TRIB
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n.1678/2024 promossa da:
, in proprio, C.F. e quale titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta , p. iva n. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORIO RUGGIERI (avvocato dichiaratosi P.IVA_1
antistatario), domicilio eletto presso lo studio di questi in FRANCAVILLA AL MARE al
VIALE NETTUNO, 72 – pec Email_1
opponente contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARCELLO ANGELO DI IO (avvocato dichiaratosi antistatario), domicilio eletto pec
Email_2
opposto
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
DR CO e dell'avv. ROBERTO D'URBANO, domicilio eletto in CHIETI al
VIALE BENEDETTO CROCE, 147 – pec e e Email_3
Email_4
TE MA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertato e dichiarato il beneficium ordinis nell'escussione del fideiussore IN.
, quale chiamato in causa nel presente giudizio, e per l'effetto condannarlo al Controparte_2
pagamento della somma di Euro 26.000,00 nei confronti dell'opposto sig. CP_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia tra il sig. Parte_1
e il chiamato in causa IN. , condannare quest'ultimo al pagamento
[...] Controparte_2
della somma di Euro 26.000,00 nei confronti dell'opposto sig. con vittoria delle CP_1
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Parte opposta - rigettare, perché infondata in fatto e diritto oltre che del tutto pretestuosa,
l'opposizione proposta, confermando la piena legittimità del Decreto INiuntivo n. 412/2024 del
15.04.2024, R.G. 1123/2024, con conseguente condanna di in proprio e Parte_1
nella qualità di titolare della ditta Parte_2 Parte_1
(p. iva ) corrente in IA (NA), al pagamento in favore del sig.
[...] P.IVA_1
della somma di euro 26.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al CP_1
soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, essendo stata formalizzata tra garante (ing.
) e garantito ( ) una mera solidarietà passiva tale per cui Controparte_2 Parte_1
alla mentovata espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione consegue il diritto in capo al creditore ( di poter agire indifferentemente per l'adempimento nei CP_1 confronti dell'uno o dell'altro. In via subordinata: nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse obbligato al pagamento l'ing. , come da richiesta in subordine, pronunciare Controparte_2
condanna di questi al pagamento in favore del sig. della somma di euro 26.000,00, CP_1
oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese.
Con distrazione delle spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di opposizione da rendere in favore del difensore e procuratore antistatario.
Terzo chiamato - rigettare e dichiarare inammissibile perché infondata in fatto e diritto oltre che del tutto pretestuosa, l'opposizione proposta, confermando la piena legittimità del Decreto
INiuntivo n. 412/2024 del 15.04.2024 R.G. 1123/2024, con conseguente condanna del Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
(P.IVA ) corrente in IA (NA) Parte_2 P.IVA_1
Via San Leonardo 54, al pagamento in favore del Sig. per le causali di cui in CP_1
pagina 2 di 6 narrativa la complessiva somma di euro 26.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase monitoria. Condannare il Sig. in proprio e nella sua qualità, all'integrale Parte_1 rifusione nei confronti dell'IN. di tutte le spese, e compensi del presente Controparte_2
giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da in proprio e quale titolare della ditta Persona_1
individuale a suo nome, per ottenere la revoca del Decreto ingiuntivo n. 412.2024, reso con provvisoria esecutività dal Tribunale di Pescara in favore di per € 26.000,00, oltre CP_1
spese e competenze di procedura monitoria.
Il credito intimato in pagamento si fondava su un contratto di mutuo di scopo del 6.12.2022 per euro 24.000,00, contratto con cui era concesso il prestito di denaro per l'acquisto di materiali edili per il cantiere sito in Montesilvano alla via Carmine D'Agnese, 21 con l'obbligo alla restrizione della somma prestata entro il 31.12.2023; con il mancato rispetto dell'obbligazione di restituzione al termine convenuto andava a maturare la penale ex art. 5 ex contratto per euro
2.000,00, somma anche questa ingiunta in pagamento in sede monitora.
Nell'opposizione era contestata la pretesa creditoria azionata sostenendo che in forza di quanto convenuto ex art. 9 del richiamato contrato di mutuo andava preventivamente richiesto il pagamento a quale parte garante ex contratto di cui all'allegato A del Controparte_2 contratto di mutuo. In tal senso era a richiamare l'art. 4 di cui all'A che prevede la “richiesta di pagamento a semplice richiesta scritta e la rinuncia del fideiussore a far valere qualsivoglia riserva e/o eccezione derivante dal rapporto principale”, sic il contratto si cui all'allegato A andava in ragione del suo contenuto qualificato come contratto di garanzia autonoma e non contratto di mera fideiussione .
Nella spiegata opposizione l'opponente era a chiedere di autorizzarsi la chiamata del terzo, ing.
Avanzando nei sui riguardi specifica domanda di condanna al pagamento al Controparte_2
creditore della somma intimata nel procedimento monitorio;
il G.I. ne autorizzava la chiamata.
Si costituivano sia la parte opposta che il terzo, i quali erano a chiedere il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza il G.I. era rigettare la istanza avanzata dalla difesa opponente di sospensione alla provvisoria esecutività al D.I.
pagina 3 di 6 Non erano avanzate dalle difese costituite istanze istruttorie e queste erano a chiedere che la causa fosse mandata a decisione. Il G.I. concessi termini ex art. 189 cpc a fronte del deposito di dette memorie era a trattenere la causa a decisione.
La causa risulta tutta documentalmente istruita le obbligazioni assunte dalle parti e oggetto della presente lite devono essere accertate dai contratti prodotti tra le parti.
Appare pacifica l'erogazione del denaro dato in prestito e che alla scadenza pattuita il mutuante non vedeva restituita la somma erogata in favore del mutuatario.
In atti risultano prodotti due contratti: il primo sottoscritto tra la parte opposta e la parte opponete ed è un contrato di mutuo di scopo;
il secondo sottoscritto, in pari data, tra la parte qui opponente e il terzo, quest'ultimo contratto viene allegato al contratto di mutuo e si pone in stretta correlazione al contrato di mutuo stesso.
L'attenzione ai fini del decidere la presente causa va posta a questo secondo contratto, che va ribadito veniva sottoscritto solo dalla parte opponente e dal terzo;
questo contratto sebbene intitolato “contratto di fideiussione “ presenta delle peculiarità che lo portano ad assume un diversa natura.
La difesa opponente punta a fondamento della propria opposizione l'assunto che il contrato si pone come contrato autonomo di garanzia e questo che non consentiva al creditore di azionare direttamente la procedura monitoria verso il debitore in quanto andava ogni Persona_1
azione recuperatoria preventivamente azionata nei riguardi di . Controparte_2
All'evidenza l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. Tra gli elementi qualificatori rilevanti, la giurisprudenza ha individuato proprio
"l'esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale".
A differenza della fideiussione, dove vige il principio dell'art. 1944 c.c. che stabilisce l'obbligazione solidale del fideiussore con il debitore principale (salvo patto contrario per il beneficio della preventiva escussione), nel contratto autonomo di garanzia il creditore può liberamente scegliere a chi rivolgersi per ottenere il pagamento. Questa libertà contraddistingue proprio questa figura di contratto. Nella fideiussione, il creditore può scegliere liberamente tra debitore principale e fideiussore solo quando quest'ultimo non abbia il beneficio della preventiva escussione. L'art. 1944 c.c. stabilisce infatti che "il fideiussore è obbligato in solido col debitore pagina 4 di 6 principale al pagamento del debito", ma "le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale". Nel contratto autonomo di garanzia, invece, questa limitazione non sussiste proprio perché manca il carattere accessorio dell'obbligazione del garante.
Nel contratto di cui al caso che ci si occupa il creditore mantiene comunque piena libertà di rivolgersi direttamente al debitore principale per ottenere l'adempimento dell'obbligazione originaria. Questa possibilità non è preclusa dall'esistenza del contratto autonomo di garanzia, che rappresenta una tutela aggiuntiva e non sostitutiva del rapporto principale.
Infatti, va evidenziato come il creditore può scegliere di rivolgersi direttamente al garante autonomo, senza dover preventivamente tentare l'escussione del debitore principale. Come precisato dalla giurisprudenza, nel contratto autonomo di garanzia il garante si impegna ad eseguire, a richiesta del creditore, la prestazione dovuta dal debitore principale senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto principale.
Questa libertà in capo al creditore viene chiarita in giurisprudenza anche in sede di esecuzione laddove "il creditore è legittimato a procurarsi titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento della medesima somma, ferma restando l'impossibilità di agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede esecutiva quale coobbligato aggredire e promuovendo eventualmente l'azione esecutiva nei confronti dell'altro solo per il residuo non soddisfatto" Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 15470 del 3 giugno 2024.
Va evidenziato come in capo al creditore non sussiste dunque alcuna obbligazione alla escussione preventiva del terzo e in tal senso la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opponente anche nei riguardi della domanda avanzata verso il terzo risultando la domanda sul medesimo fondata sul medesimo motivo presupposto della presente opposizione al D.I., rectius l'obbligo in capo al creditore del beneficium ordinis nell'escussione verso tenuto conto delle semplici Controparte_2
questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, nella quantificaozne dei compensi di avvocato trova giustificazione una riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M.
147/2022,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 4835/21, rigetta la domanda avanzata dalla parte opponente e conferma il D.I. qui opposto;
pagina 5 di 6 accerta come dovuto quanto intimato in D.I. per sorte capitale in pagamento alla parte opposta anche dal terzo qui costituito tenuto conto della specifica domanda subordinata avanzata nel presente giudizio da parte opposta nei suoi riguardi.
NA parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle parti convenute che liquida, per ciascuna, in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap, riguardo ai compensi della difesa opposta questi devono essere pagati dall'Avv. MARCELLO ANGELO DI
IO in quanto dichiaratosi procuratore antistatario.
Pescara, 23 novembre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n.1678/2024 promossa da:
, in proprio, C.F. e quale titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta , p. iva n. Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORIO RUGGIERI (avvocato dichiaratosi P.IVA_1
antistatario), domicilio eletto presso lo studio di questi in FRANCAVILLA AL MARE al
VIALE NETTUNO, 72 – pec Email_1
opponente contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MARCELLO ANGELO DI IO (avvocato dichiaratosi antistatario), domicilio eletto pec
Email_2
opposto
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
DR CO e dell'avv. ROBERTO D'URBANO, domicilio eletto in CHIETI al
VIALE BENEDETTO CROCE, 147 – pec e e Email_3
Email_4
TE MA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertato e dichiarato il beneficium ordinis nell'escussione del fideiussore IN.
, quale chiamato in causa nel presente giudizio, e per l'effetto condannarlo al Controparte_2
pagamento della somma di Euro 26.000,00 nei confronti dell'opposto sig. CP_1
accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia tra il sig. Parte_1
e il chiamato in causa IN. , condannare quest'ultimo al pagamento
[...] Controparte_2
della somma di Euro 26.000,00 nei confronti dell'opposto sig. con vittoria delle CP_1
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Parte opposta - rigettare, perché infondata in fatto e diritto oltre che del tutto pretestuosa,
l'opposizione proposta, confermando la piena legittimità del Decreto INiuntivo n. 412/2024 del
15.04.2024, R.G. 1123/2024, con conseguente condanna di in proprio e Parte_1
nella qualità di titolare della ditta Parte_2 Parte_1
(p. iva ) corrente in IA (NA), al pagamento in favore del sig.
[...] P.IVA_1
della somma di euro 26.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al CP_1
soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, essendo stata formalizzata tra garante (ing.
) e garantito ( ) una mera solidarietà passiva tale per cui Controparte_2 Parte_1
alla mentovata espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione consegue il diritto in capo al creditore ( di poter agire indifferentemente per l'adempimento nei CP_1 confronti dell'uno o dell'altro. In via subordinata: nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse obbligato al pagamento l'ing. , come da richiesta in subordine, pronunciare Controparte_2
condanna di questi al pagamento in favore del sig. della somma di euro 26.000,00, CP_1
oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese.
Con distrazione delle spese, diritti ed onorari della fase monitoria e di opposizione da rendere in favore del difensore e procuratore antistatario.
Terzo chiamato - rigettare e dichiarare inammissibile perché infondata in fatto e diritto oltre che del tutto pretestuosa, l'opposizione proposta, confermando la piena legittimità del Decreto
INiuntivo n. 412/2024 del 15.04.2024 R.G. 1123/2024, con conseguente condanna del Sig.
in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1 [...]
(P.IVA ) corrente in IA (NA) Parte_2 P.IVA_1
Via San Leonardo 54, al pagamento in favore del Sig. per le causali di cui in CP_1
pagina 2 di 6 narrativa la complessiva somma di euro 26.000,00, oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al soddisfo, alla rivalutazione monetaria e alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della fase monitoria. Condannare il Sig. in proprio e nella sua qualità, all'integrale Parte_1 rifusione nei confronti dell'IN. di tutte le spese, e compensi del presente Controparte_2
giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da in proprio e quale titolare della ditta Persona_1
individuale a suo nome, per ottenere la revoca del Decreto ingiuntivo n. 412.2024, reso con provvisoria esecutività dal Tribunale di Pescara in favore di per € 26.000,00, oltre CP_1
spese e competenze di procedura monitoria.
Il credito intimato in pagamento si fondava su un contratto di mutuo di scopo del 6.12.2022 per euro 24.000,00, contratto con cui era concesso il prestito di denaro per l'acquisto di materiali edili per il cantiere sito in Montesilvano alla via Carmine D'Agnese, 21 con l'obbligo alla restrizione della somma prestata entro il 31.12.2023; con il mancato rispetto dell'obbligazione di restituzione al termine convenuto andava a maturare la penale ex art. 5 ex contratto per euro
2.000,00, somma anche questa ingiunta in pagamento in sede monitora.
Nell'opposizione era contestata la pretesa creditoria azionata sostenendo che in forza di quanto convenuto ex art. 9 del richiamato contrato di mutuo andava preventivamente richiesto il pagamento a quale parte garante ex contratto di cui all'allegato A del Controparte_2 contratto di mutuo. In tal senso era a richiamare l'art. 4 di cui all'A che prevede la “richiesta di pagamento a semplice richiesta scritta e la rinuncia del fideiussore a far valere qualsivoglia riserva e/o eccezione derivante dal rapporto principale”, sic il contratto si cui all'allegato A andava in ragione del suo contenuto qualificato come contratto di garanzia autonoma e non contratto di mera fideiussione .
Nella spiegata opposizione l'opponente era a chiedere di autorizzarsi la chiamata del terzo, ing.
Avanzando nei sui riguardi specifica domanda di condanna al pagamento al Controparte_2
creditore della somma intimata nel procedimento monitorio;
il G.I. ne autorizzava la chiamata.
Si costituivano sia la parte opposta che il terzo, i quali erano a chiedere il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza il G.I. era rigettare la istanza avanzata dalla difesa opponente di sospensione alla provvisoria esecutività al D.I.
pagina 3 di 6 Non erano avanzate dalle difese costituite istanze istruttorie e queste erano a chiedere che la causa fosse mandata a decisione. Il G.I. concessi termini ex art. 189 cpc a fronte del deposito di dette memorie era a trattenere la causa a decisione.
La causa risulta tutta documentalmente istruita le obbligazioni assunte dalle parti e oggetto della presente lite devono essere accertate dai contratti prodotti tra le parti.
Appare pacifica l'erogazione del denaro dato in prestito e che alla scadenza pattuita il mutuante non vedeva restituita la somma erogata in favore del mutuatario.
In atti risultano prodotti due contratti: il primo sottoscritto tra la parte opposta e la parte opponete ed è un contrato di mutuo di scopo;
il secondo sottoscritto, in pari data, tra la parte qui opponente e il terzo, quest'ultimo contratto viene allegato al contratto di mutuo e si pone in stretta correlazione al contrato di mutuo stesso.
L'attenzione ai fini del decidere la presente causa va posta a questo secondo contratto, che va ribadito veniva sottoscritto solo dalla parte opponente e dal terzo;
questo contratto sebbene intitolato “contratto di fideiussione “ presenta delle peculiarità che lo portano ad assume un diversa natura.
La difesa opponente punta a fondamento della propria opposizione l'assunto che il contrato si pone come contrato autonomo di garanzia e questo che non consentiva al creditore di azionare direttamente la procedura monitoria verso il debitore in quanto andava ogni Persona_1
azione recuperatoria preventivamente azionata nei riguardi di . Controparte_2
All'evidenza l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. Tra gli elementi qualificatori rilevanti, la giurisprudenza ha individuato proprio
"l'esclusione pattizia della preventiva escussione del debitore principale".
A differenza della fideiussione, dove vige il principio dell'art. 1944 c.c. che stabilisce l'obbligazione solidale del fideiussore con il debitore principale (salvo patto contrario per il beneficio della preventiva escussione), nel contratto autonomo di garanzia il creditore può liberamente scegliere a chi rivolgersi per ottenere il pagamento. Questa libertà contraddistingue proprio questa figura di contratto. Nella fideiussione, il creditore può scegliere liberamente tra debitore principale e fideiussore solo quando quest'ultimo non abbia il beneficio della preventiva escussione. L'art. 1944 c.c. stabilisce infatti che "il fideiussore è obbligato in solido col debitore pagina 4 di 6 principale al pagamento del debito", ma "le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale". Nel contratto autonomo di garanzia, invece, questa limitazione non sussiste proprio perché manca il carattere accessorio dell'obbligazione del garante.
Nel contratto di cui al caso che ci si occupa il creditore mantiene comunque piena libertà di rivolgersi direttamente al debitore principale per ottenere l'adempimento dell'obbligazione originaria. Questa possibilità non è preclusa dall'esistenza del contratto autonomo di garanzia, che rappresenta una tutela aggiuntiva e non sostitutiva del rapporto principale.
Infatti, va evidenziato come il creditore può scegliere di rivolgersi direttamente al garante autonomo, senza dover preventivamente tentare l'escussione del debitore principale. Come precisato dalla giurisprudenza, nel contratto autonomo di garanzia il garante si impegna ad eseguire, a richiesta del creditore, la prestazione dovuta dal debitore principale senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto principale.
Questa libertà in capo al creditore viene chiarita in giurisprudenza anche in sede di esecuzione laddove "il creditore è legittimato a procurarsi titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento della medesima somma, ferma restando l'impossibilità di agire esecutivamente per l'intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede esecutiva quale coobbligato aggredire e promuovendo eventualmente l'azione esecutiva nei confronti dell'altro solo per il residuo non soddisfatto" Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 15470 del 3 giugno 2024.
Va evidenziato come in capo al creditore non sussiste dunque alcuna obbligazione alla escussione preventiva del terzo e in tal senso la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opponente anche nei riguardi della domanda avanzata verso il terzo risultando la domanda sul medesimo fondata sul medesimo motivo presupposto della presente opposizione al D.I., rectius l'obbligo in capo al creditore del beneficium ordinis nell'escussione verso tenuto conto delle semplici Controparte_2
questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, nella quantificaozne dei compensi di avvocato trova giustificazione una riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M.
147/2022,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 4835/21, rigetta la domanda avanzata dalla parte opponente e conferma il D.I. qui opposto;
pagina 5 di 6 accerta come dovuto quanto intimato in D.I. per sorte capitale in pagamento alla parte opposta anche dal terzo qui costituito tenuto conto della specifica domanda subordinata avanzata nel presente giudizio da parte opposta nei suoi riguardi.
NA parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalle parti convenute che liquida, per ciascuna, in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap, riguardo ai compensi della difesa opposta questi devono essere pagati dall'Avv. MARCELLO ANGELO DI
IO in quanto dichiaratosi procuratore antistatario.
Pescara, 23 novembre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 6 di 6