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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/12/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1648 / 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 1648/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Alessi) Parte_1 C.F._1
e (c.f. nato alla Spezia il 04.11.1973 (con l'avv. Tavilla) Parte_2 C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 14.08.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Santo Stefano di Magra (SP) il giorno 20.06.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno
2009, numero 4, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della
Per separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 04.02.2011) e (il Per_2
02.02.2015); che con sentenza non definitiva n. 28/2024 del 15.01.2024, passata in giudicato, il
Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che successivamente, con sentenza definitiva n. 216/2024 del 01.03.2024, lo stesso Tribunale ha disposto prendendo atto delle conclusioni concordate fra le parti, dato atto dell'accordo fra le stesse raggiunto;
di non aver da pag. 1 di 4 allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica della stessa e prestandosi sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
2) La casa coniugale in Santo Stefano Magra, via Fonda 31, di proprietà del padre della è Pt_1 assegnata alla madre con tutti i mobili d'arredo; la madre vi abiterà con i figli minori.
3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, e li terrà con sé tre giorni la settimana con il seguente orario in periodo scolastico, qualora non pernottino presso di lui: dalle 14.30, oppure dall'uscita da scuola, alle 21,00
e con il seguente orario durante i mesi estivi, a partire dalla fine della scuola, qualora non pernottino presso di lui: dalle 9,00 alle 23,00.
- Il padre terrà a dormire con sé i figli due giorni alla settimana in periodo scolastico e 3 giorni alla settimana in periodo estivo, a decorrere dalla fine della scuola.
- In caso di malattia dei figli o per qualsivoglia altro motivo relativo ai figli e/o ai genitori la previsione sopra indicata non fosse rispettata, il padre avrà diritto a recuperare i giorni di propria spettanza di permanenza con i figli come sopra convenuti.
- Da gennaio 2025, a far data dal momento del ritorno a scuola dalle vacanze natalizie, anche in periodo invernale/scolastico i pernotti settimanali presso il padre saranno sempre tre. Qualora per giustificati motivi, eccezionalmente, i pernotti presso il padre non fossero tre, gli orari del rientro dei figli dalla madre saranno quelli indicati al punto 4) a seconda che ciò avvenga in periodo estivo o invernale.
- La denominazione dei giorni sarà fatta settimanalmente dal padre con comunicazione alla madre della propria disponibilità in base all'impegno lavorativo e/o alle varianti che via via gli saranno comunicate.
- I nonni, o persone delegate dai genitori rispettivamente, previa comunicazione all'altro, potranno prelevare/riaccompagnare i bambini e dalla scuola e/o dalla casa del genitore
pag. 2 di 4 presso cui, al momento, si trovano, secondo le indicazioni del genitore stesso.
5) I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
i genitori potranno tenere consecutivamente i figli per una ulteriore settimana durante l'anno, a propria scelta, da comunicare all'altro almeno 20 giorni prima.
6) I figli passeranno i giorni delle festività civili e religiose, ed i giorni dei compleanni, comprensivi di pernottamento, ad anni alterni con la madre e con il padre. Tali giorni sono da intendersi ulteriori, in più, rispetto a quelli previsti al punto 4).
7) Il padre verserà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre all'annuale rivalutazione Istat.
8) Le spese straordinarie sostenute per i figli, come da linee guida in vigore presso questo
Tribunale, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di comprovata urgenza. Ricevute fiscali, fatture e quant'altro idoneo per sgravi tributari da intestare ai minori in modo da consentire a ciascun genitore la detrazione fiscale in ragione della metà dell'esborso.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento a proprio favore.
10) L'assegno unico familiare, riconosciuto integralmente a favore della madre, verrà da questa versato sul conto corrente cointestato e tali somme saranno investite in fondi a favore dei figli.
11) I coniugi null'altro hanno da pretendere uno dall'altro.
12) Spese e competenze del giudizio integralmente compensate fra le parti”.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pag. 3 di 4 Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Santo Stefano di
[...] Parte_2
Magra (SP) il giorno 20.06.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 4, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. R.G. n. 1648/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] (con l'avv. Alessi) Parte_1 C.F._1
e (c.f. nato alla Spezia il 04.11.1973 (con l'avv. Tavilla) Parte_2 C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 14.08.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Santo Stefano di Magra (SP) il giorno 20.06.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno
2009, numero 4, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della
Per separazione dei beni;
che dall'unione sono nati due figli, (il 04.02.2011) e (il Per_2
02.02.2015); che con sentenza non definitiva n. 28/2024 del 15.01.2024, passata in giudicato, il
Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che successivamente, con sentenza definitiva n. 216/2024 del 01.03.2024, lo stesso Tribunale ha disposto prendendo atto delle conclusioni concordate fra le parti, dato atto dell'accordo fra le stesse raggiunto;
di non aver da pag. 1 di 4 allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove ritengano, con l'obbligo di comunicarsi tempestivamente ogni modifica della stessa e prestandosi sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
2) La casa coniugale in Santo Stefano Magra, via Fonda 31, di proprietà del padre della è Pt_1 assegnata alla madre con tutti i mobili d'arredo; la madre vi abiterà con i figli minori.
3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
4) Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre, e li terrà con sé tre giorni la settimana con il seguente orario in periodo scolastico, qualora non pernottino presso di lui: dalle 14.30, oppure dall'uscita da scuola, alle 21,00
e con il seguente orario durante i mesi estivi, a partire dalla fine della scuola, qualora non pernottino presso di lui: dalle 9,00 alle 23,00.
- Il padre terrà a dormire con sé i figli due giorni alla settimana in periodo scolastico e 3 giorni alla settimana in periodo estivo, a decorrere dalla fine della scuola.
- In caso di malattia dei figli o per qualsivoglia altro motivo relativo ai figli e/o ai genitori la previsione sopra indicata non fosse rispettata, il padre avrà diritto a recuperare i giorni di propria spettanza di permanenza con i figli come sopra convenuti.
- Da gennaio 2025, a far data dal momento del ritorno a scuola dalle vacanze natalizie, anche in periodo invernale/scolastico i pernotti settimanali presso il padre saranno sempre tre. Qualora per giustificati motivi, eccezionalmente, i pernotti presso il padre non fossero tre, gli orari del rientro dei figli dalla madre saranno quelli indicati al punto 4) a seconda che ciò avvenga in periodo estivo o invernale.
- La denominazione dei giorni sarà fatta settimanalmente dal padre con comunicazione alla madre della propria disponibilità in base all'impegno lavorativo e/o alle varianti che via via gli saranno comunicate.
- I nonni, o persone delegate dai genitori rispettivamente, previa comunicazione all'altro, potranno prelevare/riaccompagnare i bambini e dalla scuola e/o dalla casa del genitore
pag. 2 di 4 presso cui, al momento, si trovano, secondo le indicazioni del genitore stesso.
5) I genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
i genitori potranno tenere consecutivamente i figli per una ulteriore settimana durante l'anno, a propria scelta, da comunicare all'altro almeno 20 giorni prima.
6) I figli passeranno i giorni delle festività civili e religiose, ed i giorni dei compleanni, comprensivi di pernottamento, ad anni alterni con la madre e con il padre. Tali giorni sono da intendersi ulteriori, in più, rispetto a quelli previsti al punto 4).
7) Il padre verserà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre all'annuale rivalutazione Istat.
8) Le spese straordinarie sostenute per i figli, come da linee guida in vigore presso questo
Tribunale, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di comprovata urgenza. Ricevute fiscali, fatture e quant'altro idoneo per sgravi tributari da intestare ai minori in modo da consentire a ciascun genitore la detrazione fiscale in ragione della metà dell'esborso.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento a proprio favore.
10) L'assegno unico familiare, riconosciuto integralmente a favore della madre, verrà da questa versato sul conto corrente cointestato e tali somme saranno investite in fondi a favore dei figli.
11) I coniugi null'altro hanno da pretendere uno dall'altro.
12) Spese e competenze del giudizio integralmente compensate fra le parti”.
In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle solite condizioni.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pag. 3 di 4 Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata).
La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1
e generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Santo Stefano di
[...] Parte_2
Magra (SP) il giorno 20.06.2009 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2009, numero 4, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.12.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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