Ordinanza collegiale 30 settembre 2021
Sentenza 16 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/11/2021, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2021
N. 07272/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da
NN SS e UG AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Tullia AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del decreto della Corte di Appello di Napoli n. 1681/2015 del 31 luglio 2015 reso a definizione del procedimento RG. n. 1069/2015 concernente l’equa riparazione (Legge Pinto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli in epigrafe indicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore di alcune somme.
In particolare, lamentano che pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
Con l’ordinanza n. 6142 del 30 settembre 2021 la Sezione ha avvisato le parti ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. di una possibile causa di inammissibilità del gravame (per mancanza in atti della prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni previste dall’art. 5 sexies della legge n. 89/2001) concedendo il termine di 15 gg. per controdedurre sul punto.
A tale ordinanza non è seguito alcun deposito di memorie e/o documenti.
Alla camera di consiglio del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Deve rilevarsi che, ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 1, della n. 89/2001, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, il creditore è tenuto a trasmettere all’amministrazione debitrice la dichiarazione sostitutiva e la documentazione appositamente prescritte, le quali devono essere complete e regolari, atteso che, ai sensi del successivo comma 4, “nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso”.
Il comma 5 dello stesso articolo 5 sexies stabilisce che l’Amministrazione è tenuta al pagamento entro sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione e della documentazione a corredo, con la precisazione che il suddetto termine “(...) non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti”.
Solo ove l’Amministrazione sia rimasta inerte nel predetto termine di sei mesi il creditore è legittimato ad adire il Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’ottemperanza, in base a quanto disposto dal comma 7 del richiamato articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001.
Occorre, conseguentemente, che il creditore dia prova di aver trasmesso in modo completo e conforme alle apposite prescrizioni la dichiarazione e la documentazione e che l’Amministrazione non abbia pagato nei sei mesi successivi, mentre, ove non risulti la completezza anche solo della documentazione, non sussiste una delle condizioni per proporre ricorso in questa sede.
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dato prova di aver trasmesso all’Amministrazione la dichiarazione in questione.
Pertanto, non risultando essere stata trasmessa dai ricorrenti la dichiarazione ex art. 5 sexies della legge n. 89/2001, non si è perfezionato lo spatium temporis accordato all’Amministrazione per eseguire, perché esso non ha mai avuto inizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La difesa di mero stile del Ministero intimato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Palmarini | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO