TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da in Parte_1 persona del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv. Santamato Daniela Teresa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la
[...]
, ha allegato che: Parte_1
pagina 1 di 9 - con sentenza n. 124 del 26/07/2017 - R.G.F. n. 122/2017, il Tribunale di Bari -
Sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento della Parte_1
, con sede in Bitonto, alla Via Rogadeo n. 13 (doc. 2 prod. attrice);
[...]
- che con provvedimento del G.D. del 01/02/2018 è stato approvato il Programma di Liquidazione del fallimento della società e, Parte_1 dall'esame della documentazione contabile acquisita alla procedura, è emerso che la società, alla data del fallimento, vantava un credito di € 241.155,05 nei confronti della con sede in Modugno (BT), alla via dei Marmisti 21/23, CP_1 maturato in esito alle vendite di merce effettuate dalla creditrice;
- quindi, con diffide del 23/04/2019, del 27/09/2019 e del 3/12/2019 il Curatore fallimentare della società ha chiesto il pagamento della somma Parte_1 complessivamente dovuta di € 241.155,05 alla società debitrice la CP_1 quale, tuttavia, ha versato alla creditrice esclusivamente la somma di €
20.588,30, residuando pertanto un credito pari ad € 220.566,75 (doc. 3 prod. attrice);
- stante il mancato riscontro alle suddette intimazioni di pagamento, il Curatore ha chiesto ed ottenuto il provvedimento del 30/04/2018 con cu il G.D. ha autorizzato la Curatela ad intraprendere le azioni legali necessarie al recupero del credito vantato nei confronti della previo esperimento di un tentativo CP_1 stragiudiziale di recupero;
- con PEC del 22/09/2021 la ricorrente ha diffidato la debitrice al pagamento dell'importo di € 220.566,75 oltre interessi (doc.4 prod. attrice);
- a fronte della richiesta di pagamento la a mezzo del suo difensore, ha CP_1 manifestato l'interesse a definire bonariamente l'insorgenda controversia attraverso la corresponsione a saldo e stralcio di ogni pretesa della somma omnicomprensiva di € 130.000,00;
- quindi, in data 06/11/2018 su autorizzazione del G.D. è stato sottoscritto atto di transazione non novativa con cui la si è obbligata a versare nei confronti CP_1 della Curatela fallimentare la somma complessiva di € 130.000,00 attraverso il pagamento di quattro rate di pari importo (doc. 5 prod. attrice);
pagina 2 di 9 - in particolare, al punto 2.2 della suddetta scrittura si conviene che “Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza della dal CP_1 beneficio del termine, anche in deroga all'art. 1186 c.c., e la risoluzione dell'accordo transattivo di stralcio, con diritto del fallimento ad esigere immediatamente l'intero credito dovuto al netto delle somme eventualmente versate sino a tale data”;
- tuttavia, la ha provveduto al versamento di soli € 58.750,00, restando CP_1 debitrice della restante complessiva somma pari ad € 71.250,00 e, pertanto, risolvendo la transazione ut supra (doc.
5.1 prod. attrice);
- la risulta ancora debitrice nei confronti della Curatela fallimentare per la CP_1 complessiva somma di € 161.816,75;
- in data 27/01/2023 la ricorrente ha presentato domanda di mediazione, alla quale la non ha aderito (doc.
6-7 prod. attrice). CP_1
- ad oggi la risulta debitrice nei confronti della Curatela fallimentare di € CP_1
161.816,75, quale somma complessiva residua rinveniente dai rapporti commerciali intercorsi nonché dalla transazione del 06/11/2018.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la Curatela ricorrente ha dunque agito in giudizio, al fine di recuperare detto credito, in quanto certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta e ricognitiva del debito, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la risulta debitrice nei confronti CP_1 della curatela del e, per l'effetto, condannare la Parte_1 medesima (C.F. ) al pagamento della somma di € CP_1 P.IVA_1
161.816,75=, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
I.2. – Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della quest'ultima non si è CP_1 costituita in giudizio, rimanendo contumace.
I.3. – In difetto di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del
19/03/2015, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 9 II. – La domanda attorea è fondata e merita le sorti dell'accoglimento.
II.1. – Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria vantata dalla Curatela ricorrente nei confronti della e maturata all'esito della CP_1 vendita di merce effettuata dall'odierna attrice, già oggetto del contratto di transazione non novativa datato 06/11/2018, versato in atti, con cui la si CP_1
è obbligata a versare nei confronti della controparte la somma complessiva di €
130.000,00 attraverso il pagamento di quattro rate di pari importo a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria, accordo transattivo rimasto inadempiuto.
II.2. – In premessa si rileva che in tema di risoluzione di inadempimento di un accordo transattivo non novativo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (Cass. n. 24377 del 16/11/2006; conf. Cass.,
n. 645 del 08/01/2024; Cass., n. 6821 del 07/03/2023).
Ora, nella vicenda in esame, dalla lettura della transazione stipulata dalle parti (ed in particolare delle premesse) emerge chiaramente che la società
[...] risulta debitrice della per una somma pari a complessivi € CP_1 Pt_1
220.566,75 maturati in relazione ai titoli ivi indicati (corrispettivo per l'acquisto di merce).
Inoltre, dalla lettura dell'accordo transattivo si evince:
a) al punto n. 1 la natura non novativa della transazione: “La premessa costituisce parte integrante della presente transazione. Le parti vogliono considerare e considerano il presente atto come transazione non novativa e manifestano in modo inequivoco la volontà di definire ogni controversia tra loro pendente e/o futura. Le stesse parti, a titolo di reciproca concessione ai sensi
pagina 4 di 9 dell'art. 1965 del codice civile, al solo scopo transattivo ed al fine di evitare l'alea dei giudizi e dei procedimenti - anche esecutivi - ad instaurarsi, convengono di comune accordo ed accettano la seguente definizione della vertenza”;
b) al punto n. 2 i termini dell'accordo: “La con sede in Modugno (BT) Parte_2 alla via dei Marmisti 21/23 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra si dichiara disposta ad offrire alla Parte_3
. , a tacitazione di qualsiasi Parte_4 Parte_1 ragione di credito rinveniente dalle vicende indicate in premessa, la somma complessiva di € 130.000,00. 2. Il pagamento sarà effettuato dalla società
[...] mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN CP_1
[...] intestato alla procedura fallimentare nei seguenti termini: € 32.500,00 contestualmente al perfezionamento della presente transazione;
€ 32.500,00 entro e non oltre il 30.12.2018; € 32.500,00 entro e non oltre il 28.02.2018; € 32.500,00 a saldo, entro e non oltre il 31.04.2019. ed ancora “Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza della dal beneficio del termine, anche in deroga all'art. 1186 c.c., e la CP_1 risoluzione dell'accordo transattivo di stralcio, con diritto del fallimento ad esigere immediatamente l'intero credito dovuto al netto delle somme eventualmente versate sino a tale data”;
c) al punto n. 4 la clausola di risoluzione espressa: “Le Parti riconoscono che
l'inosservanza ed il mancato rispetto di ogni sua condizione, dei patti e dei termini ritenuti tutti ed indistintamente essenziali, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso. Anche in ragione del carattere non novativo della presente transazione, fino a che non si sarà verificata la condizione dell'integrale pagamento di quanto sopra indicato non sarà caducato né oggetto di rinuncia o decadenza per effetto della conclusione di quest'atto, né il diritto di credito vantato dalla Curatela in relazione a tutti i rapporti meglio descritti in premessa, né i titoli conseguentemente ottenuti”.
Il contratto in parola, dunque, contiene una clausola risolutiva espressa.
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una pagina 5 di 9 determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
(cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854); infatti la clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. avendo le stesse parti effettuato simile valutazione in sede negoziale (v. Cass. 2014 n. 20854; Cass.
2007 n. 16993; Cass. n. 167 del 2005).
La dichiarazione prevista dal citato art. 1456 c.c. ha effetto risolutorio immediato e postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il Giudice è chiamato ad accertare in caso di contestazione (Cass. 2005 n. 15026 ove si ribadisce: “Nel sistema dell'art.1456
c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza
l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”).
Si tratta di un atto negoziale recettizio, non sottoposto ad alcun onere di forma.
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. 1986, n. 394).
Nella specie, l'iniziativa giudiziale in esame – postulando la risoluzione ipso iure dell'accordo transattivo inter partes – manifesta la volontà della ricorrente – comunicata alla controparte con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio – di avvalersi del citato effetto risolutivo, instando per l'accertamento della debitoria preesistente e per la condanna della convenuta al pagamento della residua somma di € 161.816,75 riveniente dall'obbligazione originaria non novata per effetto della transazione intervenuta tra le parti.
pagina 6 di 9 Invero, nel caso di specie, l'effetto novativo del citato accordo transattivo va escluso non soltanto in base al tenore letterale del negozio, ma altresì in quanto non è dato ravvisare né l'animus novandi, consistente nell'inequivoca volontà delle parti di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, né l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Infatti, sotto il profilo oggettivo si evince dal contenuto del contratto transattivo a saldo e stralcio che le parti si sono limitate a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni. Sotto il profilo soggettivo, costituisce prova del fatto che le parti non abbiano inteso estinguere il rapporto preesistente proprio la previsione contenuta nella clausola in forza della quale l'efficacia della transazione è stata condizionata all'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento a cui era tenuta la debitrice Con tale pattuizione, quindi, le parti hanno stabilito la CP_1 reviviscenza dell'obbligazione originaria in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nella transazione.
Per completezza di trattazione si rileva che per giurisprudenza costante è ravvisabile una transazione conservativa in tutti i casi in cui le parti danno vita ad un accordo con cui si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali (Cass., n. 7963/2020; Cass., n. 7194/2019;
Cass. Sez. 1, n. 23604/2016; Cass., n. 15444/2011).
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, il diritto alla risoluzione della transazione è stato peraltro espressamente pattuito dai contraenti.
Per tutte queste ragioni, va dunque esclusa l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1976 c.c..
Ciò comporta, pertanto, ribadita l'operatività dell'effetto risolutivo invocato dalla ricorrente, la reviviscenza dell'obbligazione principale di originari €
220.566,75 (si veda Cassazione civile sez. III, 16/11/2006, n.24377).
pagina 7 di 9 Va pertanto esaminata la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione all'obbligazione originaria.
Ebbene, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un.
30.10.2001, n. 13533).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di una posizione di debito a carico della resistente, discendente dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo maturato dalla ricorrente per la vendita di merce, emerge dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal contenuto della stessa transazione prodotta dall'attrice, nella quale vi è ammissione dell'esposizione debitoria, indicata nella premessa dell'accordo, ad opera della convenuta.
Al riguardo, quanto al valore ricognitivo fattuale-accertativo della transazione, Cass., n. 22956/2015, tra le molte, ha evidenziato che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti - quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa - e non già valutazioni giuridiche.
Pertanto, considerata la natura ricognitiva di debito dell'accordo transattivo e rilevato il difetto della dimostrazione di eventi estintivi/impeditivi degli obblighi contrattuali in questione da parte della resistente (rimasta contumace), va accolta la domanda attorea, dovendo ritenersi la ancora debitrice nei confronti CP_1 della ricorrente di € 161.816,75, quale somma residua dovuta in relazione ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
pagina 8 di 9 Ne deriva che, nel caso di specie, non può che sanzionarsi il mancato adempimento della resistente all'obbligazione originaria nel pagamento della residua somma posta a suo carico di € 161.816,75.
Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di € 161.816,75, corrispondente al credito originario pari ad euro €
220.566,75 detratte le somme medio tempore versate dalla debitrice, così come allegato e documentato dalla ricorrente, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con esclusione della fase istruttoria (non espletata) e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria, in ragione dell'adozione del modulo decisionale semplificato (fase di studio della controversia: € 2.552; fase introduttiva del giudizio: € 1.628; fase decisionale: €
2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 161.816,75, oltre interessi fino alla
[...] data dell'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della CP_2 [...] delle spese di lite, liquidate Parte_1 quanto gli esborsi in € 759,00 e quanto ai compensi difensivi in € 6.307,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 17 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa da in Parte_1 persona del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv. Santamato Daniela Teresa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo può sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la
[...]
, ha allegato che: Parte_1
pagina 1 di 9 - con sentenza n. 124 del 26/07/2017 - R.G.F. n. 122/2017, il Tribunale di Bari -
Sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento della Parte_1
, con sede in Bitonto, alla Via Rogadeo n. 13 (doc. 2 prod. attrice);
[...]
- che con provvedimento del G.D. del 01/02/2018 è stato approvato il Programma di Liquidazione del fallimento della società e, Parte_1 dall'esame della documentazione contabile acquisita alla procedura, è emerso che la società, alla data del fallimento, vantava un credito di € 241.155,05 nei confronti della con sede in Modugno (BT), alla via dei Marmisti 21/23, CP_1 maturato in esito alle vendite di merce effettuate dalla creditrice;
- quindi, con diffide del 23/04/2019, del 27/09/2019 e del 3/12/2019 il Curatore fallimentare della società ha chiesto il pagamento della somma Parte_1 complessivamente dovuta di € 241.155,05 alla società debitrice la CP_1 quale, tuttavia, ha versato alla creditrice esclusivamente la somma di €
20.588,30, residuando pertanto un credito pari ad € 220.566,75 (doc. 3 prod. attrice);
- stante il mancato riscontro alle suddette intimazioni di pagamento, il Curatore ha chiesto ed ottenuto il provvedimento del 30/04/2018 con cu il G.D. ha autorizzato la Curatela ad intraprendere le azioni legali necessarie al recupero del credito vantato nei confronti della previo esperimento di un tentativo CP_1 stragiudiziale di recupero;
- con PEC del 22/09/2021 la ricorrente ha diffidato la debitrice al pagamento dell'importo di € 220.566,75 oltre interessi (doc.4 prod. attrice);
- a fronte della richiesta di pagamento la a mezzo del suo difensore, ha CP_1 manifestato l'interesse a definire bonariamente l'insorgenda controversia attraverso la corresponsione a saldo e stralcio di ogni pretesa della somma omnicomprensiva di € 130.000,00;
- quindi, in data 06/11/2018 su autorizzazione del G.D. è stato sottoscritto atto di transazione non novativa con cui la si è obbligata a versare nei confronti CP_1 della Curatela fallimentare la somma complessiva di € 130.000,00 attraverso il pagamento di quattro rate di pari importo (doc. 5 prod. attrice);
pagina 2 di 9 - in particolare, al punto 2.2 della suddetta scrittura si conviene che “Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza della dal CP_1 beneficio del termine, anche in deroga all'art. 1186 c.c., e la risoluzione dell'accordo transattivo di stralcio, con diritto del fallimento ad esigere immediatamente l'intero credito dovuto al netto delle somme eventualmente versate sino a tale data”;
- tuttavia, la ha provveduto al versamento di soli € 58.750,00, restando CP_1 debitrice della restante complessiva somma pari ad € 71.250,00 e, pertanto, risolvendo la transazione ut supra (doc.
5.1 prod. attrice);
- la risulta ancora debitrice nei confronti della Curatela fallimentare per la CP_1 complessiva somma di € 161.816,75;
- in data 27/01/2023 la ricorrente ha presentato domanda di mediazione, alla quale la non ha aderito (doc.
6-7 prod. attrice). CP_1
- ad oggi la risulta debitrice nei confronti della Curatela fallimentare di € CP_1
161.816,75, quale somma complessiva residua rinveniente dai rapporti commerciali intercorsi nonché dalla transazione del 06/11/2018.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, la Curatela ricorrente ha dunque agito in giudizio, al fine di recuperare detto credito, in quanto certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta e ricognitiva del debito, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la risulta debitrice nei confronti CP_1 della curatela del e, per l'effetto, condannare la Parte_1 medesima (C.F. ) al pagamento della somma di € CP_1 P.IVA_1
161.816,75=, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
I.2. – Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei confronti della quest'ultima non si è CP_1 costituita in giudizio, rimanendo contumace.
I.3. – In difetto di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza del
19/03/2015, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
pagina 3 di 9 II. – La domanda attorea è fondata e merita le sorti dell'accoglimento.
II.1. – Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria vantata dalla Curatela ricorrente nei confronti della e maturata all'esito della CP_1 vendita di merce effettuata dall'odierna attrice, già oggetto del contratto di transazione non novativa datato 06/11/2018, versato in atti, con cui la si CP_1
è obbligata a versare nei confronti della controparte la somma complessiva di €
130.000,00 attraverso il pagamento di quattro rate di pari importo a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria, accordo transattivo rimasto inadempiuto.
II.2. – In premessa si rileva che in tema di risoluzione di inadempimento di un accordo transattivo non novativo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione” (Cass. n. 24377 del 16/11/2006; conf. Cass.,
n. 645 del 08/01/2024; Cass., n. 6821 del 07/03/2023).
Ora, nella vicenda in esame, dalla lettura della transazione stipulata dalle parti (ed in particolare delle premesse) emerge chiaramente che la società
[...] risulta debitrice della per una somma pari a complessivi € CP_1 Pt_1
220.566,75 maturati in relazione ai titoli ivi indicati (corrispettivo per l'acquisto di merce).
Inoltre, dalla lettura dell'accordo transattivo si evince:
a) al punto n. 1 la natura non novativa della transazione: “La premessa costituisce parte integrante della presente transazione. Le parti vogliono considerare e considerano il presente atto come transazione non novativa e manifestano in modo inequivoco la volontà di definire ogni controversia tra loro pendente e/o futura. Le stesse parti, a titolo di reciproca concessione ai sensi
pagina 4 di 9 dell'art. 1965 del codice civile, al solo scopo transattivo ed al fine di evitare l'alea dei giudizi e dei procedimenti - anche esecutivi - ad instaurarsi, convengono di comune accordo ed accettano la seguente definizione della vertenza”;
b) al punto n. 2 i termini dell'accordo: “La con sede in Modugno (BT) Parte_2 alla via dei Marmisti 21/23 (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. sig.ra si dichiara disposta ad offrire alla Parte_3
. , a tacitazione di qualsiasi Parte_4 Parte_1 ragione di credito rinveniente dalle vicende indicate in premessa, la somma complessiva di € 130.000,00. 2. Il pagamento sarà effettuato dalla società
[...] mediante bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN CP_1
[...] intestato alla procedura fallimentare nei seguenti termini: € 32.500,00 contestualmente al perfezionamento della presente transazione;
€ 32.500,00 entro e non oltre il 30.12.2018; € 32.500,00 entro e non oltre il 28.02.2018; € 32.500,00 a saldo, entro e non oltre il 31.04.2019. ed ancora “Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporterà la decadenza della dal beneficio del termine, anche in deroga all'art. 1186 c.c., e la CP_1 risoluzione dell'accordo transattivo di stralcio, con diritto del fallimento ad esigere immediatamente l'intero credito dovuto al netto delle somme eventualmente versate sino a tale data”;
c) al punto n. 4 la clausola di risoluzione espressa: “Le Parti riconoscono che
l'inosservanza ed il mancato rispetto di ogni sua condizione, dei patti e dei termini ritenuti tutti ed indistintamente essenziali, comporterà la risoluzione di diritto dello stesso. Anche in ragione del carattere non novativo della presente transazione, fino a che non si sarà verificata la condizione dell'integrale pagamento di quanto sopra indicato non sarà caducato né oggetto di rinuncia o decadenza per effetto della conclusione di quest'atto, né il diritto di credito vantato dalla Curatela in relazione a tutti i rapporti meglio descritti in premessa, né i titoli conseguentemente ottenuti”.
Il contratto in parola, dunque, contiene una clausola risolutiva espressa.
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una pagina 5 di 9 determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva
(cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854); infatti la clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. avendo le stesse parti effettuato simile valutazione in sede negoziale (v. Cass. 2014 n. 20854; Cass.
2007 n. 16993; Cass. n. 167 del 2005).
La dichiarazione prevista dal citato art. 1456 c.c. ha effetto risolutorio immediato e postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il Giudice è chiamato ad accertare in caso di contestazione (Cass. 2005 n. 15026 ove si ribadisce: “Nel sistema dell'art.1456
c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza
l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”).
Si tratta di un atto negoziale recettizio, non sottoposto ad alcun onere di forma.
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. 1986, n. 394).
Nella specie, l'iniziativa giudiziale in esame – postulando la risoluzione ipso iure dell'accordo transattivo inter partes – manifesta la volontà della ricorrente – comunicata alla controparte con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio – di avvalersi del citato effetto risolutivo, instando per l'accertamento della debitoria preesistente e per la condanna della convenuta al pagamento della residua somma di € 161.816,75 riveniente dall'obbligazione originaria non novata per effetto della transazione intervenuta tra le parti.
pagina 6 di 9 Invero, nel caso di specie, l'effetto novativo del citato accordo transattivo va escluso non soltanto in base al tenore letterale del negozio, ma altresì in quanto non è dato ravvisare né l'animus novandi, consistente nell'inequivoca volontà delle parti di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, né l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Infatti, sotto il profilo oggettivo si evince dal contenuto del contratto transattivo a saldo e stralcio che le parti si sono limitate a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni. Sotto il profilo soggettivo, costituisce prova del fatto che le parti non abbiano inteso estinguere il rapporto preesistente proprio la previsione contenuta nella clausola in forza della quale l'efficacia della transazione è stata condizionata all'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento a cui era tenuta la debitrice Con tale pattuizione, quindi, le parti hanno stabilito la CP_1 reviviscenza dell'obbligazione originaria in caso di inottemperanza agli obblighi previsti nella transazione.
Per completezza di trattazione si rileva che per giurisprudenza costante è ravvisabile una transazione conservativa in tutti i casi in cui le parti danno vita ad un accordo con cui si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali (Cass., n. 7963/2020; Cass., n. 7194/2019;
Cass. Sez. 1, n. 23604/2016; Cass., n. 15444/2011).
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, il diritto alla risoluzione della transazione è stato peraltro espressamente pattuito dai contraenti.
Per tutte queste ragioni, va dunque esclusa l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1976 c.c..
Ciò comporta, pertanto, ribadita l'operatività dell'effetto risolutivo invocato dalla ricorrente, la reviviscenza dell'obbligazione principale di originari €
220.566,75 (si veda Cassazione civile sez. III, 16/11/2006, n.24377).
pagina 7 di 9 Va pertanto esaminata la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione all'obbligazione originaria.
Ebbene, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un.
30.10.2001, n. 13533).
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di una posizione di debito a carico della resistente, discendente dall'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo maturato dalla ricorrente per la vendita di merce, emerge dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dal contenuto della stessa transazione prodotta dall'attrice, nella quale vi è ammissione dell'esposizione debitoria, indicata nella premessa dell'accordo, ad opera della convenuta.
Al riguardo, quanto al valore ricognitivo fattuale-accertativo della transazione, Cass., n. 22956/2015, tra le molte, ha evidenziato che nel contenuto complessivo di una transazione può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate, però, sub specie facti - quali un preesistente negozio, un contratto, una promessa - e non già valutazioni giuridiche.
Pertanto, considerata la natura ricognitiva di debito dell'accordo transattivo e rilevato il difetto della dimostrazione di eventi estintivi/impeditivi degli obblighi contrattuali in questione da parte della resistente (rimasta contumace), va accolta la domanda attorea, dovendo ritenersi la ancora debitrice nei confronti CP_1 della ricorrente di € 161.816,75, quale somma residua dovuta in relazione ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
pagina 8 di 9 Ne deriva che, nel caso di specie, non può che sanzionarsi il mancato adempimento della resistente all'obbligazione originaria nel pagamento della residua somma posta a suo carico di € 161.816,75.
Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di € 161.816,75, corrispondente al credito originario pari ad euro €
220.566,75 detratte le somme medio tempore versate dalla debitrice, così come allegato e documentato dalla ricorrente, oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con esclusione della fase istruttoria (non espletata) e con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria, in ragione dell'adozione del modulo decisionale semplificato (fase di studio della controversia: € 2.552; fase introduttiva del giudizio: € 1.628; fase decisionale: €
2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 161.816,75, oltre interessi fino alla
[...] data dell'effettivo soddisfo;
2) CONDANNA al pagamento, in favore della CP_2 [...] delle spese di lite, liquidate Parte_1 quanto gli esborsi in € 759,00 e quanto ai compensi difensivi in € 6.307,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 17 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9