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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 638/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. – C.F. Parte_1 P.IVA_1
Contr
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o ”, P.IVA_2 CP_2
con l'avv. ANGELA MARIA FATTORUSSO (C.F. –pec: C.F._1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Curatore p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. Controparte_3
SALVATORE PALERMO (C.F. CodiceFiscale_2
; Email_2
(C.F. , con l'avv. ATTILIO VASTA Parte_2 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 82/2019, pubblicata in data 21/01/2019, emessa a definizione del proc. n. 1309/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.05.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 26.05.2025).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte all'epoca in CP_3
bonis, ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il procedimento di prime cure e ivi deducendo che:
Contr (1) aveva intrattenuto con sin dal 22.08.1994, un c/c (affidato sino a £ 200.000.000, pari a € 103.291,38), avente n. 2544.27, nonché n. 2 mutui – i.e. un contratto di mutuo fondiario del 16.06.2006 (per l'importo di € 250.000,00) e un finanziamento del 23.04.2013 (per €
90.000,00), entrambi assistiti da garanzia da (l.r.p.t. della Parte_2
, e (soci della predetta CP_3 Parte_3 Parte_4
; CP_3
(2) il rapporto di c/c era afflitto da diversi vizi (e.g. tassi ultra-legali non debitamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale contra legem, c.m.s. illegittima, tassi usurari, nonché clausole e condizioni applicate difformemente alle previsioni pattizie) e i mutui, in quanto utilizzati per estinguere o decurtare le passività sul c/c, conseguentemente nulli per difetto di causa.
Sulla scorta di ciò la società attrice ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, rideterminare l'esatto saldo del conto e, in caso di saldo finale favorevole, condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito; dichiarare
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altresì la nullità dei contratti di mutuo e delle garanzie, con condanna della convenuta alla restituzione della somma e al risarcimento delle spese di stipulazione.
Contr I.1.2.- Con comparsa del 19.12.2013 si è poi costituita la contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione per difetto di individuazione del pagamento;
(2) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, delle deduzioni attoree, non risultando i rapporti afflitti dai vizi ex adverso prospettati.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) all'udienza del 25.03.2015, preso atto dell'intervenuto fallimento della società attrice
(come da sent. n. 2/2015 del Tribunale di Locri), il procedimento è stato interrotto, venendo poi riassunto dal;
Controparte_3
(b) è stato espletato approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. del 10.03.2017 e integrazione del 19.02.2018);
(c) con comparsa del 23.05.2018 è spontaneamente intervenuto, ex art. 105, comma II, c.p.c., il garante sostenendo le difese di parte attrice e chiedendone Parte_2
l'accoglimento.
I.1.4.- All'esito, poi, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 82/2019, pubblicata in data
21/01/2019), nella quale il primo giudicante ha:
(1) dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata da parte attrice;
(2) dichiarato poi fondata, in parte qua, la domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 2544.27 come proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiarato il suo saldo, alla data del 30.09.3013, a credito della correntista e per l'importo di € 171.456,32;
(3) regolato le spese di lite, compensandole per 1/3 e ponendo il residuo (2/3) a carico della convenuta, nonché integralmente compensandole tra l'interveniente e la banca convenuta e ponendo poi le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
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Contr I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la instaurando, innanzi alla presente Corte, il giudizio di gravame (n. 638/2019 R.G.) e chiedendone la riforma in punto di:
(1) eccezione di prescrizione;
(2) anatocismo;
(3) omesso assolvimento onere della prova.
I.2.2.- Con comparsa del 22.11.2019 si è poi costituito il , Controparte_3
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(1) eccependo l'integrale infondatezza dell'appello principale;
(2) avanzando istanza di appello incidentale per: (a) l'omessa condanna della al Pt_1
pagamento del saldo a credito del correntista ex art. 1852 c.c.; (b) l'omessa dichiarazione di nullità dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59.
I.2.3.- Con comparsa del 15.12.2019 si è costituito anche in questo grado Parte_2
integralmente aderendo alle conclusioni del e
[...] Controparte_3 chiedendone l'accoglimento.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame è stata poi emessa sentenza non definitiva e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria ex art. 279 c.p.c. (sentenza n. 751/2024, depositata, in uno alla predetta ordinanza, in data 27.10.2024), ove la Corte ha provveduto a:
Contr (A) rigettare l'appello avanzato in via principale da
(B) rigettare altresì il 1° motivo dell'appello proposto in via incidentale dal CP_3
;
[...]
(C) rimettere la causa in istruttoria, con disposizione di integrazione peritale a cura del C.T.U. già nominato in prime cure, ai fini del 2° motivo di appello incidentale.
I.2.5.- Espletata dunque la suddetta integrazione (cfr. elaborato depositato in data
17.02.2025), la causa è stata rinviata per p.c. all'udienza del 22.05.2025, all'esito della quale e in virtù di provvedimento del 23.05.2025 (comunicato alle parti in data 26.05.2025), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
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III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sul perimetro dell'odierna delibazione.
III.1.- A tal riguardo, in particolare, occorre osservare che:
(a) l'“ambito della cognizione del giudice d'appello”, come già rammentato nella sentenza non definitiva n. 751/2024 (cfr. spec. pagg. 6-7, sub III.3., punto (B), di tale pronuncia), risulta pacificamente “definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. n. 7940 del 2019), risultando quindi il thema decidendum perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(b) non è inoltre più delibabile ogni questione già scrutinata nella sentenza non definitiva emessa nel corso dell'odierno giudizio di gravame [i.e. la sent. n. 751/2024 – v. supra, sub
I.2.4.], essendo pacifico e qui da ribadirsi che “con la pronuncia della sentenza non definitiva il giudice si spoglia della potestas decidendi in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta [definitivamente] precluso il riesame”, con “preclusione” che poi opera e “vale sia in ordine alle questioni definite, sia in ordine a quelle da esse dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
31/08/2009, n. 18898].
IV.- Ciò precisato e venendo alle sole questioni ancora sub iudice, occorre osservare che occorre in questa sede in particolare completare lo scrutinio esclusivamente del 2° motivo dell'appello incidentale avanzato dal , al quale ha integralmente Controparte_3
aderito [v. supra, sub I.
2.2. e sub I.2.3.]. Parte_2
Motivo di gravame, quest'ultimo, fondato, come già evidenziato nella predetta sentenza non definitiva n. 751/2024 [alla quale qui rigorosamente attenersi (v. supra, sub III.1., punto (b))], su n. 2 piani e profili diversi e conseguentemente meritevoli di distinta delibazione, involgendo l'uno la stessa liceità in astratto del modello del muto solutorio (causa c.d.
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astratta) [v. infra, sub V.-V.2.] e il secondo l'effettiva legittimità e meritevolezza nel caso di specie del modello operazionale impiegato (causa c.d. concreta) [v. infra, sub VI.-VI.].
V.- Quanto al primo profilo, è da osservarsi che, a seguito della rimessione alle Sezioni unite di cui si era dato conto nella sentenza non definitiva [v. pagg. 33-34, sub IX.4., della sentenza n. 751/2024], è intervenuta la relativa pronuncia (Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841).
V.1.- In tale pronuncia le predette Sezioni unite hanno definitivamente chiarito la piena validità dell'astratta operazione di “mutuo solutorio”, i.e. del mutuo volto a ripianare debiti pregressi, “dando continuità” all'orientamento già indicato, nella pronuncia non definitiva, come maggioritario e prevalente [v. pag. 34 della sentenza n. 751/2024], confermandosi anche in tale ultimo dictum nomofilattico che:
(1) “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è … da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore” e “proprio dal primo reso possibile”, atteso che “proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi” e risultando del tutto pacifico che “l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto”;
(2) a fronte di ciò “non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio”, come pur sostenuto dall'orientamento minoritario, “come pactum de non petendo, in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro”; e ciò perché “tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione”, atteso che “l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”, considerando che, “componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti”, “chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante” senz'altro “purga il proprio patrimonio di una posta negativa” e dunque, “se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata”, “uno spostamento di
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denaro deve essersi necessariamente verificato”, risultando dunque pacifica ed “evidente”
“l'eccentricità dell'operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo”;
(3) “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse”, in definitiva, “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”,
“essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)”, con la conseguenza che “non vi sono … ragioni” “che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale” [cfr., anche per i precedenti punti di questo paragrafo, Cass., Sez. un., n.
5841/2025, cit.].
V.2.- A fronte di ciò, avendo le Sezioni unite “dato il definitivo avallo all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbero ravvisabili profili di illegittimità della causa (in astratto) del c.d. mutuo solutorio” [come invero chiaramente riconosciuto dallo stesso appellante incidentale (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale del 25.07.2025 del )], è evidente che da tale Controparte_3
intervento chiarificatore discenda la necessità di reiezione della doglianza dell'appellante incidentale riguardante l'astratta validità dell'operazione di mutuo c.d. solutorio.
VI.- Ciò detto sulla causa c.d. astratta, è evidente che ciò imponga di valutare il profilo della causa c.d. concreta, idonea a venire in rilievo proprio per l'evenienza, qui realizzatasi, di conferma, da parte delle Sezioni unite, dell'orientamento maggioritario e dunque nel senso della liceità in astratto del modello del mutuo c.d. solutorio [come prefigurato a pag. 35, 1° cpv., della sentenza non definitiva n. 751/2024].
VI.1.- E ciò perché, come pure già rammentato in tale pronuncia non definitiva, non v'è dubbio che, a prescindere dall'astratta legittimità del modello operazionale del mutuo c.d. solutorio [legittimità ormai pacifica, anche alla luce del chiarimento nomofilattico da ultimo intervenuto (v. supra, sub V.-V.2.)], ove esso risulti funzionalmente collegato a un c/c viziato e dunque “lo stesso” mutuo sia in concreto “finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle
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ovvero di oneri non pattuiti)”, esso è comunque senz'altro “nullo per mancanza di causa concreta” (in quanto “concluso al solo fine di estinguere una … scopertura del conto corrente” tuttavia “illecita” e che “in realtà non sussist[e]”) e dunque dovrà dichiararsene la
“nullità” “nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi” e derivante dal “collegamento negoziale con il conto corrente … violativo di norme imperative” [cfr. pag. 35, sub IX.6., della predetta sentenza non definitiva n. 751/2024, nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati].
VI.2.- “Collegamento negoziale” fra i due mutui (n. 741322273/64 del 16.06.2006 e n.
741624035/59 del 23.04.2012) e il c/c viziato (n. 2544.27) la cui effettiva ravvisabilità nel caso di specie si è poi già evidenziata, per le complessive ragioni ivi indicate e diversamente da quanto ritenuto in prime cure, sempre nella menzionata pronuncia non definitiva [v. pagg.
36-39, sub IX.7.-IX.11., della sentenza n. 751/2024], alla quale occorre qui indefettibilmente attenersi [v. supra, sub III.1., punto (b)].
VI.3.- A fronte di ciò giova poi osservare che, al fine di stabilire le conseguenze derivanti da tale (accertato) collegamento, si è disposto apposito supplemento peritale volto a stabilire l'effettivo saldo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 al momento dell'erogazione dei finanziamenti qui in esame [cfr. pagg. 39-40, sub IX.12., della sentenza n. 751/2024, nonché contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria e conferimento dell'incarico peritale]; integrazione all'esito della quale il C.T.U., già nominato in prime cure e confermato in questa sede, ha evidenziato che:
(A) al momento dell'accredito del mutuo n. 741322273/64 (intervenuto in data 7.07.2006 e per l'importo netto di € 248.875,00), il saldo effettivo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 risultava pari a - € 77.828,75 a debito della correntista [cfr. pag. 175, terzultima riga, dell'all.
5 della C.T.U. del 17.02.2025, nonché già pag. 175, terzultima riga, dell'all. 1 dell'integrazione peritale depositata il 19.02.2018];
(B) al momento dell'accredito del mutuo n. 741624035/59 (intervenuto in data 23.04.2012 e per l'importo netto di € 87.925,00), il saldo effettivo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 risultava pari a + € 95.899,30 a credito della correntista [cfr. pag. 317, decima riga, dell'all. 5 della C.T.U. del 17.02.2025, nonché già pag. 317, decima riga, del predetto all. 1 dell'integrazione peritale depositata il 19.02.2018].
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VI.4.- In virtù, pertanto, dei principi che precedono [v. supra, sub VI.1.-VI.2.] e di tali chiari riscontri contabili [dai quali non v'è ragione alcuna di discostarsi, poiché frutto di approfondimento del tutto immune da vizi e non oggetto, in ogni caso, di alcuna osservazione critica né nell'ambito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, comma III, c.p.c., né in seguito (cfr. pag. 4, pen. cpv., e all. 6 all'elaborato del 17.02.2025, nonché scritti conclusivi depositati dopo l'assegnazione a sentenza disposta con provvedimento del 23.05.2025, comunicato alle parti in data 26.05.2025)], è evidente che la domanda attorea relativa all'invalidità dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59 [cfr. pag. 14, punto 3., dell'atto di citazione di prime cure, nonché pag. 5, punto 3., della comparsa di costituzione del terzo del
23.5.2018], già disattesa in 1° grado [cfr. pagg. 10-12 della sentenza appellata], meriti invece parziale accoglimento, occorrendo in particolare dichiarare:
(a) la nullità, pur solo in parte qua, del mutuo n. 741322273/64, risultando sul c/c, al tempus dell'erogazione, una debitoria pari solo a - € 77.828,75 (saldo a debito) e dunque risultando contra legem l'ulteriore importo di [€ 248.875,00 – 77.828,75 =] € 171.046,25;
(b) la nullità invece integrale del mutuo n. 741624035/59, risultando sul c/c, al tempus dell'erogazione, un importo a credito di + € 95.899,30 (saldo a credito) e dunque evidentemente non sussistendo alcuna debitoria, neanche parziale, da ripianare per il tramite del predetto mutuo.
VI.5.- Sulla scorta di tali declaratorie va poi necessariamente accolta, pur nei soli termini qui di seguito indicati, anche la richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. fatta valere anche in questa sede dalla parte, già attrice in prime cure (quando in bonis) e odierna impugnante incidentale, con riguardo a tali mutui [v. pag. 31, punto 3), sub 2), della comparsa di costituzione con appello incidentale del 22.11.2019 già pag. 14, punto 3., dell'atto di citazione di 1° grado].
VI.5.1.- Fermo e pacifico, a tal riguardo, che ove “venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità”, la “caducazione del contratto” implica
“la caducazione dell'atto” esecutivo e dunque impone, ai sensi degli artt. 1422 e 2033 c.c., la
“restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso” e il “recupero” della
“prestazione” nei termini in cui è da ritenersi ormai “ingiustificatamente ricevuta o ritenuta”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 8/01/2025, n. 423; Cass. civ., 15/01/2018, n. 715; Cass. civ.,
6/06/2017, n. 14013; Cass. civ., 7/02/2011, n. 2956; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9052; Cass.
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civ., 12/12/2005, n. 27334; Cass. civ., 13/04/2005, n. 7651], non v'è poi dubbio che la circostanza che i contratti qui in esame “non siano stati estinti ma solo parzialmente pagati”
[cfr., da ultimo, pag. 3, 2° cpv., della memoria di replica del 10.09.2025 della Pt_1
appellante] non osti affatto alla necessità di dar corso alla restituzione richiesta, incidendo solo sulla modulazione del relativo quantum [v. infra, sub VI.5.3.].
VI.5.2.- L'estinzione del mutuo [anticipata (nelle forme pattiziamente stabilite) o fisiologica
(versamento fino all'ultima rata)], infatti, è evenienza pacificamente idonea a incidere solo sull'ordinario “credito per il pagamento dei ratei del mutuo” [venendo in tal caso “in effetti” in rilievo “la natura unitaria del contratto”, il cui “pagamento rateale” costituisce invero
“l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria” e “non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori”, “con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coincide con la chiusura del mutuo”, in quanto “il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”], ma non anche rispetto all'“azione di ripetizione di un pagamento indebito”, essendo evidente che si tratti di
“azioni diverse” [fondandosi quest'ultima non già sull'adempimento del rapporto, ma sulla sua caducazione, non potendo ovviamente decorrere dalla “data … prevista per
l'adempimento dell'obbligazione nulla”] e “che hanno” altresì “decorrenze della prescrizione distinte”, atteso che, se “il credito per la restituzione della somma mutuata può farsi valere soltanto dalla scadenza del termine previsto per il pagamento rateale e quindi dalla data dell'ultima rata concordata”, “il credito restitutorio per indebito oggettivo può” invece “farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 2/02/2025, n.
2454; Cass. civ., 10/02/2023, n. 4232; Cass. civ., 8/08/2013, n. 18951; Cass. civ., 30/08/2011,
n. 17798; Cass. civ., 10/09/2010, n. 19291; Cass. civ., 6/02/2004, n. 2301; Cass. civ.,
30/08/2002, n. 12707, nonché, nella giurisprudenza di merito (salvi isolati e non condivisibili arresti di 1° grado, peraltro privi di alcuna analisi delle due diverse azioni - Trib. Castrovillari,
29/05/2023, n. 755), l'approfondita disamina svolta in Corte App. Torino, 17/09/2020, n. 904, spec. punto 3.2. della parte “In Diritto”)].
VI.5.3.- Ciò chiarito sull'irrilevanza del profilo estintivo in punto di an della richiesta restitutoria [ovviamente non ponendosi per i rapporti di finanziamento (nei quali non vi sono
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movimentazioni debitorie e creditorie idonee a incidere sulla consistenza e sussistenza del dare-avere e cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale, ma un rapporto “chiuso” e definito ex ante mediante un importo mutuato in un'unica soluzione e da restituirsi ratealmente tramite veri e propri “pagamenti”, e non già mere annotazioni contabili) le problematiche proprie del c/c (a fronte del quale, in pendenza di rapporto, proprio per l'imprevedibile evoluzione diacronica di un dare-avere sempre mutevole e di un “saldo” intermedio sempre “suscettibile di modificarsi”, “può esservi solo accertamento ma non anche condanna” – v. pagg. 24-32, sub VIII.-VIII.12., della pronuncia non definitiva n.
751/2024, spec. pagg. 26-28, sub VIII.6.-VIII.7.)], è poi evidente che il mancato versamento di tutti gli importi pattuiti incida (esclusivamente) sul quantum di cui disporsi la ripetizione, occorrendo a tal riguardo tener conto non già della somma pattiziamente stabilita in sede di finanziamento (poiché non integralmente restituita e dunque non già tout court ripetibile), bensì esclusivamente di quella concretamente versata dalla parte mutuata [come quantificata, già in 1° grado, dal C.T.U. (cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018)], da cui poi scomputare, se del caso, l'eventuale debito sussistente secondo la rimodulazione secundum legem e dunque effettivamente ripianato dal mutuo [trattandosi di ripianamento non coinvolto dal collegamento contrattuale e dunque dall'illegittimità (essendo il mutuo solutorio privo, in sé e per sé, di “intrinseca illegittimità”: v. supra, sub V.2.) e dunque di vero e proprio “limite quantitativo” alla domanda di indebito (cfr., nonché arg. ex, Cass. civ.,
3/06/2020, n. 10505 e già Cass. civ., Sez. un., Sez. un., n. 28314 del 4/11/2019)].
VI.5.4.- Alla luce di tali coordinate e prendendo le mosse dal finanziamento n. 741322273/64, atteso l'intervenuto versamento di € 141.266,15 [cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018] e l'effettiva debitoria secundum legem, al momento dell'accredito, di
- € 77.828,75 [v. supra, sub VI.3., punto (A)], ne consegue che l'indebito è da quantificarsi in misura pari a [€ 141.266,15 - € 77.828,75 =] € 63.437,40.
VI.5.5.- Quanto invece al rapporto n. 741624035/59, atteso l'accertata corresponsione di €
2.075,00 [cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018] e il difetto di alcuna debitoria, nel caso di rimodulazione del c/c secundum legem, al momento dell'erogazione
[sussistendo invece un saldo a credito della correntista (v. supra, sub VI.3., punto (A))], ne consegue che l'indebito è da quantificarsi in misura pari a [€ 2.075,00 - € 0,00 =] € 2.075,00.
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VI.5.6.- A tali importi [v. supra, sub VI.5.4.-VI.5.5.] occorre poi pacificamente aggiungere gli interessi [da quantificarsi - come richiesto (cfr. pag. 31, punto 3), sub 2), della comparsa di costituzione con appello incidentale del 22.11.2019) - in misura pari all'ordinario tasso legale e la cui decorrenza è da fissarsi dalla data (9.07.2013 – cfr. pag. 2 dell'all. 1 fasc. attoreo di 1° grado) di ricezione della messa in mora, poiché pacificamente integrante “domanda” ai fini dell'art. 2033 c.c. e pur per i casi di condictio indebiti conseguenti a impugnativa contrattuale
(cfr. Cass. n. 423/2025, cit., spec. punto 16 delle “Ragioni della decisione”, nonché la ivi menzionata Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019, n. 15895)], non risultando invece applicabile alcuna rivalutazione [essendo pacifico che le “restituzioni” conseguenti a impugnative contrattuali “danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta” e pertanto “non soggetti a rivalutazione monetaria”, non risultando poi qui provato alcun “maggior danno” ex art. 1224, comma II, c.c. – senz'altro applicabile “anche in caso di indebito oggettivo” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14/12/2018, n. 32521 e Cass. civ., 17/02/1994, n. 1549)].
VII.- Chiarito quanto precede sull'accoglimento, pur nei soli termini che precedono, del 2° motivo di appello incidentale proposto dal e al quale ha aderito Controparte_3
[v. supra, sub V.-VI.5.6.], è evidente che ciò risulti idoneo ad Parte_2
integralmente esaurire l'intera materia del contendere, non risultando da valutarsi né ulteriori motivi di doglianza [risultando definitivamente consumata, con riguardo alle ragioni di gravame già delibate nella sentenza non definitiva n. 751/2024, la potestas decidendi (v. supra, sub III.1., punto (b))], né ulteriori questioni [risultando le statuizioni non espressamente gravate ormai passate in giudicato e divenute pertanto irretrattabili (v. supra, sub III.1., punto (a))].
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, occorre qui osservare che:
(A) esse vanno regolamentate in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolazione ex artt. 91 e ss. c.p.c. ivi adottata – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)];
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(B) ricorrono poi nel caso di specie complessivi elementi idonei a giustificarne l'integrale compensazione [non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], considerando, al contempo ed e.g.:
(a) l'intervento, solo nel corso del giudizio (instaurato in prime cure addirittura nel 2013), di plurimi arresti rilevanti ai fini del decidere (anche nomofilattici, come Cass., Sez. un., n.
15895/2019 e Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit.);
(b) l'oggettiva controvertibilità e complessità di diverse questioni sottese (e.g. la prova della natura affidata o meno del rapporto, il riparto dell'onere probatorio nel caso di contestazione per mancanza di forma scritta, i termini e limiti di operatività dell'art. 1852 c.c.), talune delle quali tuttora oggetto di persistenti contrasti giurisprudenziali (con riferimento, ex aliis, alle modalità di adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 per i rapporti di c/c stipulati anteriormente al 22.04.2000 e ancora in essere successivamente a tale data – v. pagg. 14-22, sub VI.-VI.9., della sentenza non definitiva n. 751/2024);
(c) la natura peculiarmente composita delle statuizioni da adottarsi e la soccombenza reciproca delle parti sulle plurime questioni controverse [considerando la reiezione dell'appello della e, pur a fronte della parziale riforma da disporsi in virtù Pt_1 dell'impugnativa incidentale, il mancato accoglimento integrale, alla luce dell'esito complessivo della lite, delle originarie domande attoree - con riguardo sia ai finanziamenti
(giusta accoglimento, solo parziale e per quanto di ragione, delle relative domande: v. supra), sia ai c/c (giusta reiezione delle richieste di condanna ex artt. 2033 e/o 1852 c.c. e accoglimento, ma solo in parte qua, della domanda di accertamento: v. ancora sentenza non definitiva n. 751/2024 e relativa conferma, a tal riguardo, della pronuncia di prime cure) -, tutto ciò chiaramente valendo a “giustificar[e] … la compensazione totale” delle spese di lite
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061)];
(d) la sussistenza, a fronte di ciò, di presupposti tali da condurre all'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente [anche alla luce di Corte
Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ., 21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dall'art. 92, comma II, c.p.c., “hanno carattere” solo
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“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018, cit.)], essendo pacifico, del resto, che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”,
“costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale”
[cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 7/07/2025, n. 18467; Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ.,
4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost. n. 77/2018, cit., e Corte Cost., 21/05/2014, n. 157].
VIII.1.- Quanto, poi, al riparto interno fra le parti delle spese di C.T.U., è da evidenziarsi che:
(A) a esso occorre provvedersi non solo per l'approfondimento espletato in questo grado
[liquidate con decreto del 20.02.2025], ma anche per l'indagine compiuta in prime cure, in quanto, al di là del decreto liquidatorio del 21.01.2019, tuttora persistente ed efficace [poiché soggetto a disciplina del tutto autonoma dalla pronuncia di prime cure, trattandosi di “decreto modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011, “e non con la sentenza”, non rimanendo pertanto tale provvedimento travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804)], la statuizione con cui il primo giudicante, “nella sentenza conclusiva del giudizio”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” [cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.] e dunque a tale riparto occorre qui nuovamente provvedersi;
(B) tale esborso è poi allocabile, nell'ambito di tale riparto interno e ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliario [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023;
Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n.
29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572], in capo alla parte appellante, in ossequio ai principi di causalità e soccombenza e considerando l'esito dei relativi approfondimenti, la piena condivisibilità della statuizione già assunta in tal senso (e da alcuno contestata) in prime cure
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[cfr. pag. 13 della pronuncia di 1° grado] e infine la non specifica invocabilità a tal riguardo dei profili, strettamente tecnico-giuridici, già innanzi menzionati [e.g. sopravvenienze nomofilattiche e/o dibattito giurisprudenziale ancora persistente (v. supra, sub VIII.)], essendo poi del tutto pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo
“ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
VIII.2.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012) e alla luce dell'integrale reiezione del gravame proposto
Contr dall'appellante principale ( , occorre dare atto, come in dispositivo e fermi i limiti della predetta attestazione [avente funzione meramente ricognitiva della sola sussistenza, in astratto, del presupposto processuale della sanzione, la cui debenza in concreto è poi da esclusivamente accertare a cura dell'Amministrazione], del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] con riguardo a tale parte.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 638/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 82/2019, pubblicata in data 21/01/2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1309/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto in via incidentale dal e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza Controparte_3
impugnata:
- ACCOGLIE, per quanto di ragione e oltre alla domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 2544.27 (pari, alla data del 30.09.3013, ad € 171.456,32 a credito per il correntista), altresì le
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domande attoree nei confronti dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59 e, in conseguenza del parziale accoglimento di tali domande e per le ragioni di cui in parte motiva: (a) DICHIARA la nullità, in parte qua, del mutuo n. 741322273/64
(per l'importo, eccedente la debitoria secundum legem, di € 171.046,25) e la nullità integrale del mutuo n. 741624035/59, e per l'effetto: (b) CONDANNA la Pt_1
appellante, ex artt. 1422 e 2033 c.c., a restituire alla controparte (già , CP_3
oggi ) l'importo di € 63.437,40 (con riguardo al mutuo Controparte_3
n. 741322273/64) e di € 2.075,00 (mutuo n. 741624035/59), oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma I, c.c.) dal 9.07.2013 (data di ricezione della messa in mora) e fino all'effettivo soddisfo;
- CONFERMA, anche alla luce della sentenza non definitiva già emessa nel corso dell'appello, ogni ulteriore e residua statuizione della pronuncia di 1° grado;
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le complessive spese di C.T.U.
(come liquidate con decreti del 21.01.2019 – per il 1° grado – e del 20.02.2025 – per il presente grado), siano poste definitivamente a carico dell'appellante ( CP_1
4) DÀ ATTO, con riferimento all'appellante principale (MPS), della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 16 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. – C.F. Parte_1 P.IVA_1
Contr
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o ”, P.IVA_2 CP_2
con l'avv. ANGELA MARIA FATTORUSSO (C.F. –pec: C.F._1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Curatore p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. Controparte_3
SALVATORE PALERMO (C.F. CodiceFiscale_2
; Email_2
(C.F. , con l'avv. ATTILIO VASTA Parte_2 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_3
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 82/2019, pubblicata in data 21/01/2019, emessa a definizione del proc. n. 1309/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.05.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 26.05.2025).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte all'epoca in CP_3
bonis, ha adito il Tribunale di Locri, instaurando il procedimento di prime cure e ivi deducendo che:
Contr (1) aveva intrattenuto con sin dal 22.08.1994, un c/c (affidato sino a £ 200.000.000, pari a € 103.291,38), avente n. 2544.27, nonché n. 2 mutui – i.e. un contratto di mutuo fondiario del 16.06.2006 (per l'importo di € 250.000,00) e un finanziamento del 23.04.2013 (per €
90.000,00), entrambi assistiti da garanzia da (l.r.p.t. della Parte_2
, e (soci della predetta CP_3 Parte_3 Parte_4
; CP_3
(2) il rapporto di c/c era afflitto da diversi vizi (e.g. tassi ultra-legali non debitamente pattuiti, capitalizzazione trimestrale contra legem, c.m.s. illegittima, tassi usurari, nonché clausole e condizioni applicate difformemente alle previsioni pattizie) e i mutui, in quanto utilizzati per estinguere o decurtare le passività sul c/c, conseguentemente nulli per difetto di causa.
Sulla scorta di ciò la società attrice ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, rideterminare l'esatto saldo del conto e, in caso di saldo finale favorevole, condannare la convenuta alla restituzione dell'indebito; dichiarare
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altresì la nullità dei contratti di mutuo e delle garanzie, con condanna della convenuta alla restituzione della somma e al risarcimento delle spese di stipulazione.
Contr I.1.2.- Con comparsa del 19.12.2013 si è poi costituita la contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione per difetto di individuazione del pagamento;
(2) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, delle deduzioni attoree, non risultando i rapporti afflitti dai vizi ex adverso prospettati.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(a) all'udienza del 25.03.2015, preso atto dell'intervenuto fallimento della società attrice
(come da sent. n. 2/2015 del Tribunale di Locri), il procedimento è stato interrotto, venendo poi riassunto dal;
Controparte_3
(b) è stato espletato approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. del 10.03.2017 e integrazione del 19.02.2018);
(c) con comparsa del 23.05.2018 è spontaneamente intervenuto, ex art. 105, comma II, c.p.c., il garante sostenendo le difese di parte attrice e chiedendone Parte_2
l'accoglimento.
I.1.4.- All'esito, poi, è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 82/2019, pubblicata in data
21/01/2019), nella quale il primo giudicante ha:
(1) dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito spiegata da parte attrice;
(2) dichiarato poi fondata, in parte qua, la domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 2544.27 come proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiarato il suo saldo, alla data del 30.09.3013, a credito della correntista e per l'importo di € 171.456,32;
(3) regolato le spese di lite, compensandole per 1/3 e ponendo il residuo (2/3) a carico della convenuta, nonché integralmente compensandole tra l'interveniente e la banca convenuta e ponendo poi le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
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Contr I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la instaurando, innanzi alla presente Corte, il giudizio di gravame (n. 638/2019 R.G.) e chiedendone la riforma in punto di:
(1) eccezione di prescrizione;
(2) anatocismo;
(3) omesso assolvimento onere della prova.
I.2.2.- Con comparsa del 22.11.2019 si è poi costituito il , Controparte_3
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(1) eccependo l'integrale infondatezza dell'appello principale;
(2) avanzando istanza di appello incidentale per: (a) l'omessa condanna della al Pt_1
pagamento del saldo a credito del correntista ex art. 1852 c.c.; (b) l'omessa dichiarazione di nullità dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59.
I.2.3.- Con comparsa del 15.12.2019 si è costituito anche in questo grado Parte_2
integralmente aderendo alle conclusioni del e
[...] Controparte_3 chiedendone l'accoglimento.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame è stata poi emessa sentenza non definitiva e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria ex art. 279 c.p.c. (sentenza n. 751/2024, depositata, in uno alla predetta ordinanza, in data 27.10.2024), ove la Corte ha provveduto a:
Contr (A) rigettare l'appello avanzato in via principale da
(B) rigettare altresì il 1° motivo dell'appello proposto in via incidentale dal CP_3
;
[...]
(C) rimettere la causa in istruttoria, con disposizione di integrazione peritale a cura del C.T.U. già nominato in prime cure, ai fini del 2° motivo di appello incidentale.
I.2.5.- Espletata dunque la suddetta integrazione (cfr. elaborato depositato in data
17.02.2025), la causa è stata rinviata per p.c. all'udienza del 22.05.2025, all'esito della quale e in virtù di provvedimento del 23.05.2025 (comunicato alle parti in data 26.05.2025), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
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III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sul perimetro dell'odierna delibazione.
III.1.- A tal riguardo, in particolare, occorre osservare che:
(a) l'“ambito della cognizione del giudice d'appello”, come già rammentato nella sentenza non definitiva n. 751/2024 (cfr. spec. pagg. 6-7, sub III.3., punto (B), di tale pronuncia), risulta pacificamente “definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017
e Cass. n. 7940 del 2019), risultando quindi il thema decidendum perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(b) non è inoltre più delibabile ogni questione già scrutinata nella sentenza non definitiva emessa nel corso dell'odierno giudizio di gravame [i.e. la sent. n. 751/2024 – v. supra, sub
I.2.4.], essendo pacifico e qui da ribadirsi che “con la pronuncia della sentenza non definitiva il giudice si spoglia della potestas decidendi in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta [definitivamente] precluso il riesame”, con “preclusione” che poi opera e “vale sia in ordine alle questioni definite, sia in ordine a quelle da esse dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
31/08/2009, n. 18898].
IV.- Ciò precisato e venendo alle sole questioni ancora sub iudice, occorre osservare che occorre in questa sede in particolare completare lo scrutinio esclusivamente del 2° motivo dell'appello incidentale avanzato dal , al quale ha integralmente Controparte_3
aderito [v. supra, sub I.
2.2. e sub I.2.3.]. Parte_2
Motivo di gravame, quest'ultimo, fondato, come già evidenziato nella predetta sentenza non definitiva n. 751/2024 [alla quale qui rigorosamente attenersi (v. supra, sub III.1., punto (b))], su n. 2 piani e profili diversi e conseguentemente meritevoli di distinta delibazione, involgendo l'uno la stessa liceità in astratto del modello del muto solutorio (causa c.d.
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astratta) [v. infra, sub V.-V.2.] e il secondo l'effettiva legittimità e meritevolezza nel caso di specie del modello operazionale impiegato (causa c.d. concreta) [v. infra, sub VI.-VI.].
V.- Quanto al primo profilo, è da osservarsi che, a seguito della rimessione alle Sezioni unite di cui si era dato conto nella sentenza non definitiva [v. pagg. 33-34, sub IX.4., della sentenza n. 751/2024], è intervenuta la relativa pronuncia (Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841).
V.1.- In tale pronuncia le predette Sezioni unite hanno definitivamente chiarito la piena validità dell'astratta operazione di “mutuo solutorio”, i.e. del mutuo volto a ripianare debiti pregressi, “dando continuità” all'orientamento già indicato, nella pronuncia non definitiva, come maggioritario e prevalente [v. pag. 34 della sentenza n. 751/2024], confermandosi anche in tale ultimo dictum nomofilattico che:
(1) “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è … da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore” e “proprio dal primo reso possibile”, atteso che “proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi” e risultando del tutto pacifico che “l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto”;
(2) a fronte di ciò “non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio”, come pur sostenuto dall'orientamento minoritario, “come pactum de non petendo, in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro”; e ciò perché “tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione”, atteso che “l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”, considerando che, “componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti”, “chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante” senz'altro “purga il proprio patrimonio di una posta negativa” e dunque, “se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata”, “uno spostamento di
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denaro deve essersi necessariamente verificato”, risultando dunque pacifica ed “evidente”
“l'eccentricità dell'operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo”;
(3) “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse”, in definitiva, “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”,
“essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)”, con la conseguenza che “non vi sono … ragioni” “che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale” [cfr., anche per i precedenti punti di questo paragrafo, Cass., Sez. un., n.
5841/2025, cit.].
V.2.- A fronte di ciò, avendo le Sezioni unite “dato il definitivo avallo all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui non sarebbero ravvisabili profili di illegittimità della causa (in astratto) del c.d. mutuo solutorio” [come invero chiaramente riconosciuto dallo stesso appellante incidentale (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale del 25.07.2025 del )], è evidente che da tale Controparte_3
intervento chiarificatore discenda la necessità di reiezione della doglianza dell'appellante incidentale riguardante l'astratta validità dell'operazione di mutuo c.d. solutorio.
VI.- Ciò detto sulla causa c.d. astratta, è evidente che ciò imponga di valutare il profilo della causa c.d. concreta, idonea a venire in rilievo proprio per l'evenienza, qui realizzatasi, di conferma, da parte delle Sezioni unite, dell'orientamento maggioritario e dunque nel senso della liceità in astratto del modello del mutuo c.d. solutorio [come prefigurato a pag. 35, 1° cpv., della sentenza non definitiva n. 751/2024].
VI.1.- E ciò perché, come pure già rammentato in tale pronuncia non definitiva, non v'è dubbio che, a prescindere dall'astratta legittimità del modello operazionale del mutuo c.d. solutorio [legittimità ormai pacifica, anche alla luce del chiarimento nomofilattico da ultimo intervenuto (v. supra, sub V.-V.2.)], ove esso risulti funzionalmente collegato a un c/c viziato e dunque “lo stesso” mutuo sia in concreto “finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle
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ovvero di oneri non pattuiti)”, esso è comunque senz'altro “nullo per mancanza di causa concreta” (in quanto “concluso al solo fine di estinguere una … scopertura del conto corrente” tuttavia “illecita” e che “in realtà non sussist[e]”) e dunque dovrà dichiararsene la
“nullità” “nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi” e derivante dal “collegamento negoziale con il conto corrente … violativo di norme imperative” [cfr. pag. 35, sub IX.6., della predetta sentenza non definitiva n. 751/2024, nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati].
VI.2.- “Collegamento negoziale” fra i due mutui (n. 741322273/64 del 16.06.2006 e n.
741624035/59 del 23.04.2012) e il c/c viziato (n. 2544.27) la cui effettiva ravvisabilità nel caso di specie si è poi già evidenziata, per le complessive ragioni ivi indicate e diversamente da quanto ritenuto in prime cure, sempre nella menzionata pronuncia non definitiva [v. pagg.
36-39, sub IX.7.-IX.11., della sentenza n. 751/2024], alla quale occorre qui indefettibilmente attenersi [v. supra, sub III.1., punto (b)].
VI.3.- A fronte di ciò giova poi osservare che, al fine di stabilire le conseguenze derivanti da tale (accertato) collegamento, si è disposto apposito supplemento peritale volto a stabilire l'effettivo saldo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 al momento dell'erogazione dei finanziamenti qui in esame [cfr. pagg. 39-40, sub IX.12., della sentenza n. 751/2024, nonché contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria e conferimento dell'incarico peritale]; integrazione all'esito della quale il C.T.U., già nominato in prime cure e confermato in questa sede, ha evidenziato che:
(A) al momento dell'accredito del mutuo n. 741322273/64 (intervenuto in data 7.07.2006 e per l'importo netto di € 248.875,00), il saldo effettivo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 risultava pari a - € 77.828,75 a debito della correntista [cfr. pag. 175, terzultima riga, dell'all.
5 della C.T.U. del 17.02.2025, nonché già pag. 175, terzultima riga, dell'all. 1 dell'integrazione peritale depositata il 19.02.2018];
(B) al momento dell'accredito del mutuo n. 741624035/59 (intervenuto in data 23.04.2012 e per l'importo netto di € 87.925,00), il saldo effettivo, secundum legem, del c/c n. 2544.27 risultava pari a + € 95.899,30 a credito della correntista [cfr. pag. 317, decima riga, dell'all. 5 della C.T.U. del 17.02.2025, nonché già pag. 317, decima riga, del predetto all. 1 dell'integrazione peritale depositata il 19.02.2018].
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VI.4.- In virtù, pertanto, dei principi che precedono [v. supra, sub VI.1.-VI.2.] e di tali chiari riscontri contabili [dai quali non v'è ragione alcuna di discostarsi, poiché frutto di approfondimento del tutto immune da vizi e non oggetto, in ogni caso, di alcuna osservazione critica né nell'ambito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195, comma III, c.p.c., né in seguito (cfr. pag. 4, pen. cpv., e all. 6 all'elaborato del 17.02.2025, nonché scritti conclusivi depositati dopo l'assegnazione a sentenza disposta con provvedimento del 23.05.2025, comunicato alle parti in data 26.05.2025)], è evidente che la domanda attorea relativa all'invalidità dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59 [cfr. pag. 14, punto 3., dell'atto di citazione di prime cure, nonché pag. 5, punto 3., della comparsa di costituzione del terzo del
23.5.2018], già disattesa in 1° grado [cfr. pagg. 10-12 della sentenza appellata], meriti invece parziale accoglimento, occorrendo in particolare dichiarare:
(a) la nullità, pur solo in parte qua, del mutuo n. 741322273/64, risultando sul c/c, al tempus dell'erogazione, una debitoria pari solo a - € 77.828,75 (saldo a debito) e dunque risultando contra legem l'ulteriore importo di [€ 248.875,00 – 77.828,75 =] € 171.046,25;
(b) la nullità invece integrale del mutuo n. 741624035/59, risultando sul c/c, al tempus dell'erogazione, un importo a credito di + € 95.899,30 (saldo a credito) e dunque evidentemente non sussistendo alcuna debitoria, neanche parziale, da ripianare per il tramite del predetto mutuo.
VI.5.- Sulla scorta di tali declaratorie va poi necessariamente accolta, pur nei soli termini qui di seguito indicati, anche la richiesta restitutoria ex art. 2033 c.c. fatta valere anche in questa sede dalla parte, già attrice in prime cure (quando in bonis) e odierna impugnante incidentale, con riguardo a tali mutui [v. pag. 31, punto 3), sub 2), della comparsa di costituzione con appello incidentale del 22.11.2019 già pag. 14, punto 3., dell'atto di citazione di 1° grado].
VI.5.1.- Fermo e pacifico, a tal riguardo, che ove “venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità”, la “caducazione del contratto” implica
“la caducazione dell'atto” esecutivo e dunque impone, ai sensi degli artt. 1422 e 2033 c.c., la
“restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso” e il “recupero” della
“prestazione” nei termini in cui è da ritenersi ormai “ingiustificatamente ricevuta o ritenuta”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 8/01/2025, n. 423; Cass. civ., 15/01/2018, n. 715; Cass. civ.,
6/06/2017, n. 14013; Cass. civ., 7/02/2011, n. 2956; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9052; Cass.
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civ., 12/12/2005, n. 27334; Cass. civ., 13/04/2005, n. 7651], non v'è poi dubbio che la circostanza che i contratti qui in esame “non siano stati estinti ma solo parzialmente pagati”
[cfr., da ultimo, pag. 3, 2° cpv., della memoria di replica del 10.09.2025 della Pt_1
appellante] non osti affatto alla necessità di dar corso alla restituzione richiesta, incidendo solo sulla modulazione del relativo quantum [v. infra, sub VI.5.3.].
VI.5.2.- L'estinzione del mutuo [anticipata (nelle forme pattiziamente stabilite) o fisiologica
(versamento fino all'ultima rata)], infatti, è evenienza pacificamente idonea a incidere solo sull'ordinario “credito per il pagamento dei ratei del mutuo” [venendo in tal caso “in effetti” in rilievo “la natura unitaria del contratto”, il cui “pagamento rateale” costituisce invero
“l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria” e “non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori”, “con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coincide con la chiusura del mutuo”, in quanto “il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”], ma non anche rispetto all'“azione di ripetizione di un pagamento indebito”, essendo evidente che si tratti di
“azioni diverse” [fondandosi quest'ultima non già sull'adempimento del rapporto, ma sulla sua caducazione, non potendo ovviamente decorrere dalla “data … prevista per
l'adempimento dell'obbligazione nulla”] e “che hanno” altresì “decorrenze della prescrizione distinte”, atteso che, se “il credito per la restituzione della somma mutuata può farsi valere soltanto dalla scadenza del termine previsto per il pagamento rateale e quindi dalla data dell'ultima rata concordata”, “il credito restitutorio per indebito oggettivo può” invece “farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l'adempimento del contratto” [cfr., ex multis, Cass. civ., 2/02/2025, n.
2454; Cass. civ., 10/02/2023, n. 4232; Cass. civ., 8/08/2013, n. 18951; Cass. civ., 30/08/2011,
n. 17798; Cass. civ., 10/09/2010, n. 19291; Cass. civ., 6/02/2004, n. 2301; Cass. civ.,
30/08/2002, n. 12707, nonché, nella giurisprudenza di merito (salvi isolati e non condivisibili arresti di 1° grado, peraltro privi di alcuna analisi delle due diverse azioni - Trib. Castrovillari,
29/05/2023, n. 755), l'approfondita disamina svolta in Corte App. Torino, 17/09/2020, n. 904, spec. punto 3.2. della parte “In Diritto”)].
VI.5.3.- Ciò chiarito sull'irrilevanza del profilo estintivo in punto di an della richiesta restitutoria [ovviamente non ponendosi per i rapporti di finanziamento (nei quali non vi sono
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movimentazioni debitorie e creditorie idonee a incidere sulla consistenza e sussistenza del dare-avere e cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale, ma un rapporto “chiuso” e definito ex ante mediante un importo mutuato in un'unica soluzione e da restituirsi ratealmente tramite veri e propri “pagamenti”, e non già mere annotazioni contabili) le problematiche proprie del c/c (a fronte del quale, in pendenza di rapporto, proprio per l'imprevedibile evoluzione diacronica di un dare-avere sempre mutevole e di un “saldo” intermedio sempre “suscettibile di modificarsi”, “può esservi solo accertamento ma non anche condanna” – v. pagg. 24-32, sub VIII.-VIII.12., della pronuncia non definitiva n.
751/2024, spec. pagg. 26-28, sub VIII.6.-VIII.7.)], è poi evidente che il mancato versamento di tutti gli importi pattuiti incida (esclusivamente) sul quantum di cui disporsi la ripetizione, occorrendo a tal riguardo tener conto non già della somma pattiziamente stabilita in sede di finanziamento (poiché non integralmente restituita e dunque non già tout court ripetibile), bensì esclusivamente di quella concretamente versata dalla parte mutuata [come quantificata, già in 1° grado, dal C.T.U. (cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018)], da cui poi scomputare, se del caso, l'eventuale debito sussistente secondo la rimodulazione secundum legem e dunque effettivamente ripianato dal mutuo [trattandosi di ripianamento non coinvolto dal collegamento contrattuale e dunque dall'illegittimità (essendo il mutuo solutorio privo, in sé e per sé, di “intrinseca illegittimità”: v. supra, sub V.2.) e dunque di vero e proprio “limite quantitativo” alla domanda di indebito (cfr., nonché arg. ex, Cass. civ.,
3/06/2020, n. 10505 e già Cass. civ., Sez. un., Sez. un., n. 28314 del 4/11/2019)].
VI.5.4.- Alla luce di tali coordinate e prendendo le mosse dal finanziamento n. 741322273/64, atteso l'intervenuto versamento di € 141.266,15 [cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018] e l'effettiva debitoria secundum legem, al momento dell'accredito, di
- € 77.828,75 [v. supra, sub VI.3., punto (A)], ne consegue che l'indebito è da quantificarsi in misura pari a [€ 141.266,15 - € 77.828,75 =] € 63.437,40.
VI.5.5.- Quanto invece al rapporto n. 741624035/59, atteso l'accertata corresponsione di €
2.075,00 [cfr. pag. 7 della relazione peritale depositata il 19.02.2018] e il difetto di alcuna debitoria, nel caso di rimodulazione del c/c secundum legem, al momento dell'erogazione
[sussistendo invece un saldo a credito della correntista (v. supra, sub VI.3., punto (A))], ne consegue che l'indebito è da quantificarsi in misura pari a [€ 2.075,00 - € 0,00 =] € 2.075,00.
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VI.5.6.- A tali importi [v. supra, sub VI.5.4.-VI.5.5.] occorre poi pacificamente aggiungere gli interessi [da quantificarsi - come richiesto (cfr. pag. 31, punto 3), sub 2), della comparsa di costituzione con appello incidentale del 22.11.2019) - in misura pari all'ordinario tasso legale e la cui decorrenza è da fissarsi dalla data (9.07.2013 – cfr. pag. 2 dell'all. 1 fasc. attoreo di 1° grado) di ricezione della messa in mora, poiché pacificamente integrante “domanda” ai fini dell'art. 2033 c.c. e pur per i casi di condictio indebiti conseguenti a impugnativa contrattuale
(cfr. Cass. n. 423/2025, cit., spec. punto 16 delle “Ragioni della decisione”, nonché la ivi menzionata Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019, n. 15895)], non risultando invece applicabile alcuna rivalutazione [essendo pacifico che le “restituzioni” conseguenti a impugnative contrattuali “danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta” e pertanto “non soggetti a rivalutazione monetaria”, non risultando poi qui provato alcun “maggior danno” ex art. 1224, comma II, c.c. – senz'altro applicabile “anche in caso di indebito oggettivo” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14/12/2018, n. 32521 e Cass. civ., 17/02/1994, n. 1549)].
VII.- Chiarito quanto precede sull'accoglimento, pur nei soli termini che precedono, del 2° motivo di appello incidentale proposto dal e al quale ha aderito Controparte_3
[v. supra, sub V.-VI.5.6.], è evidente che ciò risulti idoneo ad Parte_2
integralmente esaurire l'intera materia del contendere, non risultando da valutarsi né ulteriori motivi di doglianza [risultando definitivamente consumata, con riguardo alle ragioni di gravame già delibate nella sentenza non definitiva n. 751/2024, la potestas decidendi (v. supra, sub III.1., punto (b))], né ulteriori questioni [risultando le statuizioni non espressamente gravate ormai passate in giudicato e divenute pertanto irretrattabili (v. supra, sub III.1., punto (a))].
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, occorre qui osservare che:
(A) esse vanno regolamentate in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolazione ex artt. 91 e ss. c.p.c. ivi adottata – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata” “sussiste” “il potere” e dovere “del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)];
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(B) ricorrono poi nel caso di specie complessivi elementi idonei a giustificarne l'integrale compensazione [non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], considerando, al contempo ed e.g.:
(a) l'intervento, solo nel corso del giudizio (instaurato in prime cure addirittura nel 2013), di plurimi arresti rilevanti ai fini del decidere (anche nomofilattici, come Cass., Sez. un., n.
15895/2019 e Cass., Sez. un., n. 5841/2025, cit.);
(b) l'oggettiva controvertibilità e complessità di diverse questioni sottese (e.g. la prova della natura affidata o meno del rapporto, il riparto dell'onere probatorio nel caso di contestazione per mancanza di forma scritta, i termini e limiti di operatività dell'art. 1852 c.c.), talune delle quali tuttora oggetto di persistenti contrasti giurisprudenziali (con riferimento, ex aliis, alle modalità di adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 per i rapporti di c/c stipulati anteriormente al 22.04.2000 e ancora in essere successivamente a tale data – v. pagg. 14-22, sub VI.-VI.9., della sentenza non definitiva n. 751/2024);
(c) la natura peculiarmente composita delle statuizioni da adottarsi e la soccombenza reciproca delle parti sulle plurime questioni controverse [considerando la reiezione dell'appello della e, pur a fronte della parziale riforma da disporsi in virtù Pt_1 dell'impugnativa incidentale, il mancato accoglimento integrale, alla luce dell'esito complessivo della lite, delle originarie domande attoree - con riguardo sia ai finanziamenti
(giusta accoglimento, solo parziale e per quanto di ragione, delle relative domande: v. supra), sia ai c/c (giusta reiezione delle richieste di condanna ex artt. 2033 e/o 1852 c.c. e accoglimento, ma solo in parte qua, della domanda di accertamento: v. ancora sentenza non definitiva n. 751/2024 e relativa conferma, a tal riguardo, della pronuncia di prime cure) -, tutto ciò chiaramente valendo a “giustificar[e] … la compensazione totale” delle spese di lite
(cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061)];
(d) la sussistenza, a fronte di ciò, di presupposti tali da condurre all'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione qui ratione temporis vigente [anche alla luce di Corte
Cost., 19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ., 21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dall'art. 92, comma II, c.p.c., “hanno carattere” solo
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“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018, cit.)], essendo pacifico, del resto, che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”,
“costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale”
[cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 7/07/2025, n. 18467; Cass., Sez. un., n.
32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ.,
4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost. n. 77/2018, cit., e Corte Cost., 21/05/2014, n. 157].
VIII.1.- Quanto, poi, al riparto interno fra le parti delle spese di C.T.U., è da evidenziarsi che:
(A) a esso occorre provvedersi non solo per l'approfondimento espletato in questo grado
[liquidate con decreto del 20.02.2025], ma anche per l'indagine compiuta in prime cure, in quanto, al di là del decreto liquidatorio del 21.01.2019, tuttora persistente ed efficace [poiché soggetto a disciplina del tutto autonoma dalla pronuncia di prime cure, trattandosi di “decreto modificabile solo …. in sede di opposizione” ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011, “e non con la sentenza”, non rimanendo pertanto tale provvedimento travolto dall'effetto ex art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804)], la statuizione con cui il primo giudicante, “nella sentenza conclusiva del giudizio”, provvede “a regolare tra le parti le spese di consulenza”, è invece “necessariamente travolt[a]” dalla “sentenza d'appello” di riforma di “quella di primo grado” [cfr. Cass. n. 10804/2020, cit.] e dunque a tale riparto occorre qui nuovamente provvedersi;
(B) tale esborso è poi allocabile, nell'ambito di tale riparto interno e ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliario [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023;
Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n.
29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572], in capo alla parte appellante, in ossequio ai principi di causalità e soccombenza e considerando l'esito dei relativi approfondimenti, la piena condivisibilità della statuizione già assunta in tal senso (e da alcuno contestata) in prime cure
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[cfr. pag. 13 della pronuncia di 1° grado] e infine la non specifica invocabilità a tal riguardo dei profili, strettamente tecnico-giuridici, già innanzi menzionati [e.g. sopravvenienze nomofilattiche e/o dibattito giurisprudenziale ancora persistente (v. supra, sub VIII.)], essendo poi del tutto pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo
“ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art. 92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 5/06/2020, n. 10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047].
VIII.2.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012) e alla luce dell'integrale reiezione del gravame proposto
Contr dall'appellante principale ( , occorre dare atto, come in dispositivo e fermi i limiti della predetta attestazione [avente funzione meramente ricognitiva della sola sussistenza, in astratto, del presupposto processuale della sanzione, la cui debenza in concreto è poi da esclusivamente accertare a cura dell'Amministrazione], del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] con riguardo a tale parte.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 638/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 82/2019, pubblicata in data 21/01/2019 ed emessa a definizione del proc. n. 1309/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto in via incidentale dal e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza Controparte_3
impugnata:
- ACCOGLIE, per quanto di ragione e oltre alla domanda di accertamento negativo e di rideterminazione del saldo del conto corrente n. 2544.27 (pari, alla data del 30.09.3013, ad € 171.456,32 a credito per il correntista), altresì le
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domande attoree nei confronti dei mutui n. 741322273/64 e n. 741624035/59 e, in conseguenza del parziale accoglimento di tali domande e per le ragioni di cui in parte motiva: (a) DICHIARA la nullità, in parte qua, del mutuo n. 741322273/64
(per l'importo, eccedente la debitoria secundum legem, di € 171.046,25) e la nullità integrale del mutuo n. 741624035/59, e per l'effetto: (b) CONDANNA la Pt_1
appellante, ex artt. 1422 e 2033 c.c., a restituire alla controparte (già , CP_3
oggi ) l'importo di € 63.437,40 (con riguardo al mutuo Controparte_3
n. 741322273/64) e di € 2.075,00 (mutuo n. 741624035/59), oltre interessi al tasso legale (art. 1284, comma I, c.c.) dal 9.07.2013 (data di ricezione della messa in mora) e fino all'effettivo soddisfo;
- CONFERMA, anche alla luce della sentenza non definitiva già emessa nel corso dell'appello, ogni ulteriore e residua statuizione della pronuncia di 1° grado;
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le complessive spese di C.T.U.
(come liquidate con decreti del 21.01.2019 – per il 1° grado – e del 20.02.2025 – per il presente grado), siano poste definitivamente a carico dell'appellante ( CP_1
4) DÀ ATTO, con riferimento all'appellante principale (MPS), della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 16 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
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