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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/08/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
n. 13049/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13049/2019 R.G., avente ad oggetto: “Responsabilità professionale”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1552/2019, depositata in data 28.06.2019, e notificata il
17.07.2019,
vertente tra
Rag. , elettivamente domiciliato in Bari, alla Piazza Aldo Moro n. 37, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Luigi Piero Volpe, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 12.09.2019,
- APPELLANTE -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CP_1
Casamassima (Ba), al Corso Garibaldi n. 110, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bellomo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 27.12.2023,
- APPELLATA -
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- TERZA CHIAMATA Contumace -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 12.09.2019, il rag. ha Parte_1 impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 8369/2016), n. 1552/2019, depositata in data
1 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. 28.06.2019, e notificata il 17.07.2019, con la quale il Giudice di prima istanza aveva accolto la domanda proposta dall'attrice Parte_2 riconoscendo la responsabilità professionale del medesimo De Bellis, per aver omesso, quale persona incaricata, la trasmissione telematica dei Modelli Unico relativi agli anni 2009/2010 (con riferimento ai redditi maturati negli anni 2008 – 2009), nonché per aver effettuato l'invio in bianco del Modello Unico 2013 (reddito
2012), e condannato il medesimo al risarcimento del danno patito dalla predetta società, liquidato in Parte_1 complessivi €. 5.000,00, oltre le spese di giudizio.
In particolare, con atto di citazione in primo grado, Parte_2
deduceva: 1) di aver affidato al rag. fin dal 1994/1996, la cura della
[...] Parte_1 contabilità, ivi compresa la redazione e la trasmissione dei Modelli Unico, sia della società (che negli anni aveva conservato la medesima partita IVA nonostante la trasformazione della compagine sociale) che delle persone fisiche facenti parte della medesima;
2) che tuttavia, nell'anno 2013, venivano notificati all'odierna appellata diversi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, a fronte della contestata omessa trasmissione telematica dei modelli unici relativi a persone fisiche e giuridiche 2009/2010 (con riferimento ai redditi maturati negli anni 2008 – 2009), nonché per l'invio in bianco del Modello Unico 2013 (reddito 2012);
3) che, in particolare, la debitoria risultante dai predetti avvisi ammontava a €. 20.275,53 di cui € 5.423,30 maturati a titolo di sanzioni (all. 1 del fascicolo di primo grado); 4) che con lettera racc. a/r del 16.03.2016 la società attrice-odierna appellata diffidava il rag. al pagamento della somma di €. 5.423,30 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni relativi alle sanzioni maturate a causa del suo operato negligente, somma che veniva successivamente ridotta nei limiti dell'importo di €. 5.000,00, nei limiti della competenza del giudice di pace adito;
tutto ciò premesso e dedotto chiedeva la condanna dello stesso rag. al pagamento della predetta Parte_1 somma, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 2.11.2016, si costituiva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bari, il rag. il quale chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a Parte_1 chiamare in causa le , quale compagnia Assicurativa che lo Controparte_3 assicurava per la responsabilità professionale nel periodo oggetto di contestazione, e nel merito contestava la domanda attorea siccome infondata, in fatto e in diritto, ritenendo l'insussistenza di uno specifico mandato ad hoc negli anni di riferimento da parte della predetta società al medesimo ragioniere ai fini della redazione dei predetti modelli unici oggetto di contestazione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che sarebbe risultata in corso di causa.
All'esito del giudizio di primo grado, dopo numerosi rinvii richiesti dal medesimo difensore di parte convenuta, il Giudice di prime cure, negando un ulteriore differimento della causa richiesto da parte convenuta, rigettava implicitamente le richieste istruttorie avanzata dal medesimo convenuto, ed accoglieva la domanda attorea, riconoscendo la responsabilità professionale dell'odierno appellante e, per l'effetto, lo condannava al pagamento, in favore della della somma di €. 5.000,00, pari alla somma richiesta nell'atto CP_1 di citazione, oltre spese di giudizio.
2 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. Con l'odierno gravame, il rag. impugnava tale pronuncia per errata valutazione delle Parte_1 prove documentali in atti, in quanto il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a valutare gli assunti di parte attrice senza accertare l'effettiva esistenza del mandato professionale e del rapporto contrattuale relativo ai modelli unici inerenti gli anni di imposta 2008/2009, non avendo lo stesso rag. mai ricevuto alcun Parte_1 formale incarico da parte della per la compilazione dei predetti modelli unici negli anni di CP_1 riferimento, nonché deduceva la “mancata prova del danno subito dalla , dovendo in Parte_3 ogni caso escludersi la responsabilità del medesimo appellante per le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle
Entrate, atteso il concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. della medesima per non aver CP_1 presentato la richiesta di rottamazione delle cartelle di pagamento emesse, in base ai decreti fiscali succedutisi nel tempo e da ultimo ai sensi del d.l. n. 119/2018; chiedeva, inoltre, di estendere la condanna, in caso di rigetto dell'appello, alla compagnia assicuratrice terza chiamata, ritualmente evocata in giudizio dal rag. Parte_1 ma la cui chiamata in causa non era stata ritenuta regolare dal primo giudice, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 30.12.2019, si costituiva anche nel presente giudizio la quale contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in ordine CP_1 alla gravata sentenza del Giudice di primo grado, eccependo la infondatezza dei motivi di gravame a fronte della irreprensibilità formale e sostanziale della ridetta sentenza.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, stante il carattere meramente documentale della stessa, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo,
è stata successivamente riservata in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
la quale, benché ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_2
Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, il Giudice di primo grado ha, condivisibilmente, evidenziato che la responsabilità dell'odierno appellante appare pacifica, ove si consideri che l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa è stata ritenuta suffragata dalle risultanze documentali allegata dall'attrice-odierna appellata, atteso che “da tutti i modelli Unici allegati risulta intermediario ed impegnato alla presentazione telematica sempre e solo il
[...]
(identificato mediante il codice fiscale), al quale non risulta conferita una delega specifica per gli anni Pt_1 in cui li ha effettivamente inviato telematicamente i modelli Unici”, con la conseguenza che l'esistenza del rapporto contrattuale tra le odierne parti è stato condivisibilmente ritenuto dal primo giudice “non in contestazione”, così come “neppure in contestazione è l'omesso invio telematico dei modelli Unici 2009/2010, giacchè il Rag. ha confermato di essere stato incaricato della tenuta della contabilità della società Parte_1
3 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. attrice e di non avere inviato telematicamente i modelli Unici in questione” (cfr. pag. 3 della motivazione della sentenza gravata).
Dunque, sulla base di tali elementi, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda della società attrice, riconoscendo la responsabilità professionale del rag. e condannando quest'ultimo al pagamento della Parte_1 somma di €. 5.000,00, oltre spese processuali.
Sul punto ed in via preliminare, occorre ribadire che, come noto, l'obbligazione gravante sul professionista in un rapporto contrattuale come quello dedotto nel caso di specie è di mezzi e non di risultato, dovendosi, ai fini della configurazione della responsabilità professionale, valutare la diligenza ex art. 1176 c.c. nell'adempimento (sul punto, ex multis, v. Cass. civ., sez. 3, 5.08.2013, n. 18612, secondo cui “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.”).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, è stato condivisibilmente sostenuto dal primo giudice che il rapporto contrattuale fosse incontestato tra le parti, in quanto risulta ex actis dalla documentazione allegata all'atto di citazione che il rag. fosse stato incaricato nell'esercizio di attività di consulenza e gestione contabile, Parte_1 fiscale e reddituale per conto della società attrice, sin dal 1994/1996, in assenza di specifica contestazione da parte dello stesso convenuto-odierno appellante, stanti le dichiarazioni dei redditi presentate in nome e per conto della medesima società, a mezzo dell'intermediario identificato con codice fiscale riconducibile la predetto rag. e relative agli anni 2007, 2008, 2011, 2012, allegate nel fascicolo di prime Parte_1 cure di parte attrice.
A ciò si aggiunga che, pur avendo parte convenuta contestato l'esistenza del conferimento di uno specifico incarico formale per la compilazione dei modelli Unici relativi agli anni 2009 e 2010, lo stesso odierno appellante non ha, tuttavia, contestato la circostanza, pacifica e risultante ex actis, che anche per gli anni precedenti e successivi a quelli in contestazione, allo stesso non era stato conferito un mandato ad Parte_1 hoc formale per l'invio telematico dei suddetti modelli Unici, e ciononostante, lo stesso vi avesse pur provveduto, anche in mancanza di un presunto incarico formale, con la conseguenza che la predetta contestazione circa l'assenza di un mandato ad hoc per gli anni 2009 e 2010 appare meramente pretestuosa oltreché incoerente e contraddittoria rispetto alle stesse ulteriori posizioni difensive del convenuto-appellante.
Ed infatti, e come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, il nominativo del rag. Parte_1
è presente nel “cassetto fiscale” dell'Agenzia delle Entrate in qualità di depositario delle scritture contabili per gli anni relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, e quindi precedenti, nonché per i successivi 2010 e 2011 (si veda al riguardo fascicolo di primo grado al n. 6), con la conseguenza che l'assunto di parte convenuto riproposto nel motivo di gravame in scrutinio, è del tutto infondato e inidoneo ad escludere in ogni caso la responsabilità del per la ridetta omessa presentazione dei modelli Unici per gli anni 2009/2010, atteso Parte_1
4 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. che per gli anni precedenti e successivi a quelli in esame aveva comunque provveduto all'inoltro telematico anche in presunta assenza di uno specifico incarico.
Vale la pena soggiungere che il dato concernente l'esistenza di un pluriennale rapporto contrattuale tra la società appellata e l'odierno appellante - cessato solo a far data dall'anno 2014 come si evince dal tenore della missiva del 25.04.2016 di riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla medesima CP_1
- è desumibile in via presuntiva anche da un ulteriore elemento, ovverosia dalla circostanza, che negli
[...] anni 2009, 2010 e 2013 il provvedeva, per conto dell'appellata, anche all'invio della comunicazione Parte_1 annuale dati IVA all'Agenzia delle Entrate;
nello specifico in data 2.03.2009 (per il 2008), in data 1.03.2010
(per il 2009) ed in data 28.02.2013 (per il 2012), confermata nelle difese scritte di parte convenuta depositate nel giudizio di primo grado.
Quanto all'ulteriore motivo di gravame afferente il quantum ossia l'entità del danno sofferto da CP_1 deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, la prova del
[...] danno subito risulta dalle copie degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate (cod. atti n. 12400538000 e n.
12437118008) dai quali risulta l'ammontare delle sanzioni comminate a carico della società appellata, sicché la circostanza che il rag. abbia poi voluto consigliare alla società di "approfittare" dei Parte_1 CP_1 decreti fiscali denominati rottamazione bis e ter non esclude, ad ogni modo, la sua responsabilità così come accertata dal giudice di prime cure e ribadita in questa sede, né potendosi tantomeno evidenziarsi un concorso colposo ex art. 1227 co. c.c. della medesima società per non aver aderito ai suddetti decreti fiscali inerenti le c.d. rottamazioni delle cartelle esattoriali, stanti le pur prospettate difficoltà economiche che non le avrebbero permesso di onorare il debito alle scadenze previste perdendone ogni conseguente beneficio di legge.
Ne deriva, pertanto, il diritto della al risarcimento per il danno patrimoniale subito, stante CP_1
l'accertata mancata diligenza e perizia ex art. 1176 c.c. dello convenuto-odierno appellante, essendo rimasta sul piano meramente assertivo la generica difesa circa il corretto esercizio della propria attività professionale da parte del medesimo ragioniere (cfr., Cass. civ., sez. 3, 15.02.2007, n. 3462, secondo cui: “Incorre in responsabilità il debitore che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
l'attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”).
Del resto, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (così, fra le altre, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, Cass. 27 marzo
2006, n. 6967, 27 maggio 2009, n. 12354, 5 febbraio 2013, n. 2638, e 13 febbraio 2014, n. 3355).
L'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi che il Giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, desumendolo in via presuntiva dalla documentazione afferente
5 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. la compilazione dei modelli unici relativi agli anni precedenti e quelli successivi a quelli oggetto di contestazione (Modelli Unici relativi agli anni 2009/2010, con riferimento ai redditi maturati negli anni 2008
– 2009), nonché per l'invio in bianco del modello unico 2013 relativo ai redditi dell'anno 2012, non oggetto neppure di contestazione;
del pari, deve ritenersi correttamente individuata una responsabilità professionale a carico dello stesso rag. che giustifica la condanna al risarcimento del danno. Parte_1
Quanto all'ulteriore doglianza afferente la asserita omessa condanna in manleva della compagnia terza chiamata, deve rilevarsi che la circostanza rilevata dal primo giudice circa la omessa produzione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo, è stata argomentata in sentenza, quale atto pubblico che fa fede sino a querela di falso, e non risulta, in effetti, dagli atti del fascicolo del primo grado di giudizio alcuna cartolina di ricevimento, non potendosi l'esistenza della stessa cartolina di ricevimento, alla data della decisione gravata, desumere, come sostenuto dalla difesa di parte appellante, dalla mera attestazione di cancelleria del 7.03.2017 relativa alla notifica della raccomandata a/r n. 76762127121-0 del 6.03.2017, peraltro riprodotta soltanto in compia nel fascicolo del grado di appello, non potendosi, al contrario, dare ingresso nel giudizio di appello a nuove produzioni documentali, quali il predetto avviso di ricevimento prodotto soltanto nell'odierno giudizio di impugnazione di cui all'allegato n. 4 del fascicolo di parte appellante.
L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata la sentenza n. 1552/2019 del Giudice di pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell'appellata ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia, tabella n. 2, seconda colonna, D.M. citato
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con decurtazione del 20% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. n. 55/2014 dei compensi medi previsti per ciascuna fase, stante la ridotta attività svolta, tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n.
28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Francesco Bellomo, dichiaratosi anticipatario (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Nulla per le spese in favore di stante la sua contumacia. Controparte_2
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
6 Dott. Luca Sforza
n. 13049/2019 R.G. Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal rag. Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1552/2019, depositata in data 28.06.2019, e notificata il
17.07.2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) condanna il rag. alla rifusione delle spese sostenute da in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 2.041,60 (già decurtati del 20% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi per il grado di appello in favore dell'Avv. Francesco Bellomo;
4) nulla per le spese in favore dell'appellata rimasta contumace;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico dell'appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma
I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 19.08.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza