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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6343/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
Parte_1
con l'avv. OTTONI FRANCESCA
e
SA AN,
con l'avv. CIATTO SILVIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo
1 scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 13/07/2002.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970 n.
898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2002 da nata a [...] il [...] e SA AN nato a Parte_1
TREVISO (TV) il 14/10/1976 e trascritto al n. 74, Parte I, Anno 2002, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, di proprietà della signora e del di lei compagno, viene a lei Pt_1
assegnata, anche in qualità di genitore collocatario in via prevalente del figlio minorenne;
2) Il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
3) Le figlie e maggiorenni, residenti presso la madre, sono Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
4) In considerazione dell'età di , il padre si accorderà direttamente con il figlio per la Per_1
frequentazione tra loro;
5) Ai fini fiscali, contributivi ed amministrativi, il minore sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla signora Pt_1
7) Il signor AT provvederà a versare mensilmente alla signora - entro il giorno 20 di Pt_1
2 ogni mese, alle coordinate già indicate - la somma complessiva di Euro 320,00, quale contributo a titolo di mantenimento ordinario per il minore , rivalutabile annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT dei prezzi al consumo con prima rivalutazione a settembre 2025;
8) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Treviso, ciascuno sin d'ora obbligandosi a versare all'altro, che avesse eventualmente sostenuto per intero la spesa, la quota di propria spettanza dietro semplice richiesta e su esibizione di documentazione attestante l'esborso entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta di rimborso. Il genitore obbligato alla spesa straordinaria, a fronte della richiesta documentata dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole che dovrà essere comunque dimostrata documentalmente;
9) I ricorrenti dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore questione di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione in relazione al rapporto di coniugio, salvo un debito del sig. AT verso la sig.ra di € 1.000,00 per somme arretrate per il mantenimento dei figli, per il quale i ricorrenti Pt_1
hanno già concordato un pagamento rateale con scadenza a dicembre 2024.
10) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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