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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 159 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2758/2020(RG 3751/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indennità di disoccupazione, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. F. MURIANNI
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore,Controparte 1 rappr. e difeso dagli avv.ti A.ANDRIULLI, F. BELLI
-Appellata-
OGGETTO: "Indennità di disoccupazione "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/5/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto, di cui all'art 15, comma 2 lett a) D.lvo 22/2015, per omesso versamento della contribuzione minima richiesta dalla legge.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere applicato il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, che deve valere anche per i collaboratori a progetto, in quanto lavoratori parasubordinati, specie dopo l'intervento legislativo n.81/2015(art 2, comma 1).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellata costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
Non è automatico, neppure alla luce della legge 81/2015 art 2, che al collaboratore a progetto si applichi il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali valido per i lavoratori subordinati.
In generale occorre dire che la giurisprudenza, anche recente, ha ribadito la non assimilabilità della collaborazione a progetto con il rapporto di lavoro subordinato. In particolare in una recentissima sentenza la Cassazione ha ribadito che "Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della I. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del
1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all CP_2 di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della I. n. 1338 del 1962." (Cass.
n. 11430 del 2021 Cass. n. 8789 del 2022). In definitiva, il Collegio ritiene di dare continuità al predetto principio di diritto, confermando anche nella fattispecie controversa ove titolare della
-
pretesa originaria è una lavoratrice a progetto - che non sussistono i presupposti di operatività del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, co.1, cod. civ.
Accogliendo tale motivo di appello, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello di
Milano che aveva esteso l'automaticità delle prestazioni previdenziali al collaboratore a progetto.
La situazione, infatti, è solo parzialmente mutata a seguito dell'art 2, comma 1 L 81/2015 che prevede "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
1 Cass. Sez L, sent.n. 24753/2022, conforme in ultimo anche Cass. Sent. N. 19577/2025 riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Deve accertarsi in concreto, infatti, che la collaborazione a progetto, in cui di regola i progetti sono
"gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa" (art 61 d.lvo 276/2003) si sia tradotta in una imposizione da parte del committente di tempi e modalità della prestazione lavorativa. La ricorrente insomma avrebbe dovuto provare di non essere stata libera nell'organizzazione della propria prestazione in funzione del risultato(quanto all'orario di lavoro e al modus operandi), ma di essere stata etero organizzata anche con riguardo ai tempi e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In difetto assoluto di prova sul punto, non si applica l'automatismo delle prestazioni previdenziali.
L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere -
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 159 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2758/2020(RG 3751/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indennità di disoccupazione, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. F. MURIANNI
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore,Controparte 1 rappr. e difeso dagli avv.ti A.ANDRIULLI, F. BELLI
-Appellata-
OGGETTO: "Indennità di disoccupazione "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 5/5/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto, di cui all'art 15, comma 2 lett a) D.lvo 22/2015, per omesso versamento della contribuzione minima richiesta dalla legge.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere applicato il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, che deve valere anche per i collaboratori a progetto, in quanto lavoratori parasubordinati, specie dopo l'intervento legislativo n.81/2015(art 2, comma 1).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellata costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
Non è automatico, neppure alla luce della legge 81/2015 art 2, che al collaboratore a progetto si applichi il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali valido per i lavoratori subordinati.
In generale occorre dire che la giurisprudenza, anche recente, ha ribadito la non assimilabilità della collaborazione a progetto con il rapporto di lavoro subordinato. In particolare in una recentissima sentenza la Cassazione ha ribadito che "Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della I. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del
1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all CP_2 di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della I. n. 1338 del 1962." (Cass.
n. 11430 del 2021 Cass. n. 8789 del 2022). In definitiva, il Collegio ritiene di dare continuità al predetto principio di diritto, confermando anche nella fattispecie controversa ove titolare della
-
pretesa originaria è una lavoratrice a progetto - che non sussistono i presupposti di operatività del principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, co.1, cod. civ.
Accogliendo tale motivo di appello, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello di
Milano che aveva esteso l'automaticità delle prestazioni previdenziali al collaboratore a progetto.
La situazione, infatti, è solo parzialmente mutata a seguito dell'art 2, comma 1 L 81/2015 che prevede "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
1 Cass. Sez L, sent.n. 24753/2022, conforme in ultimo anche Cass. Sent. N. 19577/2025 riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Deve accertarsi in concreto, infatti, che la collaborazione a progetto, in cui di regola i progetti sono
"gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa" (art 61 d.lvo 276/2003) si sia tradotta in una imposizione da parte del committente di tempi e modalità della prestazione lavorativa. La ricorrente insomma avrebbe dovuto provare di non essere stata libera nell'organizzazione della propria prestazione in funzione del risultato(quanto all'orario di lavoro e al modus operandi), ma di essere stata etero organizzata anche con riguardo ai tempi e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In difetto assoluto di prova sul punto, non si applica l'automatismo delle prestazioni previdenziali.
L'appello deve essere rigettato. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro