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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 06.02.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6989/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Mariano Parte_1
Gaeta, come in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall' avv. Cristiana Duccillo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.22, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176202200005552000 notificatagli in data 28.11.2022, in relazione ai crediti di competenza del giudice del lavoro, con riferimento a:
1. avviso di addebito n. 37120180007685342000, asseritamente notificato il 16.08.2018, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2016-2017 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 3.833,81; 2. avviso di addebito n. 37120180018472231000, asseritamente notificato il 10.01.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2017-2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.326,80; 3. avviso di addebito n. 37120190004606116000, asseritamente notificato il 09.08.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.299,76; 4. avviso di addebito n. 37120190016062403000, asseritamente notificato il 10.12.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2018/2019 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.252,97; 5. avviso di addebito n. 37120210006212146000, asseritamente notificato il 06.12.2021, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2019 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 3.531,09. Ha eccepito l'omissione della notifica dei suindicati avvisi di addebito, atti presupposti, costituente un vizio procedurale che comportava la nullità/inesistenza dell'atto prodromico e la consequenziale nullità/inesistenza parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
l'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
la nullità/illegittimita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000. Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “… in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza/illegittimità/inefficacia/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 07176202200005552000, fascicolo n. 2022/55312 per tutti i motivi suesposti, per mancata notifica degli avvisi di addebito nn.ri 37120180007685342000, CP_1
37120180018472231000, 37120190004606116000, 37120190016062403000, 37120210006212146000 ed annullare anche questi ultimi, dichiarando l'illegittimità di una eventuale iscrizione ipotecaria ed ordinarne, ove effettuata, la cancellazione…”. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le argomentazioni di seguito esposte. Oggetto del giudizio è l'impugnativa della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento alle somme richieste all'istante a titolo di contributi previdenziali omessi, di cui agli avvisi di addebito
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett.
e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”. Nella specie, l'impugnazione ha ad oggetto unicamente le pretese contributive di natura previdenziale, rientranti nella giurisdizione del giudice adito e di competenza del giudice del lavoro.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione, essendo oggetto di giudizio crediti maturati ed Org_1 accertati successivamente alla data del 31 dicembre 2005, non oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione. Tanto premesso, le doglianze dell'opponente concernenti vizi procedurali sono infondate. Invero, la comunicazione preventiva di ipoteca ha di per sé attivato il contraddittorio endoprocedimentale ( v. Cass S.U, Sent. n. 19667 del 18/09/2014). La Suprema Corte ha chiarito che “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. n.25600 del 21/09/2021). Data dunque la natura dell'atto impugnato, la motivazione è data dal richiamo ai titoli esecutivi, nella specie costituiti da n. 5 avvisi di addebito, aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali. Ciò posto, l'odierno ricorrente ha lamentato l'illegittimità della sequenza procedimentale per omessa notifica degli atti presupposti. Orbene, l' ha prodotto la documentazione attestante la rituale notifica degli CP_1 avvisi di addebito a mezzo raccomandata A/ . Le censure sollevate dall'istante con riferimento ai vizi di notifica sono pretestuose. Il riferimento all'atto a cui è riferita la relata si evince dal numero dello stesso posto in alto a sinistra;
i dati concernenti l'invio del documento sono irrilevanti, risultando determinante la ricezione attestata da data e firma del destinatario, per tutti gli avvisi di addebito impugnati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' e CP_1 dell , liquidate in euro 1100, 00, in favore di ciascuna parte Controparte_2 oltre spese generali e in favore del procuratore di IVA e CPA, con CP_3 attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 06.02.24
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 06.02.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6989/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Mariano Parte_1
Gaeta, come in atti ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Azzano, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
rapp.ta e difesa dall' avv. Cristiana Duccillo
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.22, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 07176202200005552000 notificatagli in data 28.11.2022, in relazione ai crediti di competenza del giudice del lavoro, con riferimento a:
1. avviso di addebito n. 37120180007685342000, asseritamente notificato il 16.08.2018, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2016-2017 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 3.833,81; 2. avviso di addebito n. 37120180018472231000, asseritamente notificato il 10.01.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2017-2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.326,80; 3. avviso di addebito n. 37120190004606116000, asseritamente notificato il 09.08.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2018 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.299,76; 4. avviso di addebito n. 37120190016062403000, asseritamente notificato il 10.12.2019, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2018/2019 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 2.252,97; 5. avviso di addebito n. 37120210006212146000, asseritamente notificato il 06.12.2021, emesso per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2019 oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per un totale di euro 3.531,09. Ha eccepito l'omissione della notifica dei suindicati avvisi di addebito, atti presupposti, costituente un vizio procedurale che comportava la nullità/inesistenza dell'atto prodromico e la consequenziale nullità/inesistenza parziale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
l'illegittimità della procedura di riscossione per la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
la nullità/illegittimita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000. Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “… in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la inesistenza/illegittimità/inefficacia/nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, documento n. 07176202200005552000, fascicolo n. 2022/55312 per tutti i motivi suesposti, per mancata notifica degli avvisi di addebito nn.ri 37120180007685342000, CP_1
37120180018472231000, 37120190004606116000, 37120190016062403000, 37120210006212146000 ed annullare anche questi ultimi, dichiarando l'illegittimità di una eventuale iscrizione ipotecaria ed ordinarne, ove effettuata, la cancellazione…”. Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. All'odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per le argomentazioni di seguito esposte. Oggetto del giudizio è l'impugnativa della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria con riferimento alle somme richieste all'istante a titolo di contributi previdenziali omessi, di cui agli avvisi di addebito
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett.
e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari”. Nella specie, l'impugnazione ha ad oggetto unicamente le pretese contributive di natura previdenziale, rientranti nella giurisdizione del giudice adito e di competenza del giudice del lavoro.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione, essendo oggetto di giudizio crediti maturati ed Org_1 accertati successivamente alla data del 31 dicembre 2005, non oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione. Tanto premesso, le doglianze dell'opponente concernenti vizi procedurali sono infondate. Invero, la comunicazione preventiva di ipoteca ha di per sé attivato il contraddittorio endoprocedimentale ( v. Cass S.U, Sent. n. 19667 del 18/09/2014). La Suprema Corte ha chiarito che “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento” (Cass. n.25600 del 21/09/2021). Data dunque la natura dell'atto impugnato, la motivazione è data dal richiamo ai titoli esecutivi, nella specie costituiti da n. 5 avvisi di addebito, aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali. Ciò posto, l'odierno ricorrente ha lamentato l'illegittimità della sequenza procedimentale per omessa notifica degli atti presupposti. Orbene, l' ha prodotto la documentazione attestante la rituale notifica degli CP_1 avvisi di addebito a mezzo raccomandata A/ . Le censure sollevate dall'istante con riferimento ai vizi di notifica sono pretestuose. Il riferimento all'atto a cui è riferita la relata si evince dal numero dello stesso posto in alto a sinistra;
i dati concernenti l'invio del documento sono irrilevanti, risultando determinante la ricezione attestata da data e firma del destinatario, per tutti gli avvisi di addebito impugnati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' e CP_1 dell , liquidate in euro 1100, 00, in favore di ciascuna parte Controparte_2 oltre spese generali e in favore del procuratore di IVA e CPA, con CP_3 attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata, il 06.02.24
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè