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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1096 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Scarpelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Marini CP_1 C.F._2
Serra;
CONVENUTA
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in data CP_1
23.6.2010 nel comune di Cosenza, dal quale non sono nati figli, ha dedotto che, in ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione personale e disporsi in ordine alle questioni accessorie.
La convenuta ha aderito alla domanda principale.
All'udienza del 2.12.25 le parti hanno chiesto trasformarsi il giudizio in consensuale.
La volontà manifestata dal ricorrente di addivenire alla separazione, alla quale la convenuta non si è opposta, consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima della introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi. 1 Riguardo alle questioni accessorie deve essere recepito l'accordo delle parti concernente il versamento alla sig.ra da parte del sig. della somma di euro 350,00 mensili, da rivalutarsi CP_1 Pt_1 annualmente, a titolo di assegno di mantenimento.
Si prende altresì atto dell'ulteriore accordo in base al quale la sig.ra continuerà ad abitare la CP_1 casa coniugale sino al 31 dicembre 2026 e sino alla stessa data il ricorrente sosterrà le spese relative alle utenze dell'immobile.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 2.12.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1096 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Scarpelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Marini CP_1 C.F._2
Serra;
CONVENUTA
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in data CP_1
23.6.2010 nel comune di Cosenza, dal quale non sono nati figli, ha dedotto che, in ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione personale e disporsi in ordine alle questioni accessorie.
La convenuta ha aderito alla domanda principale.
All'udienza del 2.12.25 le parti hanno chiesto trasformarsi il giudizio in consensuale.
La volontà manifestata dal ricorrente di addivenire alla separazione, alla quale la convenuta non si è opposta, consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima della introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi. 1 Riguardo alle questioni accessorie deve essere recepito l'accordo delle parti concernente il versamento alla sig.ra da parte del sig. della somma di euro 350,00 mensili, da rivalutarsi CP_1 Pt_1 annualmente, a titolo di assegno di mantenimento.
Si prende altresì atto dell'ulteriore accordo in base al quale la sig.ra continuerà ad abitare la CP_1 casa coniugale sino al 31 dicembre 2026 e sino alla stessa data il ricorrente sosterrà le spese relative alle utenze dell'immobile.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 2.12.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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