Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2023 REG.RIC.
N. 01232/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2023, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, corso Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. -OMISSIS-: dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- e divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-(in appresso, C.), con ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-e la -OMISSIS- (in appresso, B. S.), con ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-, impugnavano, chiedendone l’annullamento: - la determina n. -OMISSIS- (reg. gen. n.-OMISSIS-), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e Demanio Marittimo del -OMISSIS- aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- (rep. n. -OMISSIS-, rinnovata giusta concessione n. -OMISSIS- (rep. n. -OMISSIS-), avente per oggetto l’area di mq 385,00, ubicata in-OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- e censita in catasto al foglio 7, particella 155, al confine col territorio comunale di -OMISSIS-, ed aveva vietato la prosecuzione della ivi esercitata attività di parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto; - le note comunali del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.
2. L’impugnata determina decadenziale risultava adottata, ai sensi dell’art. 47 cod. nav., a valle del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui era stata contestata, ai fini demolitorio-ripristinatori ex art. 35 del d.p.r. n. -OMISSIS-, la realizzazione di opere abusive sulla suindicata area demaniale in concessione alla C. (che risultava proprietaria anche dell’adiacente area antistante alla -OMISSIS- ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, e censita in catasto al foglio 6, particella 588) e in subconcessione (in forza di autorizzazione n. -OMISSIS-, racc. n. 348, rilasciatale a norma dell’art. 45 bis cod. nav.) alla B. S. (il cui amministratore unico,-OMISSIS-, risultava proprietaria anche dell’adiacente area antistante alla -OMISSIS- ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, e censita in catasto al foglio 6, particella 589), ricadente in zona assoggettata a vincolo storico-artistico giusta d.m. 9 gennaio 1990, a vincolo paesaggistico giusta d.m. 28 marzo 1985, classificata B (“Area di riserva generale”) dalle Norme di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Lattari, 1b (“Tutela dell’ambiente naturale – Secondo grado”) dal Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area-OMISSIS- (l. r. Campania n. 35/1987), P4 (“Pericolosità da frana molto elevata”) dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) devoluto alla competenza territoriale della Unit of Management Regionale (UoM) Destra Sele dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ex Autorità di Bacino Campania Sud e Interregionale del Sele e, prima ancora, ex Autorità di Bacino Regionale Destra Sele).
In particolare, si era trattato del deposito di macerie edili (piastrelle, calcestruzzo e laterizi), della pavimentazione dell’intera area demaniale de qua in funzione dell’attività di rimessaggio di natanti da diporto, nonché delle seguenti ulteriori opere: - «struttura tubolare intelaiata, con copertura con ombreggiante, avente superficie pari a m 27,00 x m 12,70, per il riparo dei natanti»; - «armadietti movibili e spogliatoio su piattaforma in cls. di dimensioni pari a m 3,80 x m 1,35»; - «recinto delimitato da rete di dimensioni complessive di m 6,00 x m 2,30 con all’interno una cuccia di dimensioni pari a m 1,30 x m 2,30»; - «contenitore di colore azzurro per le acque reflue di lavaggio dei natanti»; - «n. 2 containers … uno vuoto di dimensioni pari a m 2, 70 x m 2,55 – ispezionabile – e l'altro di m 6,05 x m 2, 70 – non ispezionabile – entrambi di altezza pari a m 2,65»; - « pollaio con struttura tubolare ed assi di legno nel punto in cui i confini dei due Comuni [-OMISSIS-e -OMISSIS-] intersecano la strada statale».
A tenore del citato provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, tali opere si configuravano «complessivamente quale trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, qualificabile quale intervento di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e, del d.p.r. n. -OMISSIS- e s.m.i., il cui svolgimento dell’attività di rimessaggio barche e parcheggio privato ad uso pubblico di moto e autoveicoli comporta altresì un mutamento di destinazione d’uso rilevante con aumento del carico antropico in una zona caratterizzata da una condizione di pericolo da frana molto elevato»; e risultavano, nel contempo, «realizzate su area demaniale in assenza: 1) dei necessari titoli abilitativi previsti dal d.p.r. n. -OMISSIS- e s.m.i.; 2) della preventiva autorizzazione ex artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., atteso che l’area interessata dalle opere de quibus è sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla Parte Seconda, Terza e Quarta del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del decreto ministeriale del 9 gennaio 1990; 3) del preventivo nulla osta ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge n. 394/1991, ricadendo l’area nella perimetrazione del-OMISSIS-».
Di qui, poi, le comunicazioni di avvio dei procedimenti di decadenza della concessione n. -OMISSIS- e di divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto, esercitata sull’area demaniale marittima ubicata in-OMISSIS--OMISSIS- e censita in catasto al foglio 7, particella 155 (note del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), essenzialmente incentrate sui rilievi di incompatibilità dell’attività anzidetta con la destinazione di quest’ultima e di sussistenza di abusi edilizi, paesaggistici e naturalistico-ambientali contestati col provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.
In esito al ripudio delle osservazioni rassegnate dalla C. e dalla B. S. il -OMISSIS-), la gravata determina n. -OMISSIS- confermava sostanzialmente tali rilievi e soggiungeva, altresì, che: - «la titolarità della concessione demaniale de qua non costituisce elemento probante ai fini della legittimità edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale, di opere, manufatti e/o usi»; - l-OMISSIS-(in appresso, -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- nella nota del-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, aveva ritenuto che «le varie opere realizzate senza titolo nelle aree e sui beni vincolati, per materiali e caratteristiche costruttive, non siano congruenti con le esigenze di tutela e abbiano alterato impropriamente spazi ed elementi architettonici sottoposti alla particolare disciplina della Parte II del d.lgs. n. 42/2004» e che «dette opere siano fortemente lesive dell’immagine, del decoro e della conservazione stessa del bene e ne impediscano di fatto la valorizzazione»; - «le sole opere di rimozione e demolizione delle opere contestate, con il mantenimento ad uso parcheggio dell’area, non consentono il superamento dei motivi … alla base dell’avvio del procedimento di decadenza»; - in definitiva, «la condizione di illegittimità urbanistica ma anche paesaggistica ed ambientale, in una zona caratterizzata da una condizione di pericolo da frana molto elevato, comporta l'assenza di un fondamentale requisito/presupposto per il mantenimento dell’area demaniale oggetto di concessione».
3. Nell’avversare siffatta determinazione, la C., col ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-lamentava, in estrema sintesi, che: a) le violazioni contestate sarebbero state imputabili non già alla condotta propria, bensì alla condotta del terzo (ossia della subconcessionaria B. S.), cosicché essa non avrebbe potuto legittimamente incorrere nella disposta misura decadenziale; b) in difetto di istruttoria e di motivazione, il -OMISSIS- non avrebbe valutato la gravità del presupposto giustificativo della medesima misura decadenziale (avuto precipuo riguardo al cennato profilo di non imputabilità soggettiva); c) inoltre, contraddittoriamente avrebbe contestato lo svolgimento di un’attività (parcheggio) espressamente prevista dallo stesso titolo concessorio, altrettanto espressamente autorizzata in favore della subconcessionario e comunque ormai inibita; d) non avrebbe, poi, potuto far discendere alcun effetto decadenziale dal mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte della deducente, la quale non avrebbe avuto la disponibilità dell’area né avrebbe potuto modificare quest’ultima a fronte del relativo sequestro preventivo penale e senza l’approvazione della -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS-; e) ancora, avrebbe obliterato la possibilità di proroga, contemplata dall’art. 47, comma 2, cod. nav. ai fini dell’esecuzione di eventuali interventi ripristinatori da parte della concessionaria; f) la rilevata «condizione di pericolo da frana molto elevato» non sarebbe stata, di per sé, giustificativa della disposta misura decadenziale, tenuto conto che la concessione di rinnovo n. -OMISSIS- sarebbe stata rilasciata previa acquisizione dello studio geologico attestante la staticità dell’area rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
A sua volta, la B. S., col ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-, lamentava, in estrema sintesi, che: g) l’attività di parcheggio di veicoli all'aperto e di rimessaggio, manutenzione e trasporto di imbarcazioni da diporto, contestata come abusiva nella determina n. -OMISSIS-, avrebbe rinvenuto la propria fonte di legittimazione nella SCIA del -OMISSIS-, la quale, siccome non ritualmente interdetta entro il termine previsto dall’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, avrebbe ormai consolidato i relativi effetti abilitativi, non più rimuovibili per avvenuto decorso del tempo di reazione in autotutela di cui al successivo art. 21 nonies, comma 1; h) in violazione delle regole del contraddittorio procedimentale, i motivi (segnatamente di ordine paesaggistico-ambientale, storico-culturale e idrogeologico) posti a base della citata determina n. -OMISSIS- sarebbero diversi ed ulteriori rispetto a quelli (di ordine essenzialmente urbanistico-edilizio) enunciati nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; i) il -OMISSIS- avrebbe abnormemente definito ‘uno actu’ i due separatamente avviati procedimenti di decadenza e di divieto di prosecuzione dell’attività; l) l’avvenuta rimozione delle opere abusive avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad archiviare i procedimenti anzidetti; m) la destinazione a parcheggio dell’area de qua non sarebbe vietata dal vigente strumento urbanistico generale ed avrebbe rinvenuto la propria fonte di legittimazione nella concessione n. -OMISSIS- e nell’autorizzazione n. -OMISSIS-; n) in difetto di motivazione, sarebbero stati solo genericamente adombrati profili di incompatibilità paesaggistica, in realtà non configurabili in relazione al mero utilizzo senza opere edilizie di un’area per il ricovero delle auto o imbarcazioni; o) parimenti in difetto di motivazione, oltre che contraddittoriamente, sarebbero stati solo genericamente adombrati profili di incompatibilità idrogeologica, tenuto conto che il -OMISSIS-, nell’ordinanza n. -OMISSIS-, ne avrebbe escluso la sussistenza all’indomani dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e che avrebbe rilasciato la concessione di rinnovo n. -OMISSIS- previa acquisizione dello studio geologico attestante la staticità dell’area rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; p) l’attività di parcheggio di veicoli all’aperto e, vieppiù, l’attività di rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto neppure confliggerebbero col vincolo storico-artistico gravante sull’area demaniale, la cui lesione sarebbe stata ricollegata dalla -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- nel procedimento solo avviato con nota del-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; q) contraddittoriamente, nonché a discapito dell’interesse pubblico al reperimento degli standard necessari a decongestionare il traffico veicolari durante i picchi stagionali di afflusso turistico, sarebbe stata inibita un’attività di parcheggio che lo stesso -OMISSIS-, con delibera giuntale (DGC) n. -OMISSIS- ha previsto anche in deroga all’operatività del vincolo paesaggistico.
4. Costituitosi in entrambi i giudizi instaurati dalla C. e dalla B. S., l’intimato -OMISSIS- eccepiva l’infondatezza di entrambi i gravami esperiti ex adverso.
Costituitosi in resistenza al ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-, l’intimato -OMISSIS- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025, le due cause introdotte dai ricorsi in epigrafe erano trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In limine, sono ravvisabili i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi iscritti a r.g. n. 1228/2023 e n. -OMISSIS-.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (-OMISSIS- in veste di amministrazione resistente), la totale coincidenza del petitum (annullamento della determina n. -OMISSIS-) e l’unicità della vicenda controversa (afferente alla decadenza della concessione dell’area demaniale marittima ubicata in-OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- e censita in catasto al foglio 7, particella 155, ed all’interdizione dell’ivi esercitata attività di parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
2. Venendo ora a scrutinare entrambi i ricorsi in epigrafe, essi si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.
3. Innanzitutto, la C. non può fondatamente sostenere l’inapplicabilità dell’irrogata sanzione decadenziale nei propri confronti per non esserle soggettivamente imputabili le violazioni accertate a carico della subconcessionaria (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a).
Una simile circostanza non vale, di per sé, ad eliderne la culpa in vigilando, e cioè ad esonerarla dalla responsabilità nella sorveglianza della corretta gestione dell’area demaniale marittima da parte della subconcessionaria, pena, altrimenti, l’elusiva frustrazione, mediante l’interposizione del terzo affidatario, degli obblighi assunti, dei divieti sanciti e delle sanzioni comminate in sede di rilascio della concessione n. -OMISSIS-.
La C. è, infatti, formale destinataria dell’autorizzazione n. -OMISSIS- – rilasciatale, a norma dell’art. 45 bis cod. nav. («Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione»), per l’affidamento in gestione alla B. S. – ed è rimasta nella titolarità del bene demaniale, nonché, quindi, indefettibilmente assoggettata al regime di responsabilità scaturente dalla persistenza del principale rapporto concessorio.
Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. -OMISSIS-, «nel corso del rapporto possono verificarsi casi di sostituzione del concessionario nel godimento delle utilità che si ritraggono dall'area demaniale. Sostituzioni che possono essere oggetto di una vera e propria successione a titolo particolare (è il caso del subingresso disciplinato dall'art. 46 cod. nav., che prevede una cessione della concessione con integrale surroga del cessionario nella posizione del concessionario cedente); oppure consistere nell'attribuzione a terzi di diritti dal contenuto identico o anche solo parzialmente coincidente con quelli assentiti dal titolo (perché riguardano una o più delle attività accessorie che ineriscono all'area), così da permettere una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività correlate alla concessione. E ciò senza che muti necessariamente la figura soggettiva del concessionario (è il caso dell'affidamento ai sensi del citato art. 45 bis cod. nav.)».
Indipendentemente dalla scissione (autorizzata dall’amministrazione concedente) tra la titolarità e la gestione (di alcune attività oggetto) del bene demaniale, resta, cioè, impregiudicata la responsabilità della concessionaria, alla quale vanno, dunque, imputate, in regime di solidarietà, le condotte della subconcessionaria lesive della disciplina del rapporto concessorio (cfr., in tal senso, TAR Puglia, Bari, sez. I, 31 gennaio 2020, n-OMISSIS-).
Nell’autorizzazione n. -OMISSIS- siffatta responsabilità è, d’altronde, espressamente ribadita in capo alla concessionaria, la quale continua ad essere individuata come «l’unica responsabile relativamente agli obblighi e condizioni riportati e sottoscritti nella concessione demaniale n. 7/2017», cosicché «l’affidamento cesserà ipso iure qualora dovessero sopraggiungere motivi inerenti il mancato rispetto di uno degli obblighi e/o condizioni sopradetti».
E’, quindi, il caso di rammentare i seguenti obblighi, divieti e sanzioni enunciati a carico della C. concessione n. -OMISSIS-, in virtù dei quali è stata disposta la decadenza ex art. 47, comma 1, lett. b («cattivo uso» del bene) e f («inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti») cod. nav.:
- «Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dell'esatto adempimento degli oneri e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione … Il concessionario è tenuto a curare permanentemente la sorveglianza ed il mantenimento del buon regime della zona concessa, nonché di quelle adiacenti se non in concessione» (art. 3, commi 1 e 3);
- «La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio delle attività oggetto del presente atto. L'esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio dì ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente» (art. 4, commi 1 e 2);
- «In caso di abusi perpetrati dal concessionario, la validità del presente atto è subordinata al puntuale pagamento degli indennizzi di cui all'art. 8 della legge n. 494/1993, che devono essere corrisposti secondo l'ammontare e le modalità stabilite dal Comune. In caso di inottemperanza, verrà dichiarata la decadenza del rapporto concessorio con incameramento dei depositi cauzionali già costituiti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei diritti del concedente … Il concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, come precisato dagli artt. 42 e 48 cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione della quota parte dei canoni per l'annualità in corso e la restituzione della cauzione. verificatane la possibilità di svincolo. Il concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 cod. nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso».
In definitiva, la C. non può rimanere esente dalla propria responsabilità per culpa in vigilando rispetto all’operato della B. S., non avendo minimamente dimostrato di aver tempestivamente adottato alcuna misura volta a scongiurare, arrestare o eliminare la situazione di abusività attuata dalla subconcessionaria e di non essere, quindi, venuta meno alla fiducia accordatale dal concedente.
4. Neppure coglie nel segno la C., allorquando deduce che il -OMISSIS- non avrebbe potuto far discendere alcun effetto decadenziale dal mancato ripristino dello stato dei luoghi, stante l’immodificabilità dello stesso a fronte del relativo sequestro preventivo penale e in assenza dell’approvazione soprintendentizia (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.d).
A ripudio di tale ordine di doglianze, in disparte la considerazione che il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. figura disposto, nel procedimento r.g.n.r. n. -OMISSIS-, dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- con decreto del -OMISSIS-, soltanto all’indomani dell’adozione della gravata determina n. -OMISSIS-, occorre rimarcare che: - da un lato, le contestate misure interdittiva e decadenziale rinvengono la propria giustificazione non già – come decettivamente inferito da parte ricorrente – nel mancato ripristino dello stato dei luoghi, bensì, rispettivamente, quanto alla prima, nell’abusiva destinazione e trasformazione impressa all’area demaniale marittima e, quanto alla seconda, nella violazione degli obblighi concessori, scaturita da una simile (abusiva) attività antropica; - d’altro lato, la menzionata determina n. -OMISSIS- ha precisato che «le sole opere di rimozione e demolizione delle opere contestate, con il mantenimento ad uso parcheggio dell’area, non consentono il superamento dei motivi … alla base dell’avvio del procedimento di decadenza», così riconnettendo rilievo decisivo alla perdurante destinazione a parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
5. Le superiori considerazioni inducono a dequotare anche la censura formulata dalla B. S., secondo cui l’avvenuta rimozione delle opere abusive avrebbe dovuto comportare l’archiviazione degli avviati procedimenti interdittivo e decadenziale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.l): come visto, questi ultimi prescindono espressamente dall’attività ripristinatoria, la quale non ha, comunque, rimediato alla preminente criticità, costituita dall’abusiva destinazione a parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
Non senza soggiungere che Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con riferimento a tale profilo, ha già avuto modo di rilevare che «la dichiarazione di disponibilità espressa dalla B. S. alla rimozione e demolizione delle opere abusive ivi realizzate, tenuto conto che è stato accertato, nel corso del procedimento, nonché nel presente giudizio, che l’attività produttiva esercitata presso la -OMISSIS- … è idonea ad incidere sull’aspetto esteriore dell’area medesima, comportando una diversa destinazione della stessa da quella originaria e, quindi, necessitando della preventiva autorizzazione paesaggistica, sicché la volontà di rimozione delle opere abusive potrà essere oggetto di considerazione da parte dell’amministrazione nell’ambito di future valutazioni discrezionali».
6. Non meritano, poi, favorevole apprezzamento le censure rassegnate sia dalla C. sia dalla B. S. nel senso della propugnata legittimazione della configurazione materiale e funzionale dell’area de qua (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c-g-l-p)
6.1. Esse si infrangono, in primis, contro le statuizioni, sancite in primo grado dal TAR Campania, -OMISSIS-, sez.-OMISSIS-e in appello da Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
In particolare, il TAR Campania, -OMISSIS-, sez. II, con sentenza n. -OMISSIS-, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante il divieto di prosecuzione dell’attività di parcheggio sull’area antistante alla -OMISSIS- in proprietà della C., ubicata in -OMISSIS-, -OMISSIS-, e censita in catasto al foglio 6, particelle 588 e 589, mentre ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, recante il diniego di condono delle opere ivi realizzate.
Più in dettaglio, TAR Campania, -OMISSIS-, sez.-OMISSIS-ha osservato che:
«L’attività di parcheggio all’aperto in località “-OMISSIS-” è stata oggetto di licenza (con validità stagionale) da parte del Comune di -OMISSIS- nel 1995 (n. -OMISSIS-), nel 1996 (n. -OMISSIS-) e nel 1997 (n. -OMISSIS-).
Successivamente, l’amministrazione non ha più assentito il prosieguo dell’attività.
Risultano invece presentate mere comunicazioni da parte della titolare della licenza n. -OMISSIS- del 1997, nelle quali la stessa si limitava a “dichiara[re] di voler proseguire la suddetta attività”.
È evidente che tali comunicazioni, reiterate sino al 2015, con cui si manifestava una mera volontà unilaterale e null’altro, non valgono di per sé a legittimare l’esercizio dell’attività stessa.
In mancanza di titolo abilitativo a monte, è priva di efficacia giuridica anche la SCIA del 2015, trattandosi di una Segnalazione di subingresso nell’attività precedente e non avendo, viceversa, valenza novativa.
Detto altrimenti, in presenza di autorizzazioni stagionali ormai scadute (seguite da mere dichiarazioni di prosecuzione dell’attività, prive come tali di valenza abilitante), la SCIA presentata, riguardando il subentro in un’attività non più autorizzata, non è idonea a legittimare l’esercizio dell’attività commerciale.
Né vale in contrario sostenere che l’attività di parcheggio risulta liberalizzata.
A sostegno di tale, infondato, argomento la ricorrente richiama l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 1/2012, il quale testualmente recita:
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.
Ebbene, è evidente che la disciplina di cui al d.p.r. n. 480/2001, intitolato “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”, nel subordinare l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli alla presentazione al Comune di apposita denuncia di inizio attività ex art. 19 legge n. 241/1990 e a specifici controlli, non prevede ingiustificate autorizzazioni o licenze.
Al contrario, il legislatore ha correttamente individuato il punto di equilibrio tra la necessaria semplificazione del procedimento di autorizzazione e l’irrinunciabile svolgimento di specifici controlli sull’esercizio di un’attività ovviamente impattante su interessi generali di rango primario.
Ne consegue che l’attività di rimessa di veicoli non è liberalizzata ma soggetta a titolo autorizzativo, peraltro subordinato al rispetto delle norme edilizie e alla conformità dell’area alla destinazione urbanistica.
Nel caso di specie, l’attività in questione risulta invece incompatibile con la disciplina urbanistica atteso che l’area ricade in Zona 1b del PUT, in cui vige vincolo di inedificabilità assoluta, e vi è stata la realizzazione di plurime opere abusive.
Per pacifica giurisprudenza, inoltre, l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività non è applicabile laddove manchi la conformità urbanistico-edilizia e, trattandosi di area vincolata, senza la relativa autorizzazione della Soprintendenza.
Va affermato in proposito che la destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ove (come nella fattispecie) risulti idonea ad arrecare pregiudizio all’originario assetto dei luoghi, lungi dal costituire un intervento del tutto indifferente o di portata neutra dal punto di vista della tutela del bene, è idonea a incidere sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione, comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, e pertanto richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica (cfr. Cass., sez. III, n.-OMISSIS- del 18 luglio 2011).
Sotto questo profilo, va pure rilevato che l’area è stata sottoposta a vincolo storico-artistico nel 1990, anche per far fronte all’improprio utilizzo dell’area adibita a rimessaggio di imbarcazioni e a parcheggio di autovetture, sicché tale vincolo risulta incompatibile con l’attività in questione, ed è questo elemento sufficiente per ritenere che ivi un’attività di rimessa non possa essere esercitata».
Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- ha affermato che:
«… non si può ritenere che le dichiarazioni annuali possano avere determinato la proroga automatica di licenze che sono state rilasciate per una validità temporanea, e, in quanto tali, sono automaticamente caducate.
Come affermato dal TAR ‘in presenza di autorizzazioni stagionali già scadute (seguite da mere dichiarazioni di prosecuzione dell’attività, prive come tali di valenza abilitante), la SCIA presentata, riguardando il subentro in un’attività non più autorizzata, non è idonea a legittimare l’esercizio dell’attività commerciale’.
Né può essere condivisa la tesi difensiva, pervicacemente sostenuta dalla ricorrente, sia in sede di osservazioni in fase di contraddittorio preventivo, sia nel corso del giudizio di primo grado, sia nel presente giudizio, secondo cui l’attività di parcheggio è liberalizzata, pertanto, non necessita di un titolo abilitante.
Va premesso che, come emerge dai fatti di causa, l’attività produttiva de qua, svolta in un’area sottoposta a vincolo ambientale e non autorizzata dall’autorità amministrativa, è stata svolta negli anni mediante l’utilizzo di manufatti abusivi che non solo hanno inciso sull’aspetto esteriore del sito soggetto a speciale protezione, ma hanno comportato una destinazione dei luoghi diversa da quella originaria, senza alcun titolo legittimante.
Pertanto, la disciplina di cui al d.p.r. n. 480 del 2001 intitolato ‘Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse’, nel subordinare l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli alla presentazione di una DIA ex art. 19 della l. n. 241 del 1990, non esclude il controllo della specificazione destinazione da parte degli strumenti urbanistici, pertanto ‘l’attività di rimessa di veicoli non è liberalizzata ma soggetta a titolo autorizzativo, peraltro subordinato al rispetto delle norme edilizie e alla conformità dell’area alla destinazione urbanistica’(v. sentenza impugnata).
Nel caso in esame, la destinazione dell’area indicata dallo strumento urbanistico non è compatibile con l’attività in questione, ed è questo elemento sufficiente per ritenere che ivi un’attività di parcheggio e rimessa autoveicoli e barche di diporto non possa essere esercitata, contrastando con la vocazione impressa dalla regolamentazione del territorio.
Infatti l’area ricade in zona 1b del PUT, in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta, e in zona P4 pericolo da frana molto elevato (del PSAI), in cui non è consentita permanenza di persone, pertanto, l’attività contestata determina un incremento di carico antropico che il PSAI non consente».
6.2. A questo punto, osserva il Collegio che la B. S. ha depositato in giudizio la SCIA del -OMISSIS-, avente per oggetto “l’apertura dell’esercizio di vicinato dell’attività di parcheggio ad uso pubblico e di rimessaggio di imbarcazioni da diporto” sull’area demaniale ubicata in-OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- e censita in catasto al foglio 7, particella 155.
Ebbene, a dispetto delle proposizioni attoree, tale atto – non menzionato nelle due pronunce giurisdizionali dianzi riportate, dacché indirizzato non già all’ivi resistente Comune di -OMISSIS-, bensì al qui resistente -OMISSIS- – rivestiva, per il relativo tenore, unicamente i connotati propri del titolo annonario, mentre era in radice inidoneo a consolidare effetti abilitativi ai fini urbanistico-edilizi (nel senso di legittimare la destinazione d’uso a parcheggio, della quale non figuravano illustrati i requisiti di conformità) e, tanto meno, ai fini paesaggistico-culturali.
Non solo avendo contemplato un utilizzo (parcheggio di veicoli all'aperto, rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto) incompatibile col regime urbanistico-paesaggistico di inedificabilità assoluta riservato dal PUT dell’Area-OMISSIS- alla suindicata area, peraltro attinta da svariati abusi edilizi, ma anche e soprattutto non risultando assistito dai necessari pareri di compatibilità paesaggistica e storico-artistica, imposti dal regime vincolistico gravante sulla medesima area (sul punto, cfr. retro, in narrativa, sub n. 2), esso esulava dal precostituito paradigma normativo ed era da considerarsi, quindi, ‘tamquam non esset’ sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesaggistico-culturale, così da lasciare l’amministrazione comunale nella legittima condizione di esercitare i relativi poteri di controllo senza l’interposizione delle forme, delle condizioni applicative e dei termini propri dell’intervento inibitorio e dell’autotutela decisoria.
In questo senso, TAR Campania, -OMISSIS-, sez.-OMISSIS-ha condivisibilmente rammentato che «l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività non è applicabile laddove manchi la conformità urbanistico-edilizia e, trattandosi di area vincolata, senza la relativa autorizzazione della Soprintendenza». E, nello stesso senso, è appena il caso di richiamare il consolidato arresto giurisprudenziale secondo cui la SCIA priva del prescritto parere soprintendentizio, ossia dei titoli prescritti dalla legge a tutela dei beni vincolati per il loro valore storico, artistico e architettonico, è inefficace, come tale inidonea al decorso dei termini prescritti dall'art. 19, commi 3 e 4 della l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2021, n. -OMISSIS-; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 9 luglio 2020 n.-OMISSIS-; TAR Veneto, Venezia, sez. II. 13 novembre 2020 n.-OMISSIS-; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28 aprile 2021, n.-OMISSIS-; 4 ottobre 2022, n. -OMISSIS-; TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 settembre 2023, n. -OMISSIS-).
6.3. Neppure soccorre l’impianto difensivo allestito dalle ricorrenti la dedotta circostanza che la destinazione a parcheggio (e comunque non anche di rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto) figuri contemplata nelle concessioni demaniali marittime n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
Tale riferimento non esimeva, infatti, il concessionario dall’acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari – sempreché, naturalmente, ne sussistessero i presupposti di rilascio – affinché una simile attività potesse essere legittimamente svolta sull’area demaniale de qua.
Ed invero, a tenore dell’art. 4, commi 1 e 2, la citata concessione n. -OMISSIS- si intende «rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio delle attività oggetto del presente atto». Pertanto, «l’esecuzione delle opere e degli interventi progettati è condizionata in ogni caso al rilascio dì ogni atto o nulla osta prescritto in base alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vincolistica cui dovesse essere assoggettata l'area in oggetto, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento di contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della normativa vigente».
7. Contro le superiori considerazioni viene pure a infrangersi l’assunto di genericità dei ravvisati profili di incompatibilità paesaggistica, propugnato dalla B. S. (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.n): come acclarato, ad essere contestata, sia con le comunicazioni di avvio dei procedimenti prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del -OMISSIS- sia con la determina n. -OMISSIS-, è non già l’incompatibilità paesaggistica ‘in sé’ delle attività poste in essere, bensì l’assenza di titoli abilitativi alla loro esecuzione nell’area demaniale marittima in concessione.
8. Sconta il medesimo equivoco inficiante la censura dianzi scrutinata anche la tesi della B. S., secondo cui l’attività di parcheggio di veicoli all’aperto e, vieppiù, l’attività di rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto non confliggerebbero col vincolo storico-artistico (imposto con d.m. 9 gennaio 1990 sull’area demaniale in ragione della riscontrata presenza di ruderi di una chiesa medievale) (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.p): la sussistenza del vincolo in parola imponeva, infatti, l’acquisizione del parere della competente autorità tutoria preventivamente alla trasformazione dello stato dei luoghi.
In particolare, la -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS-, nella nota del-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, ha rilevato all’esterno della -OMISSIS- (ossia anche sul suolo in concessione demaniale marittima) l’esecuzione sine titulo delle seguenti opere: «struttura in ferro di forma trapezoidale; realizzazione del piazzale interamente asfaltato; telo ombreggiante ancorato alla roccia e ad una struttura in ferro; realizzazione di muretti in pietra; struttura realizzata con tubolari in ferro coperta da pannelli di plastica grecata; installazione di vari manufatti (armadietti, container, ecc.)».
Nel contempo, il GIP del Tribunale di -OMISSIS-, col decreto del -OMISSIS-, disponeva il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. in relazione ai contestati reati di deterioramento e deturpamento del bene culturale costituito dalla -OMISSIS- (art. 518 duodecies cod. pen.: «deteriorava o comunque rendeva in tutto o in parte non fruibile il citato bene e comunque lo deturpava e lo destinava ad un uso incompatibile con il suo carattere storico artistico e comunque ad un uso pregiudizievole per la conservazione ed integrità dello stesso e ciò mediante l'esecuzione ed il mantenimento di una serie di opere abusive e non e mediante lo svolgimento, nell'area antistante ed all'interno della Grotta, dell'attività di rimessaggio e manutenzione di imbarcazioni e di parcheggio delle auto, eseguite sulle particelle interessate da vincolo paesaggistico e storico-artistico»), nonché di esecuzione sine titulo di opere in corrispondenza di esso (art. 169, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004: «senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, eseguiva o faceva eseguire le opere edilizie»).
«Alla luce degli accertamenti svolti, – recita il provvedimento cautelare penale in parola – è possibile evincere il deterioramento del bene culturale e comunque il suo deturpamento e la destinazione ad un uso incompatibile con la sua natura, come rilevabile dalla documentazione fotografica agli atti e da un confronto con la situazione della Grotta, così come descritta nelle relazione della Soprintendenza, al momento dell'apposizione del vincolo: la ricostituzione dell'originario stato dei luoghi necessita di interventi radicali ed invasivi di restauro e sgombero delle aree interne alla Grotta; ne discende, per quanto sopra osservato, che le conseguenze prodotte dall'illecita edificazione, in quanto di non agevole "rimozione", rappresentano un vero e proprio deterioramento del bene culturale, avvenuto nel tempo, ed attualmente esposto ad ulteriori ed attuali interventi incompatibili con la sua natura e pregiudizievoli per la sua conservazione ed integrità. Le attività edilizie, all'interno della Grotta, risultavano recenti, come attestato nel verbale di sopralluogo del 22 marzo 2022 operato dai CC della Stazione di -OMISSIS-… in cui si accertava all'interno del sito vincolato la presenza di macerie edili — piastrelle, ceramiche, laterizi - provenienti da recente demolizione di. un manufatto, presumibilmente adibito a bagno e costituito da pareti in blocchi di laterizio poggiate su massello in calcestruzzo … Alla luce di quanto osservato, emerge in modo chiaro la rappresentazione e volontà, da parte dell'indagato di. operare il deterioramento e l'uso illecito del bene culturale, “-OMISSIS-”, non soltanto compiendo all'interno della stessa una serie di attività edilizie non autorizzate, ma anche attraverso l'utilizzazione degli spazi antistanti ed interni alla Grotta per lo svolgimento di attività quali il parcheggio di auto ed il rimessaggio e la riparazione di barche, peraltro mediante un. uso improprio della licenza autorizzativa rilasciatagli dal -OMISSIS-» [autorizzazione n. -OMISSIS-, avente per oggetto l’attività di parcheggio all’aperto di veicoli, di rimessaggio e deposito di imbarcazioni da diporto sull’area ubicata in-OMISSIS- località -OMISSIS- e censita in catasto al foglio 7, particelle 101 e 445].
9. Fuori sesto sono, altresì, le deduzioni attoree avverso i rilievi di criticità idrogeologica, con cui è risultato confliggere l’assetto impresso alla medesima area demaniale marittima in concessione (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.f-o).
Al riguardo, Cons. Stato, sez. V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- ha osservato che: «… nel dicembre del 2016, dal costone roccioso incombente sulla predetta area si è verificata una frana in roccia, a seguito della quale il Sindaco di -OMISSIS-ha emesso l’ordinanza n. 60 del 2016 con cui è stato ordinato alla B. S. di adottare i provvedimenti necessari a garantire le dovute condizioni di sicurezza per i fruitori dell’area di parcheggio e deposito barche sottostante il costone interessato dall’evento franoso, sicché proprio il suddetto episodio rappresenta la prova che il sito è esposto effettivamente ad un rischio elevato di frane. Quanto alla decisione di messa in sicurezza dei luoghi effettuata dal -OMISSIS-, va tenuto conto che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, l’amministrazione pubblica può assumere i provvedimenti che ritiene opportuni per la tutela dell’incolumità pubblica, ma da tali valutazioni non può essere desunto alcun elemento per escludere che nella area de qua non sussista concretamente il pericolo paventato».
A tanto è appena il caso di soggiungere che la dedotta circostanza che l’acquisizione, in sede di rilascio della concessione n. -OMISSIS-, dello studio geologico attestante la staticità dell’area rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico non smentisce, ma, semmai, conferma la circostanza che l’abusiva trasformazione (funzionale e materiale) dei luoghi si è resa più grave in ragione della localizzazione in adiacenza ad una «grotta con ingresso sottostante ad un versante con pericolo da frana molto elevato» (cfr. nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n.-OMISSIS-, a corredo dell’esibita nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-).
10. Ancora, la C. non può fondatamente dolersi del difetto di istruttoria e di motivazione circa la valutazione di gravità del presupposto giustificativo della disposta misura decadenziale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b).
L’oggettivo rilievo di abusiva destinazione e trasformazione dell’area demaniale marittima in concessione, la quale ha addirittura condotto al sequestro preventivo penale di quest’ultima, è da reputarsi, infatti, ex se, valida e sufficiente giustificazione della disposta misura decadenziale ex art. 47 cod. nav.
In questo senso, Cons. Stato, sez. VII, 5 aprile 2024, n. -OMISSIS- ha statuito che «il servile "può" previsto dall'art. 47, comma 1, cod. nav. ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione significa che l'autorità demaniale è titolata ad esercitare il potere in presenza delle fattispecie previste dalle lettere da a) a f) della medesima disposizione normativa. Ai fini della legittimità del provvedimento è dunque sufficiente che sia accertata una delle fattispecie in questione, senza necessità di fornire un'ulteriore motivazione a sostegno della determinazione conclusiva. La correlazione tra il presupposto accertato e la determinazione finale rende infatti auto-evidente il venir meno della fiducia dell'amministrazione nei confronti del proprio concessionario, per l'astratta idoneità delle ipotesi elencate nelle menzionate lettere da a) a f) ad incidere sul vincolo fiduciario che dovrebbe presiedere allo svolgimento del rapporto concessorio per la sua intera durata. 12. Il giudizio fiduciario è in altri termini legittimamente espresso nell'accertamento dei presupposti tipici della decadenza e nella loro rilevanza ai fini della cessazione del rapporto. Rispetto alla riconduzione del fatto concreto all'ipotesi astratta non è pertanto necessaria un'ulteriore valutazione. Elementi in questo senso si traggono dall'ipotesi che rispetto a quelle contemplate dall'art. 47 cod. nav. presenta un più accentuato carattere di determinatezza, ovvero quella delle "gravi violazioni edilizie" ex art. 01, comma 2 ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, in relazione alla quale la norma si esprime in termini di doverosità ("sono revocate")».
Tanto, in omaggio al prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di dover aderire e secondo il quale la pronuncia di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 cod. nav., consegue all'accertamento di inadempimenti o abusi del concessionario, e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, siccome circoscritta al riscontro dei relativi presupposti fattuali, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n.-OMISSIS-; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 12 aprile 2012, n.-OMISSIS-; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 luglio 2018, n. -OMISSIS-; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2022, n. -OMISSIS-).
11. Neppure accreditabile è la censura rassegnata dalla C., in base alla quale il -OMISSIS- avrebbe obliterato la possibilità di proroga, contemplata dall’art. 47, comma 2, cod. nav. ai fini dell’esecuzione di eventuali interventi ripristinatori da parte della concessionaria (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e).
Trattasi, infatti, di facoltà attribuita all’amministrazione nell’ipotesi prevista dalla lett. b (“cattivo uso del bene demaniale”), e non anche nell’ipotesi prevista dalla f (“inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti”) dell’art. 47, comma 1, cod. nav., cui – come visto – la fattispecie in esame è pure, se non principalmente, riconducibile.
In ogni caso, in base al tenore della norma («l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario»), l’esercizio della facoltà anzidetta è da intendersi rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione ed è, quindi, insindacabile da questo adito giudice amministrativo, non essendo ravvisabili vizi macroscopici di illogicità o travisamento fattuale a fronte della vicenda controversa, connotata da plurime e prolungate condotte abusive.
12. Priva di pregio è, poi, la censura di violazione delle regole del contraddittorio procedimentale articolata dalla B. S. (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.h).
Al riguardo, è sufficiente osservare che, a dispetto degli assunti attorei, le criticità di ordine paesaggistico-ambientale, storico-culturale e idrogeologico, poste a base della citata determina n. -OMISSIS-, figurano già succintamente, ma puntualmente indicate nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, anche mediante la testuale riproduzione del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.
13. Infondato è il motivo di impugnazione con cui la B. S. lamenta che il -OMISSIS- avrebbe abnormemente definito ‘uno actu’ i due separatamente avviati procedimenti di decadenza e di divieto di prosecuzione dell’attività (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.i).
Non è, infatti, ravvisabile alcun principio o norma che precluda l'adozione di provvedimenti a contenuto plurimo (cfr., in termini, TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 gennaio 2017, n. -OMISSIS-).
L'ordinamento contempla, anzi, pacificamente una simile categoria attizia, cui è riconducibile la gravata determina n. -OMISSIS- (pronuncia di decadenza della concessione demaniale marittima e divieto di prosecuzione dell’attività svolta sull’area in concessione), e che è caratterizzata da un'unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale, delle statuizioni, scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l'uno dall'altro (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 giugno 2006, n. -OMISSIS-).
Siffatto modus procedendi risponde, del resto, ai fondamentali canoni di economicità e di efficacia ex art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990, potendosi per tal via, tramite unico ed organico atto, condensare valutazioni e incidere su situazioni tra loro funzionalmente intrecciate (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 aprile 2010, n. -OMISSIS-; 22 febbraio 2013).
Ciò, soprattutto, quando – come nella specie – i provvedimenti adottati 'uno actu' si appalesino in rapporto di reciproca connessione, tale per cui l'emanazione dell’uno (pronuncia di decadenza della concessione demaniale marittima) si fondi sui medesimi presupposti dell’emanazione dell’altro (divieto di prosecuzione dell’attività svolta sull’area in concessione).
E ciò, comunque, purché l'atto a contenuto plurimo: - sia fondato su una completa ponderazione di tutti gli interessi pubblici in gioco; - sia presidiato da tutte le forme e le garanzie procedimentali previste dalla legge (in termini, segnatamente, di competenze e di adempimenti partecipativi). Condizioni, queste, da reputarsi osservate nel caso in esame, in quanto: - la gravata determina n. -OMISSIS- enuncia perspicuamente le ragioni della disposta misura decadenziale e della parimenti disposta misura interdittiva; - le modalità osservate nella sua adozione non denotano elementi di incompatibilità rispetto all'iter di emissione dell'una o dell'altra sua componente provvedimentale.
14. Nessuna contraddizione è, infine, ravvisabile – come, invece, inferito dalla B. S. – rispetto alle determinazioni assunte con la DGC n. -OMISSIS- (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.q).
Quest’ultima non ha, infatti, introdotto – né, d’altronde, avrebbe potuto legittimamente introdurre – alcuna deroga alle disposizioni urbanistico-paesaggistiche – quali quelle dettate dal PUT dell’Area-OMISSIS- – impeditive della creazione di aree a parcheggio, essendosi limitata a consentire, in via eccezionale e temporanea, per il periodo 1° giugno – 30 settembre 2023, l’allestimento di aree idonee alla sosta di veicoli, «senza l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato e che richiedono la sola installazione di elementi e/o manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione».
15. In conclusione, stante la loro ravvisata infondatezza, entrambi i ricorsi in epigrafe vanno respinti.
Con riguardo al ricorso iscritto a r.g. n. -OMISSIS-va, inoltre, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del -OMISSIS-, non figurando da questo promanato alcun atto lesivo della sfera giuridica della proponente C.
16. Quanto alle spese di lite, la complessità della vicenda dedotta in giudizio ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- previa riunione, respinge i ricorsi iscritti a r.g. n. 1228/2023 e n. -OMISSIS-;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del -OMISSIS-;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati in epigrafe e in motivazione.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.