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Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/06/2025, n. 11534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11534 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06016/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6016 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Luciano Duccio Castelli, Valentina Brovedani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Trasporti Milanesi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 6 maggio 2021 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ha inserito nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la seguente annotazione a carico di -OMISSIS- S.r.l.: “La stazione appaltante Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., con segnalazione datata 4.8.2020, ha comunicato che con note prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2020 e nota prot. n. -OMISSIS- del 13.7.2020 ha disposto la risoluzione di diritto ai sensi dell''art. 1456 c.c., in forza degli artt. 13 e 20 del Contratto (Violazione delle norme del Codice Etico, nel Codice di Comportamento 231 e Modello Anticorruzione e Trasparenza del Gruppo ATM) del contratto n. -OMISSIS-, stipulato con la società -OMISSIS- S.r.l. (C.F. -OMISSIS-), relativo al “Servizio di manutenzione Full-Service degli impianti di telecomunicazione della Linea M5”, a seguito dell''ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Milano in data 23.6.2020 nei confronti della medesima. Più precisamente, la stazione appaltante ha ritenuto che le contestazioni mosse e le misure cautelari applicate nei confronti dei rappresentanti della società -OMISSIS- S.r.l. e rilevate dalla suddetta ordinanza, abbiano integrato la fattispecie di risoluzione prevista dagli artt. 16 e 23 del Contratto in oggetto indicato. La presente annotazione è iscritta nell''Area B del Casellario informatico, ai sensi dell''art. 213, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, e, dall''art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 10.9.2020, e non comporta l''automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, ma consente alle S.A. l''esercizio del discrezionale apprezzamento circa l''affidabilità del contraente ai sensi dell''art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d.lgs. 50/2016, anche in conformità con quanto statuito dalla Corte di Giustizia con sentenza 19 giugno 2019, n. C.41/18””, nonché della nota dell''ANAC del 7 maggio 2021 con cui tale provvedimento è stato comunicato a -OMISSIS- S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, ivi comprese la nota dell’ANAC nota pervenuta a mezzo PEC il 14 ottobre 2020, di comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico e, in quanto occorrer possa, la nota di cui al “Modello A” dell’Azienda Trasporti Milanese S.p.A. inviata in data 4 agosto 2020 all’ANAC di segnalazione dell’applicazione della penale e il verbale dell’audizione del 18 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Azienda Trasporti Milanesi Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la società -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento della delibera dell’ANAC più puntualmente indicata in epigrafe, sulla scorta di articolati motivi di censura.
Nel corso del giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente e la controinteressata società Azienda Trasporti Milanesi Spa.
Con memoria in data 10.02.2025, depositata in data posteriore alla nomina del magistrato relatore, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla delibazione del merito del gravame.
In ragione di quanto precede, si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto al regolamento delle spese di lite il Collegio, avuto riguardo alla natura in rito della presente pronuncia, ritiene opportuno dar corso alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO