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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 07/07/2025 alle ore 10,24 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 627/2022, 29/2023, 33/2023, 51/2023, 53/2023, 55/2023 promosse rispettivamente da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_6 C.F._6
(ricorrenti, avv.ti Alberto Benifei e Isabella Benifei) contro c.f. (convenuta, avv. Maurizio Orione) Controparte_1 P.IVA_1 con la chiamata di
WORLD PAINTING S.R.L. c.f. (terza chiamata, avv. Francesca P.IVA_2
Pezzana)
e con la chiamata di c.f. (terzo chiamato, avv. Gabriele Controparte_2 C.F._7
Galeazzi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Isabella Benifei per il ricorrente;
l'avv. Maurizio Orione per CP_1
l'avv. Federico Arcolai in sost. avv. Galeazzi per CP_2
l'avv. Francesca Pezzana per LD IN.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
1 Le parti discutono la causa, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.6.2022 , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della ditta individuale (cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese il 2.3.2021 con cessione dell'azienda alla a sua CP_4 volta cancellata dal registro delle imprese il 15.11.2021) dal 3.11.2020 al
31.1.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 8-17 da lunedì a venerdì, oltre un sabato e una domenica al mese e non aveva mai goduto di ferie e permessi (nonostante quanto indicato nei prospetti paga), aggiungendo che nei prospetti paga erano indicate “assenze non retribuite” che corrispondevano a periodi in cui il datore di lavoro lo lasciava a casa e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
3082,66 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR.
Con altro ricorso depositato il 13.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_2 alle dipendenze della ditta individuale dal 22.9.2020 al Controparte_3
25.2.2021 e poi dal 25.2.2021 al 28.2.2021 alle dipendenze della con CP_4 contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece sempre seguito CP_1
l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 5442,25 a titolo di differenze CP_1 retributive comprensive di ferie e permessi non goduti.
Con altro ricorso depositato il 13.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze della ditta individuale dall'8.7.2020 al Controparte_3
20.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne e ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 1922,96 a titolo di differenze retributive.
2 Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 premesso Parte_4 di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_3 dal 25.10.2019 al 30.4.2020 e di nuovo dal 4.6.2020 al 19.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece sempre seguito l'orario 16- CP_1
24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne, senza mai fruire di ferie e permessi e ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1 della somma di € 9433,94 a titolo di differenze retributive comprensive di ferie e permessi non goduti.
Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_5 alle dipendenze della ditta individuale dal 14.10.2019 Controparte_3 al 19.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne senza mai fruire di ferie e permessi e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 7601,93 a titolo di differenze CP_1 retributive comprensive di TFR.
Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_6 alle dipendenze della ditta individuale dal 2.9.2020 al Controparte_3
12.12.2020 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne e ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 2214,50 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR e di ferie e permessi non goduti. ha dato atto di aver appaltato lavori a LD IN S.r.l. che a sua CP_1 volta li aveva subappaltati in parte a . Ha eccepito Controparte_3
l'incompetenza per territorio;
ha contestato la propria legittimazione passiva (o meglio la fondatezza della domanda) in relazione ai crediti di natura retributiva e ha chiesto di chiamare in causa LD IN per esserne manlevata.
Chiamata in causa, LD IN ha rilevato che i ricorrenti dovevano dimostrare di essere stati addetti all'appalto, ha negato di poter rispondere di crediti di natura retributiva e di retribuzioni dovute in relazione a periodi di assenza e ha chiesto di chiamare in causa per esserne Controparte_3
3 manlevata.
Chiamato in causa, ha eccepito l'incompetenza per territorio, ha dato CP_2 atto (per il solo ) che in sede conciliativa erano state pagate le somme Parte_1 richieste e ha comunque contestato nel merito la domanda.
Le cause sono state riunite.
2. In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio il giudice con precedente ordinanza il giudice ha già rilevato quanto segue: “…la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito come anche nel rito del lavoro, in cui sussistono 'più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione' e che 'in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata' (Cass., sez. lav., 18.6.2022 n. 18798)… in nessuna delle cause riunite risulta sollevata officiosamente dal giudice entro la prima udienza alcuna questione relativa alla competenza per territorio… né né CP_1 CP_3 risultano aver mai contestato il foro del contratto, e ciò nonostante in tutti i ricorsi si dia atto che il contratto era stato concluso alla ”. Pt_7
L'eccezione si deve quindi rigettare.
3. Nel merito, va premesso che l'appalto da a LD IN e il CP_1 subappalto da questa alla ditta sono pacifici. Controparte_3
Non è neppure specificamente contestato che i ricorrenti, dipendenti di CP_3
, abbiano prestato la loro attività nell'ambito di quel Controparte_3 subappalto. Al riguardo, va ricordato che il semplice richiamo dell'onere della prova non integra una contestazione (Cass., 21.5.2008 n. 13079).
Nell'an la responsabilità solidale di è quindi pacifica. CP_1
3.1. Ciò premesso, i ricorrenti risultano assunti a tempo parziale (30 ore a settimana).
Dall'istruttoria testimoniale svolta è risultato che invece l'orario normale era molto superiore (8 ore al giorno da lunedì a venerdì, 6 ore al sabato, 5 ore una domenica su due) e corrispondeva sostanzialmente a quello esposto nei ricorsi.
I testimoni, le cui deposizioni sono sostanzialmente collimanti, hanno infatti dichiarato:
“Ho lavorato per ora lavoro per un'altra ditta. Ho sempre lavorato al CP_2
4 con l'altra ditta. Ho lavorato per n anno circa, Parte_8 CP_2 CP_2 ho cominciato a luglio 2020, ho finito nel 2021 a gennaio febbraio e sono passato con un mese e poi ho finito di lavorare a marzo. , CP_5 Persona_1 [...]
e lavoravano tutti con Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 me al , anche loro per Facevamo tutti lo stesso orario, Pt_8 CP_2 sempre da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio cioè dalle 8 alle 5 del pomeriggio, sabato sempre, dalle 8 alle 2 del pomeriggio, una domenica sì e una no dalle 8 alle 2. Tutti sempre questo orario. C'eravamo sempre, tutti i giorni, mai ferie e permessi. Anzi un gruppo lavorava di sera dalle quattro del pomeriggio a mezzanotte. Io ho fatto la sera un mese nel 2020. e Parte_5 Parte_6 facevano una settimana di giorno e una di sera gli altri tre sempre di giorno.
Anche a me venivano dei soldi, ho firmato l'incarico a un avvocato per averli e li ho presi verso il 2022, loro non li hanno presi” ( Per_2
“Ho lavorato per ora lavoro per un'altra ditta. Ho sempre lavorato al CP_2
, con e con l'altra ditta. Ho iniziato per nel 2020 a Pt_8 CP_2 CP_2 novembre, ho finito nel 2021 a febbraio. , Persona_1 Parte_3 [...]
, e lavoravano tutti al , anche loro Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 per a volte con me, a volte su un'altra nave. Io facevo dalle 16 a CP_2 mezzanotte e anche gli altri, tutti i giorni da lunedì a venerdì, poi tutti i sabati di mattina dalle 8 alle 2 del pomeriggio, domenica qualche volta, dalle 8 alle 2 del pomeriggio. Io sempre di notte, solo una volta di giorno, gli altri a volte di notte e
a volte di giorno. Di giorno dalle 8 alle 17, un'ora pausa. Tutti i giorni, io non ho mai fatto ferie e permessi, non so gli altri. Anche a me vengono dei soldi, sono andato dall'avvocato Benifei, qualcosa ho preso, non tutto, nel 2022” ( Tes_1
“Lavoravo per nell'inverno tra 2020 e 2021. Lavoravo sempre a CP_2
. Conosco tutte le parti, erano tutti colleghi a . Facevamo Pt_8 Pt_8 turni, mattina dalle 8 alle 5 pomeriggio dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle 2. Una domenica sì e una no, dalle 9 all'una. Tutti questo orario.
Nessuno faceva ferie. Tutti c'erano tutti i giorni. Vedevo anche gli altri. Tutti lavoravamo su navi, erano tante navi” (Hasan Md.);
“Lavoravo per sei mesi fra 2020 e 2021 prima un mese Ancona poi CP_2 cinque mesi . Le parti erano tutti colleghi a . Facevamo due Pt_8 Pt_8 turni di otto ore, dalle 8 alle 5 e dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle
2. Una domenica lavoro dalle 8 all'una e una riposo. Io facevo queste ore, non
5 ricordo gli altri. Ferie non ce n'era, tutti i giorni lavoro” (Mia);
“Lavoravo per forse 2021 però non ricordo. Lavoravo a . Le CP_2 Pt_8 parti, tutti colleghi. Lavoro, ho fatto due turni, mattina dalle 8 alle 5 e pomeriggio dalle 2 alle 10 e anche dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle 2.
Domenica una sì una no, dalle 9 alle 2. Tutti stesso orario. Ferie, io solo due volte per andare a questura. Anche i colleghi, sempre lavoro” ; Tes_2
“Lavoravo per nel 2019. Quasi un anno. Da a . CP_2 CP_1 Pt_8
Lavoravano tutti con me [la domanda si riferiva ai ricorrenti]. Tutti a . Pt_8
Sempre otto ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato. Una domenica sì una domenica no. Domenica cinque sei ore. Sempre un'ora per mangiare. Mai ferie. Tutti i giorni a lavoro. Tutti le stesse ore. Entravo alle otto al mattino e uscivo alle cinque, un'ora per mangiare” . Tes_3
3.1. Non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi: in particolare non è sufficiente il solo fatto che i medesimi possano a loro volta vantare pretese economiche verso il datore di lavoro in dipendenza dello svolgimento di un orario lavorativo maggiore di quello contrattuale.
Va ricordato che, anche se la prova del lavoro straordinario e supplementare è necessariamente rigorosa, al lavoratore, quando il superamento dell'orario sia continuativo, è sufficiente dimostrare la giornata-tipo.
Dalle deposizioni dei testi si evince anche che non vi sono state assenze dei ricorrenti dal lavoro;
va ricordato che per quanto riguarda le assenze ingiustificate della prova è onerato il datore di lavoro, e che i prospetti paga non fanno prova a suo favore perché sono documenti da lui stesso provenienti.
Inoltre, il datore di lavoro non è esonerato dall'obbligazione retributiva se non usufruisce della prestazione lavorativa per propria scelta, salvo che dimostri l'esistenza di una causa non imputabile.
Non può ritenersi a tal fine significativa la produzione da parte di di una CP_2 lettera di richiamo al lavoratore per asserito mancato rispetto Parte_1 dell'orario contrattuale, che non fa prova a favore di chi l'ha formata.
4. In assenza di specifiche contestazioni sui conteggi depositati si assumono quindi come dovute le somme indicate in ricorso.
Peraltro, una parte di quelle somme sono esplicitamente imputate a ferie e permessi non goduti (mentre, diversamente da quanto eccepito da CP_1 nella causa promossa da non si rinvengono nei conteggi somme Parte_5
6 imputate a indennità di preavviso).
La responsabilità solidale del committente è limitata alle voci di natura retributiva e non si estende quindi alle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti che hanno natura mista (risarcitoria e retributiva).
Dato che i ricorrenti hanno agito nei soli confronti di e non risultano CP_1 aver mai esteso la domanda a né si è verificata un'ipotesi di estensione CP_2 automatica perché è stato chiamato in garanzia e non come vero CP_2 legittimato passivo, le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva devono allora essere defalcate dal dovuto e la condanna a favore dei ricorrenti si pronuncia a carico della sola CP_1
D'altra parte, ha ammesso di aver percepito un acconto, che va quindi Parte_1
a sua volta defalcato dal dovuto come peraltro ammesso nella nota di precisazione del credito da ultimo depositata.
Al riguardo va osservato che se pure è in astratto condivisibile l'eccezione di secondo cui la responsabilità solidale del datore di lavoro non si CP_1 estende al credito del lavoratore per unilaterale riduzione dell'orario lavorativo, nel caso di (unico dei ricorrenti che ha svolto una tale deduzione) Parte_1
l'acconto ricevuto da si deve imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., CP_2 dapprima ai crediti meno garantiti, e quindi alle voci di credito per le quali non opera la responsabilità solidale: sicché, defalcato l'acconto, del residuo dovuto risponde senz'altro in solido il committente.
4.1. Residuano quindi dovute le seguenti somme: ad : € 1018,11 (già defalcato l'acconto riconosciuto;
il conteggio finale Parte_1 non è specificamente contestato e non è pertanto riscontrata l'affermazione di secondo cui sarebbe cessata la materia del contendere per integrale CP_2 pagamento mentre cessa effettivamente la materia del contendere per la somma versata);
a € 4741,85 (defalcati dalla somma richiesta € 700,40 chiesti a Parte_2 titolo di ferie e permessi non goduti);
a € 1922,96 (come da richiesta); Parte_3
a € 7405,82 (defalcati dalla somma richiesta € Parte_4
571,29 + 1456,83 chiesti a titolo di ferie e permessi non goduti); ad € 6079,12 (defalcati dalla somma richiesta € 1522,81 chiesti a titolo Parte_5 di ferie e permessi non goduti);
7 a € 1833,79 (defalcati dalla somma richiesta € 380,71 chiesti a titolo Parte_6 di ferie e permessi non goduti).
5. viene quindi condannata a pagare ai ricorrenti le somme sopra CP_1 indicate, oltre accessori di legge.
5.1. ha chiesto la condanna di LD IN alla manleva. CP_1
L'azione di manleva può essere cumulata nel processo ed è assoggettata al rito del lavoro ai sensi degli artt. 32 e 40 c.p.c.. ha senz'altro azione di regresso nei confronti di LD IN, in CP_1 quanto sua appaltatrice e subcommittente di a sua volta responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/23.
Dato che sia sia LD IN rispondono di un'obbligazione CP_1 assunta nell'interesse di nei rapporti interni il debito si ripartisce pro CP_2 quota e le quote si presumono uguali per legge.
Ciò significa che ha diritto alla manleva nei confronti di LD IN CP_1 nei limiti della metà.
5.2. A sua volta LD IN ha chiesto la manleva nei confronti di CP_2
è l'originario datore di lavoro (in quanto titolare della propria ditta CP_2 individuale) e non è liberato dei debiti aziendali a seguito della cessione dell'azienda alla in assenza del consenso del creditore. CP_4
è quindi il soggetto nel cui interesse l'obbligazione era stata assunta e CP_2 nei suoi confronti il regresso è integrale, sicché nei suoi confronti LD IN ha diritto alla manleva per l'intero.
6. Per soccombenza rifonderà le spese ai ricorrenti e le CP_1 CP_2 rifonderà a LD IN.
Fra e LD IN le spese si compensano per soccombenza CP_1 reciproca.
Fra le altre parti non esiste rapporto processuale diretto e non possono essere assunte pronunce in punto spese.
Le spese si liquidano secondo i seguenti criteri: DM 55/14, tabella lavoro;
scaglione corrispondente alla somma attribuita e quindi fino a 1100 per , Pt_1
5201/26000 per e , 1101/5200 per gli altri;
riduzione sui Pt_5 Parte_4 valori medi per la semplicità della controversia;
quanto ai ricorrenti, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale si considera separatamente la causa promossa da , si Pt_1
8 considerano unitariamente con la maggiorazione per la difesa di due parti aventi interesse comune le cause promosse da e , si considerano Pt_5 Parte_4 unitariamente con l'aumento per la difesa di più parti aventi interesse comune le altre (perché criterio più favorevole per il debitore dell'applicazione dell'aumento sui compensi dovuti per la causa di maggior valore); quanto a LD IN, chiamata in causa due volte, nella capofila e nelle altre cause già riunite a quel momento, liquidazione separata per la causa promossa da , unitaria con Pt_1
l'aumento per la difesa contro due parti aventi interesse comune per le cause promosse da e , unitaria con l'aumento per la difesa contro Pt_5 Parte_4 più parti aventi interesse comune per le altre (perché criterio più favorevole per il debitore dell'applicazione dell'aumento sui compensi dovuti per la causa di maggior valore).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare ai ricorrenti le seguenti somme: ad
[...]
€ 1018,11; a € 4741,85; a € 1922,96; a Pt_1 Parte_2 Parte_3
€ 7405,82; ad € 6079,12; a € Parte_4 Parte_5 Parte_6
1833,79; il tutto, per tutti i ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla maturazione;
quanto ad , dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori Parte_1 somme richieste;
quanto a e Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rigetta nel resto il ricorso;
dichiara tenuta e condanna LD IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne delle somme Controparte_1 che abbia o avrà versato ai ricorrenti in dipendenza della presente sentenza per capitale, accessori e spese, nei limiti del 50% dell'esborso; dichiara tenuto e condanna a tenere LD IN S.r.l. Controparte_3 indenne delle somme che abbia o avrà versato a in dipendenza della CP_1 presente sentenza per capitale, accessori e spese;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 7756,70 oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende;
9 compensa le spese tra e LD IN S.r.l.; Controparte_1 condanna a rifondere a LD IN S.r.l. le spese di lite Controparte_3 che liquida in € 5830,90 oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco Viani
10
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 07/07/2025 alle ore 10,24 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 627/2022, 29/2023, 33/2023, 51/2023, 53/2023, 55/2023 promosse rispettivamente da c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
c.f. Parte_5 C.F._5
c.f. Parte_6 C.F._6
(ricorrenti, avv.ti Alberto Benifei e Isabella Benifei) contro c.f. (convenuta, avv. Maurizio Orione) Controparte_1 P.IVA_1 con la chiamata di
WORLD PAINTING S.R.L. c.f. (terza chiamata, avv. Francesca P.IVA_2
Pezzana)
e con la chiamata di c.f. (terzo chiamato, avv. Gabriele Controparte_2 C.F._7
Galeazzi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Isabella Benifei per il ricorrente;
l'avv. Maurizio Orione per CP_1
l'avv. Federico Arcolai in sost. avv. Galeazzi per CP_2
l'avv. Francesca Pezzana per LD IN.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
1 Le parti discutono la causa, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 24.6.2022 , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della ditta individuale (cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese il 2.3.2021 con cessione dell'azienda alla a sua CP_4 volta cancellata dal registro delle imprese il 15.11.2021) dal 3.11.2020 al
31.1.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 8-17 da lunedì a venerdì, oltre un sabato e una domenica al mese e non aveva mai goduto di ferie e permessi (nonostante quanto indicato nei prospetti paga), aggiungendo che nei prospetti paga erano indicate “assenze non retribuite” che corrispondevano a periodi in cui il datore di lavoro lo lasciava a casa e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
3082,66 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR.
Con altro ricorso depositato il 13.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_2 alle dipendenze della ditta individuale dal 22.9.2020 al Controparte_3
25.2.2021 e poi dal 25.2.2021 al 28.2.2021 alle dipendenze della con CP_4 contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece sempre seguito CP_1
l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 5442,25 a titolo di differenze CP_1 retributive comprensive di ferie e permessi non goduti.
Con altro ricorso depositato il 13.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze della ditta individuale dall'8.7.2020 al Controparte_3
20.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne e ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 1922,96 a titolo di differenze retributive.
2 Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 premesso Parte_4 di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_3 dal 25.10.2019 al 30.4.2020 e di nuovo dal 4.6.2020 al 19.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece sempre seguito l'orario 16- CP_1
24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne, senza mai fruire di ferie e permessi e ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1 della somma di € 9433,94 a titolo di differenze retributive comprensive di ferie e permessi non goduti.
Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_5 alle dipendenze della ditta individuale dal 14.10.2019 Controparte_3 al 19.2.2021 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne senza mai fruire di ferie e permessi e ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 7601,93 a titolo di differenze CP_1 retributive comprensive di TFR.
Con altro ricorso depositato il 20.1.2023 , premesso di aver lavorato Parte_6 alle dipendenze della ditta individuale dal 2.9.2020 al Controparte_3
12.12.2020 con contratto a tempo determinato part time a 30 ore settimanali, lavorando sempre su appalti conferiti da ha esposto che aveva invece CP_1 sempre seguito l'orario 16-24 da lunedì a venerdì, 8-14 al sabato, 8-13 a domeniche alterne e ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 2214,50 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR e di ferie e permessi non goduti. ha dato atto di aver appaltato lavori a LD IN S.r.l. che a sua CP_1 volta li aveva subappaltati in parte a . Ha eccepito Controparte_3
l'incompetenza per territorio;
ha contestato la propria legittimazione passiva (o meglio la fondatezza della domanda) in relazione ai crediti di natura retributiva e ha chiesto di chiamare in causa LD IN per esserne manlevata.
Chiamata in causa, LD IN ha rilevato che i ricorrenti dovevano dimostrare di essere stati addetti all'appalto, ha negato di poter rispondere di crediti di natura retributiva e di retribuzioni dovute in relazione a periodi di assenza e ha chiesto di chiamare in causa per esserne Controparte_3
3 manlevata.
Chiamato in causa, ha eccepito l'incompetenza per territorio, ha dato CP_2 atto (per il solo ) che in sede conciliativa erano state pagate le somme Parte_1 richieste e ha comunque contestato nel merito la domanda.
Le cause sono state riunite.
2. In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio il giudice con precedente ordinanza il giudice ha già rilevato quanto segue: “…la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito come anche nel rito del lavoro, in cui sussistono 'più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione' e che 'in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata' (Cass., sez. lav., 18.6.2022 n. 18798)… in nessuna delle cause riunite risulta sollevata officiosamente dal giudice entro la prima udienza alcuna questione relativa alla competenza per territorio… né né CP_1 CP_3 risultano aver mai contestato il foro del contratto, e ciò nonostante in tutti i ricorsi si dia atto che il contratto era stato concluso alla ”. Pt_7
L'eccezione si deve quindi rigettare.
3. Nel merito, va premesso che l'appalto da a LD IN e il CP_1 subappalto da questa alla ditta sono pacifici. Controparte_3
Non è neppure specificamente contestato che i ricorrenti, dipendenti di CP_3
, abbiano prestato la loro attività nell'ambito di quel Controparte_3 subappalto. Al riguardo, va ricordato che il semplice richiamo dell'onere della prova non integra una contestazione (Cass., 21.5.2008 n. 13079).
Nell'an la responsabilità solidale di è quindi pacifica. CP_1
3.1. Ciò premesso, i ricorrenti risultano assunti a tempo parziale (30 ore a settimana).
Dall'istruttoria testimoniale svolta è risultato che invece l'orario normale era molto superiore (8 ore al giorno da lunedì a venerdì, 6 ore al sabato, 5 ore una domenica su due) e corrispondeva sostanzialmente a quello esposto nei ricorsi.
I testimoni, le cui deposizioni sono sostanzialmente collimanti, hanno infatti dichiarato:
“Ho lavorato per ora lavoro per un'altra ditta. Ho sempre lavorato al CP_2
4 con l'altra ditta. Ho lavorato per n anno circa, Parte_8 CP_2 CP_2 ho cominciato a luglio 2020, ho finito nel 2021 a gennaio febbraio e sono passato con un mese e poi ho finito di lavorare a marzo. , CP_5 Persona_1 [...]
e lavoravano tutti con Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 me al , anche loro per Facevamo tutti lo stesso orario, Pt_8 CP_2 sempre da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio cioè dalle 8 alle 5 del pomeriggio, sabato sempre, dalle 8 alle 2 del pomeriggio, una domenica sì e una no dalle 8 alle 2. Tutti sempre questo orario. C'eravamo sempre, tutti i giorni, mai ferie e permessi. Anzi un gruppo lavorava di sera dalle quattro del pomeriggio a mezzanotte. Io ho fatto la sera un mese nel 2020. e Parte_5 Parte_6 facevano una settimana di giorno e una di sera gli altri tre sempre di giorno.
Anche a me venivano dei soldi, ho firmato l'incarico a un avvocato per averli e li ho presi verso il 2022, loro non li hanno presi” ( Per_2
“Ho lavorato per ora lavoro per un'altra ditta. Ho sempre lavorato al CP_2
, con e con l'altra ditta. Ho iniziato per nel 2020 a Pt_8 CP_2 CP_2 novembre, ho finito nel 2021 a febbraio. , Persona_1 Parte_3 [...]
, e lavoravano tutti al , anche loro Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_8 per a volte con me, a volte su un'altra nave. Io facevo dalle 16 a CP_2 mezzanotte e anche gli altri, tutti i giorni da lunedì a venerdì, poi tutti i sabati di mattina dalle 8 alle 2 del pomeriggio, domenica qualche volta, dalle 8 alle 2 del pomeriggio. Io sempre di notte, solo una volta di giorno, gli altri a volte di notte e
a volte di giorno. Di giorno dalle 8 alle 17, un'ora pausa. Tutti i giorni, io non ho mai fatto ferie e permessi, non so gli altri. Anche a me vengono dei soldi, sono andato dall'avvocato Benifei, qualcosa ho preso, non tutto, nel 2022” ( Tes_1
“Lavoravo per nell'inverno tra 2020 e 2021. Lavoravo sempre a CP_2
. Conosco tutte le parti, erano tutti colleghi a . Facevamo Pt_8 Pt_8 turni, mattina dalle 8 alle 5 pomeriggio dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle 2. Una domenica sì e una no, dalle 9 all'una. Tutti questo orario.
Nessuno faceva ferie. Tutti c'erano tutti i giorni. Vedevo anche gli altri. Tutti lavoravamo su navi, erano tante navi” (Hasan Md.);
“Lavoravo per sei mesi fra 2020 e 2021 prima un mese Ancona poi CP_2 cinque mesi . Le parti erano tutti colleghi a . Facevamo due Pt_8 Pt_8 turni di otto ore, dalle 8 alle 5 e dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle
2. Una domenica lavoro dalle 8 all'una e una riposo. Io facevo queste ore, non
5 ricordo gli altri. Ferie non ce n'era, tutti i giorni lavoro” (Mia);
“Lavoravo per forse 2021 però non ricordo. Lavoravo a . Le CP_2 Pt_8 parti, tutti colleghi. Lavoro, ho fatto due turni, mattina dalle 8 alle 5 e pomeriggio dalle 2 alle 10 e anche dalle 4 a mezzanotte. Sabato sempre, dalle 8 alle 2.
Domenica una sì una no, dalle 9 alle 2. Tutti stesso orario. Ferie, io solo due volte per andare a questura. Anche i colleghi, sempre lavoro” ; Tes_2
“Lavoravo per nel 2019. Quasi un anno. Da a . CP_2 CP_1 Pt_8
Lavoravano tutti con me [la domanda si riferiva ai ricorrenti]. Tutti a . Pt_8
Sempre otto ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato. Una domenica sì una domenica no. Domenica cinque sei ore. Sempre un'ora per mangiare. Mai ferie. Tutti i giorni a lavoro. Tutti le stesse ore. Entravo alle otto al mattino e uscivo alle cinque, un'ora per mangiare” . Tes_3
3.1. Non vi è motivo per dubitare dell'attendibilità dei testi: in particolare non è sufficiente il solo fatto che i medesimi possano a loro volta vantare pretese economiche verso il datore di lavoro in dipendenza dello svolgimento di un orario lavorativo maggiore di quello contrattuale.
Va ricordato che, anche se la prova del lavoro straordinario e supplementare è necessariamente rigorosa, al lavoratore, quando il superamento dell'orario sia continuativo, è sufficiente dimostrare la giornata-tipo.
Dalle deposizioni dei testi si evince anche che non vi sono state assenze dei ricorrenti dal lavoro;
va ricordato che per quanto riguarda le assenze ingiustificate della prova è onerato il datore di lavoro, e che i prospetti paga non fanno prova a suo favore perché sono documenti da lui stesso provenienti.
Inoltre, il datore di lavoro non è esonerato dall'obbligazione retributiva se non usufruisce della prestazione lavorativa per propria scelta, salvo che dimostri l'esistenza di una causa non imputabile.
Non può ritenersi a tal fine significativa la produzione da parte di di una CP_2 lettera di richiamo al lavoratore per asserito mancato rispetto Parte_1 dell'orario contrattuale, che non fa prova a favore di chi l'ha formata.
4. In assenza di specifiche contestazioni sui conteggi depositati si assumono quindi come dovute le somme indicate in ricorso.
Peraltro, una parte di quelle somme sono esplicitamente imputate a ferie e permessi non goduti (mentre, diversamente da quanto eccepito da CP_1 nella causa promossa da non si rinvengono nei conteggi somme Parte_5
6 imputate a indennità di preavviso).
La responsabilità solidale del committente è limitata alle voci di natura retributiva e non si estende quindi alle indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti che hanno natura mista (risarcitoria e retributiva).
Dato che i ricorrenti hanno agito nei soli confronti di e non risultano CP_1 aver mai esteso la domanda a né si è verificata un'ipotesi di estensione CP_2 automatica perché è stato chiamato in garanzia e non come vero CP_2 legittimato passivo, le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva devono allora essere defalcate dal dovuto e la condanna a favore dei ricorrenti si pronuncia a carico della sola CP_1
D'altra parte, ha ammesso di aver percepito un acconto, che va quindi Parte_1
a sua volta defalcato dal dovuto come peraltro ammesso nella nota di precisazione del credito da ultimo depositata.
Al riguardo va osservato che se pure è in astratto condivisibile l'eccezione di secondo cui la responsabilità solidale del datore di lavoro non si CP_1 estende al credito del lavoratore per unilaterale riduzione dell'orario lavorativo, nel caso di (unico dei ricorrenti che ha svolto una tale deduzione) Parte_1
l'acconto ricevuto da si deve imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., CP_2 dapprima ai crediti meno garantiti, e quindi alle voci di credito per le quali non opera la responsabilità solidale: sicché, defalcato l'acconto, del residuo dovuto risponde senz'altro in solido il committente.
4.1. Residuano quindi dovute le seguenti somme: ad : € 1018,11 (già defalcato l'acconto riconosciuto;
il conteggio finale Parte_1 non è specificamente contestato e non è pertanto riscontrata l'affermazione di secondo cui sarebbe cessata la materia del contendere per integrale CP_2 pagamento mentre cessa effettivamente la materia del contendere per la somma versata);
a € 4741,85 (defalcati dalla somma richiesta € 700,40 chiesti a Parte_2 titolo di ferie e permessi non goduti);
a € 1922,96 (come da richiesta); Parte_3
a € 7405,82 (defalcati dalla somma richiesta € Parte_4
571,29 + 1456,83 chiesti a titolo di ferie e permessi non goduti); ad € 6079,12 (defalcati dalla somma richiesta € 1522,81 chiesti a titolo Parte_5 di ferie e permessi non goduti);
7 a € 1833,79 (defalcati dalla somma richiesta € 380,71 chiesti a titolo Parte_6 di ferie e permessi non goduti).
5. viene quindi condannata a pagare ai ricorrenti le somme sopra CP_1 indicate, oltre accessori di legge.
5.1. ha chiesto la condanna di LD IN alla manleva. CP_1
L'azione di manleva può essere cumulata nel processo ed è assoggettata al rito del lavoro ai sensi degli artt. 32 e 40 c.p.c.. ha senz'altro azione di regresso nei confronti di LD IN, in CP_1 quanto sua appaltatrice e subcommittente di a sua volta responsabile CP_2 ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/23.
Dato che sia sia LD IN rispondono di un'obbligazione CP_1 assunta nell'interesse di nei rapporti interni il debito si ripartisce pro CP_2 quota e le quote si presumono uguali per legge.
Ciò significa che ha diritto alla manleva nei confronti di LD IN CP_1 nei limiti della metà.
5.2. A sua volta LD IN ha chiesto la manleva nei confronti di CP_2
è l'originario datore di lavoro (in quanto titolare della propria ditta CP_2 individuale) e non è liberato dei debiti aziendali a seguito della cessione dell'azienda alla in assenza del consenso del creditore. CP_4
è quindi il soggetto nel cui interesse l'obbligazione era stata assunta e CP_2 nei suoi confronti il regresso è integrale, sicché nei suoi confronti LD IN ha diritto alla manleva per l'intero.
6. Per soccombenza rifonderà le spese ai ricorrenti e le CP_1 CP_2 rifonderà a LD IN.
Fra e LD IN le spese si compensano per soccombenza CP_1 reciproca.
Fra le altre parti non esiste rapporto processuale diretto e non possono essere assunte pronunce in punto spese.
Le spese si liquidano secondo i seguenti criteri: DM 55/14, tabella lavoro;
scaglione corrispondente alla somma attribuita e quindi fino a 1100 per , Pt_1
5201/26000 per e , 1101/5200 per gli altri;
riduzione sui Pt_5 Parte_4 valori medi per la semplicità della controversia;
quanto ai ricorrenti, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, mentre per le fasi istruttoria e decisionale si considera separatamente la causa promossa da , si Pt_1
8 considerano unitariamente con la maggiorazione per la difesa di due parti aventi interesse comune le cause promosse da e , si considerano Pt_5 Parte_4 unitariamente con l'aumento per la difesa di più parti aventi interesse comune le altre (perché criterio più favorevole per il debitore dell'applicazione dell'aumento sui compensi dovuti per la causa di maggior valore); quanto a LD IN, chiamata in causa due volte, nella capofila e nelle altre cause già riunite a quel momento, liquidazione separata per la causa promossa da , unitaria con Pt_1
l'aumento per la difesa contro due parti aventi interesse comune per le cause promosse da e , unitaria con l'aumento per la difesa contro Pt_5 Parte_4 più parti aventi interesse comune per le altre (perché criterio più favorevole per il debitore dell'applicazione dell'aumento sui compensi dovuti per la causa di maggior valore).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare ai ricorrenti le seguenti somme: ad
[...]
€ 1018,11; a € 4741,85; a € 1922,96; a Pt_1 Parte_2 Parte_3
€ 7405,82; ad € 6079,12; a € Parte_4 Parte_5 Parte_6
1833,79; il tutto, per tutti i ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla maturazione;
quanto ad , dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori Parte_1 somme richieste;
quanto a e Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rigetta nel resto il ricorso;
dichiara tenuta e condanna LD IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne delle somme Controparte_1 che abbia o avrà versato ai ricorrenti in dipendenza della presente sentenza per capitale, accessori e spese, nei limiti del 50% dell'esborso; dichiara tenuto e condanna a tenere LD IN S.r.l. Controparte_3 indenne delle somme che abbia o avrà versato a in dipendenza della CP_1 presente sentenza per capitale, accessori e spese;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 7756,70 oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende;
9 compensa le spese tra e LD IN S.r.l.; Controparte_1 condanna a rifondere a LD IN S.r.l. le spese di lite Controparte_3 che liquida in € 5830,90 oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Il giudice
Marco Viani
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