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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1906 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASINI C.F._1
SILVIO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLLURA' C.F._2
CLAUDIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/06/2025 i coniugi Pt_2
[...] nata a [...] il [...], e
[...] [...]
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FORZA D'AGRO' il
04/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 26/08/2018, la figlia Persona_1
;
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 202/2024 dell'01/10/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I SIg.ri e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno la residenza dove riterranno più opportuno, senza interferire l'una nella vita personale dell'altro, nel rispetto delle esigenze della figlia e compatibilmente con un agevole svolgimento degli incontri con la stessa. 2) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso l'abitazione in cui la SI.ra è residente, sita a Savoca (ME), Via Rina Inferiore n. 31/T. Pt_1
3) L'ex casa coniugale, sita a Santa Teresa di Riva (ME), Via Nino Bixio n.
15, resta nella disponibilità del SI. 4) I genitori eserciteranno la CP_1
responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di
2 ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore – relative, tra l'altro, all'istruzione, all'educazione ed alla salute – verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori non concedono l'autorizzazione all'espatrio della figlia, se non previo accordo per iscritto. 5) Gli ex coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 6) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le attività extrascolastiche della bambina. Il SI.
quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nel CP_1
weekend, si occuperà di farle svolgere i compiti e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre all'orario stabilito. 7) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle condizioni minime, corrispondenti al relativo diritto/dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore, di seguito meglio specificate e già determinate nel ricorso per separazione consensuale: − il SI. quando ne avrà la disponibilità e previa CP_1
tempestiva comunicazione ed accordo con SI.ra , preleverà la figlia Pt_1
da casa della SI.ra alle ore 07:30 per accompagnarla a scuola e, Pt_1
successivamente, prenderla all'uscita. La bambina, ove ciò dovesse essere consentito dagli impegni lavorativi, resterà con il padre dall'uscita da scuola
(alle ore 16:00 circa) sino alle 20:00 e verrà riaccompagnata presso la casa della madre. Previo accordo tra i genitori, potrà essere concordato il pernotto presso il padre;
− la figlia trascorrerà alternativamente e, comunque, tenuto
3 conto degli impegni lavorativi del SI. una giornata tra sabato e CP_1
domenica con il padre dalle ore 8:00 del mattino fino alla sera alle ore 20:00; ovvero, ove ciò sia possibile, sempre alternativamente dalla sera ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 del sabato ovvero dalle ore 20:00 del sabato alle ore 20:00 di domenica, con relativo pernotto, quando il padre la riaccompagnerà presso la madre;
− per i giorni di vacanza e per le festività,
i SIg.ri e pattuiscono, sin da adesso, Controparte_1 Parte_1
che la permanenza presso l'uno o l'altro genitore verrà concordata di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia. In caso di disaccordo, si stabilisce, sin da ora, che durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo diverso accordo tra i genitori;
le altre festività verranno concordate di volta in volta, rispettando, comunque, il criterio dell'alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
inoltre, la minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre i giorni dei compleanni della figlia verranno possibilmente trascorsi alternando, di anno in anno, la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. 8) Tenuto conto della situazione economica
4 complessiva dei SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo corrisponderà alla SI.ra , entro giorno 5 (cinque) di ogni Pt_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento per spese ordinarie della figlia, la complessiva somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. 9) Le spese straordinarie necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle scolastiche, di natura ludica o parascolastica, sportive, sanitarie, ecc.), secondo l'attuale tenore di vita e preventivamente concordate tra i genitori, verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e nel caso in cui siano anticipate da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere a rimborsare l'altro genitore, tempestivamente e a semplice richiesta, della quota a lui spettante, previa esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
10) Considerato l'attuale stato lavorativo di entrambi, il SI. e la CP_1
SI.ra rinunciano reciprocamente al contributo di Pt_1
mantenimento/assegno divorzile, dichiarando di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 11) I genitori, richiamato l'art. 473-bis.51, comma
5, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore. 12) Entrambi i ricorrenti sono stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato ed in tal modo verranno liquidati i rispettivi legali. 13) Le parti dichiarano di aver definito qualsivoglia questione economico-patrimoniale correlata al matrimonio e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, oltre quanto sopra riportato”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12 settembre 2025.
5 Alla suddetta udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 202/2024 dell'01/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
6 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di FORZA D'AGRO' il 04/09/2012, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e Controparte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FORZA
D'AGRO' di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1906 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASINI C.F._1
SILVIO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. COLLURA' C.F._2
CLAUDIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/06/2025 i coniugi Pt_2
[...] nata a [...] il [...], e
[...] [...]
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FORZA D'AGRO' il
04/09/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata, il 26/08/2018, la figlia Persona_1
;
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 202/2024 dell'01/10/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I SIg.ri e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno la residenza dove riterranno più opportuno, senza interferire l'una nella vita personale dell'altro, nel rispetto delle esigenze della figlia e compatibilmente con un agevole svolgimento degli incontri con la stessa. 2) La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso l'abitazione in cui la SI.ra è residente, sita a Savoca (ME), Via Rina Inferiore n. 31/T. Pt_1
3) L'ex casa coniugale, sita a Santa Teresa di Riva (ME), Via Nino Bixio n.
15, resta nella disponibilità del SI. 4) I genitori eserciteranno la CP_1
responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di
2 ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore – relative, tra l'altro, all'istruzione, all'educazione ed alla salute – verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. I genitori non concedono l'autorizzazione all'espatrio della figlia, se non previo accordo per iscritto. 5) Gli ex coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 6) Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione della minore con il padre, questi potrà averla e tenerla con sé quando desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le attività extrascolastiche della bambina. Il SI.
quando la figlia starà con lui nei giorni infrasettimanali e/o nel CP_1
weekend, si occuperà di farle svolgere i compiti e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre all'orario stabilito. 7) In ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle condizioni minime, corrispondenti al relativo diritto/dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore, di seguito meglio specificate e già determinate nel ricorso per separazione consensuale: − il SI. quando ne avrà la disponibilità e previa CP_1
tempestiva comunicazione ed accordo con SI.ra , preleverà la figlia Pt_1
da casa della SI.ra alle ore 07:30 per accompagnarla a scuola e, Pt_1
successivamente, prenderla all'uscita. La bambina, ove ciò dovesse essere consentito dagli impegni lavorativi, resterà con il padre dall'uscita da scuola
(alle ore 16:00 circa) sino alle 20:00 e verrà riaccompagnata presso la casa della madre. Previo accordo tra i genitori, potrà essere concordato il pernotto presso il padre;
− la figlia trascorrerà alternativamente e, comunque, tenuto
3 conto degli impegni lavorativi del SI. una giornata tra sabato e CP_1
domenica con il padre dalle ore 8:00 del mattino fino alla sera alle ore 20:00; ovvero, ove ciò sia possibile, sempre alternativamente dalla sera ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 del sabato ovvero dalle ore 20:00 del sabato alle ore 20:00 di domenica, con relativo pernotto, quando il padre la riaccompagnerà presso la madre;
− per i giorni di vacanza e per le festività,
i SIg.ri e pattuiscono, sin da adesso, Controparte_1 Parte_1
che la permanenza presso l'uno o l'altro genitore verrà concordata di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia. In caso di disaccordo, si stabilisce, sin da ora, che durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, mentre per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza della bambina presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo diverso accordo tra i genitori;
le altre festività verranno concordate di volta in volta, rispettando, comunque, il criterio dell'alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori;
inoltre, la minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre i giorni dei compleanni della figlia verranno possibilmente trascorsi alternando, di anno in anno, la presenza della bambina con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. 8) Tenuto conto della situazione economica
4 complessiva dei SIg.ri e Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo corrisponderà alla SI.ra , entro giorno 5 (cinque) di ogni Pt_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento per spese ordinarie della figlia, la complessiva somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. 9) Le spese straordinarie necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle scolastiche, di natura ludica o parascolastica, sportive, sanitarie, ecc.), secondo l'attuale tenore di vita e preventivamente concordate tra i genitori, verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno e nel caso in cui siano anticipate da uno dei genitori, l'altro dovrà provvedere a rimborsare l'altro genitore, tempestivamente e a semplice richiesta, della quota a lui spettante, previa esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
10) Considerato l'attuale stato lavorativo di entrambi, il SI. e la CP_1
SI.ra rinunciano reciprocamente al contributo di Pt_1
mantenimento/assegno divorzile, dichiarando di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 11) I genitori, richiamato l'art. 473-bis.51, comma
5, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore. 12) Entrambi i ricorrenti sono stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato ed in tal modo verranno liquidati i rispettivi legali. 13) Le parti dichiarano di aver definito qualsivoglia questione economico-patrimoniale correlata al matrimonio e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, oltre quanto sopra riportato”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 12 settembre 2025.
5 Alla suddetta udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 202/2024 dell'01/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
6 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di FORZA D'AGRO' il 04/09/2012, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e Controparte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di FORZA
D'AGRO' di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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