Articolo 2 della Legge 2 marzo 1974, n. 78
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 aprile 1974
Art. 2.
Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti principi fondamentali:
1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
2) i contributi per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Entrata in vigore il 11 aprile 1974