Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 8024/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8024/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Albano Maria Michela, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Noschese Ilario, in virtù di procura speciale in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (15.05.2019) e (10.11.2021) nati durante la Per_1 Per_2
1
convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore dei minori di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 27.5.2025 si costituiva chiedendo: 1) Controparte_1
l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre e regolamentazione flessibile del proprio diritto di visita;
2) la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) la cessione del 50% dell'importo dell'assegno unico alla ricorrente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 29.5.2025, raggiungevano il seguente accordo in ordine alla regolamentazione dei propri doveri genitoriali:
“1) I minori la (nato a [...] il [...]) e Persona_3 Per_4
(nato a [...] il [...]) restano congiuntamente affidati ad
[...] entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se i figli nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 prelevandoli presso la residenza della madre e riaccompagnandoli presso la stessa, nonché a weekend alternati dall'orario di uscita di scuola del sabato (o dalle ore 13:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 19:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di
Fine Anno i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
i minori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in
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assenza di accordi per un festeggiamento congiunto - il minore festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
i minori trascorreranno con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; i minori trascorreranno con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
3) Il sig. verserà per il mantenimento dei figli un assegno mensile Controparte_1 di 400,00 euro (200,00 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 20 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
4) Il sig. acconsente a che - come già ora avviene – l'assegno unico Controparte_1 per i figli sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
5) Le spese straordinarie contratte nell'interesse dei minori – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise nella misura del 50% tra i genitori”.
Il G.D. preso atto invitava i difensori alla discussione ed assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori
[nato a [...] in data [...]] e Persona_3 Persona_4
[nato a [...] in data [...]] avvenga secondo le condizioni
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concordate dalle parti all'udienza del 29.5.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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