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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2426 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO CONCETTA, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. DI MASSA FRANCESCO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, per come parzialmente integrate con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 22/10/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23/04/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di EI (NA) (al n.43, parte II, serie A, anno 2005; e N.9 , Parte II, Serie B, Volume 1, Ufficio 1, Anno 2005, IG
(NA)). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 809/2015 emesso in data 13/06/2015.
Premesso che dal matrimonio è nata la figlia a EI (NA) il 13 maggio 2006, Persona_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,
i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. Il Pubblico Ministero con visto del 03/12/2024 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 Parte_2
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. La casa coniugale, sita in IG (Na) alla via Bifulchi n.28, resterà in uso esclusivo del sig.
Parte_1
2. Il sig. , si impegna e si obbliga a versare quale contributo per il mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, l'importo Persona_1 di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di mantenimento, oltre agli aggiornamenti ISTAT, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
3. le spese straordinarie relative alla figlia maggiorenne, , non economicamente Persona_1 autosufficiente, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, sportive e simili, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna, previa presentazione dei relativi giustificativi di spesa, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
4. la figlia , maggiorenne, avrà la piena libertà di decidere i tempi e le modalità Persona_1 degli incontri con il padre, compresi i periodi di vacanza, weekend e festività, secondo le proprie esigenze e volontà.
5. I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti.
6. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2426 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EI (NA) il 23/04/2005 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio al n.43, parte II, serie A, anno 2005; ed al N.9 , Parte II, Serie
B, Volume 1, Ufficio 1, Anno 2005, IG (NA)).
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di EI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice