010, il cui esito si rivelava tuttavia infruttuoso a causa DEla mancata partecipazione DEla compagnia di assicurazioni.
Con comparsa depositata il 10/11/2023, la convenuta ha contestato la pretesa Controparte_3
attorea nell'an e nel quantum.
Quanto al primo profilo, ha rilevato che gli attori non hanno chiesto il preventivo accertamento DEla
responsabilità civile in capo alla convenuta a sostegno DEla domanda risarcitoria non c'è alcun CP_5
accertamento giudiziale in merito alla sussistenza DE nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012 e la Persona_3
sentenza penale di secondo grado si è fondata essenzialmente sulle risultanze DEla CTU che, non solo, non rispecchia gli standard richiesti per giungere alla prova circa la sussistenza DE nesso causale tra evento e morte, ma rappresenta una mera ipotesi deduttiva che non può essere da sola posta alla base di un giudizio di accertamento DEla sussistenza DE nesso di causalità tra evento e morte.
In ogni caso ha contestato la quantificazione operata dagli attori perché non tiene correttamente conto dei parametri di convivenza, sopravvivenza, qualità ed intensità DEla relazione affettiva, enucleati dalle tabelle milanesi.
La causa è stata istruita con prove orali e all'esito è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
a) an DEla pretesa risarcitoria
La domanda degli attori è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Non ha infatti pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta costituita circa DEl'assenza DEla necessaria pagina 6 di 16 domanda di accertamento DE nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in Persona_3
data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012.
A tal riguardo, è necessario richiamare i principi in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale.
L'art. 651 c.p.p., comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento DEla sussistenza dei fatto,
DEla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento DE danno promosso nei confronti DE condannato e
DE responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Nel caso in esame, nel procedimento per omicidio colposo a carico di , Controparte_5 Per_1
cui sono succeduti i figli e , si è costituito
[...] Parte_7 Parte_6
parte civile ed ha avocato in giudizio anche ora in veste di Controparte_6 Controparte_3
responsabile civile.
In generale nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio DEl'efficacia vincolante DEla sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore DEla vittima DE reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (Cass. 12115 DE 2016).
Introdotta un'azione civile nel giudizio penale, l'accertamento, in tale sede, DEl'antigiuridicità DE fatto
- ove compiuto ai fini tanto DEla condanna, quanto DEla fondatezza DEl'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto DE medesimo fatto, un valore che va al di là
DE semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata (cfr. Cass. n. 15740 DE 2017; Cass. n. 5660 DE
2018; Cass. n. 4318 DE 2019; Cass. n. 8477 DE 2020; Cass. 23960 DE 2022). pagina 7 di 16 .
Precisamente “esercitando l'azione civile nell'ambito DE giudizio penale, il danneggiato persegue la
completa tutela DE suo diritto esattamente come l'avrebbe potuta ottenere in sede civile, con l'unica
eccezione - giustificata dalla insufficienza probatoria – DEla fattispecie di cui all'art. 539 c.p.p.
(specchio che riflette l'ipotesi DEl'art. 278 cod.proc.civ., con la differenza che il giudice penale
deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase di accertamento già sottoposta al suo esame)
(Cass. 15/10/2019, n. 25918);
la facoltà DE giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento DE danno ed alla
provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza
DEla prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti DEl'efficacia DEla sentenza penale
di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento DE danno fissati dall'art. 651 c.p.p.
quanto all'accertamento DEla sussistenza DE fatto, DEla sua illiceità ed all'affermazione che
l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione DE giudicato penale alle conseguenze
economiche DE fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. pen. 26/01/1999, n. 1045);
a proposito DEla sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione DE
quantum occorre seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che,
accertando l'esistenza DE reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione DE danno, ha effetto
vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento
e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità DEl'accertamento, in sede civile, DEl'esistenza e
DEl'entità DEle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente"
dannoso e DE nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra
le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n.
8477);
pagina 8 di 16 l'effetto DEla statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento
dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento
DEla responsabilità DEl'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an DEla responsabilità
stessa innanzi al giudice civile;
qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce
DEla consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in
sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza DEla derivazione
causale DEle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini DEla corretta definizione DE
danno risarcibile;
la decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in
ordine alla qualificazione DE danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento DEla potenziale
capacità lesiva DE fatto dannoso e DEl'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di
semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta
impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum DE danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile
e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non
espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce
provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum
(Cass.14/02/2019, n.4318)” (Cass. 30992 DE 2023).
Calati questi principi al caso in esame, nel giudizio penale per omicidio colposo con instaurazione DE
giudizio civile anche nei confronti dall'assicurazione quale responsabile civile la Corte d'appello di
Venezia, con statuizioni non più controvertibili, l'imputata ha stabilito che “ Persona_3
percorreva la strada Gardesana Orientale quando alle 13,45 fu tamponata dalla vettura guidata da
che procedeva nello stesso senso di marcia….. il tamponamento subito ha causato Controparte_5
fratture e lesioni che a loro volta hanno generato un quadro di dolenzia diffusa, acuta e di forte stress pagina 9 di 16 cui è conseguita l'evoluzione descritta dai periti ossia un'aritmia maligna… l'azione DEl'imputata
deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento morte in quanto risulta dimostrato con un
giudizio di alta probabilità che esso (il tamponamento) ha prodotto un contesto di cardiomiopatia o
Tako-Tsubo provocando o accelerando la morte”; ha quindi condannato l'imputata alla pena detentiva e, in solido con la responsabile civile, al risarcimento DE danno con liquidazione demandata al giudice civile e previsione di una provvisionale.
Diversamente da quanto affermato dalla convenuta nel giudizio penale, è stato espressamente CP_3
affermato, sulla scorta DEle valutazioni DE collegio peritale nominato, il nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa Persona_3
avvenuto in data 14.11.2012 e tale affermazione fa certamente stato nei confronti DEle convenute,
entrambe parti DE procedimento penale. Il giudizio penale ha quindi effetto vincolante in ordine alla
declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento a favore DEla parte civile costituita e alla sussistenza DE fatto colposo imputabile a a favore degli altri congiunti DEla vittima. Controparte_5
b) danno non patrimoniale
b1) riconoscibilità DE danno
I figli, quali successori DEla madre e in proprio, e i PO di hanno agito in Persona_3
giudizio per ottenere il risarcimento DE danno non patrimoniale subito a causa DEla perdita DE rapporto parentale.
In generale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita DE rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
è compito DE giudice accertare l'effettiva consistenza DE pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. III,
26/05/2011, n. 11609). Per quanto concerne, in particolare, il danno in esame, l'interesse giuridico pagina 10 di 16 tutelato è quello alla intangibilità DEla sfera degli affetti e DEla reciproca solidarietà nell'ambito DEla famiglia e alla inviolabilità DEla libera e piena esplicazione DEle attività realizzatrici DEla persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi DEl'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi DEl'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione DEla natura DE valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
La prova DE danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita DE familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza DElo stretto legame di parentela riconducibile all'interno DEla famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza dando continuità a questo principio
– e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili DEle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili DEla lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901). La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto DEla prova contraria DEl'indifferenza affettiva o, persino, DEl'odio) concerne l'aspetto interiore DE danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita DE rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione DEl'effettività, DEla consistenza e DEl'intensità DEla relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, DE danneggiato), DEle quali il giudice DE merito deve tenere conto, ai fini DEla quantificazione complessiva DEle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema DE vincolo familiare (cfr. da ultimo Cass 5769 DE 2024). La morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri DEla famiglia nucleare (coniuge e figli DEla vittima).
Ciò posto ritiene questo giudice che debba certamente essere riconosciuto il danno non patrimoniale richiesto dai figli quali successori DE padre e in proprio in quanto non solo non sono emersi elementi da cui desumere una indifferenza affettiva ma piuttosto è risultato, dalle prove in atti, una famiglia con vincoli affettivi solidi, intensi e, per quanto concerne i figli, consolidato anche dopo la creazione dei loro nuclei familiare.
pagina 11 di 16 Deve altresì essere riconosciuto il danno subito dai PO , , Persona_2 Parte_3
e . La tutela dei rapporti familiari anche con i membri DEla Parte_4 Parte_5
c.d. «famiglia estesa» (e non solo con quelli DEla «famiglia nucleare», composta da coniugi e figli) trova il proprio fondamento negli artt. 29 e 2 DEla Costituzione.
D'altronde il rapporto tra nonni e PO ha oggi assunto rilievo giuridico. Si consideri, a tale proposito, quanto previsto dall'art. 1 DEla legge 31 luglio 2005, n. 159, istitutiva DEla «Giornata nazionale dei nonni», quale momento «per celebrare l'importanza DE ruolo svolto dai nonni all'interno DEle famiglie e DEla società in generale».
Rilievo giuridico al rapporto tra nonni e PO è stato riconosciuto anche dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54, la quale, sostituendo l'art. 155 c.c., aveva espressamente previsto il diritto DE figlio «di conservare rapporti significativi con gli ascendenti». Tale previsione è stata riprodotta nel nuovo art. 317 bis c.c.
La Corte europea dei diritti DEl'uomo, infine, nella sentenza DE 20 gennaio 2015 nel caso e c. Italia (ricorso n. 107/10), ha affermato che l'art. 8 CEDU impone agli Stati di Per_4 Pt_8
adottare misure «volte al rispetto DEla vita famigliare fino nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati. Questo arsenale deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori. Lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, DEle relazioni tra il minore e i nonni» (§ 47).
Alla luce di tali dati, pertanto, può affermarsi che il legame affettivo nonno-nipote è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico.
La sua lesione, pertanto, costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, in tutti i casi in cui questa consegua ad un fatto astrattamente previsto come reato.
b2 liquidazione DE danno non patrimoniale
Per quanto concerne la liquidazione DE danno non patrimoniale, materia in continua evoluzione, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione DE danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno DE 2022 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa DE danno da perdita DE rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età DEla vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla
pagina 12 di 16 sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità DEla specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. 12987 DE 2022).
Per quanto concerne il danno patito dal marito deceduto nel 2020 e in relazione al quale e hanno agito iure hereditatis, emerge dagli atti una Parte_6 Parte_7 relazione lunga, intensa e caratterizzata da profonda condivisione DEl'organizzazione familiare. Il marito era l'unico parente convivente DEla vittima e i congiunti superstiti sono superiori a tre. Tenuto conto quindi di tali parametri, DEla relazione affettiva emersa e dei parametri enucleati dalla tabella milanese ritiene questo giudice di liquidare una somma di € 270.000, calcolata sui parametri DEle tabelle milanesi in un importo prossimo al massimo.
Per quanto concerne i figli e l'intensità DE rapporto è emersa Parte_6 Parte_7 dall'istruttoria espletata;
entrambi i figli, pur avendo costituito un proprio nucleo familiare non risultando più conviventi con la madre, sono rimasti a vivere in un'abitazione contigua a quella DEla madre e DE padre e la madre, per quel che qui rileva, è stato punto di riferimento e ha aiutato i figli per la gestione dei loro figli. Se dunque può affermarsi che l'aspettativa dei parenti di godere DEl'affetto di una persona non può che diminuire con l'aumentare DEl'età DEla persona stessa, la vittima di 74 anni aveva una buona aspettativa di vita, era attiva (tanto che è stata investita in bicicletta) e ancora un punto di riferimento per le famiglie dei propri figli. Si ritiene quindi di liquidare la somma di € 190.000 leggermente superiore all'importo medio che si ricava dalle tabelle di
Milano.
Per quanto concerne i PO si osserva quanto segue.
La prossimità dei PO alla casa dei nonni ha fatto sì che l'organizzazione DEla loro giornata sia stata articolata anche con la presenza dei nonni che li hanno accompagnati a scuola quando frequentavano la scuola materna, hanno continuato a preparare loro il pranzo nel successivo percorso scolastico;
i nonni si sono presi cura dei PO quando i genitori erano al lavoro, portandoli anche in vacanza nei periodi estivi. Il turbamento dei PO per la morte improvvisa DEla nonna quando avevano rispettivamente 16, 14, 15 e 9 anni e lo stravolgimento DEle loro abitudini per la perdita DEla nonna induce a liquidare, per tutti , un importo prossimo al massimo e dunque € 70.000 per ciascun nipote non convivente.
Gli importi di € 270.000 per il marito cui sono succeduti i figli, € 190.000 per ciascun figlio, €
70.000 ciascuno per i PO sono espressi in termini monetari correnti. Sugli importo liquidati ai figli pagina 13 di 16 quali successori DE marito devono essere dedotti gli importi corrisposti in esecuzione DEla provvisionale statuita dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Venezia n. 4063/2021, procedendo come segue a) devalutando l'acconto ed il credito alla data DEl'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data DEl'illecito al pagamento DEl'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione DEl'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 9950 DE 2017 e da ultimo Cass. n. 1637 DE
2020).
Sulle somme spettanti agli attori iure proprio, Parte_6 Parte_7
iure proprio, , e – ed Persona_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
espresse in ermini monetari correnti - decorrono gli interessi sugli importi a ciascuno riconosciuti devalutati al 12.11.2012 e annualmente rivalutati sino alla data DEla presente sentenza;
sugli importi che si determinano decorrono gli interessi dalla data DEla presente sentenza al saldo.
c) danno patrimoniale
Gli attori e hanno chiesto il ristoro DE danno Parte_6 Parte_7 patrimoniale quantificato in complessivi € 12.448,81 comprensivo DEle spese funerarie di € 4.632,00, costi DEla perizia cinematica, dei consulenti e dei periti di parte. Gli importi indicati risultano provati dalle fatture dimesse in atti e non risultano tempestivamente contestati nella comparsa di risposta di cui alle fatture dimesse in atti.
Agli attori e va quindi riconosciuta la somma Parte_6 Parte_7 di € 6.224,40 oltre rivalutazione monetaria dal 31.12.2017 (data intermedia tra gli esborsi sostenuti) e interessi sull'importo annualmente rivalutato dal 31.12.2017 al saldo.
d) spese di lite
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nel caso di un avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti DEla vittima di un incidente stradale, in ragione DEla differenza DE quantum DEle varie domande, connesse per identità DE titolo, “in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, DE d.m. n. 55 DE 2014, variando, tuttavia, la misura DE compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione DEl'identità o DEla differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base DE calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per
pagina 14 di 16 una sola parte, maggiorato DE 30% per i primi dieci clienti e DE 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base DE calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto DE 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Cass. 10367 DE 2024). La corte ha anche precisato che il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria dei congiunti DEla vittima ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore DEla causa corrisponde alla domanda (od alla condanna) di più elevato importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in capo ai convenuti e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 DE 2014 con la maggiorazione DEla difesa di più soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 3095/23 condanna e a versare a Controparte_3 Controparte_5
- e iure hereditatis la somma di € 270.000, Parte_6 Parte_7
importo cui deve essere dedotto quanto ricevuto in esecuzione DEla provvisionale statuita dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Venezia n. 4063/2021, mediante a) devalutazione DEl'acconto e DE credito alla data DEl'illecito; b) detrazione DEl'acconto dal credito;
c) calcolo degli interessi compensativi da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data DEl'illecito al pagamento DEl'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione DEl'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva;
- iure proprio la somma di € 190.000 oltre interessi sull'importo Parte_6
devalutato al 12.11.2012 e annualmente rivalutato sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo
- iure proprio la somma di € 190.000 oltre interessi sull'importo Parte_7
devalutato al 12.11.2012 e annualmente rivalutato sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo
- e la Persona_2 Parte_3 Parte_9 Parte_10 somma di € 70.000 ciascuno gli interessi sugli importi a ciascuno riconosciuti devalutati al pagina 15 di 16 12.11.2012 e annualmente rivalutati sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, a favore DEle parti attrici, DEle spese di lite liquidate in € 56.142,50 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 19/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona DE Giudice unico dott. ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3095/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. CP_1 Parte_1 [...]
) e , nata a [...] il [...] (C. F. C.F._1 CP_2 Parte_2
); in proprio e quali eredi DE sig. , nato a CodiceFiscale_2 Persona_1
Caltabiano (CT) il 29/11/1935 e deceduto in data 29/12/2020,
, nato a [...] il [...] (C. F. Persona_2 C.F._3
),
[...]
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_3 C.F._4
),
[...]
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_4 C.F._5
;
[...]
nata a [...] il [...] (C. F. Parte_5 C.F._6
),
[...]
pagina 1 di 16 tutti rappresentati e difesi, in forza di distinte procure alle liti sottoscritte su fogli separati, dall'avv.
Antonella Musuraca
Attori
Contro
, P. IV ( ) in persona DE legale rappresentante pro tempore, Dr. Controparte_3 P.IVA_1
CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. con l'avv. Pierluigi Vinci per mandato in atti
convenuta
, (C.F. ). Controparte_5 CodiceFiscale_7
convenuta contumace
oggetto: Morte
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Nel Merito:
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_6 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 353.684,81, a Controparte_3 Parte_6
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra
[...]
oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di Persona_3
spese e competenze processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n.
55 DE 10/03/2014 e ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra : Condannarsi in via solidale la sig.ra Parte_7 CP_5
e l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di €
[...] Controparte_3 Parte_7
353.684,81, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al decesso
DEla sig.ra
pagina 2 di 16 oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di Persona_3
spese e competenze processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n.
55 DE 10/03/2014 e ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.;
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Persona_2 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 94.978,00, a titolo di Controparte_3 Persona_2
risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre a Persona_3
rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione al sig. : Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_3 Controparte_5
l' a corrispondere al sig. l'importo di € 94.978,00, a titolo di Controparte_3 Parte_3
risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre a Persona_3
rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_4 Controparte_5
l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 94.978,00, a titolo Controparte_3 Parte_4
di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre Persona_3
a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In relazione alla sig.ra Condannarsi in via solidale la sig.ra e Parte_5 Controparte_5
l' a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 94.978,00, a titolo Controparte_3 Parte_5
di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti al decesso DEla sig.ra oltre Persona_3 pagina 3 di 16 a rivalutazione monetaria e interessi dal 14/11/2012 al saldo. Con vittoria di spese e competenze
processuali, oltre al rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE d.m. n. 55 DE 10/03/2014 e
ss. m. e i., DE contributo c.p.a. e DEl'i.v.a.
In via Istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nel contesto
DEla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 01.11.2023 con i testi ivi indicati da
intendersi integralmente richiamata.
CONCLUSIONI PER : Controparte_3
“- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere integralmente tutte le domande attoree, poiché
infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti ed esplicitati in narrativa.
- NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui all'esito DEl'istruttoria espletanda venisse riconosciuta ed accertata la
responsabilità DEla sig.ra nella causazione DE sinistro DE 12.11.2012 e la sussistenza Controparte_5
DE nesso causale tra l'investimento e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012, circoscriversi
l'eventuale condanna di all'effettiva percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se Controparte_3
esistente) con quanto lamentato da parte attrice, nei limiti di quanto strettamente provato e secondo i
parametri di riferimento previsti dalle Tabelle di Milano 2022: età DEla vittima primaria;
b) età DEla
vittima secondaria c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti;
e) qualità e intensità DEla
specifica relazione affettiva perduta, con riferimento ad ogni singolo attore richiedente.
Si chiede in ogni caso che venga rigetta la richiesta di rifusione di spese e competenze, oltre al
rimborso DEle spese forfettarie DE 15% ex art. 2 DE D.M. n. 55 DE 10.03.2014 e s.s., DE contributo
c.p.a. e DEl'I.v.a. riportata in calce ad ogni singola richiesta di condanna formulata da ciascuno dei
sei attori richiedenti ( , , Parte_6 Parte_7 Persona_2 Parte_3
, , ), trattandosi ovviamente di un'unica azione
[...] Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 16 giudiziale, con le medesime parti in causa, tutte assistite e rappresentate dal medesimo patrocinatore.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali DE presente giudizio”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la sig.ra e per sentirle condannare, in via solidale tro loro, a Controparte_5 Controparte_3
corrispondere a ciascuno degli odierni attori somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza al decesso DEla sig.ra Persona_3
A tal fine hanno esposto che : - il giorno 12/11/2012 , alle ore 13.45 circa, la sig.ra Persona_3
stava percorrendo la corsia sud DEla strada rotabile denominata “Gardesana Orientale” a Torri
[...]
DE Benaco, quando, all'altezza DE km. 62+260, veniva improvvisamente tamponata dall'autovettura
Fiat Panda, targata CR131VZ, condotta dalla proprietaria sig.ra A seguito DE Controparte_5
sinistro stradale, considerata la gravità DEle lesioni subite, la sig.ra veniva Persona_3
trasportata con un'ambulanza DE servizio 118 al Pronto Soccorso DEl'Ospedale civile di LE
(VR) ed ivi trattenuta in osservazione per oltre 24 ore per essere dimessa nella serata DE giorno successivo con prognosi di trenta giorni e prescrizione di antidolorifici;
il 14/11/2012, alle ore 17 circa,
la sig.ra accusava improvvisa dispnea e mancamento;
- il servizio di pronto Persona_3
intervento Suem - 118, contattato dai familiari ed intervenuto dopo circa dieci minuti, effettuava senza successo le manovre rianimatorie e dopo circa venti minuti veniva dichiarato il decesso DEla
congiunta;”; - con sentenza 4063 DE 2021 la Corte d'appello di Venezia, in riforma DEla sentenza
3.3.2017 DE Tribunale di Verona che aveva assolto dal reato di cui all'art. 589, Controparte_5
commi 1 e 2, c.p. perché il fatto non sussiste, ha dichiarato l'imputata responsabile DE reato a lei ascritto con condanna alla pena detentiva condannandola, in solido con la responsabile civile
[...]
., al risarcimento DE danno in favore DEle parti civili e CP_6 Parte_6 Parte_6 pagina 5 di 16 quali eredi di da liquidarsi in separato giudizio avanti al giudice Parte_7 Persona_1
civile nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva;
- in data 04/07/2022 gli odierni attori depositavano istanza di mediazione ai sensi DE d. lgs. 28/2010, il cui esito si rivelava tuttavia infruttuoso a causa DEla mancata partecipazione DEla compagnia di assicurazioni.
Con comparsa depositata il 10/11/2023, la convenuta ha contestato la pretesa Controparte_3
attorea nell'an e nel quantum.
Quanto al primo profilo, ha rilevato che gli attori non hanno chiesto il preventivo accertamento DEla
responsabilità civile in capo alla convenuta a sostegno DEla domanda risarcitoria non c'è alcun CP_5
accertamento giudiziale in merito alla sussistenza DE nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012 e la Persona_3
sentenza penale di secondo grado si è fondata essenzialmente sulle risultanze DEla CTU che, non solo, non rispecchia gli standard richiesti per giungere alla prova circa la sussistenza DE nesso causale tra evento e morte, ma rappresenta una mera ipotesi deduttiva che non può essere da sola posta alla base di un giudizio di accertamento DEla sussistenza DE nesso di causalità tra evento e morte.
In ogni caso ha contestato la quantificazione operata dagli attori perché non tiene correttamente conto dei parametri di convivenza, sopravvivenza, qualità ed intensità DEla relazione affettiva, enucleati dalle tabelle milanesi.
La causa è stata istruita con prove orali e all'esito è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in permessa e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
a) an DEla pretesa risarcitoria
La domanda degli attori è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti che saranno di seguito esposti.
Non ha infatti pregio l'eccezione sollevata dalla convenuta costituita circa DEl'assenza DEla necessaria pagina 6 di 16 domanda di accertamento DE nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in Persona_3
data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa avvenuto in data 14.11.2012.
A tal riguardo, è necessario richiamare i principi in ordine al rapporto tra giudizio civile e giudizio penale.
L'art. 651 c.p.p., comma 1, dispone che "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento DEla sussistenza dei fatto,
DEla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento DE danno promosso nei confronti DE condannato e
DE responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".
Nel caso in esame, nel procedimento per omicidio colposo a carico di , Controparte_5 Per_1
cui sono succeduti i figli e , si è costituito
[...] Parte_7 Parte_6
parte civile ed ha avocato in giudizio anche ora in veste di Controparte_6 Controparte_3
responsabile civile.
In generale nell'art. 651 c.p.p. è implicito il principio DEl'efficacia vincolante DEla sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo, sicché il giudicato penale di condanna fa stato non solo a favore DEla vittima DE reato che non si sia costituita parte civile ma anche verso il responsabile civile che sia intervenuto nel processo penale (Cass. 12115 DE 2016).
Introdotta un'azione civile nel giudizio penale, l'accertamento, in tale sede, DEl'antigiuridicità DE fatto
- ove compiuto ai fini tanto DEla condanna, quanto DEla fondatezza DEl'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto DE medesimo fatto, un valore che va al di là
DE semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata (cfr. Cass. n. 15740 DE 2017; Cass. n. 5660 DE
2018; Cass. n. 4318 DE 2019; Cass. n. 8477 DE 2020; Cass. 23960 DE 2022). pagina 7 di 16 .
Precisamente “esercitando l'azione civile nell'ambito DE giudizio penale, il danneggiato persegue la
completa tutela DE suo diritto esattamente come l'avrebbe potuta ottenere in sede civile, con l'unica
eccezione - giustificata dalla insufficienza probatoria – DEla fattispecie di cui all'art. 539 c.p.p.
(specchio che riflette l'ipotesi DEl'art. 278 cod.proc.civ., con la differenza che il giudice penale
deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase di accertamento già sottoposta al suo esame)
(Cass. 15/10/2019, n. 25918);
la facoltà DE giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento DE danno ed alla
provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza
DEla prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti DEl'efficacia DEla sentenza penale
di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento DE danno fissati dall'art. 651 c.p.p.
quanto all'accertamento DEla sussistenza DE fatto, DEla sua illiceità ed all'affermazione che
l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione DE giudicato penale alle conseguenze
economiche DE fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. pen. 26/01/1999, n. 1045);
a proposito DEla sentenza di condanna generica con rinvio al giudice civile per la determinazione DE
quantum occorre seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che,
accertando l'esistenza DE reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione DE danno, ha effetto
vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento
e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità DEl'accertamento, in sede civile, DEl'esistenza e
DEl'entità DEle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente"
dannoso e DE nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra
le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 05/05/2020, n.
8477);
pagina 8 di 16 l'effetto DEla statuizione civile contenuta nella sentenza penale di condanna generica al risarcimento
dei danni comporta, una volta divenuta irrevocabile, come in questo caso, il definitivo accertamento
DEla responsabilità DEl'imputato, precludendo ogni ulteriore valutazione sull'an DEla responsabilità
stessa innanzi al giudice civile;
qualunque sia la qualificazione giuridica attribuibile al fatto potenzialmente lesivo, anche alla luce
DEla consolidata giurisprudenza sovranazionale in termini di idem factum, l'accertamento compiuto in
sede penale fa sì che il giudice civile possa esclusivamente verificare la sussistenza DEla derivazione
causale DEle conseguenze pregiudizievoli allegate dal danneggiato ai fini DEla corretta definizione DE
danno risarcibile;
la decisione assunta in sede penale non esige e non comporta alcuna indagine in
ordine alla qualificazione DE danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento DEla potenziale
capacità lesiva DE fatto dannoso e DEl'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di
semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta
impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine al quantum DE danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile
e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non
espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce
provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum
(Cass.14/02/2019, n.4318)” (Cass. 30992 DE 2023).
Calati questi principi al caso in esame, nel giudizio penale per omicidio colposo con instaurazione DE
giudizio civile anche nei confronti dall'assicurazione quale responsabile civile la Corte d'appello di
Venezia, con statuizioni non più controvertibili, l'imputata ha stabilito che “ Persona_3
percorreva la strada Gardesana Orientale quando alle 13,45 fu tamponata dalla vettura guidata da
che procedeva nello stesso senso di marcia….. il tamponamento subito ha causato Controparte_5
fratture e lesioni che a loro volta hanno generato un quadro di dolenzia diffusa, acuta e di forte stress pagina 9 di 16 cui è conseguita l'evoluzione descritta dai periti ossia un'aritmia maligna… l'azione DEl'imputata
deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento morte in quanto risulta dimostrato con un
giudizio di alta probabilità che esso (il tamponamento) ha prodotto un contesto di cardiomiopatia o
Tako-Tsubo provocando o accelerando la morte”; ha quindi condannato l'imputata alla pena detentiva e, in solido con la responsabile civile, al risarcimento DE danno con liquidazione demandata al giudice civile e previsione di una provvisionale.
Diversamente da quanto affermato dalla convenuta nel giudizio penale, è stato espressamente CP_3
affermato, sulla scorta DEle valutazioni DE collegio peritale nominato, il nesso di causa tra l'investimento DEla ciclista avvenuto in data 12.11.2012 e il decesso DEla stessa Persona_3
avvenuto in data 14.11.2012 e tale affermazione fa certamente stato nei confronti DEle convenute,
entrambe parti DE procedimento penale. Il giudizio penale ha quindi effetto vincolante in ordine alla
declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento a favore DEla parte civile costituita e alla sussistenza DE fatto colposo imputabile a a favore degli altri congiunti DEla vittima. Controparte_5
b) danno non patrimoniale
b1) riconoscibilità DE danno
I figli, quali successori DEla madre e in proprio, e i PO di hanno agito in Persona_3
giudizio per ottenere il risarcimento DE danno non patrimoniale subito a causa DEla perdita DE rapporto parentale.
In generale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059, c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita DE rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
è compito DE giudice accertare l'effettiva consistenza DE pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione (Cassazione civile, sez. III,
26/05/2011, n. 11609). Per quanto concerne, in particolare, il danno in esame, l'interesse giuridico pagina 10 di 16 tutelato è quello alla intangibilità DEla sfera degli affetti e DEla reciproca solidarietà nell'ambito DEla famiglia e alla inviolabilità DEla libera e piena esplicazione DEle attività realizzatrici DEla persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi DEl'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi DEl'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione DEla natura DE valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.
La prova DE danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita DE familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza DElo stretto legame di parentela riconducibile all'interno DEla famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza dando continuità a questo principio
– e portandolo alle sue ulteriori specificazioni, avuto riguardo ai due distinti profili DEle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili DEla lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass.
17/01/2018, n. 901). La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto DEla prova contraria DEl'indifferenza affettiva o, persino, DEl'odio) concerne l'aspetto interiore DE danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita DE rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione DEl'effettività, DEla consistenza e DEl'intensità DEla relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, DE danneggiato), DEle quali il giudice DE merito deve tenere conto, ai fini DEla quantificazione complessiva DEle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema DE vincolo familiare (cfr. da ultimo Cass 5769 DE 2024). La morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri DEla famiglia nucleare (coniuge e figli DEla vittima).
Ciò posto ritiene questo giudice che debba certamente essere riconosciuto il danno non patrimoniale richiesto dai figli quali successori DE padre e in proprio in quanto non solo non sono emersi elementi da cui desumere una indifferenza affettiva ma piuttosto è risultato, dalle prove in atti, una famiglia con vincoli affettivi solidi, intensi e, per quanto concerne i figli, consolidato anche dopo la creazione dei loro nuclei familiare.
pagina 11 di 16 Deve altresì essere riconosciuto il danno subito dai PO , , Persona_2 Parte_3
e . La tutela dei rapporti familiari anche con i membri DEla Parte_4 Parte_5
c.d. «famiglia estesa» (e non solo con quelli DEla «famiglia nucleare», composta da coniugi e figli) trova il proprio fondamento negli artt. 29 e 2 DEla Costituzione.
D'altronde il rapporto tra nonni e PO ha oggi assunto rilievo giuridico. Si consideri, a tale proposito, quanto previsto dall'art. 1 DEla legge 31 luglio 2005, n. 159, istitutiva DEla «Giornata nazionale dei nonni», quale momento «per celebrare l'importanza DE ruolo svolto dai nonni all'interno DEle famiglie e DEla società in generale».
Rilievo giuridico al rapporto tra nonni e PO è stato riconosciuto anche dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54, la quale, sostituendo l'art. 155 c.c., aveva espressamente previsto il diritto DE figlio «di conservare rapporti significativi con gli ascendenti». Tale previsione è stata riprodotta nel nuovo art. 317 bis c.c.
La Corte europea dei diritti DEl'uomo, infine, nella sentenza DE 20 gennaio 2015 nel caso e c. Italia (ricorso n. 107/10), ha affermato che l'art. 8 CEDU impone agli Stati di Per_4 Pt_8
adottare misure «volte al rispetto DEla vita famigliare fino nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati. Questo arsenale deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori. Lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, DEle relazioni tra il minore e i nonni» (§ 47).
Alla luce di tali dati, pertanto, può affermarsi che il legame affettivo nonno-nipote è riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico.
La sua lesione, pertanto, costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, in tutti i casi in cui questa consegua ad un fatto astrattamente previsto come reato.
b2 liquidazione DE danno non patrimoniale
Per quanto concerne la liquidazione DE danno non patrimoniale, materia in continua evoluzione, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione DE danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno DE 2022 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa DE danno da perdita DE rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età DEla vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla
pagina 12 di 16 sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità DEla specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. 12987 DE 2022).
Per quanto concerne il danno patito dal marito deceduto nel 2020 e in relazione al quale e hanno agito iure hereditatis, emerge dagli atti una Parte_6 Parte_7 relazione lunga, intensa e caratterizzata da profonda condivisione DEl'organizzazione familiare. Il marito era l'unico parente convivente DEla vittima e i congiunti superstiti sono superiori a tre. Tenuto conto quindi di tali parametri, DEla relazione affettiva emersa e dei parametri enucleati dalla tabella milanese ritiene questo giudice di liquidare una somma di € 270.000, calcolata sui parametri DEle tabelle milanesi in un importo prossimo al massimo.
Per quanto concerne i figli e l'intensità DE rapporto è emersa Parte_6 Parte_7 dall'istruttoria espletata;
entrambi i figli, pur avendo costituito un proprio nucleo familiare non risultando più conviventi con la madre, sono rimasti a vivere in un'abitazione contigua a quella DEla madre e DE padre e la madre, per quel che qui rileva, è stato punto di riferimento e ha aiutato i figli per la gestione dei loro figli. Se dunque può affermarsi che l'aspettativa dei parenti di godere DEl'affetto di una persona non può che diminuire con l'aumentare DEl'età DEla persona stessa, la vittima di 74 anni aveva una buona aspettativa di vita, era attiva (tanto che è stata investita in bicicletta) e ancora un punto di riferimento per le famiglie dei propri figli. Si ritiene quindi di liquidare la somma di € 190.000 leggermente superiore all'importo medio che si ricava dalle tabelle di
Milano.
Per quanto concerne i PO si osserva quanto segue.
La prossimità dei PO alla casa dei nonni ha fatto sì che l'organizzazione DEla loro giornata sia stata articolata anche con la presenza dei nonni che li hanno accompagnati a scuola quando frequentavano la scuola materna, hanno continuato a preparare loro il pranzo nel successivo percorso scolastico;
i nonni si sono presi cura dei PO quando i genitori erano al lavoro, portandoli anche in vacanza nei periodi estivi. Il turbamento dei PO per la morte improvvisa DEla nonna quando avevano rispettivamente 16, 14, 15 e 9 anni e lo stravolgimento DEle loro abitudini per la perdita DEla nonna induce a liquidare, per tutti , un importo prossimo al massimo e dunque € 70.000 per ciascun nipote non convivente.
Gli importi di € 270.000 per il marito cui sono succeduti i figli, € 190.000 per ciascun figlio, €
70.000 ciascuno per i PO sono espressi in termini monetari correnti. Sugli importo liquidati ai figli pagina 13 di 16 quali successori DE marito devono essere dedotti gli importi corrisposti in esecuzione DEla provvisionale statuita dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Venezia n. 4063/2021, procedendo come segue a) devalutando l'acconto ed il credito alla data DEl'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data DEl'illecito al pagamento DEl'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione DEl'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. 9950 DE 2017 e da ultimo Cass. n. 1637 DE
2020).
Sulle somme spettanti agli attori iure proprio, Parte_6 Parte_7
iure proprio, , e – ed Persona_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
espresse in ermini monetari correnti - decorrono gli interessi sugli importi a ciascuno riconosciuti devalutati al 12.11.2012 e annualmente rivalutati sino alla data DEla presente sentenza;
sugli importi che si determinano decorrono gli interessi dalla data DEla presente sentenza al saldo.
c) danno patrimoniale
Gli attori e hanno chiesto il ristoro DE danno Parte_6 Parte_7 patrimoniale quantificato in complessivi € 12.448,81 comprensivo DEle spese funerarie di € 4.632,00, costi DEla perizia cinematica, dei consulenti e dei periti di parte. Gli importi indicati risultano provati dalle fatture dimesse in atti e non risultano tempestivamente contestati nella comparsa di risposta di cui alle fatture dimesse in atti.
Agli attori e va quindi riconosciuta la somma Parte_6 Parte_7 di € 6.224,40 oltre rivalutazione monetaria dal 31.12.2017 (data intermedia tra gli esborsi sostenuti) e interessi sull'importo annualmente rivalutato dal 31.12.2017 al saldo.
d) spese di lite
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nel caso di un avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti DEla vittima di un incidente stradale, in ragione DEla differenza DE quantum DEle varie domande, connesse per identità DE titolo, “in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, DE d.m. n. 55 DE 2014, variando, tuttavia, la misura DE compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione DEl'identità o DEla differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base DE calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per
pagina 14 di 16 una sola parte, maggiorato DE 30% per i primi dieci clienti e DE 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base DE calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto DE 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Cass. 10367 DE 2024). La corte ha anche precisato che il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria dei congiunti DEla vittima ha ad oggetto una ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale, disciplinata dall'art. 103 c.p.c., sicché il valore DEla causa corrisponde alla domanda (od alla condanna) di più elevato importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza in capo ai convenuti e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 DE 2014 con la maggiorazione DEla difesa di più soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 3095/23 condanna e a versare a Controparte_3 Controparte_5
- e iure hereditatis la somma di € 270.000, Parte_6 Parte_7
importo cui deve essere dedotto quanto ricevuto in esecuzione DEla provvisionale statuita dalla sentenza DEla Corte d'Appello di Venezia n. 4063/2021, mediante a) devalutazione DEl'acconto e DE credito alla data DEl'illecito; b) detrazione DEl'acconto dal credito;
c) calcolo degli interessi compensativi da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data DEl'illecito al pagamento DEl'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione DEl'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva;
- iure proprio la somma di € 190.000 oltre interessi sull'importo Parte_6
devalutato al 12.11.2012 e annualmente rivalutato sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo
- iure proprio la somma di € 190.000 oltre interessi sull'importo Parte_7
devalutato al 12.11.2012 e annualmente rivalutato sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo
- e la Persona_2 Parte_3 Parte_9 Parte_10 somma di € 70.000 ciascuno gli interessi sugli importi a ciascuno riconosciuti devalutati al pagina 15 di 16 12.11.2012 e annualmente rivalutati sino alla data DEla presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data DEla presente sentenza al saldo condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, a favore DEle parti attrici, DEle spese di lite liquidate in € 56.142,50 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 19/12/2024
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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