Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/03/2022, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2022
N. 00197/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria Pagliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Pollaiolo 5;
-OMISSIS-, in persona del Curatore Fallimentare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza -OMISSIS- del Sindaco del Comune di Brindisi, emessa ai sensi dell’art.192 comma 3 del D. Lgs. n.152/2006, recante l’oggetto “Abbandono rifiuti su un terreno sito in Brindisi e identificato al Catasto al Fg.-OMISSIS- particella-OMISSIS-”, con cui è stato ordinato in via solidale ai ricorrenti di mettere in sicurezza i due fabbricati esistenti a rustico ed il terreno predetto e di procedere alle ulteriori attività ivi analiticamente indicate, notificata ai ricorrenti rispettivamente in data 15.12.2021 e 30.12.2021;
di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e, comunque, collegato, ancorchè non cognito, in quanto illegittimo e lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to D. Giugni anche in sostituzione dell'avv.to L.M. Pagliani;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora , atteso che l’impugnata ordinanza sindacale, adottata ai sensi dell’art.192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, risulta correttamente notificata ai proprietari e/o detentori o comunque ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) posti in qualificata relazione materiale di disponibilità con l’area e gli immobili ivi insistenti fonti di inquinamento ambientale, gravando sugli stessi l’obbligo di attivarsi per evitare il perpetuarsi e l’aggravamento della situazione di pericolo e danno ambientale;
Ritenuto che il Comune di Brindisi abbia esaustivamente accertato che il terreno e i due immobili allo stato rustico oggetto dell’ordinanza epigrafata risultano essere stati, sia pure a diverso titolo e per diversi periodi temporali, nella disponibilità: della Società -OMISSIS-, legalmente rappresentata dal Sig. -OMISSIS-; a seguito dell’incorporazione di quest’ultima, della -OMISSIS- (ancora iscritta nel Registro delle Imprese), all’interno della quale il sig. -OMISSIS- è stato dal 4.3.2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 19.04.2011 nominato Liquidatore della Società; della -OMISSIS-che, costituita il 24.12.2002 ha cessato l’attività in data 20.02.2020 a seguito della fusione per incorporazione nella -OMISSIS-.; del sig. -OMISSIS-, oltre alle suindicate qualità, anche quale amministratore unico della -OMISSIS- dal 24.12.2002 e, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17.5.2017 e Amministratore Unico della medesima Società dal 2.1.2018; della -OMISSIS- (il cui capitale sociale è detenuto interamente dallo stesso -OMISSIS-) a seguito della cessazione dell’attività della -OMISSIS-e della fusione per incorporazione di quest’ultima, all’interno della quale il sig. -OMISSIS- è stato nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato;
Osservato che, anche nel caso di fusione per incorporazione di Società di capitali, l’acquirente subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 10/2019) e, quanto alla responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori in conseguenza del potere di rappresentanza generale, ai sensi dell’art. 2476 c.c. sono solidalmente responsabili verso la Società e verso terzi soggetti dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, fra cui anche gli obblighi ambientali e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, appare evidente il ruolo attivo e gestorio svolto dal sig. -OMISSIS- senza soluzione di continuità nelle varie compagini societarie che si sono succedute; quanto alla eventuale dedotta responsabilità della Curatela fallimentare della -OMISSIS- S.p.A. a far data dal 23.7.2015 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 12.06.2018 (data di rinuncia all’acquisizione del terreno de quo ai sensi dell’art.104 - ter L.F.), la stessa, comunque, “ non elide la concorrente responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente ” (in tal senso Consiglio di Stato n.4383/2021), anche a tiolo omissivo per non essersi doverosamente attivati per adottare ogni misura necessaria ad evitare il perpetrarsi del deposito incontrollato dei rifiuti; in particolare, da un lato la sussistenza di enormi quantitativi di rifiuti nei due fabbricati a rustico e nell’area circostante privi (ab origine) di alcuna chiusura e/o recinzione e, dall’altro, la quantità, l’ingombro e la natura dei rifiuti depositati, obiettivamente denotano, in applicazione del principio del “più probabile che non”, la inescusabile negligenza e l’incuria dei soggetti che, a vario titolo, e in maniera concorrente e solidale (incluse le società madri e operative), hanno contribuito al verificarsi dell’accertato deposito incontrollato dei rifiuti, apparendo evidente l'omissione di qualsivoglia accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dei fabbricati e dell'area in questione, impedendo che possano essere in essi indebitamente depositati rifiuti nocivi per l’ambiente.
Ritenuto che appare del tutto irrilevante ai fini di causa la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui la titolarità del capitale sociale di -OMISSIS-sarebbe pervenuta a -OMISSIS-nel dicembre 2018; e sottolineato che lo stato degli immobili di che trattasi, come accertato dal Comune, ragionevolmente, denota una situazione di degrado e totale incuria protrattasi (sin dall’inizio) per anni in assenza di qualsivoglia misura doverosa minima di custodia.
Ritenuto che stante la ragionevolezza del costrutto argomentativo seguito dalla P.A. Comunale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba prevalere quello di carattere ambientale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO