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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5133/2018 R.G.
tra in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. de Leo Rosanna Parte_1
(comunicazioni a Email_1
- -- attore-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Casalino Cosmo Damiano (comunicazioni a Controparte_1
Email_2
-Convenuto –
e
Controparte_2
- Convenuto contumace -
OGGETTO: “azione di annullamento del contratto di transazione”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 9.7.2024)
Come da verbale dell'udienza del 9.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ricostruiva le vicende relative al Parte_1
contenzioso con i signori – odierni convenuti. CP_1 CP_2
Cercando di riordinare i passaggi del contenzioso in questione, vi è che i sig. – CP_1 CP_2
instauravano inizialmente procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
1 volto ad accertare le cause delle infiltrazioni presenti nel locale di loro proprietà; nel corso di tale procedimento veniva disposta perizia tecnica da parte dell'ing. , che accertava la Per_1
responsabilità del per le infiltrazioni conseguenti ai lavori di manutenzione straordinaria Pt_1
della vicina sede stradale e quantificava i danni in euro 12.000,00 che, sommati ad euro 39.168,00
richiesti dagli odierni convenuti per spese di pulizia, determinavano la complessiva richiesta nei confronti del di euro 51.168,00. Pt_1
Il dunque, al fine di evitare l'alea del giudizio, concludeva in data 28.12.2006, Parte_1
contratto di transazione che prevedeva il pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore degli odierni convenuti, e la rimozione delle cause delle infiltrazioni entro 180 giorni.
Accadeva tuttavia che, soprattutto in occasione di precipitazioni piovose, i fenomeni infiltrativi all'interno del locale persistevano, e gli odierni convenuti notificavano in data 22.3.2011 atto di citazione iscritto al n. 95000376/2011 r.g. Tribunale di Trani – articolazione di Andria (all. 3 all'atto di citazione) con cui chiedevano la risoluzione dell'atto di transazione concluso tra le parti in data
28.12.2006 per inadempimento del accertare e dichiarare la responsabilità del Parte_1
nella determinazione dei danni provocati al locale degli odierni convenuti e, Parte_1
per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di euro 48.135,00 per risarcimento Pt_1
danni oltre alla ulteriore somma a titolo risarcitorio.
Accadeva che, disposta ctu nel corso del procedimento in questione, il consulente ing. Per_2
escludeva la ricorrenza di profili di responsabilità in capo al essendo le Parte_1
infiltrazioni da ricondurre ad altra causa, e segnatamente ad uno scollamento dell'impianto idrico
– fognante dell'immobile confinante con la proprietà degli attori.
Alla luce di tali conclusioni, i sig. – attori in quel procedimento, dichiaravano di CP_1 CP_2
voler rinunciare alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del Parte_1
e tuttavia, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del Comune, il procedimento in questione inscritto con r.g. n. 376/2011 veniva definito con la sentenza n. 714/2015 che dichiarava cessata la materia del contendere e condannava gli attori al pagamento delle competenze di lite.
Con il procedimento che ci occupa, dunque, il intendeva chiedere Parte_1
l'annullamento della transazione ex art. 1975 co. 2 c.c. in quanto transazione non novativa e non generale, ma riferibile all'affare determinato consistente nella eliminazione delle infiltrazioni del locale dei convenuti, per le quali il successivo accertamento tecnico, che rappresenta, secondo la prospettazione dell'ente attore, il “documento” posteriormente conosciuto, prova che, già all'epoca
2 della transazione i sig. – non avevano diritto alla percezione di alcuna somma. CP_1 CP_2
Concludeva, pertanto chiedendo, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare l'annullamento dell'atto di transazione sottoscritto il 28.12.2006 tra il ed i Parte_1
signori e ex art. 1975 co. 2 c.c. per le motivazioni in premessa e Controparte_1 Controparte_2
comunque per vizio del consenso – errore ex art. 1429 c.c. e, per l'effetto, condannare i convenuti,
in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 30.000,00 percepita in esecuzione della transazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Rosanna de Leo in quanto dichiaratasi antistataria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.1.2019 si costituiva il convenuto (avv. Controparte_1
C. D. Casalino), che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda deducendo la mancata ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1975 co. 2 c.c., essendo il documento su cui intende fondare la domanda di annullamento, ossia la ctu nel procedimento r.g. n. 376/2011, sopravvenuto alla transazione e non scoperto successivamente;
in via gradata, deduceva, poi, che il procedimento rg. n. 376/2011 si concludeva con sentenza di cessazione della materia del contendere, sicchè alcuna valutazione del merito della controversia è stata fatta dal Giudicante, inoltre precisato che alcuna somma era stata versata dal in adempimento della transazione della quale si chiede Parte_1
l'annullamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito in quanto antistatario.
Nessuno si costituiva per cui l'atto di citazione era ritualmente notificato, sicchè Controparte_2
occorre dichiararne la contumacia.
All'udienza di prima comparizione dell'8.2.2019, parte attrice depositava copia cartacea della notifica nei confronti della convenuta rigettata la richiesta di assegnazione dei termini di cui CP_2
all'art. 183 co. 6 c.p.c. essendo la causa documentale;
all'udienza del 14.3.2019 le parti erano invitate a transigere con compensazione delle spese di lite;
tale proposta conciliativa era accolta soltanto dai convenuti e, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la
3 precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2021, poi rinviata in considerazione di adeguare il calendario delle decisioni con il programma di smaltimento fino all'udienza del 7.10.2021,
quando la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano, insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
La domanda proposta dal non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Al fine dell'applicabilità dell'art. 1975 co. 2 c.c., il cui riferimento alla fattispecie che ci occupa è
invocato dalla parte attrice, occorre infatti che la transazione non riguardi un affare determinato, e che con documenti scoperti posteriormente si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Nessuna delle due condizioni di cui sopra ricorre nella fattispecie che ci occupa.
La transazione conclusa tra il e i sig. – non è generale, ma ha Parte_1 CP_1 CP_2
ad oggetto la specifica controversia insorta in riferimento alle infiltrazioni nel locale dei convenuti.
Inoltre, in relazione ai “documenti scoperti posteriormente”, deve trattarsi di documenti scoperti posteriormente perché al momento della transazione erano occulti o occultati dall'altra parte;
al momento della transazione, dunque, il documento era sconosciuto e non si sapeva dove fosse,
perché non reperibile, e solo successivamente se ne conosce l'esistenza e si viene a sapere dov'è.
Nel caso che ci occupa, la consulenza su cui il intende fondare la domanda di Parte_1
annullamento interveniva in un momento successivo alla conclusione della transazione, e modificava la ricostruzione delle circostanze in fatto come prospettate al momento dell'accordo.
Sul punto, si afferma concordemente che “al di fuori delle ipotesi previste negli articoli 1971 e 1975 c.c.,
non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese
contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa se avesse
avuto conoscenza con avrebbe concluso l'accordo transattivo” (Cass., sent. n. 690 del 14.1.2005).
Per tali ragioni, la domanda proposta dal è rigettata. Parte_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, non liquidata la fase istruttoria stante il mancato esperimento della relativa attività e con applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 e riduzione del 50% in applicazione dei valori minimo dello scaglione in adeguamento del valore medio al valore della controversia.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5133/2019 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta le domande proposte dal con atto di citazione del 27.9.2018; Parte_1
3. dichiara tenuto e condanna il al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore del convenuto costituito che, in relazione al valore della Controparte_1
controversia, liquida in euro 2.905,00 (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 d.m. n. 55/2014 in adeguamento del valore medio dello scaglione al valore della controversia, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Cosimo Damiano Casalino in quanto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 28.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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