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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39528/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39528/2024
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_2
CONTALDO FILIPPO MARIA LEO UGO;
è presente la parte personalmente e il figlio CP_1
Si riporta integralmente a quanto dedotto nel ricorso. Con specifico riferimento all'istituto della
[...] continuazione, segnala in aggiunta in aggiunta a quanto già dedotto in atti il contenuto della circolare del Ministero Economia e Finanze 54071 del 2017 che alla lett. d) capitolo specifico sul cumulo giuridico, menziona puntualmente l'istituto della continuazione e che tale interpretazione andrebbe applicata al caso di specie.
La parte dichiara: quando un cliente viene da me per chiedere di mandare soldi all'estero, io chiedo un documento d'identità e il codice fiscale. Poi scrivo sul sistema in mia dotazione. Inserisco la cifra e chiedo se ha già mandato denaro negli ultimi sette giorni. Se il cliente mi dice che ha mandato denaro precedentemente e negli ultimi sette giorni, gli faccio presente qual è il limite di legge. Se il cliente ha già spedito denaro ad esempio con Western Union e poi lo vuole mandare con un'altra società, io non posso vedere le precedenti spedizioni. Se il limite di legge viene superato con più operazioni nei sette giorni, il sistema si blocca se si usa Western Union. Non possiamo incrociare i dati di spedizioni di denaro effettuate con più operatori diversi. Ogni operatore al suo interno attiva automaticamente il blocco. Il problema si pone se il cliente passa da un operatore all'altro. Il cliente dice di quale operatore vuole avvalersi.
Per la dott.ssa; MUSCARELLI Controparte_2
MARIA ROSARIA;
si riporta al proprio atto. Sono illeciti di natura oggettiva con presunzione di colpa a carico del soggetto che commette l'illecito, è sufficiente la colpa. Sul cumulo giuridico, non è rilevante la percentuale di operazioni illecite;
sono state conteggiate solo le operazioni per le quali si è concretizzato l'illecito.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39528/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CONTALDO FILIPPO MARIA LEO UGO e dell'avv. STANCANELLI GIUSEPPE ( , elettivamente domiciliato in CORSO DI Parte_3 C.F._2
PORTA VITTORIA 56 20121 MILANO presso il difensore avv. CONTALDO FILIPPO MARIA LEO
UGO
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentato e difeso dalla dott.ssa MUSCARELLI MARIA ROSARIA Controparte_3
( , funzionario delegato, elettivamente domiciliato in VIA TARCHETTI, 6 C.F._3
20121 MILANO presso l'Ufficio Antiriciclaggio di Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e propongono opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_1 decreto n. 852376/A, emesso dal conomia , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
Con
, , n. 852376/A/MI/PF, datato 8.10.2024,
[...] Controparte_6
con il quale è stata applicata ai ricorrenti, in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo di € 300.000,00 oltre al rimborso delle spese di notificazione per € 20,00, per violazione dell'art. 49, comma 2 D. Lgs. 231/2007. I ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'ingiunzione e chiedono, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, che ne venga pagina 2 di 5 dichiarato l'annullamento per carenza dell'elemento soggettivo o di quello oggettivo dell'illecito e, in subordine, che sia ridotto l'importo ingiunto con applicazione di diversi criteri di determinazione della sanzione, ovvero con l'applicazione del cumulo giuridico.
Il si costituisce in giudizio contestando quanto dedotto dai Controparte_8
ricorrenti ed evidenziando che le operazioni devono essere considerate unitariamente, dal momento che l'artificiosità del frazionamento è insita nell'avere suddiviso l'importo sopra soglia in trasferimenti sottosoglia, effettuati dal singolo cliente presso l'esercizio di . La violazione Parte_1 della normativa posta alla base della contestazione è di natura oggettiva. L'importo è stato inoltre correttamente determinato. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.
***
Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal . CP_2
Il ricorso risulta infatti essere stato depositato il 5.11.2024, dunque entro il limite di 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto.
***
Il provvedimento opposto si fonda sul processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza –
Compagnia di Corsico dell'8.11.2022, che accerta che:
- l'attività esercitata è di “money transfer” per conto di Prestatori di Servizi di Pagamento;
- a questi ultimi è stato richiesta la consegna di report in formato EXCEL riepilogativi delle operazioni effettuate;
- sono quindi stati svolti approfondimenti rispetto alle operazioni eseguite;
- l'approfondimento è stato eseguito “previa apposita procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici relativi alle rimesse di denaro perfezionate dalla controllata nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente con i menzionati Prestatori di Servizi di Pagamento” nel periodo dal 1.1.2021 al
17.8.2022;
- dall'accertamento è emersa l'effettuazione di plurime operazioni “in chiara disarmonia ai divieti previsti in materia di rimessa di denaro caratterizzate da iniziative prospetticamente ideate per aggirare gli strutturali impedimenti (attraverso la propria attività di “compliance”) preordinati dagli istituti di pagamento”; il meccanismo descritto si articola mediante più transazioni effettuate “mediante diversi istituti di pagamento, da parte del medesimo sender” in favore dello stesso destinatario;
tale attività è
“agevolata dalla disponibilità di rapporti di collaborazione con più istituti di pagamento e realizzata attraverso la preordinata ripartizione delle operazioni da realizzare fra i circuiti di più prestatori di servizi di pagamento”.
Emergono dunque due dati di valutazione:
pagina 3 di 5 1) la condotta fraudolenta del cliente dell'esercente il servizio di money transfer, attuata avvalendosi di più Prestatori di Servizi di Pagamento;
la scelta dello specifico istituto è rimessa alla discrezionalità del cliente;
2) l'approfondimento è stato eseguito sulla base di una “apposita procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici” alla luce dei dati forniti dai Prestatori di Servizi di Pagamento;
si tratta quindi di una analisi che è stata resa possibile solo acquisendo dati – poi resi oggetto di approfondimento – forniti dai predetti istituti.
I dati sopra elencati trovano una sostanziale conferma nel meccanismo di accettazione dei pagamenti attivato dall'agenzia e descritto nel corso dell'odierna udienza da parte dell'appellante. Egli ha infatti dichiarato che “quando un cliente viene da me per chiedere di mandare soldi all'estero, io chiedo un documento d'identità e il codice fiscale … Se il cliente ha già spedito denaro ad esempio con Western
Union e poi lo vuole mandare con un'altra società, io non posso vedere le precedenti spedizioni. Se il limite di legge viene superato con più operazioni nei sette giorni, il sistema si blocca se si usa Western
Union. Non possiamo incrociare i dati di spedizioni di denaro effettuate con più operatori diversi. Ogni operatore al suo interno attiva automaticamente il blocco. Il problema si pone se il cliente passa da un operatore all'altro. Il cliente dice di quale operatore vuole avvalersi”. Coerentemente con tali dichiarazioni, il verbale di contestazione dà atto che i rilievi sono stati effettuati aggregando dati separatamente forniti dai singoli Prestatori dei Servizi di Pagamento;
non è certo quindi – o quanto meno non ne è stata fornita la dimostrazione nella fattispecie in esame – che potessero essere sufficienti i dati a disposizione dell'esercente il servizio di money transfer.
Il non indica quale diversa condotta potesse essere concretamente esigibile dall'esercente, a CP_2
fronte dei dati anche quantitativi emersi nel corso del giudizio.
***
Il provvedimento opposto attesta inoltre che:
- il periodo considerato è dal 1.1.2021 al 17.8.2022;
- le rimesse di denaro rilevanti in questa sede sono state 100 (dato aggregato) a fronte di 216 transazioni singolarmente sottosoglia.
Non è specificamente contestato quanto messo in evidenza dai ricorrenti, in particolare:
- il numero complessivo di operazioni (regolari e irregolari) effettuate nel periodo in contestazione;
- il valore complessivo delle operazioni oggetto di attenzione;
- il numero delle stesse.
pagina 4 di 5 Emerge pertanto la percentuale modestissima di operazioni giudicate in violazione dell'art. 49 co. 2 D.
Lgs. 231/2007, sia sul piano numerico, sia su quello del relativo valore a fronte del complessivo volume di affari trattati dall'agenzia.
***
Riassumendo, dunque:
- l'accertamento è stato reso possibile sulla base di dati non direttamente a disposizione del ricorrente,
o dei quali non vi è prova nel caso concreto che il ricorrente potesse essere a conoscenza;
- la possibilità di conoscere tali dati deve essere valutata soprattutto in considerazione della modestissima entità delle operazioni ritenute irregolari rispetto alla totalità di quelle accettate dall'esercente;
- l'art. 3 L. 689/81 richiede, perché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo, di una azione od omissione di natura dolosa o quanto meno colposa;
- i dati sopra elencati escludono di poter ravvisare il profilo del dolo nella condotta dei ricorrenti;
non consentono inoltre, nella fattispecie concretamente in esame, che possa ritenersi raggiunta la dimostrazione – anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 6 co. 11 D. Lgs 150/2011 – del carattere colposo dell'omesso controllo e rilevamento delle operazioni irregolari da parte dei ricorrenti.
Ne deriva il riconoscimento della fondatezza del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudio dalle parti.
La natura certamente controversa della fattispecie in esame e l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in proposito determina la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento del ricorso di e , Parte_1 Parte_2 Parte_1 annulla il decreto n. 852376/A, emesso dal Controparte_8 [...]
Con
, , n. 852376/A/MI/PF, di data Controparte_5 Controparte_6
8.10.2024.
2) Compensa le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39528/2024
Oggi 18 febbraio 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_2
CONTALDO FILIPPO MARIA LEO UGO;
è presente la parte personalmente e il figlio CP_1
Si riporta integralmente a quanto dedotto nel ricorso. Con specifico riferimento all'istituto della
[...] continuazione, segnala in aggiunta in aggiunta a quanto già dedotto in atti il contenuto della circolare del Ministero Economia e Finanze 54071 del 2017 che alla lett. d) capitolo specifico sul cumulo giuridico, menziona puntualmente l'istituto della continuazione e che tale interpretazione andrebbe applicata al caso di specie.
La parte dichiara: quando un cliente viene da me per chiedere di mandare soldi all'estero, io chiedo un documento d'identità e il codice fiscale. Poi scrivo sul sistema in mia dotazione. Inserisco la cifra e chiedo se ha già mandato denaro negli ultimi sette giorni. Se il cliente mi dice che ha mandato denaro precedentemente e negli ultimi sette giorni, gli faccio presente qual è il limite di legge. Se il cliente ha già spedito denaro ad esempio con Western Union e poi lo vuole mandare con un'altra società, io non posso vedere le precedenti spedizioni. Se il limite di legge viene superato con più operazioni nei sette giorni, il sistema si blocca se si usa Western Union. Non possiamo incrociare i dati di spedizioni di denaro effettuate con più operatori diversi. Ogni operatore al suo interno attiva automaticamente il blocco. Il problema si pone se il cliente passa da un operatore all'altro. Il cliente dice di quale operatore vuole avvalersi.
Per la dott.ssa; MUSCARELLI Controparte_2
MARIA ROSARIA;
si riporta al proprio atto. Sono illeciti di natura oggettiva con presunzione di colpa a carico del soggetto che commette l'illecito, è sufficiente la colpa. Sul cumulo giuridico, non è rilevante la percentuale di operazioni illecite;
sono state conteggiate solo le operazioni per le quali si è concretizzato l'illecito.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39528/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. , con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. CONTALDO FILIPPO MARIA LEO UGO e dell'avv. STANCANELLI GIUSEPPE ( , elettivamente domiciliato in CORSO DI Parte_3 C.F._2
PORTA VITTORIA 56 20121 MILANO presso il difensore avv. CONTALDO FILIPPO MARIA LEO
UGO
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentato e difeso dalla dott.ssa MUSCARELLI MARIA ROSARIA Controparte_3
( , funzionario delegato, elettivamente domiciliato in VIA TARCHETTI, 6 C.F._3
20121 MILANO presso l'Ufficio Antiriciclaggio di Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e propongono opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_1 decreto n. 852376/A, emesso dal conomia , Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
Con
, , n. 852376/A/MI/PF, datato 8.10.2024,
[...] Controparte_6
con il quale è stata applicata ai ricorrenti, in solido tra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo di € 300.000,00 oltre al rimborso delle spese di notificazione per € 20,00, per violazione dell'art. 49, comma 2 D. Lgs. 231/2007. I ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'ingiunzione e chiedono, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, che ne venga pagina 2 di 5 dichiarato l'annullamento per carenza dell'elemento soggettivo o di quello oggettivo dell'illecito e, in subordine, che sia ridotto l'importo ingiunto con applicazione di diversi criteri di determinazione della sanzione, ovvero con l'applicazione del cumulo giuridico.
Il si costituisce in giudizio contestando quanto dedotto dai Controparte_8
ricorrenti ed evidenziando che le operazioni devono essere considerate unitariamente, dal momento che l'artificiosità del frazionamento è insita nell'avere suddiviso l'importo sopra soglia in trasferimenti sottosoglia, effettuati dal singolo cliente presso l'esercizio di . La violazione Parte_1 della normativa posta alla base della contestazione è di natura oggettiva. L'importo è stato inoltre correttamente determinato. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.
***
Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata dal . CP_2
Il ricorso risulta infatti essere stato depositato il 5.11.2024, dunque entro il limite di 30 giorni dalla notifica del provvedimento opposto.
***
Il provvedimento opposto si fonda sul processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza –
Compagnia di Corsico dell'8.11.2022, che accerta che:
- l'attività esercitata è di “money transfer” per conto di Prestatori di Servizi di Pagamento;
- a questi ultimi è stato richiesta la consegna di report in formato EXCEL riepilogativi delle operazioni effettuate;
- sono quindi stati svolti approfondimenti rispetto alle operazioni eseguite;
- l'approfondimento è stato eseguito “previa apposita procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici relativi alle rimesse di denaro perfezionate dalla controllata nell'ambito del rapporto di agenzia intercorrente con i menzionati Prestatori di Servizi di Pagamento” nel periodo dal 1.1.2021 al
17.8.2022;
- dall'accertamento è emersa l'effettuazione di plurime operazioni “in chiara disarmonia ai divieti previsti in materia di rimessa di denaro caratterizzate da iniziative prospetticamente ideate per aggirare gli strutturali impedimenti (attraverso la propria attività di “compliance”) preordinati dagli istituti di pagamento”; il meccanismo descritto si articola mediante più transazioni effettuate “mediante diversi istituti di pagamento, da parte del medesimo sender” in favore dello stesso destinatario;
tale attività è
“agevolata dalla disponibilità di rapporti di collaborazione con più istituti di pagamento e realizzata attraverso la preordinata ripartizione delle operazioni da realizzare fra i circuiti di più prestatori di servizi di pagamento”.
Emergono dunque due dati di valutazione:
pagina 3 di 5 1) la condotta fraudolenta del cliente dell'esercente il servizio di money transfer, attuata avvalendosi di più Prestatori di Servizi di Pagamento;
la scelta dello specifico istituto è rimessa alla discrezionalità del cliente;
2) l'approfondimento è stato eseguito sulla base di una “apposita procedura di aggregazione sul complesso dei dati informatici” alla luce dei dati forniti dai Prestatori di Servizi di Pagamento;
si tratta quindi di una analisi che è stata resa possibile solo acquisendo dati – poi resi oggetto di approfondimento – forniti dai predetti istituti.
I dati sopra elencati trovano una sostanziale conferma nel meccanismo di accettazione dei pagamenti attivato dall'agenzia e descritto nel corso dell'odierna udienza da parte dell'appellante. Egli ha infatti dichiarato che “quando un cliente viene da me per chiedere di mandare soldi all'estero, io chiedo un documento d'identità e il codice fiscale … Se il cliente ha già spedito denaro ad esempio con Western
Union e poi lo vuole mandare con un'altra società, io non posso vedere le precedenti spedizioni. Se il limite di legge viene superato con più operazioni nei sette giorni, il sistema si blocca se si usa Western
Union. Non possiamo incrociare i dati di spedizioni di denaro effettuate con più operatori diversi. Ogni operatore al suo interno attiva automaticamente il blocco. Il problema si pone se il cliente passa da un operatore all'altro. Il cliente dice di quale operatore vuole avvalersi”. Coerentemente con tali dichiarazioni, il verbale di contestazione dà atto che i rilievi sono stati effettuati aggregando dati separatamente forniti dai singoli Prestatori dei Servizi di Pagamento;
non è certo quindi – o quanto meno non ne è stata fornita la dimostrazione nella fattispecie in esame – che potessero essere sufficienti i dati a disposizione dell'esercente il servizio di money transfer.
Il non indica quale diversa condotta potesse essere concretamente esigibile dall'esercente, a CP_2
fronte dei dati anche quantitativi emersi nel corso del giudizio.
***
Il provvedimento opposto attesta inoltre che:
- il periodo considerato è dal 1.1.2021 al 17.8.2022;
- le rimesse di denaro rilevanti in questa sede sono state 100 (dato aggregato) a fronte di 216 transazioni singolarmente sottosoglia.
Non è specificamente contestato quanto messo in evidenza dai ricorrenti, in particolare:
- il numero complessivo di operazioni (regolari e irregolari) effettuate nel periodo in contestazione;
- il valore complessivo delle operazioni oggetto di attenzione;
- il numero delle stesse.
pagina 4 di 5 Emerge pertanto la percentuale modestissima di operazioni giudicate in violazione dell'art. 49 co. 2 D.
Lgs. 231/2007, sia sul piano numerico, sia su quello del relativo valore a fronte del complessivo volume di affari trattati dall'agenzia.
***
Riassumendo, dunque:
- l'accertamento è stato reso possibile sulla base di dati non direttamente a disposizione del ricorrente,
o dei quali non vi è prova nel caso concreto che il ricorrente potesse essere a conoscenza;
- la possibilità di conoscere tali dati deve essere valutata soprattutto in considerazione della modestissima entità delle operazioni ritenute irregolari rispetto alla totalità di quelle accettate dall'esercente;
- l'art. 3 L. 689/81 richiede, perché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo, di una azione od omissione di natura dolosa o quanto meno colposa;
- i dati sopra elencati escludono di poter ravvisare il profilo del dolo nella condotta dei ricorrenti;
non consentono inoltre, nella fattispecie concretamente in esame, che possa ritenersi raggiunta la dimostrazione – anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 6 co. 11 D. Lgs 150/2011 – del carattere colposo dell'omesso controllo e rilevamento delle operazioni irregolari da parte dei ricorrenti.
Ne deriva il riconoscimento della fondatezza del ricorso, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudio dalle parti.
La natura certamente controversa della fattispecie in esame e l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in proposito determina la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento del ricorso di e , Parte_1 Parte_2 Parte_1 annulla il decreto n. 852376/A, emesso dal Controparte_8 [...]
Con
, , n. 852376/A/MI/PF, di data Controparte_5 Controparte_6
8.10.2024.
2) Compensa le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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